Art. 6.
Il quarto comma dell'articolo 199 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Il termine e' di trenta giorni per le impugnazioni del procuratore generale della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte d'appello. Tale termine decorre dalla pronuncia del provvedimento".
Il quarto comma dell'articolo 199 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Il termine e' di trenta giorni per le impugnazioni del procuratore generale della Repubblica contro i provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte d'appello. Tale termine decorre dalla pronuncia del provvedimento".