Sentenza 15 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/2004, n. 11266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11266 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ATRI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso l'Avvocato GIUSEPPE CRIMI, rappresentato e difeso dall'avvocato FORTUNATO NICOLA MATTUCCI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
DI GIANCROCE MARIANO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 87/01 del Giudice di pace di ATRI, depositata il 03/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/02/2004 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il ricorrente l'Avvocato CRIMI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Mariano Di Giancroce ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pece di Atri avverso un verbale con cui la locale Polizia municipale, avendogli contestato una violazione al codice della strada per aver egli condotto un veicolo a velocità superiore al consentito, gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria di L. 254.400. L'opposizione è stata accolta sul presupposto che illegittimamente la polizia non aveva proceduto alla contestazione immediata dell'infrazione per inidoneità del sistema di rilevamento automatico della velocità e carenza di organizzazione da parte degli accertatori.
Avverso tale provvedimento ricorre il Comune di Atri. L'avv. Di Giancroce non ha articolato difese in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune ricorrente si duole, in primo luogo, che il giudice di pace abbia violato gli artt. 142, 200 e 201 dell'allora vigente codice della strada, nonché gli artt. 384 e 385 del relativo regolamento, indebitamente sindacando le modalità organizzative del servizio di polizia stradale;
in secondo luogo di un difetto di motivazione dell'impugnata sentenza, che ha del tutto omesso di considerare le ragioni enunciate nel verbale per spiegare l'impossibilità della contestazione immediata dell'infrazione.
Il ricorso è fondato.
In tempi recenti onesta corte ha già ripetutamente affermato che, in tema di circolazione stradale, non costituisce obbligo imprescindibile dei verbalizzanti procedere alla contestazione immediata della contravvenzione, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 384, lett. e), del regolamento di esecuzione del codice della strada del 1992, l'accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo (cd. "autovelox"), a condizione che sia espressa l'indicazione dei motivi che abbiano reso impossibile tale contestazione, secondo quel che dispone l'art. 201 di detto codice. Perciò, essendo demandato all'autorità giudiziaria un mero controllo di legittimità dei provvedimenti sanzionatori (con eventuale rilevazione della carenza dei requisiti di legge), ma non anche la facoltà d'interferire nelle scelte tecniche e di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni, essa può annullare i verbali nel solo caso di omessa o apparente indicazione dei motivi della mancata contestazione diretta, ma non anche censurare l'organizzazione del servizio che da tale indicazione risulti, ovvero la scelta concreta del mezzi di rilevazione (cfr. Cass., sez. 1^, 28-08-2001, n. 11293; Cass., sez. 1^, 22-06-2001, n. 8528; Cass., sez. 1^, 21-03-2002, n. 4048, ed altre conformi).
Nella fattispecie in esame, viceversa, non risulta che l'opponente avesse dedotto la mancata indicazione nel verbale delle ragioni per le quali era stata omessa la contestazione immediata dell'infrazione al trasgressore;
ed infatti il giudice di pace non si è minimamente soffermato su eventuali vizi della motivazione del verbale al riguardo, ma ha unicamente e direttamente appuntato le proprie critiche sul modo in cui la pubblica amministrazione ha organizzato il servizio di rilevazione delle infrazioni stradali. Ciò che, per le ragioni anzidetto, esulava dai suoi poteri.
L'impugnata sentenza deve essere perciò cassata e, giacché non si rendono necessari ulteriori accertamenti, questa corte è senz'altro in grado di provvedere anche nel merito, ai sensi dell'art. 384, c. 1, c.p.c., rigettando l'opposizione proposta dall'avv. Di Giancroce,
siccome basata sull'errato presupposto che l'autorità giudiziaria possa sindacare le modalità organizzative del servizio di polizia stradale.
Ne consegue la condanna del medesimo avv. Di Giancroce alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 380,00 (trecentottanta) per onorari e 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Non v'è invece da provvedere sulle spese del giudizio di merito, nel quale il Comune non si era costituito.
P.Q.M.
La corte:
1. accoglie il ricorso;
2. cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta dall'avv. Mariano Di Giancroce avverso il verbale di contestazione n. 787-121/2000 emesso nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Atri in data 16 agosto 2000;
3. condanna il medesimo avv. Di Giancroce al rimborso delle spese processuali sostenuta dalla parte ricorrente nel giudizio di legittimità, che liquida in euro 380,00 (trecentottanta) per onorari e 100,00 Cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2004