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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6587/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GIUGNO ALESSIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa;
◊ rigetta, per il resto, l'opposizione;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna l' a rimborsare alla ricorrente un quinto delle spese di lite, CP_1
liquidate in tal misura in complessivi euro 700,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. e compensando i restanti quattro/quinti;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 30/04/2024 la ricorrente conveniva in giudizio l' per verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti CP_1
l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il quale aveva invece ritenuto sussistere le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza;
rilevato che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato il 04/04/2024 dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile
(art. 445-bis, ult. co., c.p.c.);
ritenuto che il ricorso sia inammissibile e vada respinto senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo;
ricordato, infatti, che la sanzione dell'inammissibilità è posta a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ed ha lo scopo di evitare la mera
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario,
contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale;
rilevato che nel caso di specie la ricorrente, anche attraverso il richiamo alle asserzioni del proprio consulente di parte, non ha mosso alcuna contestazione puntuale, anche con valutazioni più strettamente medico-legali, alla diagnosi operata dal primo CTU né introdotta alcuna specifica censura alle precipue argomentazioni con cui questi, coerentemente con le risultanze documentali in atti, ha negato la sussistenza dei requisiti per accordare alla ricorrente la corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
osservato, infatti, che il ctp dott. si è limitato ad affermare che: “ in Per_1
occasione del presente accertamento medico è stato possibile obiettivare come le
patologie in diagnosi – le più delle quali peraltro sinergicamente in concorso tra
loro – realizzino, oltre ad una invalidità del 100% condizioni generali di salute
della paziente a significativa incidenza sulla sua qualità di vita sia per quanto
attiene la capacità a deambulare e/o svolgere i comuni atti della vita quotidiana
senza il permanente ausilio di terzi” ed ancora a precisare che: “la SI.ra
è quindi da considerarsi invalida civile in possesso dei Parte_1
requisiti psicofisici previsti dalla normativa di riferimento ai fini del beneficio
indennità di accompagnamento, in quanto soggetto non in grado di svolgere i
comuni atti della vita quotidiana senza assistenza continua”, e ciò sebbene il medesimo ctp, esattamente come ha già rilevato l'ausiliario del giudice nominato durante la fase di atp, riconosca con chiarezza all'esito dell'esame obiettivo della parte ch'ella deambula e mantiene la stazione eretta, sia pure in maniera difficoltosa, e non è neppure adombrata l'esistenza di rilevanti turbe delle funzioni cognitive superiori;
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro considerato che parte ricorrente ed il relativo ctp, richiamando a fondamento dell'opposizione talune delle presunte limitazioni patite, introducono considerazioni del tutto avulse dalle precipue argomentazioni del CTU che,
coerentemente con le risultanze documentali in atti, hanno negato la sussistenza dei requisiti per accordare l'indennità di accompagnamento richiesta, sicché le censure esposte si risolvono in un dissenso immotivato dalle conclusioni della
CTU, non chiarendo affatto il procedimento logico che dovrebbe portare a ritenere riduttiva la valutazione compiuta dal consulente dell'Ufficio ed a giustificare conseguentemente una conclusione differente;
ricordato, del resto, che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità “le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, (nel testo modificato dalla L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente,
nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano.…” (cfr. Cass. n. 7273 del 30/03/2011, richiamata anche da
Cass. n. 24980 del 2022);
ritenuto che sulla scorta di tale premessa le conclusioni del consulente raccolte già
in fase di atp non possono allora che essere nuovamente condivise, perché
immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate, non inficiate in alcun modo dai generici rilievi espressi in fase di opposizione e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro istruttorio;
ritenuta pertanto l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c.,
confermate le conclusioni già raccolte in fase di ATP, compensate parzialmente le spese in ragione della soccombenza sulla domanda principali, lasciate definitivamente a carico dell' le competenze della CTU;
CP_1
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 05/03/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
03/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6587/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GIUGNO ALESSIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.ti RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.
104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa;
◊ rigetta, per il resto, l'opposizione;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna l' a rimborsare alla ricorrente un quinto delle spese di lite, CP_1
liquidate in tal misura in complessivi euro 700,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. e compensando i restanti quattro/quinti;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che con ricorso depositato il 30/04/2024 la ricorrente conveniva in giudizio l' per verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti CP_1
l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il quale aveva invece ritenuto sussistere le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva variamente l'infondatezza;
rilevato che la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato il 04/04/2024 dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile
(art. 445-bis, ult. co., c.p.c.);
ritenuto che il ricorso sia inammissibile e vada respinto senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo;
ricordato, infatti, che la sanzione dell'inammissibilità è posta a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ed ha lo scopo di evitare la mera
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario,
contraria alle finalità deflattive del contenzioso previdenziale e assistenziale;
rilevato che nel caso di specie la ricorrente, anche attraverso il richiamo alle asserzioni del proprio consulente di parte, non ha mosso alcuna contestazione puntuale, anche con valutazioni più strettamente medico-legali, alla diagnosi operata dal primo CTU né introdotta alcuna specifica censura alle precipue argomentazioni con cui questi, coerentemente con le risultanze documentali in atti, ha negato la sussistenza dei requisiti per accordare alla ricorrente la corresponsione dell'indennità di accompagnamento;
osservato, infatti, che il ctp dott. si è limitato ad affermare che: “ in Per_1
occasione del presente accertamento medico è stato possibile obiettivare come le
patologie in diagnosi – le più delle quali peraltro sinergicamente in concorso tra
loro – realizzino, oltre ad una invalidità del 100% condizioni generali di salute
della paziente a significativa incidenza sulla sua qualità di vita sia per quanto
attiene la capacità a deambulare e/o svolgere i comuni atti della vita quotidiana
senza il permanente ausilio di terzi” ed ancora a precisare che: “la SI.ra
è quindi da considerarsi invalida civile in possesso dei Parte_1
requisiti psicofisici previsti dalla normativa di riferimento ai fini del beneficio
indennità di accompagnamento, in quanto soggetto non in grado di svolgere i
comuni atti della vita quotidiana senza assistenza continua”, e ciò sebbene il medesimo ctp, esattamente come ha già rilevato l'ausiliario del giudice nominato durante la fase di atp, riconosca con chiarezza all'esito dell'esame obiettivo della parte ch'ella deambula e mantiene la stazione eretta, sia pure in maniera difficoltosa, e non è neppure adombrata l'esistenza di rilevanti turbe delle funzioni cognitive superiori;
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro considerato che parte ricorrente ed il relativo ctp, richiamando a fondamento dell'opposizione talune delle presunte limitazioni patite, introducono considerazioni del tutto avulse dalle precipue argomentazioni del CTU che,
coerentemente con le risultanze documentali in atti, hanno negato la sussistenza dei requisiti per accordare l'indennità di accompagnamento richiesta, sicché le censure esposte si risolvono in un dissenso immotivato dalle conclusioni della
CTU, non chiarendo affatto il procedimento logico che dovrebbe portare a ritenere riduttiva la valutazione compiuta dal consulente dell'Ufficio ed a giustificare conseguentemente una conclusione differente;
ricordato, del resto, che secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità “le condizioni previste dalla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, (nel testo modificato dalla L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente,
nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano.…” (cfr. Cass. n. 7273 del 30/03/2011, richiamata anche da
Cass. n. 24980 del 2022);
ritenuto che sulla scorta di tale premessa le conclusioni del consulente raccolte già
in fase di atp non possono allora che essere nuovamente condivise, perché
immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate, non inficiate in alcun modo dai generici rilievi espressi in fase di opposizione e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro istruttorio;
ritenuta pertanto l'inammissibilità del ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c.,
confermate le conclusioni già raccolte in fase di ATP, compensate parzialmente le spese in ragione della soccombenza sulla domanda principali, lasciate definitivamente a carico dell' le competenze della CTU;
CP_1
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 05/03/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro