CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 522/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1378/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Locri - Via Matteotti N. 152 89044 Locri RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 420-2024 ADDIZION. PROV. 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 420-2024 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 12.02.2025 Ricorrente_1 impugnava il provvedimento n.420/2024 del 7.11.2024 (prot.31522 del 7.11.2024) notificato a mezzo posta al ricorrente in data 20 dicembre 2024, l'Ufficio
Tributi del Comune di Locri emette avviso di accertamento esecutivo ex art. 1 comma 792 della L. 160/2019, intimando il pagamento del complessivo importo di euro 281,00 (di cui euro 181,90 a titolo di TARI comunale, euro 9,10 quale Tributo provinciale, euro 63,66 quale sanzione ridotta al 33% per omessa denuncia, euro
18,24 per interessi, oltre spese di notifica) per omessa dichiarazione ai fini dell'applicazione della TARI per l'anno d'imposta 2018 dell'unitario immobile sito in Locri alla Indirizzo_1, riportato al NCU al fl. 26, p artt 688 sub 5, sub 6, sub 7 e sub 8 (categoria C6).
Eccepiva la nullità per difetto di motivazione in violazione dell'art.6 bis dello Statuto dei Lavoratori e per violazione degli artt.817 e 818 c.c. e 33 Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC non contenendo l'avviso motivazione rafforzata a seguito di contraddittorio nel quale il contribuente aveva spiegato le proprie doglianze trasmesse in data 16.10.2024 in ordine all'avviso di accertamento in questione.
In particolare il contribuente evidenziava di aver rappresentato quanto alle utenze 13834, 13835, 13836 e
13837 afferenti gli immobili di Indirizzo_1, riportati al NCU di Locri al fl.26,partt.688 sub 5, sub 6, sub7 e sub 8 (cat.C6),che trattavasi di unico locale adibito a box auto nel quale erano ricoverate autovetture di famiglia, come tale pertinenza dell'abitazione principale dello stesso (quest'ultima ubicata al terzo e ultimo piano del fabbricato a più piani, individuata in catasto al fl 26, part. 688, sub 11), già oggetto di imposizione
TARI (v. avviso dell'8.5.2018 relativo all'anno 2018, corredato da copia del versamento eseguito mediante
F24 in data 5 agosto 2018) e da sottoporsi alla sola tariffa domestica fissa già applicata per l'abitazione principale (che, per l'anno 2018, era pari ad euro 0,52 per mq).
Pertanto, l'importo differenziale dovuto quale TARI per il sopradetto bene pertinenziale per l'anno 2018 è pari a euro 32,24 [€ 0,52 *62mq, ossia alla tariffa domestica fissa per la superficie del manufatto], a cui deve aggiungersi l'importo di euro 1,61 quale addizionale provinciale (al 5%), di guisa che il tributo in questione ammonta complessivamente a euro 33,85.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva il Comune di Locri ed evidenziava l'insussistenza dell'obbligo di motivazione rinforzata sul rilievo che non sussiste l'obbligo di contraddittorio per gli atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni come quello impugnato.
Evidenziava, inoltre che, . La legge non pone dei limiti circa il numero delle pertinenze che un bene principale può avere, ma, da un punto di vista fiscale, prevede che solo una pertinenza per tipologia catastale può essere annoverata tra le pertinenze dell'abitazione principale. La Legge prevede che si possono conteggiare un massimo di tre pertinenze per l'abitazione principale, ma le stesse devono appartenere a categorie catastali diverse. Ciò sta a significare che non si possono considerare come pertinenze dell'abitazione principale n° 4 garage/box auto tutti e quattro categoria C6.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 12.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Questa Corte condivide i rilievi contenuti nella comparsa di risposta del Comune di Locri con riferimento all'assenza di obbligo di motivazione rafforzata laddove non vi fosse necessità, come nel caso di specie, di attivare il contraddittorio, che è stato avviato solo ad abundantiam.
Invero, gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione della Tari, relativi a fabbricati i cui dati e destinazione sono direttamente desumibili dalle banche dati in possesso dell'Ente nella categoria di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni e, come tali, esclusi dall'obbligo del contraddittorio, in quanto, appunto, la determinazione della base imponibile è prontamente ottenibile dall'incrocio con i dati catastali.
Parimenti condivisibile alla luce della legge e del Regolamento comunale che un'abitazione principale possa, ai fini fiscali, avere fino a tre pertinenze ma che le stesse debbano appartenere a diverse categorie catastali e che, quindi, non possano considerarsi pertinenza rispetto all'abitazione principale n.4 box appartenenti alla stessa categoria catastale C6.
