Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
726/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra: in persona Parte_1 dell'amministratore pro tempore, rappresentato dall'avv. Loredana Scalmana e dall'avv. Paolo
Novellini come da mandato in calce alla comparsa di costituzione.
APPELLANTE
CONTRO
difesa dall'avv. Roberto Controparte_1
Giacchero per procura allegata telematicamente alla comparsa di appello.
APPELLATA
E CONTRO
e RI MI Parte_2
APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL CONDOMINIO: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di
Appello di Genova, - ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda reietta - previa ogni più opportuna pronuncia di rito e di merito in
Tribunale di Savona, emessa in data 14/6/2024, pubblicata in pari data, notificata in data
17/6/2024, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte nella memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. dell'11/4/2023 e nella memoria istruttoria di replica del 26/4/2023, nonché ove ritenuto necessario previa rinnovazione della c.t.u.:
- In via principale: respingere tutte le domande proposte da parte appellata in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con conseguente condanna di parte appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali in misura di legge. Con conseguente condanna di parte appella ta alla restituzione in favore di parte appellante di quanto eventualmente da quest'ultima pagato in esecuzione dell'impugnata Sentenza. - In ogni caso vinte le spese ed il compenso professionale oltre spese generali ed oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, del presente grado di giudizio”.
PER SIMONE: “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di
Appello; reiectis contrariis”; rigettate le istanze istruttorie e di rinnovo della CTU, -Respingere
l'appello proposto dal Parte_3
Dante civ.14, in persona
[...] Pt_4 dell'Amministratore pro-tempore dott. CP_2
e, comunque, - Confermare le statuizioni
[...] della sentenza n.487/2024 del Tribunale Civile di
Savona in persona del Presidente di Sezione dott.
Alberto Princiotta, pubblicata il 14 giugno 2024, nel giudizio n.2680/2022 R.G.-Repert.n.627/2024 del
14 giugno 2024-Condannare l'appellante al rimborso delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio ex art.91 c.p.c..”
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado ha citato in giudizio il Controparte_1
in innanzi Controparte_3 Pt_3 al Tribunale di Savona ed ha sostenuto:
• Di essere proprietaria di due unità immobiliari poste al primo piano del convenuto;
Parte_1
• che l'assemblea del condominio, in data 15 ottobre
2022, aveva deliberato “l'installazione di piattaforma elevatrice a servizio dei vari piani dell'edificio”, sulla base di un mero “preventivo” e senza che fosse stato approntato alcun progetto;
• che la delibera assunta era generica, in quanto non individuava la tipologia di piattaforma scelta, tra le tre illustrate nell'opuscolo informativo, né le sue dimensioni, né le modifiche da apportarsi all'edificio, né l'ubicazione della piattaforma all'interno del vano scale, con conseguente nullità della stessa per mancanza degli elementi costitutivi fondamentali;
• che, in ogni caso, la delibera era illegittima, in quanto, per effetto di essa, l'impianto avrebbe occupato e trasformato, ridimensionandolo, il pianerottolo del primo piano, ove si trovavano le proprietà attoree, con conseguente riduzione della luce e dell'aria agli immobili di proprietà esclusiva dell'attrice e violazione delle norme sulle distanze dalla proprietà attorea;
L'attrice ha, quindi, chiesto di dichiarare la delibera in esame nulla/annullabile.
Il si è costituito in giudizio ed ha Parte_1 chiesto di respingere la domanda attorea.
Trasformato il rito ordinario in sommario, la vertenza è stata istruita a mezzo documenti, interrogatorio e ctu ed è stata, infine, decisa con la sentenza 487 del 2024, che ha così statuito in dispositivo: “1.- annulla la delibera 15 ottobre
2022 assunta dall'assemblea del Parte_3 cio in Piazza Dante n.14 2.-
[...] Pt_3 condanna il convenuto al pagamento Parte_1 delle spese processuali che liquida in favore dell' attrice in €. 518,00 per spese d ocumentate ed €.
10.860,00 per compensi al difensore, oltre oneri fiscali, previdenziali e tariffari nella misura di legge. 3.- pone le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento nel corso del giudizio, definitivamente poste a carico del Parte_1 convenuto, ferma la solidarietà esterna delle parti nei confronti del consulente tecnico d' ufficio”.
