CGT1
Sentenza 17 gennaio 2026
Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 17/01/2026, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 249/2026
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
MOLINARO BRUNELLA, OR
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3153/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1834 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1835 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1836 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1837 IMU 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6336/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Salerno con pec del 13.6.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 16.6.2025, la Ricorrente_1 SR, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 e dal dott. Difensore_2, ha proposto ricorso avverso quattro avvisi di accertamento IMU notificati il 16.4.2025 in relazione ad una unità immobiliare di categoria D e, precisamente: a) l'avviso di accertamento n. 1834, con il quale
è stata richiesta la somma di euro 58.415,00 per differenza IMU 2021, sanzioni ed interessi;
b) l'avviso di accertamento n. 1835, con il quale è stata richiesta la somma di euro 62.171,00 per differenza IMU 2022, sanzioni interessi;
c) l'avviso di accertamento n. 1836, con il quale è stata richiesta la somma di euro
60.031,00 per differenza IMU 2023, sanzioni ed interessi;
d) l'avviso di accertamento n. 1837, con il quale
è stata richiesta la somma di euro 57.476,00 per differenza IMU 2024, sanzioni ed interessi.
La società ricorrente, premesso che ha la disponibilità di un compendio immobiliare in Salerno alla Indirizzo_1 ove gestisce uno stabilimento balneare e premesso, altresì, che parte di tale compendio ( l'area Dati_catastali_1 ) è in concessione, mentre la restante parte ( Dati_catastali_2 ) è detenuta in locazione, perché di natura non demaniale, ma di appartenenza al patrimonio disponibile del Comune di
Salerno, in forza del decreto 13738/2015, eccepisce l'infondatezza della pretesa tributaria, evidenziando di non essere tenuta al pagamento dell'IMU sulla predetta DatiCat2, in quanto l'IMU è a carico del proprietario o del soggetto titolare del diritto reale sull'immobile.
Riepilogate, quindi, le vicende che hanno interessato la DatiCat2, oggetto di un formale contratto di locazione, ed evidenziato che solo per mero errore commesso nel 2016 dal tecnico incaricato della variazione dell'accatastamento, la predetta particella, in luogo di quella identificata con il DatiCat1 è stata indicata come appartenente al demanio, contesta la pretesa avanzata dal Comune di Salerno con gli impugnati avvisi di accertamento, sottolineando di essere carente di soggettività passiva per l'IMU richiesta con tali avvisi di accertamento, in forza di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. 504/1992, in quanto la DatiCat2
è nella sua disponibilità in forza di contratto di locazione.
A dimostrazione dell'appartenenza della DatiCat2 al patrimonio dello Stato e della detenzione da parte sua della predetta particella in forza di contratto di locazione, deposita la sentenza emessa dal Tribunale di
Salerno, che ha acclarato la natura privatistica del rapporto intercorrente tra le parti in forza del contratto avente ad oggetto la DatiCat2, nonché la sentenza n. 1918/2022 del TAR Salerno, che richiama in motivazione altra sua sentenza ( la n. 1071/2022) con cui è stato qualificato come contratto di locazione quello avente ad oggetto la DatiCat2 .
Deposita, inoltre, il contratto di locazione di tale particella stipulato con l'Agenzia del Demanio il 13.1.2004.
Con controdeduzioni 22.7.2025, il Comune di Salerno si costituisce in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto.
Con memoria 28.11.2025, il Comune di Salerno sottolineato che la questione oggetto di ricorso investe la natura demaniale o meno della DatiCat2 e della conseguente assoggettabilità ad IMU del concessionario, evidenzia che non risulta provato che oggetto di affitto sia lo stesso immobile assoggettato a tassazione e che, comunque, per la natura demaniale della DatiCat2 depone la stessa intestazione del contratto di locazione, ove è detto “atto di affitto di terreno demaniale”,
Fa presente, poi, che questa CGT, con sentenze n. 84/2024 e n. 5070/2020, ha rigettato i ricorsi proposti dalla Società_1 avverso gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2019 e 2020, e che la CGT di secondo grado ha accolto l'appello della Società_1 avverso la sentenza di primo grado che avevano rigettato i ricorsi per le annualità IMI 2016 e 2017 con sentenza 6859/2025, per la quale pendono, comunque, i termini per il ricorso in Cassazione.
