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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/05/2024, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 720/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 720/2023
Oggi 10 maggio 2024 si dà atto che nei termini assegnati sono state depositate le note di trattazione scritta, da ritenersi qui interamente richiamate.
Il Giudice, tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti nelle note scritte sostitutive della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 720/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALERMO LUCIANO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GAUDINO VINCENZO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIEROTTI Controparte_1 P.IVA_1
STEFANIA
CONVENUTA
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“a) Preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità di eventuali clausole vessatorie, implicanti decadenze e/o limitazioni di responsabilità, eventualmente opposta dall'assicuratore sulla copertura assicurativa della polizza n. 0000178776;
b) Condannare, per l'effetto, la in adempimento di ogni obbligazione dedotta nella Controparte_2 polizza n. 0000178776, al pagamento in favore dell'istante, a titolo di indennizzo e di copertura assicurativa, per la somma di €. 100.000,00, ovvero, di quella diversa somma, che il giudice adito dovesse ritenere equa e satisfattiva, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto, nonché dalla costituzione in mora, fino all'effettivo soddisfo;
c) Condannare la Società convenuta, al pagamento di spese e compensi del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori per anticipo fattone ex art. 93 c.p.c.
pagina 2 di 5 d) In via istruttoria, chiede disposrsi consulenza tecnica di ufficio, di natura medico-legale, per accertare se le patologie diagnosticate all'assicurato, ovvero, “colangiocarcinoma a lesioni focali multiple con ittero ostruttivo complicante;
colelitiasi; esofagite grado D sec. Los Angeles in incontinenza cardiale;
gastropatia erosiva;
DMt2 metasteroideo di primo riscontro;
cardiopatia ischemica cronica nota”, integrano secondo le tabelle medico-legali di cui al D.M. 05/02/1992, Org_ ovvero, a mezzo delle tabelle di cui al DPR 30/6/1965 n. 1124 e sue successive modifiche fino al
31/12/1999, oppure, secondo altro criterio e prudente apprezzamento adottato da ctu, la condizioni di invalidità permanente.”
Conclusioni per Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere le domande proposte da , nella Parte_1
qualità di erede del Sig. , per i motivi sopra esposti e, in particolare, dichiarare Persona_1
l'inoperatività del contratto per dichiarazioni inesatte con dolo dell'Assicurato per ciò che riguarda la copertura Invalidità Permanente Totale da Malattia ed accertare l'inapplicabilità del Contratto per ciò che riguarda la copertura Morte da Infortunio”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito il Tribunale di Lodi domandando Parte_1 la condanna di al pagamento di € 100.000,00 a titolo di indennizzo, in forza del Controparte_1 contratto “Proteggi n. 0000178776 stipulato in data 3.12.2014 dal marito, Org_2 [...]
deceduto in data 5.6.2016. Per_1
A fondamento della domanda parte attrice ha allegato il contratto di assicurazione del 3.12.2014, il certificato di morte di il certificato di matrimonio dell'attrice con l'assicurato, nonché le Persona_1
comunicazioni intercorse con la compagnia assicurativa.
Nel giudizio così radicato si è costituita la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto.
2. In via generale e in punto di diritto, costituisce principio acquisito che, in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre incombe sul debitore convenuto la prova del fatto estintivo (avvenuto adempimento) ovvero impeditivo o modificativo (cfr. Cass. civ. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
pagina 3 di 5 Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – da ultimo riaffermato con la pronuncia della Suprema Corte n. 1558 del 2018 – nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa, incombendo sullo stesso la prova degli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass. civ. 8/1/1987 n. 17; Cass. civ. 4/3/1978, n. 1081).
In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass. civ.
17/5/1997 n. 4426).
Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte con la richiamata ordinanza n. 1558 del 23/01/2018:
“Fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza”.
Una volta fornita la prova da parte dell'assicurato che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare che l'evento verificatosi rientra fra i rischi “non compresi”, ossia tra quei rischi che astrattamente rientrerebbero nella previsione contrattuale ma ne sono esclusi per effetto di una espressa delimitazione contrattuale. In altre parole, incombe sull'assicuratore l'onere di provare i fatti impeditivi della pretesa attorea (cfr. anche Cass. civ. n.
15630/2018; Cass. civ. n. 30656/2017; Cass. civ. n. 6548/2013), quali il dolo e la colpa grave dell'assicurato, che, a norma dell'art. 1900 c.c., escludono la garanzia assicurativa (Tribunale Milano n.
10901/2014; Cass. civ. n. 2005/1981).
3. Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, deve ritenersi che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Parte attrice, infatti, si è limitata a dedurre che “in data 22 marzo 2016, l'assicurato Persona_1 veniva ricoverato presso l'Ospedale di Vizzolo Predabissi, laddove gli veniva diagnosticato:
“Colangiocarcinoma a lesioni focali multiple con ittero ostruttivo complicante. Colelitiasi. Esofagite grado D sec. Los Angeles in incontinenza cardiale. Gastropatia erosiva. DMt2 metasteroideo di primo
pagina 4 di 5 riscontro. Cardiopatia ischemica cronica nota”” e che “dopo circa tre mesi di malattia e numerosi trattamenti medici e chemioterapici, , decedeva, successivamente, il 5 giugno 2016” (cfr. Persona_1
pagg. 1 e 2 atto citazione).
Tali allegazioni tuttavia sono rimaste prive di alcun riscontro probatorio, non avendo l'attrice depositato alcuna documentazione attestante l'insorgere della malattia nel marito. Tali fatti non possono neppure ritenersi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c., avendo la convenuta tempestivamente contestato i fatti dedotti dall'attrice.
E ancora, elemento di prova in tal senso non può essere ricavato neppure dai verbali della commissione medica integrata della e della commissione medica per l'accertamento Org_3
Part dell'handicap dell' doc. 4 e 5 parte convenuta), non essendo gli stessi di per sé soli idonei a provare l'insorgere della malattia in durante il periodo di vigenza della copertura assicurativa;
Persona_1 anzi, dagli stessi pare evincersi un “aggravamento” del paziente – senza che tuttavia si riesca a capire rispetto a che cosa – nonché una pregressa invalidità all'80% risalente al mese di febbraio 2013.
Né d'altronde può ritenersi che siffatta carenza probatoria, in cui è incorsa parte attrice, possa essere sopperita mediante una consulenza tecnica d'ufficio, la quale si appalesa del tutto esplorativa.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 147/22, tenuto conto dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza e pertanto sono interamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta le domande formulate da;
Parte_1
2. condanna a rifondere a le spese del giudizio che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 7.000,00, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Lodi, 10 maggio 2024
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 720/2023
Oggi 10 maggio 2024 si dà atto che nei termini assegnati sono state depositate le note di trattazione scritta, da ritenersi qui interamente richiamate.
Il Giudice, tenuto conto di quanto dichiarato dalle parti nelle note scritte sostitutive della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 720/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PALERMO LUCIANO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GAUDINO VINCENZO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIEROTTI Controparte_1 P.IVA_1
STEFANIA
CONVENUTA
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“a) Preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità di eventuali clausole vessatorie, implicanti decadenze e/o limitazioni di responsabilità, eventualmente opposta dall'assicuratore sulla copertura assicurativa della polizza n. 0000178776;
b) Condannare, per l'effetto, la in adempimento di ogni obbligazione dedotta nella Controparte_2 polizza n. 0000178776, al pagamento in favore dell'istante, a titolo di indennizzo e di copertura assicurativa, per la somma di €. 100.000,00, ovvero, di quella diversa somma, che il giudice adito dovesse ritenere equa e satisfattiva, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto, nonché dalla costituzione in mora, fino all'effettivo soddisfo;
c) Condannare la Società convenuta, al pagamento di spese e compensi del giudizio, con attribuzione ai sottoscritti difensori per anticipo fattone ex art. 93 c.p.c.
pagina 2 di 5 d) In via istruttoria, chiede disposrsi consulenza tecnica di ufficio, di natura medico-legale, per accertare se le patologie diagnosticate all'assicurato, ovvero, “colangiocarcinoma a lesioni focali multiple con ittero ostruttivo complicante;
colelitiasi; esofagite grado D sec. Los Angeles in incontinenza cardiale;
gastropatia erosiva;
DMt2 metasteroideo di primo riscontro;
cardiopatia ischemica cronica nota”, integrano secondo le tabelle medico-legali di cui al D.M. 05/02/1992, Org_ ovvero, a mezzo delle tabelle di cui al DPR 30/6/1965 n. 1124 e sue successive modifiche fino al
31/12/1999, oppure, secondo altro criterio e prudente apprezzamento adottato da ctu, la condizioni di invalidità permanente.”
Conclusioni per Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere le domande proposte da , nella Parte_1
qualità di erede del Sig. , per i motivi sopra esposti e, in particolare, dichiarare Persona_1
l'inoperatività del contratto per dichiarazioni inesatte con dolo dell'Assicurato per ciò che riguarda la copertura Invalidità Permanente Totale da Malattia ed accertare l'inapplicabilità del Contratto per ciò che riguarda la copertura Morte da Infortunio”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito il Tribunale di Lodi domandando Parte_1 la condanna di al pagamento di € 100.000,00 a titolo di indennizzo, in forza del Controparte_1 contratto “Proteggi n. 0000178776 stipulato in data 3.12.2014 dal marito, Org_2 [...]
deceduto in data 5.6.2016. Per_1
A fondamento della domanda parte attrice ha allegato il contratto di assicurazione del 3.12.2014, il certificato di morte di il certificato di matrimonio dell'attrice con l'assicurato, nonché le Persona_1
comunicazioni intercorse con la compagnia assicurativa.
Nel giudizio così radicato si è costituita la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda di parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto.
2. In via generale e in punto di diritto, costituisce principio acquisito che, in tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre incombe sul debitore convenuto la prova del fatto estintivo (avvenuto adempimento) ovvero impeditivo o modificativo (cfr. Cass. civ. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
pagina 3 di 5 Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità – da ultimo riaffermato con la pronuncia della Suprema Corte n. 1558 del 2018 – nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa, incombendo sullo stesso la prova degli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass. civ. 8/1/1987 n. 17; Cass. civ. 4/3/1978, n. 1081).
In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (v. Cass. civ.
17/5/1997 n. 4426).
Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte con la richiamata ordinanza n. 1558 del 23/01/2018:
“Fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza”.
Una volta fornita la prova da parte dell'assicurato che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare che l'evento verificatosi rientra fra i rischi “non compresi”, ossia tra quei rischi che astrattamente rientrerebbero nella previsione contrattuale ma ne sono esclusi per effetto di una espressa delimitazione contrattuale. In altre parole, incombe sull'assicuratore l'onere di provare i fatti impeditivi della pretesa attorea (cfr. anche Cass. civ. n.
15630/2018; Cass. civ. n. 30656/2017; Cass. civ. n. 6548/2013), quali il dolo e la colpa grave dell'assicurato, che, a norma dell'art. 1900 c.c., escludono la garanzia assicurativa (Tribunale Milano n.
10901/2014; Cass. civ. n. 2005/1981).
3. Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, deve ritenersi che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Parte attrice, infatti, si è limitata a dedurre che “in data 22 marzo 2016, l'assicurato Persona_1 veniva ricoverato presso l'Ospedale di Vizzolo Predabissi, laddove gli veniva diagnosticato:
“Colangiocarcinoma a lesioni focali multiple con ittero ostruttivo complicante. Colelitiasi. Esofagite grado D sec. Los Angeles in incontinenza cardiale. Gastropatia erosiva. DMt2 metasteroideo di primo
pagina 4 di 5 riscontro. Cardiopatia ischemica cronica nota”” e che “dopo circa tre mesi di malattia e numerosi trattamenti medici e chemioterapici, , decedeva, successivamente, il 5 giugno 2016” (cfr. Persona_1
pagg. 1 e 2 atto citazione).
Tali allegazioni tuttavia sono rimaste prive di alcun riscontro probatorio, non avendo l'attrice depositato alcuna documentazione attestante l'insorgere della malattia nel marito. Tali fatti non possono neppure ritenersi provati ai sensi dell'art. 115 c.p.c., avendo la convenuta tempestivamente contestato i fatti dedotti dall'attrice.
E ancora, elemento di prova in tal senso non può essere ricavato neppure dai verbali della commissione medica integrata della e della commissione medica per l'accertamento Org_3
Part dell'handicap dell' doc. 4 e 5 parte convenuta), non essendo gli stessi di per sé soli idonei a provare l'insorgere della malattia in durante il periodo di vigenza della copertura assicurativa;
Persona_1 anzi, dagli stessi pare evincersi un “aggravamento” del paziente – senza che tuttavia si riesca a capire rispetto a che cosa – nonché una pregressa invalidità all'80% risalente al mese di febbraio 2013.
Né d'altronde può ritenersi che siffatta carenza probatoria, in cui è incorsa parte attrice, possa essere sopperita mediante una consulenza tecnica d'ufficio, la quale si appalesa del tutto esplorativa.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 147/22, tenuto conto dell'attività in concreto espletata e della non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza e pertanto sono interamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta le domande formulate da;
Parte_1
2. condanna a rifondere a le spese del giudizio che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 7.000,00, per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Lodi, 10 maggio 2024
Il Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi
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