TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2744 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario DI FORLì
Sezione Civile _________
Il Giudice dott. Barbara Vacca, quale delegato tabellare dal Presidente del Tribunale, ha pronunciato ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex artt. 170 d.p.r. 115/2002, 15 l. 150/2011 e 281-decies c.p.c. proposto da avv. FOSCHI EMANUEL (c.f. rappresentato e difeso in proprio C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito a Forlì, Viale Domenico
Bolognesi n. 19
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con ricorso depositato il 27/11/2024 l'avv. FOSCHI EMANUEL ha impugnato il decreto emesso in data 03/10/2024 dal Giudice monocratico penale del Tribunale di
Forlì recante la liquidazione, a carico dello Stato, del compenso per la difesa d'ufficio svolta nel procedimento penale RGNR 1732/2022 – RG 391/2023 in favore di Pt_1
1 , risultato irreperibile, nella somma di € 158,00 oltre accessori di legge se dovuti, Pt_2
ritenendola del tutto esigua ed offensiva nei riguardi del lavoro professionale svolto, oltre che errata nella parte in cui avevo ritenuto che l'irreperibilità risultasse sin dall'atto introduttivo del giudizio davanti al Giudice di Pace al fine di non riconoscere gli onorari per l'attività di recupero del credito.
Ha premesso il ricorrente di essere stato nominato difensore d'ufficio di , Persona_1
imputato nel procedimento penale RGNR 1732/2022 – RG GIP 2006/2022, nell'ambito del quale era stato emesso in data 06/09/2022 decreto penale di condanna n. 657/2022 al pagamento della pena finale di € 6.825. Non avendo ricevuto riscontrato dall'assistito, ha riferito il ricorrente che, in presenza di motivi di contestazione del decreto, aveva proposto opposizione avverso lo stesso, chiedendo procedersi al giudizio ordinario, cui era seguito in data 27/03/2023 il decreto di citazione a giudizio davanti al
Tribunale monocratico per l'udienza del 18/09/2023 nel procedimento che aveva assunto il n. RG 391/2023, in vista del quale aveva preparato la difesa. A pochi giorni dallo svolgimento dell'udienza, in data 05/09/2023, ha spiegato il OS di aver ricevuto la comunicazione da parte dell'avv. Bellami del foro di Milano di essere stato nominato difensore di fiducia del , al quale aveva pertanto trasmesso tutta la Pt_1
documentazione in suo possesso, compresa la richiesta di pagamento dei propri compensi. Ha aggiunto il ricorrente che, in assenza di riscontro, aveva inviato nuovo sollecito e diffida di pagamento, con raccomandata del 30/01/2024 regolarmente ricevuta in data 08/02/2024, e a fronte del protratto inadempimento da parte del aveva avviato nei suoi confronti giudizio civile per il recupero dei compensi Pt_1
davanti al Giudice di Pace di Forlì che, con sentenza n. 704/2024 aveva condannato il al pagamento della somma di € 900, oltre accessori e alle spese di lite, Pt_1
quantificate in € 635, oltre accessori. Il ricorrente ha evidenziato che solo al momento della notifica dell'atto di precetto, era emersa la condizione di irreperibilità del Pt_1
all'indirizzo di residenza, ove aveva ricevuto tutti i precedenti atti, con la conseguenza che, dopo aver svolto accertamenti presso l' e il sull'eventuale trasferimento CP_2
presso altro indirizzo o sul suo stato di detenzione e verificata l'assenza di beni immobili aggredibili, in presenza di condizione di irreperibilità aveva rivolto istanza di liquidazione del compenso a carico dello Stato, quantificandolo in € 1.630,25 sulla base della sentenza
2 del Giudice di Pace. A fronte dell'avvenuta liquidazione dell'esiguo importo di € 158,00 sul presupposto che l'irreperibilità di fatto del debitore, e dunque le condizioni di cui all'art. 117 DPR 115/02, sussistessero sin dall'atto introduttivo al giudizio instaurato dinanzi al GDP e che la nomina a difensore di ufficio era avvenuta per la sola fase delle indagini preliminari, essendosi il legale limitato a formalizzare atto di opposizione senza memorie introduttive, ricorsi, senza introdurre riti speciali, l'avv. OS ha impugnato il decreto di liquidazione, chiedendone la riforma e il riconoscimento di quanto dovuto per l'attività difensionale svolta in favore dell'imputato, per tutte le fasi svolte, e per l'attività di recupero del credito.
Il ricorrente ha depositato la prova della notifica del ricorso e del decreto, effettuata in data 09/12/2024 al presso l'Avvocatura generale dello Stato Controparte_4
territorialmente competente che, pur ritualmente notiziato del presente giudizio, non si è costituito.
Con ordinanza resa il 12/02/2025, dichiarata la contumacia del convenuto e CP_1
ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna istruttoria, la stessa è stata immediatamente posta in decisione, previa precisazione delle conclusioni all'udienza del 02/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Va premesso che i procedimenti riguardanti l'impugnazione del decreto di liquidazione
(o di rigetto di liquidazione) del compenso a carico dello Stato, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 170 d.p.r. 115/2002 e sono regolate dall'art. 15 l. 150/2011 e dunque secondo il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. e decisi con sentenza non appellabile, come da conforme giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Cass. sez. I, 28/07/2020, n.16117; Cass. civile sez. II, 21/05/2020, n.9384; Cass. civile sez. II, 03/01/2020, n.17).
Si aggiunge, con riguardo allo specifico caso, che ai sensi dell'art. 116 d.p.r. 115/2002,
“l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”. Il successivo art. 117 prevede che “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono
3 liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84”.
Non vi sono quindi dubbi sulla correttezza del rimedio utilizzato, vertendosi in situazione di irreperibilità dell'imputato sul territorio italiano per il quale è stata prestata difesa d'ufficio, come d'altra parte riconosciuto dal tribunale monocratico che ha dato corso alla liquidazione.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Va, anzitutto precisato che non è contestato e contestabile il diritto dell'avv. OS, quale difensore d'ufficio di un imputato in sede penale, ad ottenere a carico dell' la Pt_3
liquidazione del compenso ed il rimborso delle spese e anticipazioni eseguite in relazione ai tentativi obbligatori di recupero del credito che egli deve necessariamente esperire nei confronti del soggetto assistito, avendo documentato i tentativi svolti per richiedere il compenso all'imputato (cfr. Cass. civile sez. VI - 07/01/2022, n. 278).
Il Giudice penale, nel liquidare il compenso per l'attività svolta dal difensore, ha da un lato escluso (con motivazione implicita ma inequivoca) il diritto al rimborso delle spese di recupero del credito ritenendo che la condizione di irreperibilità sussistesse sin dall'introduzione del giudizio davanti al Giudice di pace e, dall'altro, ha ritenuto liquidabile, stante la nomina per la sola fase delle indagini, unicamente la fase di studio in € 237 (al minimo dei parametri), evidenziando che il difensore si era limitato solo a formalizzare l'atto di opposizione, senza depositare memorie introduttive, ricorsi, introdurre riti speciali e tenendo conto della semplicità delle questioni di fatto e diritti poste dal procedimento.
Tali motivazioni non possono essere condivise.
Quanto alla prima questione, il ricorrente ha documentato che la condizione di irreperibilità del è in realtà emersa, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Pt_1
impugnato, solo al momento della notifica dell'atto di precetto.
