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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5846 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice-
Dott. Claudia Ummarino - Giudice rel -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21298 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nata a [...] il 02.03,1971, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'Avv. TOMMASELLI LUCIA , presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura CP_1
a margine della comparsa di risposta, dall'Avv. FERRE GABRIELLE RITA , presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/09/2021 esponeva : di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 08.08.1992 con e che dalla unione coniugale erano nati CP_1
i figli nato il [...] e nata il [...], che con sentenza Persona_1 Persona_2
1 n. 3897/2018 il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale dei coniugi prevedendo l'addebito della stessa al marito, il versamento da parte del marito in favore della moglie dell'importo mensile di 300,00€ di cui 50,00€ per il mantenimento della moglie, 100€ per il mantenimento del figlio e 150,00€ per il mantenimento della _1 figlia che ella non disponeva di redditi propri che le consentissero di essere _2 indipendente economicamente, concludeva chiedendo il divorzio, la determinazione di un contributo paterno al mantenimento dei due figli di 300€, la determinazione di un assegno divorzile in suo favore di 200€ mensili.
All'udienza presidenziale del 22.04.2022 compariva la sola ricorrente e, in assenza di provvedimenti urgenti da adottare, la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore.
Costituitosi il resistente con comparsa del 03.10.2022, esponeva: di non opporsi alla pronuncia di divorzio, che la figlia svolgeva la professione di onicotecnica, che pur _2 non avendo notizie certe in merito alla posizione lavorativa del figlio egli _1 risultava essere tornato da poco da un viaggio a Dubai e spesso coinvolto in feste, cene ed eventi e pertanto egli non avrebbe potuto avere tale tenore di vita in assenza di un'occupazione lavorativa, di essere disoccupato e di non avere disponibilità economiche tali da consentirgli di versare un assegno in favore della moglie, concludeva chiedendo il divorzio, il rigetto della domanda di contributo al mantenimento dei due figli, il rigetto della domanda di assegno divorzile in favore della ricorrente.
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e riservata al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 3897/2018 del 16.02.2018 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data precedente.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
2 Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno
ex art. 5 L 898/1970.
Va premesso che, come riconosciuto dalla giurisprudenza pacifica e consolidata fino all'ultima sentenza del 2017, in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, era tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio;
dunque, è la nozione di adeguatezza a postulare un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza, che tenga altresì conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell'onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza, i quali costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio ( cfr. tra le altre Cass. 4 ottobre
2010 n. 20582). Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo, comunque, il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n.
1758 del 28.01.2008). In altri termini, sempre secondo l'orientamento consolidato della
Suprema Corte, la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto
3 economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n.
25010 del 30.11.2007).
Tale interpretazione giurisprudenziale, risultava avallata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 11/2015, in cui si è riconosciuta l'esistenza di un “diritto vivente” secondo cui “ il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull'assegno divorzile.” In quanto “la Corte di cassazione, in sede di esegesi della normativa impugnata, ha anche di recente, in tal senso, appunto, ribadito il proprio «consolidato orientamento», secondo il quale il parametro del «tenore di vita goduto in costanza di matrimonio» rileva, bensì, per determinare «in astratto […] il tetto massimo della misura dell'assegno» (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso), ma, «in concreto», quel parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art.
5. Tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) «agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto» e possono
«valere anche ad azzerarla» (così testualmente, da ultimo, Corte di cassazione, prima sezione civile, Sez. 1, Sentenza n. 11870 del 09/06/2015; sentenza 5 febbraio 2014, n.
2546; in senso conforme, sentenze 28 ottobre 2013, n. 24252; 21 ottobre 2013, n.
23797; 12 luglio 2007, n. 15611; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040, ex plurimis).
Segnatamente alla luce della nuova lettura data dalla Corte di cassazione, sezione I civile, nella sentenza 10 maggio 2017, n. 11504: “una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso…, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi "persone singole", sia dei loro rapporti economico-patrimoniali ( art. 191 c.c., comma 1) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale ( art. 143 c.c. , comma 2), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi (cfr. art. 317 c.c. , comma 2, e da artt. 337-bis a 337- octies c.c.). Perfezionatasi tale fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale, il diritto all'assegno di divorzio … è condizionato dal previo riconoscimento di esso in base
4 all'accertamento giudiziale della mancanza di "mezzi adeguati" dell'ex coniuge richiedente l'assegno o, comunque, dell'impossibilità dello stesso "di procurarseli per ragioni oggettive”.
La complessiva ratio della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, (diritto condizionato all'assegno di divorzio e - riconosciuto tale diritto determinazione e prestazione dell'assegno) ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di "solidarietà economica" (art. 2, in relazione all'art. 23, Cost. ), il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali "persone singole", a tutela della "persona" economicamente più debole (cosiddetta "solidarietà post-coniugale"): sta precisamente in questo duplice fondamento costituzionale sia la qualificazione della natura dell'assegno di divorzio come esclusivamente "assistenziale" in favore dell'ex coniuge economicamente più debole ( art. 2 Cost. ) - natura che in questa sede va ribadita -, sia la giustificazione della doverosità della sua "prestazione" ( art. 23 Cost.).
Sicchè, se il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell' an debeatur, l'assegno è "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" di esso nel corso di tale seconda fase
(cfr. l'incipit del comma 6 dell'art. 5 cit.: "(....) il tribunale, tenuto conto (....)"), avendo lo stesso rapporto, ancorchè estinto pure nella sua dimensione economico-patrimoniale, caratterizzato, anche sul piano giuridico, un periodo più o meno lungo della vita in comune ("la comunione spirituale e materiale") degli ex coniugi.
Ribadito, in via generale, che grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento del relativo diritto, è del tutto evidente che il concreto accertamento, nelle singole fattispecie, dell'adeguatezza- inadeguatezza" di "mezzi" e della "possibilità-impossibilità" di procurarseli può dar luogo a due ipotesi: 1) se l'ex coniuge richiedente l'assegno possiede "mezzi adeguati" o
è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto deve essergli negato tout court;
2) se, invece, lo stesso dimostra di non possedere "mezzi adeguati" e prova anche che "non può procurarseli per ragioni oggettive", il diritto deve essergli riconosciuto.”
La Corte, pertanto ha ritenuto di modificare il suo quasi trentennale orientamento, limitando la rilevanza del parametro del "tenore di vita" esclusivamente alla fase del quantum, ed individuando il parametro di riferimento - cui rapportare il giudizio sull'"adeguatezza-inadeguatezza" dei "mezzi" dell'ex coniuge richiedente l'assegno di
5 divorzio e sulla "possibilità-impossibilità "per ragioni oggettive"" dello stesso di procurarseli - nel raggiungimento dell'"indipendenza economica" del richiedente: se è accertato che quest'ultimo è "economicamente indipendente" o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto.
Diventa pertanto decisivo il parametro della "indipendenza economica", al quale rapportare l'"adeguatezza-inadeguatezza" dei "mezzi" dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio, nonchè la "possibilità-impossibilità "per ragioni oggettive"" dello stesso di procurarseli.
