Articolo 6 della Legge 31 luglio 1984, n. 400
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 novembre 1984
Art. 6.

Il quarto comma dell'articolo 199 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Il termine e' di trenta giorni per le impugnazioni del procuratore generale della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte d'appello. Tale termine decorre dalla pronuncia del provvedimento".
Entrata in vigore il 29 novembre 1984