Non resta, pertanto, che rigettare il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in favore del Comune di Locri (in tal senso va corretto il dispositivo che erroneamente menziona l'ADER) e distratte in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto da Ricorrente_1, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'ADER che si liquidano in complessive €300 da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_2
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1378/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Locri - Via Matteotti N. 152 89044 Locri RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 420-2024 ADDIZION. PROV. 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 420-2024 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 12.02.2025 Ricorrente_1 impugnava il provvedimento n.420/2024 del 7.11.2024 (prot.31522 del 7.11.2024) notificato a mezzo posta al ricorrente in data 20 dicembre 2024, l'Ufficio
Tributi del Comune di Locri emette avviso di accertamento esecutivo ex art. 1 comma 792 della L. 160/2019, intimando il pagamento del complessivo importo di euro 281,00 (di cui euro 181,90 a titolo di TARI comunale, euro 9,10 quale Tributo provinciale, euro 63,66 quale sanzione ridotta al 33% per omessa denuncia, euro
18,24 per interessi, oltre spese di notifica) per omessa dichiarazione ai fini dell'applicazione della TARI per l'anno d'imposta 2018 dell'unitario immobile sito in Locri alla Indirizzo_1, riportato al NCU al fl. 26, p artt 688 sub 5, sub 6, sub 7 e sub 8 (categoria C6).
Eccepiva la nullità per difetto di motivazione in violazione dell'art.6 bis dello Statuto dei Lavoratori e per violazione degli artt.817 e 818 c.c. e 33 Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC non contenendo l'avviso motivazione rafforzata a seguito di contraddittorio nel quale il contribuente aveva spiegato le proprie doglianze trasmesse in data 16.10.2024 in ordine all'avviso di accertamento in questione.
In particolare il contribuente evidenziava di aver rappresentato quanto alle utenze 13834, 13835, 13836 e
13837 afferenti gli immobili di Indirizzo_1, riportati al NCU di Locri al fl.26,partt.688 sub 5, sub 6, sub7 e sub 8 (cat.C6),che trattavasi di unico locale adibito a box auto nel quale erano ricoverate autovetture di famiglia, come tale pertinenza dell'abitazione principale dello stesso (quest'ultima ubicata al terzo e ultimo piano del fabbricato a più piani, individuata in catasto al fl 26, part. 688, sub 11), già oggetto di imposizione
TARI (v. avviso dell'8.5.2018 relativo all'anno 2018, corredato da copia del versamento eseguito mediante
F24 in data 5 agosto 2018) e da sottoporsi alla sola tariffa domestica fissa già applicata per l'abitazione principale (che, per l'anno 2018, era pari ad euro 0,52 per mq).
Pertanto, l'importo differenziale dovuto quale TARI per il sopradetto bene pertinenziale per l'anno 2018 è pari a euro 32,24 [€ 0,52 *62mq, ossia alla tariffa domestica fissa per la superficie del manufatto], a cui deve aggiungersi l'importo di euro 1,61 quale addizionale provinciale (al 5%), di guisa che il tributo in questione ammonta complessivamente a euro 33,85.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva il Comune di Locri ed evidenziava l'insussistenza dell'obbligo di motivazione rinforzata sul rilievo che non sussiste l'obbligo di contraddittorio per gli atti automatizzati di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni come quello impugnato.
Evidenziava, inoltre che, . La legge non pone dei limiti circa il numero delle pertinenze che un bene principale può avere, ma, da un punto di vista fiscale, prevede che solo una pertinenza per tipologia catastale può essere annoverata tra le pertinenze dell'abitazione principale. La Legge prevede che si possono conteggiare un massimo di tre pertinenze per l'abitazione principale, ma le stesse devono appartenere a categorie catastali diverse. Ciò sta a significare che non si possono considerare come pertinenze dell'abitazione principale n° 4 garage/box auto tutti e quattro categoria C6.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 12.01.2026 la causa era presa in riserva e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Questa Corte condivide i rilievi contenuti nella comparsa di risposta del Comune di Locri con riferimento all'assenza di obbligo di motivazione rafforzata laddove non vi fosse necessità, come nel caso di specie, di attivare il contraddittorio, che è stato avviato solo ad abundantiam.
Invero, gli avvisi di accertamento per omessa dichiarazione della Tari, relativi a fabbricati i cui dati e destinazione sono direttamente desumibili dalle banche dati in possesso dell'Ente nella categoria di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni e, come tali, esclusi dall'obbligo del contraddittorio, in quanto, appunto, la determinazione della base imponibile è prontamente ottenibile dall'incrocio con i dati catastali.
Parimenti condivisibile alla luce della legge e del Regolamento comunale che un'abitazione principale possa, ai fini fiscali, avere fino a tre pertinenze ma che le stesse debbano appartenere a diverse categorie catastali e che, quindi, non possano considerarsi pertinenza rispetto all'abitazione principale n.4 box appartenenti alla stessa categoria catastale C6.
Non resta, pertanto, che rigettare il ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo in favore del Comune di Locri (in tal senso va corretto il dispositivo che erroneamente menziona l'ADER) e distratte in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto espressa richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria , in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso proposto da Ricorrente_1, lo rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'ADER che si liquidano in complessive €300 da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_2