La sentenza, in motivazione, ha sostenuto che la delibera era viziata per “genericità dell'oggetto”,
“in quanto non sono stati concretamente indicati il tipo di apparecchiatura, le modalità operative ed i parametri idonei a valutare e comprendere le modifiche che la sua adozione causerebbe al bene comune”. Di tale genericità ne era conferma lo stesso comportamento del il quale Parte_1 aveva prodotto in giudizio una planimetria raffigurante lo stato dei luoghi in relazione alla installazione della piattaforma, salvo, poi, contestare la ctu, per avere compiuto le sue valutazioni su quest'ultima e non sul progetto approvato dall'assemblea.
In ogni caso, la delibera in esame era illegittima, dal momento che, come evidenziato dalla ctu dell'ing. Ottonello, “la collocazione della piattaforma, sul pianerottolo del primo piano, ne ridurrebbe in misura irreversibile l'utilizzo con grave pregiudizio all'accesso degli appartamenti dell'attrice anche con riguardo alle ridotte possibilità di passaggio di strumenti d i soccorso e di ausilio deambulatorio. Si verificherebbe infatti una drastica riduzione degli spazi rispetto a quello attualmente utilizzato: la dimensione della superficie libera del pianerottolo passerebbe infatti, da circa 4,58 mq a circa 3,64 mq e la profondità libera di fronte alla porta passa da 1,65 metri a 0,83 metri come descritto da pagina 13 a
17 della perizia da cui si riportano i seguenti rilievi”.
2 Il giudizio di appello
Il ha impugnato la sentenza in esame Parte_1 ed ha chiesto, in riforma del provvedimento, di respingere le domande proposte. si è costituita in giudizio ed ha Controparte_1 chiesto di confermare la sentenza impugnata.
Le altre parti sono rimaste contumaci.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come sopra riportate, in data 5 febbraio 2025.
3 I motivi di appello
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato la
“errata ricostruzione dei fatti, omesso esame dei documenti e delle difese di parte appellante - travisamento dei documenti”. Non era vero, come, invece, sostenuto dalla sentenza, che l'unico documento esaminato dall'assemblea era un semplice opuscolo commerciale di presentazione dei prodotti della predetta società e non un progetto collocato in sito ed adeguato allo stato dei luoghi. In realtà, il preventivo esaminato riportava le caratteristiche tecniche dell'impianto da realizzare, riservandosi di adeguarlo alla struttura condominiale ed era corredato da disegni tecnici riportanti tutti i dati necessari per una corretta valutazione da parte dell'assemblea condominiale, con la specifica che le opere da effettuarsi sarebbero state opportunamente calcolate e dimensionate. Inoltre, sarebbe stato possibile, in sede esecutiva, ridimensionare l'impianto. Non era neppure vero che il documento prevedeva 3 diversi impianti, in quanto il preventivo approvato prevedeva un'unica piattaforma, con diverse modalità di azionamento dei comandi della cabina.
Con un secondo motivo, la parte appellante ha lamentato la “errata ricostruzione dei fatti -
Omesso esame dei documenti prodotti – illegittimo ed ingiustificato rigetto delle istanze istruttorie di parte appellante”; contrariamente a quanto scritto nella sentenza, lo stato dei luoghi era stato considerato e l'impianto sagomato proprio in considerazione delle caratteristiche dell'immobile.
Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato la
“errata ricostruzione delle vicende processuali”
Parte appellante aveva accolto la proposta del
Tribunale di depositare una planimetria raffigurante lo stato dei luoghi, solo in adesione ad un invito del Giudice rivolto ad entrambe le parti, senza che da tale condotta potesse desumersi una eventuale ri conoscimento della genericità del preventivo approvato.
Con il quarto motivo, l'appellante ha lamentato la “erronea ricostruzione dei fatti – travisamento dei documenti – violazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova”.
La planimetria depositata da parte convenuta su invito del Giudice non aveva fatto specifico riferimento all'impianto sul quale si era espresso il Condominio, ma ad un ipotetico impianto con le misure massime possibili in rapporto all'immobile in oggetto. Anche nella denominazione dell'atto dell'ing. Martinengo riportata dal Giudice nella
Sentenza impugnata, non si evinceva un collegamento specifico con la piattaforma di cui all'offerta della Era onere della CP_4 sig.ra dimostrare l'illegittimità Controparte_1 della delibera impugnata con l'indicazione precisa delle norme violate. Ciononostante, parte attrice nulla aveva provato.