A tal fine la Corte ha chiarito che :” a) il relativo accertamento nella fase dell' an debeatur attiene esclusivamente alla persona dell'ex coniuge richiedente l'assegno come singolo individuo, cioè senza alcun riferimento al preesistente rapporto matrimoniale;
b) soltanto nella fase del quantum debeatur è legittimo procedere ad un "giudizio comparativo" tra le rispettive "posizioni" (lato sensu intese) personali ed economico- patrimoniali degli ex coniugi, secondo gli specifici criteri dettati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per tale fase del giudizio.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che i principali "indici" - salvo ovviamente altri elementi, - per accertare, nella fase di giudizio sull' an debeatur, la sussistenza, o no, dell'indipendenza economica" dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio - e, quindi, l'adeguatezza", o no, dei "mezzi", nonché la possibilità, o no "per ragioni oggettive", dello stesso di procurarseli possono essere così individuati: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza ("dimora abituale": art. 43 c.c. , comma 2) della persona che richiede l'assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Quanto al regime della prova della non "indipendenza economica" dell'ex coniuge che fa valere il diritto all'assegno di divorzio, non v'è dubbio che, secondo la stessa formulazione della disposizione in esame e secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione del relativo onere, allo stesso spetta allegare, dedurre e dimostrare di "non avere mezzi adeguati" e di "non poterseli procurare per ragioni oggettive". Tale onere probatorio ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell'indipendenza economica", e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni
6 e deduzioni da parte del medesimo coniuge, restando fermo, ovviamente, il diritto all'eccezione e alla prova contraria dell'altro (cfr. L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10).
In particolare, mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali formerà normalmente oggetto di prove documentali - salva comunque, in caso di contestazione, la facoltà del giudice di disporre al riguardo indagini officiose, con l'eventuale ausilio della polizia tributaria ( L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9) -, soprattutto "le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale" formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l'onere del richiedente l'assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative”.
Pertanto, questo Collegio ritiene di applicare i principi di diritto espressi dalla
Cassazione nella sentenza 10 maggio 2017, n. 11504, per cui: “Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come sostituito dalla
L. n. 74 del 1987, art. 10, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma: A) deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'"autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive"), con esclusivo riferimento all'"indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu
"imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
B) deve "tener conto", nella fase del quantum debeatur - informata al principio della "solidarietà economica" dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto
7 "persona" economicamente più debole ( artt. 2 e 23 Cost. ), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma ("(....) condizioni dei coniugi, (....) ragioni della decisione, (....) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, (....) reddito di entrambi (....)"), e "valutare" "tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio", al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova ( art. 2697 cod. civ.).
Applicando i principi esposti al caso in esame osserva, innanzi tutto, il Collegio nella fase dell' an debeatur - con esclusivo riferimento all'"indipendenza o autosufficienza economica" della richiedente l'assegno divorzile, che parte ricorrente non ha assolto all'onere di provare di non avere i mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni oggettive.
Risulta, infatti non contestato lo svolgimento di sporadiche attività lavorative da parte della resistente, della assenza di condizioni oggettive che le impediscano di trovare lavoro.
In definitiva, valutate le concrete possibilità di lavoro della donna, in ragione delle sue pregresse esperienze, della sua ancora giovane età, dell'assenza di stringenti impegni di famiglia, e tenuto conto dell'assenza totale di redditi del ricorrente, , il Collegio ritiene non provata la domanda in esame che, pertanto, va rigettata.
• Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e _2
_1
Quanto alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente a favore dei figli ed _2
, essa risulta rinunciata da parte ricorrente con memoria del 29.09.2022 e pertanto _1 nulla deve disporsi in merito.
Infatti, premettendo un mutamento delle condizioni di fatto in corso di giudizio, la ricorrente ha formalmente rinunciato alla richiesta di determinazione di un contributo paterno per il mantenimento dei due figli divenuti, ormai, economicamente indipendenti.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
La non opposizione al divorzio da parte della resistente e l'esito della causa integrano,
8 complessivamente considerati, le "gravi ed eccezionali ragioni" contemplate dalla disposizione di cui all'art. 92, comma secondo, cod.proc.civ. e valevoli a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il
08.08.1992 (atto n.139 , parte II, S. A, sez. W, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1992 );
• Rigetta la domanda di assegno divorzile;
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 16.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice-
Dott. Claudia Ummarino - Giudice rel -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21298 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nata a [...] il 02.03,1971, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'Avv. TOMMASELLI LUCIA , presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura CP_1
a margine della comparsa di risposta, dall'Avv. FERRE GABRIELLE RITA , presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/09/2021 esponeva : di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 08.08.1992 con e che dalla unione coniugale erano nati CP_1
i figli nato il [...] e nata il [...], che con sentenza Persona_1 Persona_2
1 n. 3897/2018 il Tribunale di Napoli pronunciava la separazione personale dei coniugi prevedendo l'addebito della stessa al marito, il versamento da parte del marito in favore della moglie dell'importo mensile di 300,00€ di cui 50,00€ per il mantenimento della moglie, 100€ per il mantenimento del figlio e 150,00€ per il mantenimento della _1 figlia che ella non disponeva di redditi propri che le consentissero di essere _2 indipendente economicamente, concludeva chiedendo il divorzio, la determinazione di un contributo paterno al mantenimento dei due figli di 300€, la determinazione di un assegno divorzile in suo favore di 200€ mensili.
All'udienza presidenziale del 22.04.2022 compariva la sola ricorrente e, in assenza di provvedimenti urgenti da adottare, la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore.
Costituitosi il resistente con comparsa del 03.10.2022, esponeva: di non opporsi alla pronuncia di divorzio, che la figlia svolgeva la professione di onicotecnica, che pur _2 non avendo notizie certe in merito alla posizione lavorativa del figlio egli _1 risultava essere tornato da poco da un viaggio a Dubai e spesso coinvolto in feste, cene ed eventi e pertanto egli non avrebbe potuto avere tale tenore di vita in assenza di un'occupazione lavorativa, di essere disoccupato e di non avere disponibilità economiche tali da consentirgli di versare un assegno in favore della moglie, concludeva chiedendo il divorzio, il rigetto della domanda di contributo al mantenimento dei due figli, il rigetto della domanda di assegno divorzile in favore della ricorrente.
La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e riservata al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 3897/2018 del 16.02.2018 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data precedente.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
2 Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno
ex art. 5 L 898/1970.
Va premesso che, come riconosciuto dalla giurisprudenza pacifica e consolidata fino all'ultima sentenza del 2017, in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, era tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio;
dunque, è la nozione di adeguatezza a postulare un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza, che tenga altresì conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell'onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza, i quali costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio ( cfr. tra le altre Cass. 4 ottobre
2010 n. 20582). Inoltre la determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo, comunque, il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale ( cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass. Civ. Sez. I n.
1758 del 28.01.2008). In altri termini, sempre secondo l'orientamento consolidato della
Suprema Corte, la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto
3 economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass. Sez. I n.
25010 del 30.11.2007).
Tale interpretazione giurisprudenziale, risultava avallata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 11/2015, in cui si è riconosciuta l'esistenza di un “diritto vivente” secondo cui “ il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull'assegno divorzile.” In quanto “la Corte di cassazione, in sede di esegesi della normativa impugnata, ha anche di recente, in tal senso, appunto, ribadito il proprio «consolidato orientamento», secondo il quale il parametro del «tenore di vita goduto in costanza di matrimonio» rileva, bensì, per determinare «in astratto […] il tetto massimo della misura dell'assegno» (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso), ma, «in concreto», quel parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art.
5. Tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) «agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto» e possono
«valere anche ad azzerarla» (così testualmente, da ultimo, Corte di cassazione, prima sezione civile, Sez. 1, Sentenza n. 11870 del 09/06/2015; sentenza 5 febbraio 2014, n.
2546; in senso conforme, sentenze 28 ottobre 2013, n. 24252; 21 ottobre 2013, n.
23797; 12 luglio 2007, n. 15611; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040, ex plurimis).
Segnatamente alla luce della nuova lettura data dalla Corte di cassazione, sezione I civile, nella sentenza 10 maggio 2017, n. 11504: “una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso…, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò considerarsi da allora in poi "persone singole", sia dei loro rapporti economico-patrimoniali ( art. 191 c.c., comma 1) e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale ( art. 143 c.c. , comma 2), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi (cfr. art. 317 c.c. , comma 2, e da artt. 337-bis a 337- octies c.c.). Perfezionatasi tale fattispecie estintiva del rapporto matrimoniale, il diritto all'assegno di divorzio … è condizionato dal previo riconoscimento di esso in base
4 all'accertamento giudiziale della mancanza di "mezzi adeguati" dell'ex coniuge richiedente l'assegno o, comunque, dell'impossibilità dello stesso "di procurarseli per ragioni oggettive”.
La complessiva ratio della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, (diritto condizionato all'assegno di divorzio e - riconosciuto tale diritto determinazione e prestazione dell'assegno) ha fondamento costituzionale nel dovere inderogabile di "solidarietà economica" (art. 2, in relazione all'art. 23, Cost. ), il cui adempimento è richiesto ad entrambi gli ex coniugi, quali "persone singole", a tutela della "persona" economicamente più debole (cosiddetta "solidarietà post-coniugale"): sta precisamente in questo duplice fondamento costituzionale sia la qualificazione della natura dell'assegno di divorzio come esclusivamente "assistenziale" in favore dell'ex coniuge economicamente più debole ( art. 2 Cost. ) - natura che in questa sede va ribadita -, sia la giustificazione della doverosità della sua "prestazione" ( art. 23 Cost.).
Sicchè, se il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell' an debeatur, l'assegno è "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" di esso nel corso di tale seconda fase
(cfr. l'incipit del comma 6 dell'art. 5 cit.: "(....) il tribunale, tenuto conto (....)"), avendo lo stesso rapporto, ancorchè estinto pure nella sua dimensione economico-patrimoniale, caratterizzato, anche sul piano giuridico, un periodo più o meno lungo della vita in comune ("la comunione spirituale e materiale") degli ex coniugi.
Ribadito, in via generale, che grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento del relativo diritto, è del tutto evidente che il concreto accertamento, nelle singole fattispecie, dell'adeguatezza- inadeguatezza" di "mezzi" e della "possibilità-impossibilità" di procurarseli può dar luogo a due ipotesi: 1) se l'ex coniuge richiedente l'assegno possiede "mezzi adeguati" o
è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto deve essergli negato tout court;
2) se, invece, lo stesso dimostra di non possedere "mezzi adeguati" e prova anche che "non può procurarseli per ragioni oggettive", il diritto deve essergli riconosciuto.”
La Corte, pertanto ha ritenuto di modificare il suo quasi trentennale orientamento, limitando la rilevanza del parametro del "tenore di vita" esclusivamente alla fase del quantum, ed individuando il parametro di riferimento - cui rapportare il giudizio sull'"adeguatezza-inadeguatezza" dei "mezzi" dell'ex coniuge richiedente l'assegno di
5 divorzio e sulla "possibilità-impossibilità "per ragioni oggettive"" dello stesso di procurarseli - nel raggiungimento dell'"indipendenza economica" del richiedente: se è accertato che quest'ultimo è "economicamente indipendente" o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto.
Diventa pertanto decisivo il parametro della "indipendenza economica", al quale rapportare l'"adeguatezza-inadeguatezza" dei "mezzi" dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio, nonchè la "possibilità-impossibilità "per ragioni oggettive"" dello stesso di procurarseli.