Le raccomandate in precedenza inviate dal legale al all'indirizzo di Cattolica, via Pt_1
Garibaldi n. 13 erano state dallo stesso ricevute (cfr. racc. con diffida al pagamento ritirata dal in data 08/02/2024) e alla data di introduzione del giudizio davanti al Pt_1
Giudice di Pace, avvenuta a distanza di pochi mesi e previa ulteriore verifica anagrafica
4 effettuata il 02/05/2024, non vi era alcuna condizione di irreperibilità, tanto che l'atto di citazione è stato notificato a tale indirizzo ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza riscontrata il 21/05/2024, con contestuale invio dell'avviso, non ritirato nel termine di 10 giorni. Nonostante il certificato anagrafico estratto il 19/08/2024 confermasse ancora la residenza del al medesimo indirizzo, la notifica dell'atto di Pt_1
precetto in data 26/08/2024 non è andata a buon fine risultando l'irreperibilità del destinatario.
Considerato che per avere accesso alla liquidazione a carico dell'Erario per la difesa di un irreperibile, il legale ha l'onere di esperire prima gli ordinari rimedi di recupero del credito nei confronti dell'assistito (cfr. Cass. civile sez. VI - 07/01/2022, n. 278), non è corretta l'esclusione della liquidazione dei compensi e spese sostenute per tale tentativo di recupero. Sul punto il decreto di liquidazione va dunque riformato, riconoscendo al
OS le spese sostenute per il recupero giudiziale del credito pari a € 635, oltre accessori come liquidati nella sentenza del Giudice di Pace.
Quanto alla liquidazione delle spese di difesa, pur ritenendo corretto e condivisibile l'utilizzo dei parametri minimi, stante l'assoluta semplicità delle questioni e lo stringato contenuto dell'atto di opposizione predisposto dal legale nell'interesse del , privo Pt_1
di qualsiasi valutazione giuridica o eccezione, con minimo impegno, non altrettanto corretta è la liquidazione della sola fase di studio per il giudizio davanti al tribunale monocratico. La nomina è avvenuta alla fine della fase di indagini, contestualmente all'emissione da parte del GIP del decreto penale di condanna. Avendo il difensore proposto atto di opposizione al decreto di condanna, con richiesta di disporre il giudizio ordinario, allo stesso deve quindi essere riconosciuta non solo la fase di studio ma anche la fase introduttiva, tale essendo l'opposizione dallo stesso proposta.
Va dunque liquidato, per tale attività, un compenso di € 521 in base alle tabelle di cui al d.m. 55/2014, valori minimi. Applicata la riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 106-bis d.p.r. 115/2002 il compenso va dunque determinato in € 399,43 (di cui € 52,10 per rimb. forf. 15%), oltre IVA e CPA come per legge.
Il compenso complessivamente da riconoscere all'avv. OS va dunque rideterminato in
€ 1.034,43, oltre accessori di legge ove dovuti.
5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno fatte gravare sul CP_1
convenuto, liquidandole come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda accolta e delle attività concretamente svolte.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione proposta da FOSCHI EMANUEL, con ricorso depositato il 27/11/2024 e notificato in data 09/12/2024 nei confronti del c/o Avvocatura dello Stato avverso il decreto di Controparte_4
liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio, emesso in data 03/10/2024, dal tribunale monocratico di questo Tribunale, sezione penale, in relazione al procedimento penale RGNR 1732/2022 – RG 391/2023 a carico dell'imputato irreperibile R_
, in riforma di tale decreto, liquida il compenso dovuto all'avv.
[...] CP_5
per l'attività svolta in € 399,43 per compenso professionale, già applicata la
[...]
riduzione di 1/3 ex art. 106-bis d.p.r. 115/2002 e compreso il rimb. forf., e in € 635,00 per l'attività di recupero giudiziale del credito, per un importo complessivo spettante di
1.034,43 oltre IVA e CPA come per legge, ponendone il pagamento a carico dello Stato, ai sensi degli artt. 82, 117 e 106-bis d.p.r. 115/2002;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese legali sostenute Controparte_4
dal ricorrente per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 852,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281-sexies co. 3 c.p.c.
Forlì, 15 aprile 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ordinario DI FORLì
Sezione Civile _________
Il Giudice dott. Barbara Vacca, quale delegato tabellare dal Presidente del Tribunale, ha pronunciato ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex artt. 170 d.p.r. 115/2002, 15 l. 150/2011 e 281-decies c.p.c. proposto da avv. FOSCHI EMANUEL (c.f. rappresentato e difeso in proprio C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale sito a Forlì, Viale Domenico
Bolognesi n. 19
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con ricorso depositato il 27/11/2024 l'avv. FOSCHI EMANUEL ha impugnato il decreto emesso in data 03/10/2024 dal Giudice monocratico penale del Tribunale di
Forlì recante la liquidazione, a carico dello Stato, del compenso per la difesa d'ufficio svolta nel procedimento penale RGNR 1732/2022 – RG 391/2023 in favore di Pt_1
1 , risultato irreperibile, nella somma di € 158,00 oltre accessori di legge se dovuti, Pt_2
ritenendola del tutto esigua ed offensiva nei riguardi del lavoro professionale svolto, oltre che errata nella parte in cui avevo ritenuto che l'irreperibilità risultasse sin dall'atto introduttivo del giudizio davanti al Giudice di Pace al fine di non riconoscere gli onorari per l'attività di recupero del credito.
Ha premesso il ricorrente di essere stato nominato difensore d'ufficio di , Persona_1
imputato nel procedimento penale RGNR 1732/2022 – RG GIP 2006/2022, nell'ambito del quale era stato emesso in data 06/09/2022 decreto penale di condanna n. 657/2022 al pagamento della pena finale di € 6.825. Non avendo ricevuto riscontrato dall'assistito, ha riferito il ricorrente che, in presenza di motivi di contestazione del decreto, aveva proposto opposizione avverso lo stesso, chiedendo procedersi al giudizio ordinario, cui era seguito in data 27/03/2023 il decreto di citazione a giudizio davanti al
Tribunale monocratico per l'udienza del 18/09/2023 nel procedimento che aveva assunto il n. RG 391/2023, in vista del quale aveva preparato la difesa. A pochi giorni dallo svolgimento dell'udienza, in data 05/09/2023, ha spiegato il OS di aver ricevuto la comunicazione da parte dell'avv. Bellami del foro di Milano di essere stato nominato difensore di fiducia del , al quale aveva pertanto trasmesso tutta la Pt_1
documentazione in suo possesso, compresa la richiesta di pagamento dei propri compensi. Ha aggiunto il ricorrente che, in assenza di riscontro, aveva inviato nuovo sollecito e diffida di pagamento, con raccomandata del 30/01/2024 regolarmente ricevuta in data 08/02/2024, e a fronte del protratto inadempimento da parte del aveva avviato nei suoi confronti giudizio civile per il recupero dei compensi Pt_1
davanti al Giudice di Pace di Forlì che, con sentenza n. 704/2024 aveva condannato il al pagamento della somma di € 900, oltre accessori e alle spese di lite, Pt_1
quantificate in € 635, oltre accessori. Il ricorrente ha evidenziato che solo al momento della notifica dell'atto di precetto, era emersa la condizione di irreperibilità del Pt_1
all'indirizzo di residenza, ove aveva ricevuto tutti i precedenti atti, con la conseguenza che, dopo aver svolto accertamenti presso l' e il sull'eventuale trasferimento CP_2
presso altro indirizzo o sul suo stato di detenzione e verificata l'assenza di beni immobili aggredibili, in presenza di condizione di irreperibilità aveva rivolto istanza di liquidazione del compenso a carico dello Stato, quantificandolo in € 1.630,25 sulla base della sentenza
2 del Giudice di Pace. A fronte dell'avvenuta liquidazione dell'esiguo importo di € 158,00 sul presupposto che l'irreperibilità di fatto del debitore, e dunque le condizioni di cui all'art. 117 DPR 115/02, sussistessero sin dall'atto introduttivo al giudizio instaurato dinanzi al GDP e che la nomina a difensore di ufficio era avvenuta per la sola fase delle indagini preliminari, essendosi il legale limitato a formalizzare atto di opposizione senza memorie introduttive, ricorsi, senza introdurre riti speciali, l'avv. OS ha impugnato il decreto di liquidazione, chiedendone la riforma e il riconoscimento di quanto dovuto per l'attività difensionale svolta in favore dell'imputato, per tutte le fasi svolte, e per l'attività di recupero del credito.