Con memoria 5.12.2025, la società ricorrente fa presente che la sentenza n. 84/204 a cui fa riferimento il
Comune è stata appellata e che la CGT di secondo grado, con sentenza 7567 del 4.12.2025 ha accolto l'appello; fa presente, inoltre, che anche la sentenza n. 5070/2024 di questa CGT è stata appellata, ma che ad oggi non risulta fissata l'udienza.
Precisa, infine, che la sentenza n. 7567/2025 della CGT di 2° grado ha dato rilievo alla comunicazione del
Comune di Salerno in cui viene dato atto che la particella faceva parte del proprio patrimonio disponibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta all'esame di questa CGT con il ricorso avverso gli avvisi di accertamento IMU
2021, 2022, 2023 e 2024 sopra indicati è incentrata sulla natura della DatiCat2 assoggettata a tassazione, di cui la ricorrente società assume l'appartenenza al patrimonio disponibile dello Stato e, di seguito, ( in forza del c.d. federalismo demaniale e del decreto 13738/2015) al patrimonio disponibile del
Comune di Salerno, mentre il resistente Comune di Salerno l'appartenenza al demanio.
E' opportuno premettere che tale questione, la cui soluzione ha evidenti ripercussioni sulla legittimità della pretesa tributaria avanzata con i predetti avvisi di accertamento, perchè, ove acclarata la disponibilità della
DatiCat2 da parte della società ricorrente in forza di un rapporto privatistico di locazione, la predetta società, ai sensi dell'art. 3 DLgs. 504/1992 (“Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario….”). non è soggetto imponibile IMU, è stata già esaminata da questa CGT, nonchè dalla CGT di secondo grado, che hanno emesso le sentenze richiamate dalle parti nei rispettivi atti difensi con riguardo a pregresse annualità IMU.
In particolare, la CGT di secondo grado, con le sentenze n. 6859/2025 e n. 7567/2025, in riforma delle pronunce di primo grado sull'IMU richiesta alla ricorrente per il 2016, il 2017 ed il 2018, ha ritenuto l'illegittimità di tale richiesta, in quanto di natura privatistica il rapporto in forza del quale la società Società_1 ha la disponibilità dell'area contraddistinta con la DatiCat2.
Ebbene, la valutazione compiuta dalla CGT di secondo grado con le predette sentenze n. 6859/2025 e n.
7567/2025 viene pienamente condivisa da questo Collegio, in quanto fondata su concreti e specifici elementi ricavabili dalla documentazione in atti.
Ed infatti, con nota protocollo 0019075 del 3.2.2016 (depositata dalla ricorrente sub allegato 6), lo stesso
Comune di Salerno dichiara che il bene oggetto del contratto di affitto rep. 85 del 13.1.2004, “in forza di decreto interministeriale di sclassifica del 2 gennaio 1951 e successivo verbale di consegna n. 43 del 3 marzo 1953…. è stato sdemanializzato e trasferito al patrimonio disponibile dello Stato, ed in quanto tale non soggiace alle proroghe previste dalla legge in materia di concessione di beni del Demanio Marittimo”.
Nel contratto di affitto della DatiCat2 stipulato il 13.1.2004 tra l'Agenzia del Demanio e la Ricorrente_1 SR ( depositato dalla ricorrente sub allegato 23) i rapporti tra le parti vengono regolati con modalità civilistiche, essendo prevista la corresponsione di un canone annuo di locazione con aggiornamento ISTAT ( art. 4) da parte della Società_1, espressamente individuata come conduttore (art15), nonché la facoltà di risoluzione del contratto (art. 8).