Con il quinto motivo, l'appellante ha lamentato la
“Omessa motivazione sul punto decisivo della controversia”.
L'installazione della piattaforma nel vano scala del , a differenza di Controparte_5 quanto sostenuto dal ctu: - non rendeva inservibile né il vano scala né il pianerottolo - non ne alterava la funzione essendo garantito il passaggio e l'accesso alle abitazioni - non rendeva disagevole il passaggio dei mezzi di soccorso.
Il ctu aveva considerato un impianto di dimensioni più grandi rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
la riduzione delle dimensioni del pianerottolo era marginale;
la riduzione della profondità libera di fronte alla porta di ingresso dell'appartamento di parte appellata calcolata dal ctu era errata, sia in quanto calcolata su un impianto diverso da quello oggetto della delibera, sia in quanto la predetta misura era stata calcolata tra la porta di ingresso ed il piccolo scalino che verrebbe realizzato di fronte all'apertura dell'ascensore.
L'installazione dell'impianto non avrebbe affatto impedito, come sostenuto dal Tribunale, il passaggio sul pianerottolo e di mezzi di soccorso e di ausilio deambulatorio. Dalla stessa ctu, risultava l'esistenza di un passaggio minimo di almeno 80 cm, anche davanti alle porte di accesso alla proprietà di parte attrice. Inoltre, il ctu aveva utilizzato dimensioni delle barelle diverse da quelle usate negli ospedali, per di più arrotondate in eccesso e aveva considerato la corretta inclinazione.
Con l'ultimo motivo, l'appellante ha evidenziato la necessità di riformare la sentenza anche in punto spese, per effetto dell'accoglimento dell'appello.
4 la genericità della delibera
Questi, in sintesi, i fatti di causa.
Il 15 ottobre 2023, l'assemblea del Parte_1 convenuto si riunì, con il seguente ordine del giorno, per quanto interessa: “
1. Costruzione di un impianto di piattaforma elevatrice a servizio dei vari piani dell'edificio: esame preventivo di spesa, approvazione e affidamento lavori, riparto della spesa tra i condomini;
costituzione del fondo speciale obbligatorio secondo la prev isione di cui all'art. 1135, primo comma, n° 4, cod. civ.”.
L'assemblea, a maggioranza, con il voto contrario della sola parte appellata, così decise:
“l'assemblea esamina il preventivo formulato dalla
Ditta Marino per l'installazione di una piattaforma elevatrice a servizio dei vari piani dell'edificio. Si apre lunga e approfondita discussione sulle modalità di esecuzione dei lavori e sulle eventuali interferenze con la praticabilità delle scale e con
l'utilizzo delle singole unità immobiliari: a tal proposito il Signor che ha assunto Parte_5 tutte le necessarie informazioni tecniche, assicura che nessun pregiudizio verrebbe arrecato agli appartamenti dall'installazione, e che l'impianto non produrrebbe alcuna apprezzabile rumorosità, né pregiudizio alcuno alla stabilità e alla sicurezza dell'edificio. Viene dunque messa in votazione la proposta di delibera di installazione della piattaforma elevatrice, affidando i lavori alla ditta
Marino, corrente in Savona, Corso Italia 29, al prezzo di €. 49.750,00 al netto dell'IVA. …
L'assemblea approva dunque l'innovazione nel rispetto del disposto di cui all'art. 1120, comma I, cod. civ. La RA dichiara, e l'assemblea CP_1 ne prende atto, che non intende partecipare all'innovazione; pertanto, la spesa sarà ripartita tra i condomini , MI e , in misura Pt_2 Pt_6 proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
L'assemblea dà mandato all'amministratore di costituire il fondo speciale obbligatorio secondo la previsione di cui all'art. 1.135, primo comma, n° 4, cod. civ., con le seguenti tempistiche: 15% da versare entro trenta giorni da oggi;
la rimanenza entro il 31 dicembre 2022”.
Il primo motivo di appello è fondato.
Non è dubbio che la delibera in questione non specifica né il tipo di impianto prescelto (o comunque, le modalità di azionamento dei comandi della cabina), né le sue dimensioni, né è corredata di un progetto (che dovrà essere approvato in un secondo momento), né fornisce elementi per valutare l'impatto dell'impianto sull'edificio. Il preventivo approvato dall'assemblea menziona, nel disegno allegato, alcune misure, ma queste, checchè n e dica il condominio, sono indicative, come si evince dal punto 4 delle condizioni generali del contratto, penultima pagina, ove si legge: “…le misure indicate sugli schizzi o nelle illustrazioni sono impegnative solo nel caso in cui ciò sia espressamente confermato […] I prodotti possono essere modificati in modo non sostanziale nel modo che il costruttore avrà ritenuto opportuno e conveniente, senza che il committente possa sollevare eccezioni o contestazioni al riguardo”.
Tali lacune, però, non sono sufficienti a determinare la nullità della delibera medesima.
Una delibera è nulla quando manchi degli elementi essenziali e, quindi, quando abbia un oggetto non determinabile.
Non è, però, questo il caso, in quanto dalla lettura del verbale è possibile evincere sia la spesa che il condominio dovrà sostenere, sia l'importo che ciascun condomino dovrà versare, sia le prestazioni acquistate (fornitura dell'impianto, successiva predisposizione di un progetto, ecc.), sia, infine, chi è il fornitore.
Nessuna norma vieta di differire ad un'altra delibera l'identificazione degli elementi ad oggi non ancora definiti. La giurisprudenza ammette successive integrazioni della delibera condominiale di approvazione dei lavori, pure inizialmente indeterminata, s ulla base di accertamenti tecnici da compiersi in un secondo momento (Cass. 27235/17; Cass. 4430/17; Cass.
10235/13; Cass. 5889/01; Cass. 517/82).
Nessuna norma, inoltre, impone all'assemblea di approntare ed approvare un progetto prima di decidere in merito all'installazione dell'ascensore e di verificare preliminarmente la compatibilità dell'impianto con le caratteristiche del
Parte_1
Certo, ove ciò non avvenga, vi è il serio rischio di assumere un impegno di spesa a fronte di un acquisto che potrebbe rilevarsi inutile, nell'ipotesi in cui il progetto risulti incompatibile con la struttura dell'edificio condominiale.
Tuttavia, la convenienza e l'opportunità delle scelte di spesa dell'assemblea non sono sindacabili in sede giudiziaria (sul punto, si veda
Cass. 5061/20), attenendo non alla legittimità, bensì al merito;
inoltre, a maggior ragione,
l'odierna impugnante non può sindacare la razionalità della spesa, in quanto ella è esonerata da ogni esborso e non subisce, quindi, alcun pregiudizio economico dall'iniziativa degli altri condomini.
Anche gli altri motivi di appello sono fondati, sempre nei limiti di quanto viene qui affermato.
La sig.ra ha lamentato un danno alla sua CP_1 proprietà esclusiva ed una violazione degli artt.
1102 e 1120 c.c. rispetto alle cose condominiali
Tuttavia, si è detto che, al momento nessun progetto e stato approvato e fintanto che ciò non avvenga, non sarà possibile compiere alcun accertamento al riguardo.
Il Tribunale si è espresso su una sorta di progetto preliminare, presentato dal per Parte_1 concludere che esso violava l'art. 1102 c.c.; tuttavia, non risulta che esso sia stato approvato dall'assemblea, organo sovrano ed unico legittimato a decidere sul punto.
Del resto, si è detto che le misure dell'impianto presenti nel preventivo sono solo indicative e, secondo il possono essere Parte_1 ulteriormente ridimensionate.
Solo con l'approvazione definitiva da parte dell'assemblea sarà possibile esprimersi sulla compatibilità dell'impianto con le caratteristiche dell'edificio.
Di conseguenza, allo stato, non esiste neppure un interesse da parte dell'appellata ad impugnare la delibera di approvazione della fornitura dell'impianto, dal momento che, questa, al momento, non lede alcun diritto della parte e l'interesse all'impugnazione diverrà attuale solo nel momento in cui l'assemblea avrà approvato il progetto dettagliato dell'intervento.
5 Le spese di lite
La novità delle questioni esaminate e delle conseguenze che sono state ritratte dalle difese delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di Savona
487 del 2024, respinge l'impugnativa proposta da nei confronti della delibera Controparte_1 dell'assemblea del condominio di Parte_1 in assunta in data 15 ottobre 2022; Pt_3
Spese di ctu a carico di Controparte_1
Compensa le spese di lite del primo grado e dell'appello.
Genova 11 febbraio 2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno