TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 21.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2242 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 03/05/2024 ed iscritto al n 2242 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Bovalino al vico I Crotone 25 presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo (C.F. che la rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF
- PEC t) e C.F._3 Email_1 dall'Avv. Valeria Grandizio (CF ), in virtù di procura C.F._4 generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma Persona_1
(repertorio 37875 – raccolta 7313).
-resistente-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 03.05.2024 la ricorrente chiede l'accertamento della prescrizione dei contributi di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400010833000, notificatagli in data 09.03.2024 da
, limitando espressamente la domanda al sotteso Controparte_2 avviso di addebito n. 39420160000413179000, notificato il 26.05.2016 e recante un ammontare pari ad euro 4.978,36, afferente il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi IVS operai a tempo determinato.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che resiste al CP_3 ricorso e ne chiede il rigetto.
§ 3. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato per le ragioni che seguono.
Il ricorrente eccepisce la prescrizione dalla data di notifica dell'avviso di addebito. L'eccezione di prescrizione risulta infondata. L'avviso di addebito n. 39420160000413179000 è stato notificato in data 26.05.2016. Il termine di prescrizione quinquennale sarebbe naturalmente maturato il 26.05.2021 ma a tal riguardo occorre considerare la sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21. In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 (182 giorni), complessivamente 311 giorni.
Nel caso di specie, per effetto della sospensione dei termini di prescrizione nel periodo emergenziale pandemico, la prescrizione del credito contributivo sarebbe maturata il 02.04.2022. L' ha prodotto la documentazione trasmessa da CP_3 Controparte_2
e precisamente:
[...]
- dichiarazione di adesione alla rottamazione, che ha avuto corso dal 30/04/2019 al 07/02/2020 data di revoca per mancato rispetto del piano di ammortamento per omessi pagamenti;
- l'intimazione di pagamento n. 09420229002081618000 notificata il 20/12/2022;
- preavviso di Fermo Amministrativo n. 09480202400010833000 notificato il
09/03/2024, oggetto del presente giudizio.
Orbene, come dedotto dalla difesa dell' , deve riconoscersi efficacia CP_3 interruttiva alla dichiarazione di adesione alla rottamazione.
In tal senso si è pronunciata anche la più recente giurisprudenza di legittimità: “La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega
l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica 2 intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata evidenziando che il provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione dei tributi aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ed era, perciò, opponibile al curatore anche per la parte in cui faceva riferimento alla domanda di accoglimento del beneficio presentata dal debitore).” Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.9221 del 08/04/2024).
Nella stessa sentenza la Suprema Corte precisa: “È, invece, irrilevante, contrariamente a quanto sostiene il curatore richiamando un precedente di questa Corte (Cass. n. 12735/20), che la richiesta di rateizzazione non determini la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria. E ciò perché l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22).”. Pertanto, alla luce della documentazione ritualmente prodotta dall' , l'avviso CP_3 di addebito n. 39420160000413179000 è attuale ed il ricorrente è tenuto al pagamento dello stesso intimato con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo per cui è causa.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM
55/2014.
p.q.m.
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420160000413179000 sotteso alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400010833000;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., che Controparte_4 liquida in € 1.769,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovuti come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Reggio Calabria, 22/01/2025 Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 21.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2242 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di
Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 03/05/2024 ed iscritto al n 2242 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Bovalino al vico I Crotone 25 presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo (C.F. che la rappresenta e difende giusta C.F._2 procura in atti;
- ricorrente -
contro
- (C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in Roma, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF
- PEC t) e C.F._3 Email_1 dall'Avv. Valeria Grandizio (CF ), in virtù di procura C.F._4 generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma Persona_1
(repertorio 37875 – raccolta 7313).
-resistente-
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 03.05.2024 la ricorrente chiede l'accertamento della prescrizione dei contributi di cui alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400010833000, notificatagli in data 09.03.2024 da
, limitando espressamente la domanda al sotteso Controparte_2 avviso di addebito n. 39420160000413179000, notificato il 26.05.2016 e recante un ammontare pari ad euro 4.978,36, afferente il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi IVS operai a tempo determinato.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che resiste al CP_3 ricorso e ne chiede il rigetto.
§ 3. Il ricorso è infondato e come tale va rigettato per le ragioni che seguono.
Il ricorrente eccepisce la prescrizione dalla data di notifica dell'avviso di addebito. L'eccezione di prescrizione risulta infondata. L'avviso di addebito n. 39420160000413179000 è stato notificato in data 26.05.2016. Il termine di prescrizione quinquennale sarebbe naturalmente maturato il 26.05.2021 ma a tal riguardo occorre considerare la sospensione dei termini per il periodo emergenziale pandemico disposta dall'articolo 37, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21. In particolare, sono stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno
2021 (182 giorni), complessivamente 311 giorni.
Nel caso di specie, per effetto della sospensione dei termini di prescrizione nel periodo emergenziale pandemico, la prescrizione del credito contributivo sarebbe maturata il 02.04.2022. L' ha prodotto la documentazione trasmessa da CP_3 Controparte_2
e precisamente:
[...]
- dichiarazione di adesione alla rottamazione, che ha avuto corso dal 30/04/2019 al 07/02/2020 data di revoca per mancato rispetto del piano di ammortamento per omessi pagamenti;
- l'intimazione di pagamento n. 09420229002081618000 notificata il 20/12/2022;
- preavviso di Fermo Amministrativo n. 09480202400010833000 notificato il
09/03/2024, oggetto del presente giudizio.
Orbene, come dedotto dalla difesa dell' , deve riconoscersi efficacia CP_3 interruttiva alla dichiarazione di adesione alla rottamazione.
In tal senso si è pronunciata anche la più recente giurisprudenza di legittimità: “La domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, configura un riconoscimento di debito, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega
l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica 2 intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata evidenziando che il provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione dei tributi aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ed era, perciò, opponibile al curatore anche per la parte in cui faceva riferimento alla domanda di accoglimento del beneficio presentata dal debitore).” Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.9221 del 08/04/2024).
Nella stessa sentenza la Suprema Corte precisa: “È, invece, irrilevante, contrariamente a quanto sostiene il curatore richiamando un precedente di questa Corte (Cass. n. 12735/20), che la richiesta di rateizzazione non determini la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria. E ciò perché l'istanza di rateazione implica comunque la conoscenza delle cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass. n. 16098/18): se è vero che, di per sé, non può costituire acquiescenza l'avere chiesto e ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione (Cass. n. 5160/22).”. Pertanto, alla luce della documentazione ritualmente prodotta dall' , l'avviso CP_3 di addebito n. 39420160000413179000 è attuale ed il ricorrente è tenuto al pagamento dello stesso intimato con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo per cui è causa.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM
55/2014.
p.q.m.
- rigetta il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento dell'avviso di addebito n. 39420160000413179000 sotteso alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400010833000;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore dell'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., che Controparte_4 liquida in € 1.769,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva se dovuti come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Così deciso in Reggio Calabria, 22/01/2025 Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3