Ed ancora, non può tacersi che sia il Tribunale di Salerno ( cfr. sentenza n.4097/2018 sub allegato 24 produzione della ricorrente) sia il TAR Salerno ( sub allegato 25 produzione della ricorrente) hanno riconosciuto la natura privatistica del rapporto intercorrente tra la ricorrente ed il Comune di Salerno, qualificando come contratto di locazione il sopra indicato atto di affitto della DatiCat2
Infine, anche la mappa catastale depositata dalla ricorrente con l'allegato 20), che dà conto dell'esatta ubicazione della DatiCat2 è elemento che induce ad escludere la natura di bene demaniale della
DatiCat2.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
In ragione della particolare natura e complessità della questione trattata, che ha dato luogo a contrapposte valutazioni e contrastanti decisioni, le spese di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati. Compensa le spese
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
MOLINARO BRUNELLA, OR
MELCHIONDA MARTINO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3153/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1834 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1835 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1836 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1837 IMU 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6336/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Salerno con pec del 13.6.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 16.6.2025, la Ricorrente_1 SR, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 e dal dott. Difensore_2, ha proposto ricorso avverso quattro avvisi di accertamento IMU notificati il 16.4.2025 in relazione ad una unità immobiliare di categoria D e, precisamente: a) l'avviso di accertamento n. 1834, con il quale
è stata richiesta la somma di euro 58.415,00 per differenza IMU 2021, sanzioni ed interessi;
b) l'avviso di accertamento n. 1835, con il quale è stata richiesta la somma di euro 62.171,00 per differenza IMU 2022, sanzioni interessi;
c) l'avviso di accertamento n. 1836, con il quale è stata richiesta la somma di euro
60.031,00 per differenza IMU 2023, sanzioni ed interessi;
d) l'avviso di accertamento n. 1837, con il quale
è stata richiesta la somma di euro 57.476,00 per differenza IMU 2024, sanzioni ed interessi.
La società ricorrente, premesso che ha la disponibilità di un compendio immobiliare in Salerno alla Indirizzo_1 ove gestisce uno stabilimento balneare e premesso, altresì, che parte di tale compendio ( l'area Dati_catastali_1 ) è in concessione, mentre la restante parte ( Dati_catastali_2 ) è detenuta in locazione, perché di natura non demaniale, ma di appartenenza al patrimonio disponibile del Comune di
Salerno, in forza del decreto 13738/2015, eccepisce l'infondatezza della pretesa tributaria, evidenziando di non essere tenuta al pagamento dell'IMU sulla predetta DatiCat2, in quanto l'IMU è a carico del proprietario o del soggetto titolare del diritto reale sull'immobile.
Riepilogate, quindi, le vicende che hanno interessato la DatiCat2, oggetto di un formale contratto di locazione, ed evidenziato che solo per mero errore commesso nel 2016 dal tecnico incaricato della variazione dell'accatastamento, la predetta particella, in luogo di quella identificata con il DatiCat1 è stata indicata come appartenente al demanio, contesta la pretesa avanzata dal Comune di Salerno con gli impugnati avvisi di accertamento, sottolineando di essere carente di soggettività passiva per l'IMU richiesta con tali avvisi di accertamento, in forza di quanto previsto dall'art. 3, commi 1 e 2 del D.Lgs. 504/1992, in quanto la DatiCat2
è nella sua disponibilità in forza di contratto di locazione.
A dimostrazione dell'appartenenza della DatiCat2 al patrimonio dello Stato e della detenzione da parte sua della predetta particella in forza di contratto di locazione, deposita la sentenza emessa dal Tribunale di
Salerno, che ha acclarato la natura privatistica del rapporto intercorrente tra le parti in forza del contratto avente ad oggetto la DatiCat2, nonché la sentenza n. 1918/2022 del TAR Salerno, che richiama in motivazione altra sua sentenza ( la n. 1071/2022) con cui è stato qualificato come contratto di locazione quello avente ad oggetto la DatiCat2 .
Deposita, inoltre, il contratto di locazione di tale particella stipulato con l'Agenzia del Demanio il 13.1.2004.
Con controdeduzioni 22.7.2025, il Comune di Salerno si costituisce in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto.
Con memoria 28.11.2025, il Comune di Salerno sottolineato che la questione oggetto di ricorso investe la natura demaniale o meno della DatiCat2 e della conseguente assoggettabilità ad IMU del concessionario, evidenzia che non risulta provato che oggetto di affitto sia lo stesso immobile assoggettato a tassazione e che, comunque, per la natura demaniale della DatiCat2 depone la stessa intestazione del contratto di locazione, ove è detto “atto di affitto di terreno demaniale”,
Fa presente, poi, che questa CGT, con sentenze n. 84/2024 e n. 5070/2020, ha rigettato i ricorsi proposti dalla Società_1 avverso gli avvisi di accertamento IMU per gli anni 2019 e 2020, e che la CGT di secondo grado ha accolto l'appello della Società_1 avverso la sentenza di primo grado che avevano rigettato i ricorsi per le annualità IMI 2016 e 2017 con sentenza 6859/2025, per la quale pendono, comunque, i termini per il ricorso in Cassazione.