Il ricorrente ha depositato la prova della notifica del ricorso e del decreto, effettuata in data 09/12/2024 al presso l'Avvocatura generale dello Stato Controparte_4
territorialmente competente che, pur ritualmente notiziato del presente giudizio, non si è costituito.
Con ordinanza resa il 12/02/2025, dichiarata la contumacia del convenuto e CP_1
ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di alcuna istruttoria, la stessa è stata immediatamente posta in decisione, previa precisazione delle conclusioni all'udienza del 02/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Va premesso che i procedimenti riguardanti l'impugnazione del decreto di liquidazione
(o di rigetto di liquidazione) del compenso a carico dello Stato, sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 170 d.p.r. 115/2002 e sono regolate dall'art. 15 l. 150/2011 e dunque secondo il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c. e decisi con sentenza non appellabile, come da conforme giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
Cass. sez. I, 28/07/2020, n.16117; Cass. civile sez. II, 21/05/2020, n.9384; Cass. civile sez. II, 03/01/2020, n.17).
Si aggiunge, con riguardo allo specifico caso, che ai sensi dell'art. 116 d.p.r. 115/2002,
“l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”. Il successivo art. 117 prevede che “l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono
3 liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84”.
Non vi sono quindi dubbi sulla correttezza del rimedio utilizzato, vertendosi in situazione di irreperibilità dell'imputato sul territorio italiano per il quale è stata prestata difesa d'ufficio, come d'altra parte riconosciuto dal tribunale monocratico che ha dato corso alla liquidazione.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Va, anzitutto precisato che non è contestato e contestabile il diritto dell'avv. OS, quale difensore d'ufficio di un imputato in sede penale, ad ottenere a carico dell' la Pt_3
liquidazione del compenso ed il rimborso delle spese e anticipazioni eseguite in relazione ai tentativi obbligatori di recupero del credito che egli deve necessariamente esperire nei confronti del soggetto assistito, avendo documentato i tentativi svolti per richiedere il compenso all'imputato (cfr. Cass. civile sez. VI - 07/01/2022, n. 278).
Il Giudice penale, nel liquidare il compenso per l'attività svolta dal difensore, ha da un lato escluso (con motivazione implicita ma inequivoca) il diritto al rimborso delle spese di recupero del credito ritenendo che la condizione di irreperibilità sussistesse sin dall'introduzione del giudizio davanti al Giudice di pace e, dall'altro, ha ritenuto liquidabile, stante la nomina per la sola fase delle indagini, unicamente la fase di studio in € 237 (al minimo dei parametri), evidenziando che il difensore si era limitato solo a formalizzare l'atto di opposizione, senza depositare memorie introduttive, ricorsi, introdurre riti speciali e tenendo conto della semplicità delle questioni di fatto e diritti poste dal procedimento.
Tali motivazioni non possono essere condivise.
Quanto alla prima questione, il ricorrente ha documentato che la condizione di irreperibilità del è in realtà emersa, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Pt_1
impugnato, solo al momento della notifica dell'atto di precetto.