A tal fine la Corte ha chiarito che :” a) il relativo accertamento nella fase dell' an debeatur attiene esclusivamente alla persona dell'ex coniuge richiedente l'assegno come singolo individuo, cioè senza alcun riferimento al preesistente rapporto matrimoniale;
b) soltanto nella fase del quantum debeatur è legittimo procedere ad un "giudizio comparativo" tra le rispettive "posizioni" (lato sensu intese) personali ed economico- patrimoniali degli ex coniugi, secondo gli specifici criteri dettati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per tale fase del giudizio.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che i principali "indici" - salvo ovviamente altri elementi, - per accertare, nella fase di giudizio sull' an debeatur, la sussistenza, o no, dell'indipendenza economica" dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio - e, quindi, l'adeguatezza", o no, dei "mezzi", nonché la possibilità, o no "per ragioni oggettive", dello stesso di procurarseli possono essere così individuati: 1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza ("dimora abituale": art. 43 c.c. , comma 2) della persona che richiede l'assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Quanto al regime della prova della non "indipendenza economica" dell'ex coniuge che fa valere il diritto all'assegno di divorzio, non v'è dubbio che, secondo la stessa formulazione della disposizione in esame e secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione del relativo onere, allo stesso spetta allegare, dedurre e dimostrare di "non avere mezzi adeguati" e di "non poterseli procurare per ragioni oggettive". Tale onere probatorio ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell'indipendenza economica", e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni
6 e deduzioni da parte del medesimo coniuge, restando fermo, ovviamente, il diritto all'eccezione e alla prova contraria dell'altro (cfr. L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 10).
In particolare, mentre il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali formerà normalmente oggetto di prove documentali - salva comunque, in caso di contestazione, la facoltà del giudice di disporre al riguardo indagini officiose, con l'eventuale ausilio della polizia tributaria ( L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9) -, soprattutto "le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale" formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l'onere del richiedente l'assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative”.
Pertanto, questo Collegio ritiene di applicare i principi di diritto espressi dalla
Cassazione nella sentenza 10 maggio 2017, n. 11504, per cui: “Il giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come sostituito dalla
L. n. 74 del 1987, art. 10, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e dell'ordine progressivo tra le stesse stabilito da tale norma: A) deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principio dell'"autoresponsabilità economica" di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente -, se la domanda di quest'ultimo soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di "mezzi adeguati" o, comunque, impossibilità "di procurarseli per ragioni oggettive"), con esclusivo riferimento all'"indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu
"imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
B) deve "tener conto", nella fase del quantum debeatur - informata al principio della "solidarietà economica" dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto
7 "persona" economicamente più debole ( artt. 2 e 23 Cost. ), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno, ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, di tutti gli elementi indicati dalla norma ("(....) condizioni dei coniugi, (....) ragioni della decisione, (....) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, (....) reddito di entrambi (....)"), e "valutare" "tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio", al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova ( art. 2697 cod. civ.).
Applicando i principi esposti al caso in esame osserva, innanzi tutto, il Collegio nella fase dell' an debeatur - con esclusivo riferimento all'"indipendenza o autosufficienza economica" della richiedente l'assegno divorzile, che parte ricorrente non ha assolto all'onere di provare di non avere i mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni oggettive.
Risulta, infatti non contestato lo svolgimento di sporadiche attività lavorative da parte della resistente, della assenza di condizioni oggettive che le impediscano di trovare lavoro.
In definitiva, valutate le concrete possibilità di lavoro della donna, in ragione delle sue pregresse esperienze, della sua ancora giovane età, dell'assenza di stringenti impegni di famiglia, e tenuto conto dell'assenza totale di redditi del ricorrente, , il Collegio ritiene non provata la domanda in esame che, pertanto, va rigettata.
• Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e _2
_1
Quanto alla richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente a favore dei figli ed _2
, essa risulta rinunciata da parte ricorrente con memoria del 29.09.2022 e pertanto _1 nulla deve disporsi in merito.
Infatti, premettendo un mutamento delle condizioni di fatto in corso di giudizio, la ricorrente ha formalmente rinunciato alla richiesta di determinazione di un contributo paterno per il mantenimento dei due figli divenuti, ormai, economicamente indipendenti.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
La non opposizione al divorzio da parte della resistente e l'esito della causa integrano,
8 complessivamente considerati, le "gravi ed eccezionali ragioni" contemplate dalla disposizione di cui all'art. 92, comma secondo, cod.proc.civ. e valevoli a giustificare l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il
08.08.1992 (atto n.139 , parte II, S. A, sez. W, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1992 );
• Rigetta la domanda di assegno divorzile;
• Compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 16.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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