Con memoria 5.12.2025, la società ricorrente fa presente che la sentenza n. 84/204 a cui fa riferimento il
Comune è stata appellata e che la CGT di secondo grado, con sentenza 7567 del 4.12.2025 ha accolto l'appello; fa presente, inoltre, che anche la sentenza n. 5070/2024 di questa CGT è stata appellata, ma che ad oggi non risulta fissata l'udienza.
Precisa, infine, che la sentenza n. 7567/2025 della CGT di 2° grado ha dato rilievo alla comunicazione del
Comune di Salerno in cui viene dato atto che la particella faceva parte del proprio patrimonio disponibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione sottoposta all'esame di questa CGT con il ricorso avverso gli avvisi di accertamento IMU
2021, 2022, 2023 e 2024 sopra indicati è incentrata sulla natura della DatiCat2 assoggettata a tassazione, di cui la ricorrente società assume l'appartenenza al patrimonio disponibile dello Stato e, di seguito, ( in forza del c.d. federalismo demaniale e del decreto 13738/2015) al patrimonio disponibile del
Comune di Salerno, mentre il resistente Comune di Salerno l'appartenenza al demanio.
E' opportuno premettere che tale questione, la cui soluzione ha evidenti ripercussioni sulla legittimità della pretesa tributaria avanzata con i predetti avvisi di accertamento, perchè, ove acclarata la disponibilità della
DatiCat2 da parte della società ricorrente in forza di un rapporto privatistico di locazione, la predetta società, ai sensi dell'art. 3 DLgs. 504/1992 (“Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario….”). non è soggetto imponibile IMU, è stata già esaminata da questa CGT, nonchè dalla CGT di secondo grado, che hanno emesso le sentenze richiamate dalle parti nei rispettivi atti difensi con riguardo a pregresse annualità IMU.
In particolare, la CGT di secondo grado, con le sentenze n. 6859/2025 e n. 7567/2025, in riforma delle pronunce di primo grado sull'IMU richiesta alla ricorrente per il 2016, il 2017 ed il 2018, ha ritenuto l'illegittimità di tale richiesta, in quanto di natura privatistica il rapporto in forza del quale la società Società_1 ha la disponibilità dell'area contraddistinta con la DatiCat2.
Ebbene, la valutazione compiuta dalla CGT di secondo grado con le predette sentenze n. 6859/2025 e n.
7567/2025 viene pienamente condivisa da questo Collegio, in quanto fondata su concreti e specifici elementi ricavabili dalla documentazione in atti.
Ed infatti, con nota protocollo 0019075 del 3.2.2016 (depositata dalla ricorrente sub allegato 6), lo stesso
Comune di Salerno dichiara che il bene oggetto del contratto di affitto rep. 85 del 13.1.2004, “in forza di decreto interministeriale di sclassifica del 2 gennaio 1951 e successivo verbale di consegna n. 43 del 3 marzo 1953…. è stato sdemanializzato e trasferito al patrimonio disponibile dello Stato, ed in quanto tale non soggiace alle proroghe previste dalla legge in materia di concessione di beni del Demanio Marittimo”.
Nel contratto di affitto della DatiCat2 stipulato il 13.1.2004 tra l'Agenzia del Demanio e la Ricorrente_1 SR ( depositato dalla ricorrente sub allegato 23) i rapporti tra le parti vengono regolati con modalità civilistiche, essendo prevista la corresponsione di un canone annuo di locazione con aggiornamento ISTAT ( art. 4) da parte della Società_1, espressamente individuata come conduttore (art15), nonché la facoltà di risoluzione del contratto (art. 8).
Ed ancora, non può tacersi che sia il Tribunale di Salerno ( cfr. sentenza n.4097/2018 sub allegato 24 produzione della ricorrente) sia il TAR Salerno ( sub allegato 25 produzione della ricorrente) hanno riconosciuto la natura privatistica del rapporto intercorrente tra la ricorrente ed il Comune di Salerno, qualificando come contratto di locazione il sopra indicato atto di affitto della DatiCat2
Infine, anche la mappa catastale depositata dalla ricorrente con l'allegato 20), che dà conto dell'esatta ubicazione della DatiCat2 è elemento che induce ad escludere la natura di bene demaniale della
DatiCat2.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
In ragione della particolare natura e complessità della questione trattata, che ha dato luogo a contrapposte valutazioni e contrastanti decisioni, le spese di giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati. Compensa le spese