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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/07/2025, n. 5574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5574 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 12 maggio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 35560 / 2023
TRA
(con gli Avv.ti Silvia Armati e Stefano Casu) Parte_1
RICORRENTE
E
1. CP_1
2. Controparte_2
RESISTENTI – contumaci
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata e non dovute le somme ivi contenute;
condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.200,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 12 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, impugnava Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2023 907692250 000, notificata dall il 12 ottobre 2023, nella parte relativa ai Controparte_2 presunti debiti previdenziali per un totale di euro 64.834,85.
Tre i motivi posti a sostegno dell'opposizione:
a) la mancata notifica degli avvisi sulla base dei quali l'intimazione è stata fondata;
b) l'intervenuta prescrizione dei crediti dagli stessi contenuti;
c) la non debenza delle somme richieste. La parte fa notare che gli avvisi di accertamento sottesi all'intimazione impugnata sono relativi ai contributi IVS dal 2006 al 2022 in relazione all'attività di ristorazione / bar in Formello (RM) gestita dalla società MI.CIO. s.r.l. di cui la ricorrente è amministratrice. L'attività è stata chiusa nel 2012 anno in cui è stato eseguito lo sfratto per morosità nei confronti della predetta società e, di fatto, è cessata ogni attività da parte società come dimostrano le disdette delle utenze e della fideiussione bancaria. Da quel momento evidenziava di aver svolto altri lavori quale dipendente, come dimostra l'estratto contributivo prodotto. Nonostante la regolare notifica del ricorso, e CP_1 CP_2 CP_2 non si costituivano rimendo contumaci.
Il ricorso è meritevole di accoglimento dal momento che le parti, rimanendo contumaci, non hanno contestato le argomentazioni difensive della nonostante fosse loro onere probatorio farlo. Parte_1
Le parti resistenti, restando contumaci, non solo non hanno opposto specifiche argomentazioni in contrario ma hanno tenuto un comportamento valutabile a suo pregiudizio, finanche come sostanziale ammissione delle circostanze di fatto sottoposte con l'interpello.
Preme rammentare che l'articolo 232 c.p.c. recita testualmente “se la parte non si presenta …..(il Giudice) valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del Giudice
(articolo 116 c.p.c.) il quale può trarre elementi di convincimento in tale senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi ma anche dalla mancata proposizione di prova in contrario (cfr. tra le tante Cass. 1812/96 e Cass. 28293/2009).
In assenza di prove che dimostrassero l'infondatezza dell'assunto della il ricorso va accolto. Parte_1
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 22 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 12 maggio 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. R.G. 35560 / 2023
TRA
(con gli Avv.ti Silvia Armati e Stefano Casu) Parte_1
RICORRENTE
E
1. CP_1
2. Controparte_2
RESISTENTI – contumaci
Mediante il seguente dispositivo
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento impugnata e non dovute le somme ivi contenute;
condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.200,00 oltre IVA e CPA, da distrarsi;
60 giorni per la motivazione.
Roma, 12 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato, impugnava Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2023 907692250 000, notificata dall il 12 ottobre 2023, nella parte relativa ai Controparte_2 presunti debiti previdenziali per un totale di euro 64.834,85.
Tre i motivi posti a sostegno dell'opposizione:
a) la mancata notifica degli avvisi sulla base dei quali l'intimazione è stata fondata;
b) l'intervenuta prescrizione dei crediti dagli stessi contenuti;
c) la non debenza delle somme richieste. La parte fa notare che gli avvisi di accertamento sottesi all'intimazione impugnata sono relativi ai contributi IVS dal 2006 al 2022 in relazione all'attività di ristorazione / bar in Formello (RM) gestita dalla società MI.CIO. s.r.l. di cui la ricorrente è amministratrice. L'attività è stata chiusa nel 2012 anno in cui è stato eseguito lo sfratto per morosità nei confronti della predetta società e, di fatto, è cessata ogni attività da parte società come dimostrano le disdette delle utenze e della fideiussione bancaria. Da quel momento evidenziava di aver svolto altri lavori quale dipendente, come dimostra l'estratto contributivo prodotto. Nonostante la regolare notifica del ricorso, e CP_1 CP_2 CP_2 non si costituivano rimendo contumaci.
Il ricorso è meritevole di accoglimento dal momento che le parti, rimanendo contumaci, non hanno contestato le argomentazioni difensive della nonostante fosse loro onere probatorio farlo. Parte_1
Le parti resistenti, restando contumaci, non solo non hanno opposto specifiche argomentazioni in contrario ma hanno tenuto un comportamento valutabile a suo pregiudizio, finanche come sostanziale ammissione delle circostanze di fatto sottoposte con l'interpello.
Preme rammentare che l'articolo 232 c.p.c. recita testualmente “se la parte non si presenta …..(il Giudice) valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”. Tale disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del Giudice
(articolo 116 c.p.c.) il quale può trarre elementi di convincimento in tale senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi ma anche dalla mancata proposizione di prova in contrario (cfr. tra le tante Cass. 1812/96 e Cass. 28293/2009).
In assenza di prove che dimostrassero l'infondatezza dell'assunto della il ricorso va accolto. Parte_1
Le spese seguono il principio della soccombenza.
Roma, 22 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Lucarelli