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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/04/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2148/2019 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in qualità di erede di , elettivamente domiciliata in Parte_1 Persona_1 in Vibo Valentia, via Santa Ruba 23, presso lo studio dell'avv. Tarsitano Davide (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/11/2019, , agiva in questa Persona_1 sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso (in data 25.11.2019) alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, i benefici derivanti dal riconoscimento della indennità di accompagnamento relativamente al periodo gennaio 2016-agosto 2016. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) in via preliminare si chiede che il Sig. Giudice Voglia disporre la rinnovazione della CTU medico – legale, nominando, all'uopo, altro medico specialista in medicina legale al fine di accertare l'esatta natura, entità e gravità delle infermità invalidanti da cui risulta affetta la ricorrente con indicazione della decorrenza delle stesse e, in special modo, se le stesse erano già esistenti dalla data della domanda. 2) in via principale dichiarare la ricorrente invalida civile al 100 % con diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 20.01.2016 o da quell'altra diversa e successiva che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento dei ratei maturati e CP_1 maturandi, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, o da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, su ogni singolo rateo;
3) condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa, CP_1 comprese quelle della fase per ATP, oltre spese forfettarie, C.P.A e I.V.A., con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, che all'uopo, dichiara di aver anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari;
4) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le pari come per legge.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. Nelle more del procedimento, in data 26 luglio 2022 decedeva l'originaria ricorrente
. Persona_1
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo alla defunta come dalle: <…patologie riscontrate ovvero demenza senile in sogg con Persona_1 esiti di frattura femore dx in artroprotesi d'anca, artrosi polidistrettuale ,cardiopatia ipertensiva,depressione reattiva grave ,grave deficit visivo da verosimile distacco di retina, incontinenza urinaria e ipotiroidismo in trattamento sostitutivo la de cuius sig.ra Per_1
non può considerarsi invalida con totale e permanente inabilità lavorativa
[...] pari al 100% con necessità di assistenza continua perché non in grado di deambulare né di compiere, all'epoca, autonomamente gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di un accompagnatore relativamente al periodo gennaio 2016- agosto 2016.>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 02/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in qualità di erede di , elettivamente domiciliata in Parte_1 Persona_1 in Vibo Valentia, via Santa Ruba 23, presso lo studio dell'avv. Tarsitano Davide (PEC:
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
RICORRENTE e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_2 generale alle liti in atti. RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 27/11/2019, , agiva in questa Persona_1 sede, al fine di ottenere dopo aver tempestivamente formulato il proprio dissenso (in data 25.11.2019) alle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, i benefici derivanti dal riconoscimento della indennità di accompagnamento relativamente al periodo gennaio 2016-agosto 2016. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) in via preliminare si chiede che il Sig. Giudice Voglia disporre la rinnovazione della CTU medico – legale, nominando, all'uopo, altro medico specialista in medicina legale al fine di accertare l'esatta natura, entità e gravità delle infermità invalidanti da cui risulta affetta la ricorrente con indicazione della decorrenza delle stesse e, in special modo, se le stesse erano già esistenti dalla data della domanda. 2) in via principale dichiarare la ricorrente invalida civile al 100 % con diritto all'indennità di accompagnamento dalla data della domanda amministrativa del 20.01.2016 o da quell'altra diversa e successiva che sarà ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento dei ratei maturati e CP_1 maturandi, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, o da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, come per legge, su ogni singolo rateo;
3) condannare l in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze di causa, CP_1 comprese quelle della fase per ATP, oltre spese forfettarie, C.P.A e I.V.A., con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, che all'uopo, dichiara di aver anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari;
4) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le pari come per legge.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite. Nelle more del procedimento, in data 26 luglio 2022 decedeva l'originaria ricorrente
. Persona_1
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della C.T.U. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
3. Dalla consulenza medica – espletata nel corso del giudizio – è emerso in capo alla defunta come dalle: <…patologie riscontrate ovvero demenza senile in sogg con Persona_1 esiti di frattura femore dx in artroprotesi d'anca, artrosi polidistrettuale ,cardiopatia ipertensiva,depressione reattiva grave ,grave deficit visivo da verosimile distacco di retina, incontinenza urinaria e ipotiroidismo in trattamento sostitutivo la de cuius sig.ra Per_1
non può considerarsi invalida con totale e permanente inabilità lavorativa
[...] pari al 100% con necessità di assistenza continua perché non in grado di deambulare né di compiere, all'epoca, autonomamente gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di un accompagnatore relativamente al periodo gennaio 2016- agosto 2016.>>.
4. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posto a base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
5. Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento.
6. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge.
7. Le spese della consulenza tecnica già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 02/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani