Art. 30. Rigetto della domanda
Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.
Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato, a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.