Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1818/2022 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di UG
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 05/02/2025, alle ore 10.30, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di UG, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. Brunelli per delega dell'Avv. TURRI CRISTIANA e TURRI PIETRO, per l'attore il quale conclude come da note autorizzate depositate nonché come da verbale dell'udienza del 3.2.2025.
l'Avv. Riccardo Rosi per il convenuto, per delega dell'Avv. Cappannini, il quale conclude riportandosi alle note autorizzate ed a quanto dedotto nel verbale dell'udienza del 3.2.2025.
Si dà atto che ai fini della pratica forense è presente il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
I difensori dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
1
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di UG, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, all'esito delle conclusioni precisate nel verbale dell'udienza del
5.2.2025 che precede e della discussione orale della causa, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1818/2022 promossa da già in persona del legale Parte_2 Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Turri (C.F. , pec: C.F._1
Ema_
. vvocati.prato. ) e dall'avv. Cristiana Turri (C.F. Email_2
pec: vvocati.prato.it) del foro di Prato C.F._2 Email_4 ed elettivamente domiciliata in UG, Corso Vannucci 30, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ciglioni, giusta procura in atti;
Attore opponente
Contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Cappannini del foro di UG (cf:
[...]
; pec: ed elettivamente C.F._3 Email_5 domiciliata presso lo studio del difensore sito in UG, Via Manfredo Fanti, n.
2/B, giusta procura in atti;
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Convenuta opposta
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 5.2.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n.354/2022 RG 982/2022 del 4 marzo 2022 il
Tribunale di UG ha ingiunto alla società di pagare alla società Parte_1 [...] la complessiva somma di € 164.973,94, importo riportato nelle fatture CP_1
n. 96 del 31.5.2021 (per € 42.700,00) e n. 205 del 15.10.2021 di (per € 122.273,94) oltre interessi ex articolo 5 D.lgs n.231/02 e le spese del procedimento.
Dalle indicazioni contenute in sede di domanda monitoria, tale importo è stato richiesto in forza di “prestazioni eseguite” in favore dell'odierna opponente. A quanto si apprende, poi, dalla comparsa di costituzione, i suddetti importi sarebbero dovuti per attività di smontaggio e/o demolizione di macchinari e delle attrezzature presenti all'interno di un sito industriale, di proprietà della che la società CP_2 appaltante, si è obbligata a bonificare, conferendo a tal fine Parte_1 subappalto alla società opposta.
1.1. Con atto di citazione del 18.4.2022, la ha spiegato opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo sopra menzionato, chiedendone l'annullamento e/o la revoca, deducendo quanto segue:
- che il contratto di appalto, privo di forma scritta, prevedeva che CP_1 si occupasse sia delle operazioni di bonifica sia di smaltimento dei rifiuti
[...] presenti nel sito industriale di proprietà della tra cui materiale CP_2 ferroso inutilizzabile a causa di un incendio che ha coinvolto il sito in questione;
- che ha concordato con la committente il pagamento, in parte Pt_1
mediante pagamento diretto, in parte mediante il recupero del materiale ferroso presente in cantiere, suscettibile di riutilizzo;
- che, in forza di quanto sopra, gli accordi tra e Rad service sarebbero Pt_1
stati i seguenti: svolgimento di lavori “a misura” (le operazioni preliminari e di
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smaltimento/recupero con attrezzatura specifica). Per tali attività il corrispettivo ricavato dal recupero del materiale ferroso avrebbe dovuto essere diviso in percentuale tra le parti, e più specificatamente quanto al 78% Cont del recuperato a e quanto al 22% del recuperato a;
- Pt_1 svolgimento di lavori “a corpo” (l'utilizzo di personale in “distacco”). Per tale attività, del costo complessivo di € 70.000,00, le parti avevano concordato che l'importo sarebbe stato suddiviso al 50% tra e così che Pt_1 CP_1
avrebbe dovuto pagare a €. 35.000,00 oltre Iva se Pt_1 CP_1 dovuta;
- di aver pagato tutte le fatture emesse dalla tranne quelle azionate CP_1
con ricorso monitorio in quanto la fattura n. 96 del 31.05.2021 risulta essere già stata pagata, per una parte in acconto, con la fattura n. 295/2020 della stessa come riconosciuto dalla stessa parte opponente, salvo CP_1 contabilizzarli in maniera diversa e di dovere, semmai, la restante parte di euro
10.033,82, per la quale ha fatto offerta di pagamento;
- che gli importi di cui alla fattura n. 205 del 15.10.2021 sarebbero, invece, non dovuti, in quanto già pagati e, comunque, riferiti ad attività non svolte dall'opposta per le quali era stata incaricata un'altra società; il che sarebbe dimostrato dal fatto che la fattura in esame, a differenza di quelle precedenti, non riportava alcun documento attestante l'attività di recupero svolta da
[...]
. CP_1
Da qui le conclusioni di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
1.2. L'opposta, in sede di costituzione, ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo, insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
Ha, invero, rilevato che l'incarico conferito dalla committente alla Pt_1 riguardasse solo lo smontaggio e lo smaltimento dei materiali e macchinari presenti in cantiere e, ancora, che solo in corso di esecuzione la committente in CP_2 violazione dell'accordo iniziale, aveva ritenuto di trattenere per sé i materiali, così di fatto impedendo alla società non solo di adempiere gli accordi assunti ma Pt_1
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anche di maturare il corrispettivo per come pattuito, tramite il conferimento diretto del materiale presso i siti autorizzati, e, dunque, percependo direttamente il ricavato della vendita, rimanendo al contempo fermo il proprio obbligo di corrispondere all'opposta il corrispettivo per le prestazioni che la stessa aveva eseguito, ovvero le prestazioni di smontaggio e/o demolizione delle attrezzature e macchinari.
Ha, di poi, rilevato che quest'ultima aveva anche contestato alla propria appaltatrice di aver già eseguito le lavorazioni richieste, pretendendo il relativo pagamento e che, quest'ultima, anzi, avesse, sostanzialmente, cercato di “prendere tempo”, senza però contestare la spettanza di quanto dovuto. Deduce, inoltre, che la società dopo aver assunto l'impegno a riconoscere i suddetti lavori, Parte_1 aveva mutato la propria posizione, contestando la fondatezza della pretesa ed asserendo che null'altro le fosse dovuto rispetto a quanto già corrisposto.
1.2.1. Quanto all'offerta di pagamento, ne ha contestato la sufficienza rispetto a quanto preteso, in quanto la differenza dovuta, rispetto al saldo della fattura n. 96 del 31.05.2021 sarebbe di € 17.733,82, in quanto comprensiva di IVA.
1.3. Con ordinanza a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, lo scrivente ha disposto la concessione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio opposto limitatamente alla somma di € 10.033,82 oltre IVA, oggetto di riconoscimento di debito da parte dell'opponente, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. per il deposito delle memorie di trattazione.
All'esito dello scambio delle memorie, è stata ammessa la prova orale richiesta dalle parti e alle successive udienze sono stati sentiti i testi Tes_1 Tes_2
,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
. Testimone_7 Testimone_8
Terminata l'istruttoria, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni per la data odierna, con l'invito alle parti a svolgere l'incombente ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e assegnando termine per il deposito di note conclusive sino a quindici giorni prima dell'udienza.
2. Avendo l'opposta agito in giudizio allo scopo di ottenere il pagamento del corrispettivo con riguardo a un contratto di subappalto, per i lavori ivi dedotti, “a corpo” e “a misura”, si impone una breve premessa di diritto sul riparto
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dell'onere probatorio gravante nel giudizio di adempimento del contratto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo.
2.1. L'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori;
e ciò in quanto, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il Giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id
14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Ed è indubbio che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
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Vige, inoltre, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del
19/04/2007 anche in motivazione).
Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto
(nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006), il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte
(cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr.
SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del
2003).
2.2. Per quanto concerne la pretesa creditoria di cui alla fattura 205/2021, relativa allo svolgimento di lavori “a misura” su un cantiere sito in Venezia, via
Malcontenta, su incarico della società è pacifico che esistesse un contratto CP_2 di subappalto (ancorché non formalizzato per iscritto) tra le parti e che le stesse avessero pattuito, a titolo di corrispettivo per le lavorazioni svolte dalla subappaltatrice il 78 % del ricavato dal recupero dei materiali in acciaio CP_1
e ferro.
Le parti, tuttavia, non concordano sull'individuazione dell'oggetto del contratto, dal momento che l'opponente parla di “operazioni preliminari e di smaltimento/recupero con attrezzatura specifica” e l'opposta di smontaggio/demolizione di materiale ferroso costituito da macchinari e attrezzature.
È necessaria quindi una corretta ricostruzione dell'oggetto del contratto, al fine di verificare se l'opposta abbia adempiuto alle obbligazioni dedotte e quindi abbia maturato il diritto al corrispettivo.
2.3. Quanto alla collocazione temporale dei lavori, non pare contestato che le opere di demolizione e smontaggio sul cantiere veneziano siano stati effettuati da
nell'estate 2020. CP_1
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Dalla lettura della missiva di cui al doc. 7a) di parte opponente, datata 17.7.2020, si evince che l'elenco rappresentava “tutte le attrezzature rimosse” e, dalle fotografie allegate, si vede che, effettivamente, i materiali erano stati rimossi dalla loro collocazione originaria ed erano quindi pronti ad essere trasportati nel luogo di conferimento.
D'altra parte, nella e-mail con la quale ha inoltrato a Pt_1 CP_1
l'elenco dei componenti comunicato alla committente (doc. 7 parte opponente), lo stesso direttore generale dell'opponente ha affermato di “dover trovare lentamente una strada per farci dare i soldi o il ferro”, per cui appare credibile che tale elencazione si riferisse a lavori già effettuati e che avrebbero dovuto essere pagati dalla committente, alternativamente in denaro o cedendo il metallo, e non a operazioni da svolgere in futuro e che sarebbero state invece effettuate da una ditta diversa.
2.3.1. A ben guardare, non sembra che vengano in questione, nella richiesta di pagamento oggetto di causa, dei lavori svolti dalla subappaltatrice nell'estate del
2021, ma nel 2020: nel 2021, infatti, vi era già contenzioso stragiudiziale tra le parti, tanto che con lettera del 9.6.2021 la ha chiesto a il pagamento CP_1 Pt_1 di una somma esattamente pari a quella del provvedimento monitorio opposto. In particolare, la fattura 96/2021 era già stata emessa, mentre quella che viene definita
“FATTURA DA EMETTERE” è evidentemente la 205/2021, di importo pari a €
122.273,94.
Da ciò traspare quindi che nessun credito era maturato successivamente a quella data e quindi che la nonostante abbia emesso la fattura 205 solo in CP_1 ottobre 2021, non ha svolto alcuna attività nei mesi estivi di quell'anno. Non pare quindi, come pure adombrato dalla teste di parte opponente che la Testimone_2 avesse emesso quella fattura riferendola ad attività da essa svolta nel CP_1
2021, avendo lei stessa affermato che “la fattura che mi viene esibita è stata emessa dopo praticamente un anno o quasi perché nel frattempo vi erano stati dei contatti tra le parti per risolvere alcuni aspetti legati alla determinazione degli importi ancora dovuti”.
2.4. Operata tale precisazione, quanto all'effettivo adempimento del subappalto, i testi di parte opposta hanno confermato lo svolgimento dei lavori di demolizione- rimozione sul cantiere di Venezia nell'anno 2020, precisandone l'effettiva portata, e la successiva attività di trasporto e conferimento in discarica del materiale: il teste
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dipendente di ha riferito di essere stato lui “stesso ad Tes_1 CP_1 intrattenere i rapporti commerciali e tecnici;
tali rapporto avvennero con il sig. per Parte_3 svolgere le operazioni e le lavorazioni nel cantiere di Venezia;
si agiva in subappalto per la demolizioni di un impianto chimico che aveva preso fuoco […] ho seguito personalmente e tecnicamente i lavori […] Preciso a riguardo che i manufatti ritratti in foto nel documento erano allocati all'interno di una struttura avente telaio in ferro che conteneva tali manufatti. Il nostro lavoro è consistito nella demolizione della struttura portante in ferro onde consentire lo smontaggio in sicurezza dei manufatti”.
Così anche i dipendenti “Prendo visione del doc. 1 allegato alla Testimone_4 comparsa di costituzione e risposta e confermo che ivi vengono ritratti i materiali da recuperare;
tutte le foto allegate al predetto documento hanno, in particolare, ad oggetto materiale che è stato recuperato […] Come ho detto l'attività di recupero di tali attrezzature e macchinari è stata da me personalmente seguita […] in sostanza, l'attività da svolgere era unicamente l'attività di demolizione e recupero dei predetti materiali […] tali attività sono state eseguite
l'anno del Covid, dunque il 2020” e “Premetto che presso il cantiere di Testimone_5
Venezia io ho svolto una attività di supervisione […] Il cantiere è stato svolto, se non erro, nell'anno 2020, mi pare di ricordare nei mesi di giugno/luglio […] Prendo visione del materiale fotografico di cui allegato 1 della comparsa di costituzione e risposta e posso confermare che trattasi del materiale oggetto di recupero o demolizione che ho personalmente visto, sempre nell'ambito dell'attività di supervisione […] Noi abbiamo unicamente provveduto alla attività di smontaggio e demolizione”.
Il trasportatore ha poi confermato di aver consegnato il Testimone_6 materiale indicato a Rubiera, presso la ditta IN & c. snc, per il definitivo smaltimento, come asserito anche dal titolare Testimone_8
2.4.1. Tuttavia, da quanto emerso pacificamente in corso di causa, i materiali di cui ai doc. 7) e 7a) del fascicolo di parte opponente non sono stati oggetto di conferimento con il FIR del 11.9.2020; al contrario, per stessa ammissione dell'opposta, i beni in questione, “smontati e recuperati dalla demolizione” non erano stati
“avviati subito alla discarica” perché aveva ritenuto di conservare(li) nel sito”. CP_2
Afferma anche l'opponente che “Successivamente, e cioè in un secondo momento rispetto a quanto precedentemente eseguito, fatturato e incassato, la si Controparte_1 sarebbe dovuta occupare anche di lavorare ulteriore materiale ferroso; nello
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specifico avrebbe dovuto demolire e rendere [il materiale ferroso] il ferro “pronto forno”, cioè vendibile. L 'oggetto di queste ulteriori operazioni avrebbero dovuto essere le attrezzature di cui all'allegato “elenco di valorizzazione attrezzature” (già in atti quale doc. 7 - 7a), che
aveva inviato a in via preventiva. Pt_1 CP_1
Ha rappresentato però l'opponente che la non aveva svolto tale CP_1 ulteriore attività, “limitandosi ad emettere - una volta ricevuto l 'elenco attrezzature contenente pesi e tipologia di materiale (ferro o acciaio) indicativi ma non realistici - la fattura n. 205/2021 Cont
[…]” atteso che “Per le lavorazioni non eseguite da è stata invece incaricata la società come da contratto già in atti (doc. 8). La ha quindi Parte_4 Pt_4 eseguito sia le attività di demolizione per rendere il ferro “pronto forno” cioè vendibile alla Discarica, sia si è occupata di cercare altra società specializzata nello smaltimento (nello specifico la società . MARCHE SRL), CP_3 vendendo il materiale ferroso e ricavando il corrispettivo da suddividere poi con ”. Pt_1
2.5. Il contenzioso tra le odierne parti, dunque, si riduce a questo: se le attrezzature elencate nei doc. 7) e 7a) del fascicolo di parte attrice (corrispondente ai doc. 1 e 2 di parte convenuta), che inizialmente la committente ha ritenuto CP_2 di non cedere a , fossero stati oggetto di ultima demolizione per rendere il Pt_1 ferro “pronto forno” e smaltimento da parte della società o da altra CP_4 compagine da essa incaricata, nel 2021, e se, per l'effetto, alla non CP_1 spettasse alcun corrispettivo per i lavori da essa svolti sui medesimi materiali l'estate precedente, non avendo adempiuto alle obbligazioni pattuite. In definitiva, occorre ricostruire l'effettivo oggetto del contratto di subappalto e quale sia stato l'apporto di e altre imprese. CP_4
2.5.1. In ordine al secondo aspetto, il teste titolare della ha Tes_3 CP_5 qualificato l'attività della propria impresa come “acquisto materiale ferroso” per conto della (“quando loro hanno materiale li compro”) e di essersi recato “sul luogo Pt_1 presso la sede della 3V per visionare i materiali per poter poi formulare una quotazione e CP_2 quindi una offerta”.
Costui ha quindi definito il proprio ruolo nella vicenda come “attività di intermediazione”, avendo acquistato il materiale dalla per poi rivenderlo a Pt_1
CP_3
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Il teste non ha quindi mai affermato di aver svolto alcuna attività di demolizione, il che sembra esulare del tutto dalla tipologia di attività da questi esercitata.
Del resto, il doc. 8) di parte opponente non prova alcunché in merito allo svolgimento dell'attività attribuita alla trattandosi solo di un'offerta di CP_4 acquisto per i rottami di ferro e di acciaio in oggetto, coerentemente con quanto affermato in giudizio dal legale rappresentante. Quanto alla mentre CP_3
l'opponente afferma che si sarebbe occupata dello smaltimento, il teste ha riferito che essa avrebbe operato la “demolizione” e il ritiro del materiale dal cantiere ma ha subito precisato che “più che demolizione e smaltimento sarebbe recupero, trattandosi di materiale ferroso”. D'altra parte, né dai formulari rifiuti di cui al doc. 13 di parte opponente né nelle fatture di cui al doc. 14 e 15 è dato evincersi da chi siano stati effettivamente smontati i materiali in questione prima di essere rimossi dal luogo in cui si trovavano.
Da essi, a tutto concedere, emerge solo che nell'ottobre 2021 la quale CP_4
“intermediario” della , ha conferito per il recupero “ferro e acciaio” alla Pt_1 quale “destinatario” e che ha successivamente Controparte_6 Pt_1 emesso fattura nei confronti della per ottenere il valore del 22% dei metalli CP_4 smaltiti.
A leggere tali carte, sembrerebbe al contrario che la ditta fosse CP_3 effettivamente “specializzata nello smaltimento” e non anche in grado di demolire e trasportare il materiale (considerato che nel FIR tale società viene indicata come destinataria, essendo menzionata in qualità di trasportatore una diversa compagine).
Anche la teste dipendente di , non ha chiarito se la Tes_2 Pt_1 CP_5
o una sua subappaltatrice avessero demolito, trasportato o smaltito il materiale, avendo questa affermato solo che “l'attività di cui si sarebbe dovuta occupare CP_1 era riferita a demolizione dei macchinari e preparare il materiale per lo smaltimento di pronto forno” e che “lo smaltimento del materiale ferroso” non lo effettuava “direttamente la
[...]
ma “delle aziende che loro ci avevano segnalato” (affermazione che pare CP_1 confermata da quanto riferito dai testi e . Tes_6 Tes_8
2.5.2. Quanto riferito dalla teste confrontato con altre risultanze Tes_2 documentali, fa ritenere che la società opposta non avesse alcun obbligo nello smaltimento dei materiali asportati dal cantiere. La stessa opponente afferma nei
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propri scritti difensivi che “l'attività di non è /non è stata e non sarebbe dovuta CP_1 essere lo smaltimento in sé per sé del materiale ferroso, ma le attività propedeutiche e la ricerca e l
'incarico ad altra società specializzata di smaltire il materiale, con recupero del relativo importo – pro quota - pagato dalla Discarica”.
Infatti, anche formalmente, l'opposta non ha mai assunto alcun ruolo nella fase di smaltimento dei rifiuti ferrosi: nei FIR agli atti, sia in quelli del settembre 2020 prodotti in giudizio dall'opposta che in quelli di ottobre 2021 allegati dall'opponente, il nome della non compare mai, mentre nel quadro Controparte_1
“PRODUTTORE O DETENTORE” vengono sempre menzionate la Parte_1
e la di talché, al momento dello smaltimento del metallo, avvenuto Controparte_7 nell'ottobre 2021, la aveva adempiuto tutti gli obblighi su di essa CP_1 gravanti in ragione del subappalto.
2.6. I lavori sui materiali di cui al documento 7 e 7 a del fascicolo di parte opponente esulano da quelli oggetto delle fatture n. 130, 161, 193 e 223 del 2020, regolarmente saldate dalla . Per comprendere a quali attività si riferissero Pt_1 tali documenti fiscali (compresa la fattura 205/2021), non può farsi affidamento sulle descrizioni, che parlano di “NOLO MEZZI ED ATTREZZATURA PRESSO
CANTIERE” (avendo le testi (parte opponente) e (parte opposta) Tes_2 Tes_7 confermato che esse erano riferite alla attività di demolizione effettuata da
[...]
). CP_1
Da tali documenti è possibile, tuttavia, dedurre a quali specifiche lavorazioni si faccia riferimento. Infatti, il fatto, riferito dalla stessa opponente, che “le precedenti fatture, pagate da , erano tutte accompagnate dai formulari di smaltimento (FIR) che Pt_1 certificavano l'effettivo conferimento in discarica”, mentre “la fattura 205/2021 di cui ha chiesto il pagamento è priva di ogni e qualsivoglia documento attestante l'attività di recupero svolta dalla
è coerente con la circostanza che mentre le altre operazioni di CP_1 smaltimento erano andate a buon fine, quella relativa ai materiali sub doc. 7) e 7 a) era incorsa in un impasse in ragione della sopravvenuta decisione di di CP_2 trattenere il materiale presso di sé, dopo che aveva finito di lavorarlo. CP_1
La mancata allegazione del relativo FIR alla fattura oggi azionata, quindi, non appare sintomatica di una carenza di prova dell'effettivo svolgimento della prestazione, ma solo dell'impossibilità di ottenere tale documento (peraltro relativo a
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una fase della quale la subappaltatrice non si occupava) a causa della decisione
“ostativa” allo smaltimento della 3V Sigma.
Al contrario, proprio la consuetudine tra le parti, in ragione della quale il pagamento del corrispettivo da parte della avveniva ogni volta in seguito Pt_1 all'effettivo conferimento dei materiali presso la discarica, potendosi solo in seguito a ciò determinarne il quantum, fa desumere che, con riguardo ai materiali indicati ai più volte citati doc. 7) e 7 a), il corrispettivo non fosse mai stato pagato perché questi non sono stati conferiti fino all'ottobre 2021; viceversa, il prezzo cui fanno riferimento le quattro fatture del 2020 è relativo a materiali evidentemente già conferiti in discarica, rispetto ai quali ha preteso il pagamento del CP_1 prezzo pari al 78% del ricavato.
2.7. Tutto quanto finora detto, consente quindi di affermare, sulla scorta delle prove offerte: i) che la ha stipulato verbalmente con la Controparte_1 Parte_1 un contratto di subappalto con il quale ha assunto l'obbligo di demolire e
[...] smontare la struttura in ferro di uno stabilimento distrutto da un incendio sito in
Venezia, di proprietà della e di asportare i materiali ivi contenuti;
ii) che le CP_2 parti avevano pattuito come corrispettivo per i lavori l'attribuzione alla subappaltatrice del 78% del ricavato dal recupero del materiale ferroso;
iii) che la ha adempiuto alle proprie obbligazioni, esulando dai compiti della CP_1 subappaltatrice la successiva attività di smaltimento in discarica del ferro e dell'acciaio; iv) che nessuna impresa è intervenuta a compiere ulteriori interventi di
“demolizione” sui beni indicati al doc. 7 e 7 a del fascicolo di parte opponente, i quali sono stati solo asportati e smaltiti dalla (come intermediaria) e dalla CP_4
l'anno successivo;
v) che in seguito allo smaltimento del Controparte_6 materiale prelevato dal cantiere di Venezia nell'ottobre 2021, la non ha CP_1 ricevuto dalla ditta appaltatrice il corrispettivo pattuito.
Poiché l'opponente, a fronte della prova dell'esistenza del titolo e dell'allegazione dell'inadempimento, non ha dimostrato fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito, deve dichiararsi la fondatezza della domanda di adempimento del contratto di subappalto contenuta nel ricorso monitorio.
3. All'esito del giudizio, deve anche dirsi pienamente provato il quantum del credito di cui alla fattura 205/2021, il quale è persino eccedente l'importo oggetto
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di provvedimento monitorio. La stessa opponente, infatti, afferma che le fatture di cui ai doc. 14 e 15 “emesse da a per il pagamento del compenso concordato Pt_1 Pt_4 ricavato dalla vendita del predetto materiale ferroso” fossero “pari al 22% di quanto ricavato dal conferimento in Discarica”; pertanto, essendo le due fatture di importo pari a complessivi € 61.664,61 (€ 19.136,00 + € 42.528,61), la somma ricavata dal conferimento doveva essere pari a € 280.293,68, a fronte della stima di € 154.729,00 della missiva del 17.7.2020, in base alla quale la ha chiesto il CP_1 corrispettivo ed ha emesso la fattura 205/2021 (per € 120.688,62, ovvero il 78% di €
154.729,00). In definitiva, sulla base della originaria pattuizione inter partes, all'opposta sarebbe spettato un compenso pari a € 218.629,07 (= 78% di
280.293,68).
3.1. Anche il credito di cui alla fattura 96/2021, inerente i lavori “a corpo”, ovvero il distaccamento del personale impiegato su cantiere di Venezia, risulta pienamente provato all'esito del giudizio.
Costituisce infatti circostanza incontestata tra le odierne parti che queste avessero
“concordato che l 'importo sarebbe stato suddiviso al 50% tra e così che Pt_1 CP_1
avrebbe dovuto pagare a solo €. 35.000,00 oltre Iva se dovuta”. Sul punto, Pt_1 CP_1 parte opponente non ha contestato la debenza della somma, ma solo l'imputazione del corrispettivo alla fattura 96/2021, ritenendo di aver già adempiuto parzialmente pagando la fattura 295/2020 per € 24.966,18, con credito residuo ancora dovuto di
€ 10.033,82 oltre IVA.
3.2. Tuttavia, deve ritenersi che il pagamento dell'importo della fattura 295/2020 non possa essere imputato al corrispettivo per i lavori “a corpo”: tale documento fiscale, infatti, fa riferimento agli oneri previdenziali del personale distaccato, pacificamente a carico di tanto che il pagamento effettuato da CP_1 Pt_1 si è inserito in una mera “partita di giro”. L'importo di € 24.966,18 pagato dall'opponente è stato infatti decurtato dall'opposta da quello della fattura
205/2021, ovvero sottratto dal credito per i lavori “a misura” pari a € 120.688,62
(78% della stima dei beni smontati dal cantiere della , sulla cui esistenza e CP_2 quantificazione si è detto nel paragrafo che precede.
Da ciò deriva quindi che, anche nell'eventualità in cui la compensazione del pagamento degli oneri previdenziali venisse operata sulla fattura 96/2021 (come
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afferma l'opponente), anziché sulla 205/2021 (come concretamente fatto dall'opposta), rimarrebbe ferma la debenza e l'ammontare del credito di € 35.000,00
+ IVA in favore della per i lavori “a corpo”. CP_1
4. L'accoglimento della domanda di adempimento nel merito comporta l'assorbimento della domanda spiegata in via subordinata dall'opposta, con la quale quest'ultima ha chiesto il risarcimento del danno da mancato guadagno. Sul punto, tuttavia, occorre soffermarsi brevemente considerate le insistite deduzioni sul punto di parte attrice. Trattasi in effetti di domanda nuova (risarcimento del danno), avente petitum diverso rispetto a quella fatta valere in via monitoria (adempimento).
Nondimeno, osserva il Tribunale che la più recente giurisprudenza di legittimità insegna che In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (cfr. ad es., Cass. Civ. Cassazione civile sez.
III, 27/11/2023, n.32933, ove, in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
si veda anche Cassazione civile sez. I, 23/07/2024, n. 20439).
Piuttosto, si sarebbe trattato di una domanda riconvenzionale tardiva ai sensi dell'art. 167, co II c.p.c., essendosi costituita la convenuta opposta oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza.
4.1. Ciò posto, tuttavia, non vi è alcuna incompatibilità, in astratto, al contrario di quanto dedotto dall'opposta all'udienza del 3.2.2025, tra una domanda di
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adempimento e di risarcimento del danno (che l'art. 1453 c.c. fa salvo sia quando la parte ricorre in giudizio per ottenere l'adempimento sia quando domanda la risoluzione).
Nel caso di specie, anche a voler qualificare la domanda “nuova” dell'opposto come domanda di risoluzione “implicita” e risarcimento del danno, essa sarebbe comunque del tutto logica, essendo esperibile una domanda di adempimento in via principale e di risoluzione in via subordinata (legittimata a fortiori proprio per la previsione dello ius variandi tra domanda di adempimento e risoluzione previsto dall'art. 1453, co II c.c.).
D'altra parte, la stessa facoltà processuale di graduare logicamente le domande esperite, non consente di trarre implicite “ammissioni di responsabilità” dal contenuto di domande svolte in via subordinata, le quali sono destinate a operare proprio nella specifica ipotesi in cui la ricostruzione fattuale e giuridica di chi la propone venga in parte disattesa dal giudicante (ovvero, proprio quando la valutazione dei fatti del giudice differisca da quella sostenuta dalla parte nel corso del processo).
Non ha quindi alcun pregio l'affermazione dell'opponente secondo cui la domanda risarcitoria dell'opposta (da questa svolta, va ricordato, “in via ulteriormente subordinata”) sia “assolutamente sintomatica della mancata esecuzione dei lavori”, avendo innanzitutto la agito in giudizio per ottenere l'adempimento del CP_1 corrispettivo per prestazioni che essa ritiene di aver svolto (invocando solo in via massimamente subordinata il risarcimento del danno da mancato guadagno, nel caso in cui lo scrivente avesse ritenuto che l'opposta non avesse effettivamente adempiuto alla propria obbligazione sinallagmatica).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di UG, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo;
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➢ Condanna la parte opponente già al Parte_2 Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore della convenuta opposta, che liquida in € 14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario
(15%) ed accessori fiscali e previdenziali come per legge.
UG, li 5 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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