Art. 10.
Le tasse fisse di registro sulle sentenze dei tribunali, delle Corti d'appello e delle Corti di cassazione stabilite dagli articoli 123, 124, 126, 127, 128, 130 e 131 della tariffa annessa alla legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076, sono aumentate della meta'.
La tassa fissa sulle sentenze e' unica qualunque sia il numero dei provvedimenti contenuti nelle medesime.
La tassa graduale sulle sentenze di qualsiasi grado di giurisdizione stabilita dagli articoli 129 e 130 della precitata tariffa e' da applicarsi nella misura di lire 2 per ogni mille lire.
Le decisioni degli arbitri debbono essere scritte su carta da lire 3: su dette sentenze sara' dovuta la tassa fissa prescritta per le sentenze dei tribunali e la tassa graduale di lire 3 per ogni mille lire, salva, ove occorra, la tassa proporzionale.
Al decreto d'omologazione delle decisioni arbitrali si applica la sola tassa fissa di lire 2.
La sovrimposta dei decimi e' mantenuta anche per le tasse stabilite dal presente articolo.
Le tasse fisse di registro sulle sentenze dei tribunali, delle Corti d'appello e delle Corti di cassazione stabilite dagli articoli 123, 124, 126, 127, 128, 130 e 131 della tariffa annessa alla legge di registro 13 settembre 1874, n. 2076, sono aumentate della meta'.
La tassa fissa sulle sentenze e' unica qualunque sia il numero dei provvedimenti contenuti nelle medesime.
La tassa graduale sulle sentenze di qualsiasi grado di giurisdizione stabilita dagli articoli 129 e 130 della precitata tariffa e' da applicarsi nella misura di lire 2 per ogni mille lire.
Le decisioni degli arbitri debbono essere scritte su carta da lire 3: su dette sentenze sara' dovuta la tassa fissa prescritta per le sentenze dei tribunali e la tassa graduale di lire 3 per ogni mille lire, salva, ove occorra, la tassa proporzionale.
Al decreto d'omologazione delle decisioni arbitrali si applica la sola tassa fissa di lire 2.
La sovrimposta dei decimi e' mantenuta anche per le tasse stabilite dal presente articolo.