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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/10/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3957/2022
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...] della Tramontana n. 27, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA C.F._1
CARACCIOLO, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Corigliano Calabro alla Via Pugliesi
Pal. Roma, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, con sede centrale in Roma, in persona del Controparte_1
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO FERRATO, MARCELLO
LE e EF DI CATO, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell' . CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/8/2022 parte ricorrente ha chiamato in giudizio al fine di ottenere CP_2 la condanna dell'istituto al pagamento in proprio favore dell'indennità di malattia, negata in sede amministrativa.
A tal fine ha dedotto di aver svolto attività di lavoro subordinato in agricoltura e di essere iscritto negli elenchi nominativi del comune di residenza per n. 168 giornate nell'anno 2020; di essere stato in malattia dal CP_ 31/8/2021 sino al 29/9/2021, inviando all' il relativo certificato medico;
di aver ricevuto, in data 5/1/2022,
a seguito di continui solleciti, comunicazione dell'ente previdenziale circa l'avvenuto pagamento, in data
29/11/2021, dell'indennità richiesta con sanzione per assenza ingiustificata alla visita fiscale;
di non aver ricevuto, tuttavia, alcuna comunicazione circa l'irreperibilità né alcuna convocazione a visita ambulatoriale.
Pertanto, stante la mancata liquidazione dell'indennità richiesta, previa proposizione di ricorso amministrativo in data 5/4/2022, ha adito l'intestato tribunale per sentire dichiarare il proprio diritto alla prestazione in contesa.
Si è costituito in giudizio , eccependo, in via preliminare, la decadenza ex art 47 d.P.R. 30 aprile CP_2
1970 n. 639 e la prescrizione del presunto diritto vantato dal ricorrente, ai sensi dell'art. 6 ultimo comma della l. 11 gennaio 1943 n. 138 e contestando, nel merito, la fondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto, avendo liquidato l'indennità in contesa con importo decurtato in ragione della sanzione di 10 giorni per irreperibilità del lavoratore.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25/6/2025.
***
CP_ Giova premettere che, a seguito della memoria di costituzione dell' che ha allegato e documentato il pagamento, in data 29/11/2021, dell'importo di euro 467,07 titolo di indennità di malattia (cfr. dettaglio pagamento e cassetto previdenziale in allegati resistente) e a fronte della non contestazione sul punto del ricorrente, l'oggetto del giudizio si identifica nella mancata liquidazione integrale della prestazione dedotta per la sanzione conseguente all'assenza ingiustificata a vista fiscale del 27/9/2021.
Ebbene, in punto di fatto, deve sottolinearsi come dalla documentazione in atti è emerso che il 27 settembre 2021, alle ore 10:30, il medico, incaricato di effettuare la visita di controllo, non fosse riuscito ad effettuarla in ragione della mancata indicazione del nominativo del lavoratore sulle targhette del citofono (v. CP_ verbale di accesso in allegati .
Acquisite informazioni sull'esito della vista medico-fiscale dal reparto interno a ciò delegato, parte resistente ha altresì dedotto che, pur mancando il nominativo del ricorrente sul citofono, il medico avesse comunque citofonato all'unico pulsante con assenza di nome, senza ricevere risposta e che non avesse potuto lasciare l'invito alla visita ambulatoriale per non essere potuto entrare nel portone ed accedere alle cassette postali.
La circostanza, risultante dal verbale di accesso redatto dal medico, non è stata smentita dall'interessato, il quale –per il principio di vicinanza della prova (su cui v. da ultimo Cass. Sez. L, Ordinanza
n. 12490 del 24/06/2020) – non ha dimostrato in alcun modo che quanto constatato dal sanitario non corrispondesse al vero, pur essendovi tenuto, limitandosi a dedurre che presso il proprio indirizzo nessuna comunicazione era stata recapitata. Il ricorso, pertanto, è infondato e non può trovare accoglimento.
Ed invero, ai sensi dell'art. 5, comma 14 d. l. n. 463/1983 convertito, con modificazioni, in l. n.
638/1983:
“Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.”.
Dalla norma discende per il lavoratore l'obbligo di consentire un controllo da effettuarsi secondo modalità predeterminate e che consentono, quindi, la relativa prevedibilità del controllo stesso.
Con la nota sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988, la Corte Costituzionale ha avuto occasione di affermare che «l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia, e non contrasta con la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, anche in quanto può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l'ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità».
La Consulta ha altresì spiegato che «la decadenza dal trattamento economico di malattia è diretta a garantire la necessaria efficienza del funzionamento del sistema assicurativo ed il corretto espletamento della funzione previdenziale nonché a realizzare la finalità di evitare abusi e pone rimedio al pericolo di danni che
l'ingiustificato comportamento del lavoratore, valutato nella sua dimensione sociale, può arrecare all'interesse pubblico essenziale alla corretta ed economica gestione dell'assicurazione sociale e cioè al sistema previdenziale nonché al sistema economico nel suo complesso».
Di riflesso, la Cassazione ha osservato che il dovere di cooperazione enunciato dalla Corte costituzionale nel menzionato arresto «risponde sia all'esigenza di fondo, condivisa anche dall'art. 38 della
Costituzione, di garantire funzionalità ad un apparato istituzionalmente diretto ad assicurare interventi di natura previdenziale a tutti i lavoratori in stato di bisogno, sia al principio generale di correttezza e buona fede» (v. Cass. n. 7254 del 1998).
L'obbligo di consentire il controllo si inquadra pertanto in un generale dovere di cooperazione, a sua volta espressione d'un più generale obbligo di buona fede. La cooperazione presuppone un comportamento non negativo bensì positivo e pertanto esige, ove necessario, anche un facere diretto a consentire la realizzazione del controllo ovvero ad evitarne l'inutile svolgimento.
Letta con il parametro della buona fede, la cooperazione non può ovviamente condurre ad obblighi onerosi bensì ad un obbligo di diligenza ragionevole e proporzionata alla situazione tutelata ed alla stessa condizione di malattia che ne è il presupposto: essa si si risolve, dunque, nella manifestazione di disponibilità al controllo. Per questo motivo, l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma 14, d. l. n. 463/1983 citato prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe al lavoratore. La mancata indicazione del nominativo sulla porta del domicilio e la mancanza della cassetta per ricevere la posta sono evidenti indici di negligenza e incuria (Cass. sez. L, sentenza n. 5420 del 2006).
Nel caso in esame, il lavoratore avrebbe dovuto porre in essere tutti gli accorgimenti utili al fine di consentire al medico di accedere alla propria abitazione e controllare l'effettivo stato di salute dell'odierno ricorrente.
Appare, dunque, evidente che nel caso di specie l'obbligo di cooperazione non sia stato adempiuto con la necessaria diligenza. Il solo fatto di aver omesso di apporre il proprio nominativo al citofono (attività di contenuto positivo non certo complessa e che può considerarsi ragionevolmente esigibile da parte del lavoratore) rappresenta in maniera oggettiva un comportamento che ha ostacolato il compito del medico incaricato di effettuare la visita di controllo, di fatto impedendo il suo svolgimento.
In ragione di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Spese compensate stante la dichiarazione in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 30 ottobre 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giordano Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.