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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 402/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 402/2025
V.G. instaurato da c.f ), con l'avv. ALESSANDRA CAPELLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. ALESSANDRA CAPELLI CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto
2. I coniugi, con riguardo ai figli minori e chiedono che gli stessi vengano affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la mamma La CP_1 residenza è fissata, presso l'abitazione condotta in locazione di quest'ultima, in Palazzolo sull'Oglio
(BS), Via Bari n. 25;
2.1 I tempi di visita del papà seguiranno il seguente calendario: fine settimana alterni dal sabato fino al lunedì mattina. Nella settimana in cui i figli non trascorreranno il week end con il papà lo stesso li terrà con sé il martedì e giovedì (prima settimana) e martedì e venerdì (seconda settimana); mentre
1 nel week end che trascorrerà con i figli li terrà il mercoledì da dopo la scuola fino al mattino successivo;
Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il mese di aprile di ogni anno;
I genitori trascorreranno uguale tempo con i minori anche durante le vacanze di Pasqua o Natale, alternando di anno in anno la festività della Pasqua o del Natale. Inoltre, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli anche altre occasioni, che verranno concordate bonariamente tra i coniugi non sussistendo alcuna problematica in tal senso;
3. Il mantenimento dei figli minori e verrà corrisposto dal SI. nell'importo Per_1 Per_2 Pt_1 mensile di € 250,00 per ciascun figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, fino alla loro indipendenza economica e a decorrere da gennaio 2025. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
3.1. l'importo di cui sopra è comprensivo anche dell'abbigliamento;
3.2 le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale di Brescia che qui di seguito si riproduce: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa scolastica;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze”;
3.3. l'assegno unico erogato dall'INPS – già assegni familiari – sarà percepito interamente dalla SI.ra e sarà la stessa ad occuparsi della richiesta. CP_1
4. I coniugi manifestano il loro assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto dei figli ed al rilascio del certificato d'identità valido per l'espatrio;
2 5. Le parti concordano che il SInor corrisponderà alla IG.ra un Parte_1 CP_1 assegno divorzile di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno
10 di ogni mese a decorrere dall'emissione della sentenza di divorzio, L'importo sarà soggetto a revisione in caso di sopraggiunta modifica delle condizioni economiche delle parti. Le parti concordano altresì, che, in caso di nuova unione della SI.ra , l'importo dell'assegno divorzile CP_1
cesserà definitivamente;
6. Con la sottoscrizione del presente accordo e con la sua integrale esecuzione, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere, per nessuna ragione e a nessun titolo, l'una nei confronti dell'altra, avendo già risolto tutte le questioni economiche pendenti tra di loro;
7. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 21/05/2011 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di AS AL (atto n. 1, parte I).
Con decreto n. 2625/2022 del 12.04.2022 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 402/2025
V.G. instaurato da c.f ), con l'avv. ALESSANDRA CAPELLI Parte_1 C.F._1
e
(c.f ), con l'avv. ALESSANDRA CAPELLI CP_1 C.F._2 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto
2. I coniugi, con riguardo ai figli minori e chiedono che gli stessi vengano affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la mamma La CP_1 residenza è fissata, presso l'abitazione condotta in locazione di quest'ultima, in Palazzolo sull'Oglio
(BS), Via Bari n. 25;
2.1 I tempi di visita del papà seguiranno il seguente calendario: fine settimana alterni dal sabato fino al lunedì mattina. Nella settimana in cui i figli non trascorreranno il week end con il papà lo stesso li terrà con sé il martedì e giovedì (prima settimana) e martedì e venerdì (seconda settimana); mentre
1 nel week end che trascorrerà con i figli li terrà il mercoledì da dopo la scuola fino al mattino successivo;
Durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli per 15 giorni, anche non consecutivi, in periodi da concordare con la madre entro il mese di aprile di ogni anno;
I genitori trascorreranno uguale tempo con i minori anche durante le vacanze di Pasqua o Natale, alternando di anno in anno la festività della Pasqua o del Natale. Inoltre, entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli anche altre occasioni, che verranno concordate bonariamente tra i coniugi non sussistendo alcuna problematica in tal senso;
3. Il mantenimento dei figli minori e verrà corrisposto dal SI. nell'importo Per_1 Per_2 Pt_1 mensile di € 250,00 per ciascun figlio, entro il giorno 10 di ogni mese, fino alla loro indipendenza economica e a decorrere da gennaio 2025. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
3.1. l'importo di cui sopra è comprensivo anche dell'abbigliamento;
3.2 le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il protocollo del Tribunale di Brescia che qui di seguito si riproduce: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa scolastica;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze”;
3.3. l'assegno unico erogato dall'INPS – già assegni familiari – sarà percepito interamente dalla SI.ra e sarà la stessa ad occuparsi della richiesta. CP_1
4. I coniugi manifestano il loro assenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto dei figli ed al rilascio del certificato d'identità valido per l'espatrio;
2 5. Le parti concordano che il SInor corrisponderà alla IG.ra un Parte_1 CP_1 assegno divorzile di € 150,00, rivalutabile secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro il giorno
10 di ogni mese a decorrere dall'emissione della sentenza di divorzio, L'importo sarà soggetto a revisione in caso di sopraggiunta modifica delle condizioni economiche delle parti. Le parti concordano altresì, che, in caso di nuova unione della SI.ra , l'importo dell'assegno divorzile CP_1
cesserà definitivamente;
6. Con la sottoscrizione del presente accordo e con la sua integrale esecuzione, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere, per nessuna ragione e a nessun titolo, l'una nei confronti dell'altra, avendo già risolto tutte le questioni economiche pendenti tra di loro;
7. Le spese legali sono interamente compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in data 21/05/2011 contraevano matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di AS AL (atto n. 1, parte I).
Con decreto n. 2625/2022 del 12.04.2022 il Tribunale di Brescia omologava la separazione dei coniugi.
I ricorrenti hanno oggi chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni sopraindicate.
E' decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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