Le raccomandate in precedenza inviate dal legale al all'indirizzo di Cattolica, via Pt_1
Garibaldi n. 13 erano state dallo stesso ricevute (cfr. racc. con diffida al pagamento ritirata dal in data 08/02/2024) e alla data di introduzione del giudizio davanti al Pt_1
Giudice di Pace, avvenuta a distanza di pochi mesi e previa ulteriore verifica anagrafica
4 effettuata il 02/05/2024, non vi era alcuna condizione di irreperibilità, tanto che l'atto di citazione è stato notificato a tale indirizzo ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza riscontrata il 21/05/2024, con contestuale invio dell'avviso, non ritirato nel termine di 10 giorni. Nonostante il certificato anagrafico estratto il 19/08/2024 confermasse ancora la residenza del al medesimo indirizzo, la notifica dell'atto di Pt_1
precetto in data 26/08/2024 non è andata a buon fine risultando l'irreperibilità del destinatario.
Considerato che per avere accesso alla liquidazione a carico dell'Erario per la difesa di un irreperibile, il legale ha l'onere di esperire prima gli ordinari rimedi di recupero del credito nei confronti dell'assistito (cfr. Cass. civile sez. VI - 07/01/2022, n. 278), non è corretta l'esclusione della liquidazione dei compensi e spese sostenute per tale tentativo di recupero. Sul punto il decreto di liquidazione va dunque riformato, riconoscendo al
OS le spese sostenute per il recupero giudiziale del credito pari a € 635, oltre accessori come liquidati nella sentenza del Giudice di Pace.
Quanto alla liquidazione delle spese di difesa, pur ritenendo corretto e condivisibile l'utilizzo dei parametri minimi, stante l'assoluta semplicità delle questioni e lo stringato contenuto dell'atto di opposizione predisposto dal legale nell'interesse del , privo Pt_1
di qualsiasi valutazione giuridica o eccezione, con minimo impegno, non altrettanto corretta è la liquidazione della sola fase di studio per il giudizio davanti al tribunale monocratico. La nomina è avvenuta alla fine della fase di indagini, contestualmente all'emissione da parte del GIP del decreto penale di condanna. Avendo il difensore proposto atto di opposizione al decreto di condanna, con richiesta di disporre il giudizio ordinario, allo stesso deve quindi essere riconosciuta non solo la fase di studio ma anche la fase introduttiva, tale essendo l'opposizione dallo stesso proposta.
Va dunque liquidato, per tale attività, un compenso di € 521 in base alle tabelle di cui al d.m. 55/2014, valori minimi. Applicata la riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 106-bis d.p.r. 115/2002 il compenso va dunque determinato in € 399,43 (di cui € 52,10 per rimb. forf. 15%), oltre IVA e CPA come per legge.
Il compenso complessivamente da riconoscere all'avv. OS va dunque rideterminato in
€ 1.034,43, oltre accessori di legge ove dovuti.
5 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno fatte gravare sul CP_1
convenuto, liquidandole come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda accolta e delle attività concretamente svolte.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione proposta da FOSCHI EMANUEL, con ricorso depositato il 27/11/2024 e notificato in data 09/12/2024 nei confronti del c/o Avvocatura dello Stato avverso il decreto di Controparte_4
liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio, emesso in data 03/10/2024, dal tribunale monocratico di questo Tribunale, sezione penale, in relazione al procedimento penale RGNR 1732/2022 – RG 391/2023 a carico dell'imputato irreperibile R_
, in riforma di tale decreto, liquida il compenso dovuto all'avv.
[...] CP_5
per l'attività svolta in € 399,43 per compenso professionale, già applicata la
[...]
riduzione di 1/3 ex art. 106-bis d.p.r. 115/2002 e compreso il rimb. forf., e in € 635,00 per l'attività di recupero giudiziale del credito, per un importo complessivo spettante di
1.034,43 oltre IVA e CPA come per legge, ponendone il pagamento a carico dello Stato, ai sensi degli artt. 82, 117 e 106-bis d.p.r. 115/2002;
condanna il convenuto alla rifusione delle spese legali sostenute Controparte_4
dal ricorrente per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 852,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281-sexies co. 3 c.p.c.
Forlì, 15 aprile 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
6