Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 76/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 76/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FERRI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FERRI CP_1 CP_2 C.F._2
CLAUDIA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 6
2) - La casa coniugale, di proprietà nella misura del 50% di ciascun coniuge, sita in LL (MO),
Via San Giovanni Evangelista 140, viene assegnata alla moglie sig.ra , che Parte_1
continuerà ad abitarvi insieme al figlio tutto quanto in essa contenuto è di proprietà esclusiva Per_1
della sig.ra Il marito sig. si è trasferito dal 01/12/2024 portando con sé i Pt_1 Parte_2
propri effetti personali;
le utenze della casa coniugale resteranno integralmente a carico della moglie sig.ra . = Parte_1
3) – il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in via condivisa, i quali limitatamente Per_1
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con residenza e collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Salvo ogni diverso accordo intervenuto liberamente tra i genitori, il figlio trascorrerà: = Per_1
I) - a fine settimana alternati, uno con la madre e uno con il padre, dall'uscita della scuola materna il venerdì fino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola (o al centro estivo o ove i genitori concorderanno); due giorni col padre durante la settimana: fino alle 19.30 quando il padre avrà il turno di notte, fino alle 21.00 con compresa la cena quando il padre avrà il turno di mattina e il pernottamento quando il padre avrà il turno pomeridiano. Il genitore che avrà avuto presso di sé il figlio per la notte, provvederà ad accompagnarlo a scuola o ai centri estivi o altro;
=
II) - la metà delle vacanze scolastiche natalizie con ciascun genitore suddividendo e alternando di anno in anno i periodi dal 23 al 31 dicembre intorno alle 12:00 e dal 31 dicembre all'accompagnamento a scuola (normalmente il 7 gennaio); Vigilia di Natale con pernottamento e il giorno di Natale con pernottamento sempre alternati tra i genitori (il giorno di Natale 2025 con la madre); =
ii) – la metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore, suddividendo e alternando di anno in anno la
Pasqua con pernottamento e il Lunedì dell'Angelo con pernottamento;
=
pagina 2 di 6 iii) - 2 settimane, anche non consecutive, in via esclusiva con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive, mantenendosi per il resto del tempo il regime ordinario;
con obbligo di comunicazione del periodo di vacanza entro il 31/05 di ogni anno e con facoltà di scelta alla madre negli anni pari e al padre in quelli dispari e con impegno a comunicare all'altro con congruo anticipo la località in cui verranno trascorse. =
Il genitore che non avrà con sé il figlio potrà sentirlo quotidianamente al telefono, in orario consono e vederlo previo accordo con l'altro genitore;
entrambe le parti si obbligano reciprocamente, come dovuto ai sensi di legge, a scambiarsi ogni informazione in merito alle attività scolastiche ed extrascolastiche del figlio, sulle sue condizioni di salute e su ogni altro tema riguardante la sua crescita e la sua educazione, anche al fine di agevolare l'alternanza negli eventuali compiti di accudimento e/o accompagnamento, su cui le parti danno, fin d'ora, massima disponibilità. =
4) - ciascun genitore contribuirà in via diretta alle spese legate alla convivenza con il figlio, oltre alla ripartizione, nella percentuale del 50%, delle spese sia ordinarie che straordinarie, queste ultime secondo il Protocollo adottato dal Tribunale di Modena ossia: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Si precisa che in caso di malattia di o di indisponibilità giustificata del genitore col Per_1
quale dovrebbe stare, qualora non vi sia la disponibilità a tenerlo dell'altro genitore e nemmeno dei nonni, si farà ricorso alla baby-sitter con spese relative al 50% tra i genitori. =
pagina 3 di 6 In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. =
5) – il C/C cointestato verrà chiuso e il saldo diviso in parti uguali;
il deposito titoli verrà smobilizzato, con divisione al 50% tra i coniugi della somma risultante, a semplice richiesta di uno dei due ma solo a condizione che sia garantito il recupero di tutto il capitale versato. =
6) - l'assegno unico per il figlio sarà percepito in via esclusiva ed integrale dalla madre sig.ra Per_1
= Pt_1
7) - Quanto alla casa familiare (con ciò intendendo l'appartamento e il garage di pertinenza) posta in
LL (MO), Via San Giovanni Evangelista 140, censita al Catasto Fabbricati di LL (MO) al foglio 4, particella 453, sub. 44 (appartamento) e sub. 98 (garage), di proprietà dei coniugi per la quota di 1/2 (un mezzo) ciascuno in virtù di atto ricevuto dal Notaio in data 7 luglio Persona_2
2017 Rep. 1589 Racc. 937, debitamente registrato a RP (MO) il 24/07/2017 al. N. 5103-serie1T e trascritto a Modena il 25 luglio 2017 ai nn. 19003/12784, i coniugi hanno raggiunto l'accordo, da considerarsi fra i medesimi quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione definitiva della crisi coniugale, in forza del quale il signor trasferirà alla moglie Parte_2
la propria quota di 1/2 (un mezzo), la quale diverrà così unica e piena Parte_1
proprietaria dell'immobile, a fronte dell'accollo integrale, in capo alla moglie sig.ra Parte_3
, con liberazione del sig. , del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto
[...] Parte_2
dell'immobile, di cui all'atto ricevuto dal Notaio in data 07/07/2017, Rep. 1590 Persona_2
Racc. 938, debitamente registrato ed assistito da garanzia ipotecaria in favore del concedente, iscritta il 25 luglio 2017 ai nn. 19005/3230. =
La sig.ra si obbliga al pagamento della rata integrale del mutuo a decorrere da Parte_1
quella di gennaio 2025 compresa;
in caso di mancato trasferimento immobiliare di cui sopra, il sig.
si obbliga a restituire alla sig.ra la metà rata di sua Parte_2 Parte_1
competenza pagata dalla moglie. =
Il trasferimento in esecuzione degli accordi proposti, ove omologati, avverrà entro giorni 30 dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
i costi del Notaio incaricato saranno sostenuti da entrambi i coniugi nella misura del 50%. =
pagina 4 di 6 Trattandosi di trasferimento immobiliare derivante dalla separazione dei coniugi, gli stessi chiedono l'applicazione delle esenzioni tutte previste.
8) - I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui rinunciano, reciprocamente,
a qualunque assegno di mantenimento e dichiarano, pertanto, di non pretendere alcunché, l'uno nei confronti dell'altro, a titolo di mantenimento personale. =
9) - I coniugi prestano sin d'ora il consenso a chiedere per il figlio il rilascio del passaporto Per_1
e/o della carta di identità valida per l'espatrio, tuttavia si riservano di concedersi volta per volta il permesso di condurre all'estero il figlio. =”.
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 04/08/2020; Persona_3
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato in [...]_2
ARGENTINA il 09/01/1990
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 07/04/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MARANELLO (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2016 - Atto n. 19 - Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69
pagina 5 di 6 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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