Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.5.2025 , nella causa iscritta al n. 3282 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale e difesa e rappresentata degli avv.ti Antonio Mennitto, Angelo Pasquale Cogliano e Tiziana
Tecce in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
E
, nata il [...] a [...],rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv.to Angela Mancini presso il quale elettivamente domicilia in alla Parte_1 via dell'Esperanto 59;
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.8.2023 l' ha proposto opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo n. 281/2023 con il quale il Giudice del Lavoro ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 13.456,40 oltre interessi quale per prestazioni lavorative effettuate nel periodo gennaio 2020-febbraio 2023, chiedendone la revoca.
Parte opponente ha dedotto che la pretesa creditoria ingiunta era illegittima perché fondata su un errore di interpretazione degli articoli 26, comma 5, e 98, comma 1,
che le somme ingiunte non tenevano conto delle somme già corrisposte;
che il credito vantato ammontava alla minor somma di €4.411,94
,ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda in Controparte_1 quanto infondata.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Nel merito il giudicante ritiene di dovere aderire alla motivazione già resa dal Tribunale di Benevento con sent. n. 255/2024 ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c. secondo cui la motivazione della sentenza o delle ordinanze può essere resa anche mediante il rinvio ad altro preceente dello stesso ufficio in quanto il riferimento di “precedenti conformi” contenuto nell'art.118 i non deve intendersi limitato ai precedentidi legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile
(Cass.n.17640/2016 e n.8053/2012). In particolare la Scrivente ha verificato l'identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente prodotto in atti e quello oggetto della presente decisione, nella decisione di seguito indicata il Tribunale di Benevento, infatti, ha già affrontato ed esaminato l'identica questione oggetto dle presente giudizio (cfr. sent. n. 255/2024).
La controversia trae origine dalla sentenza n n. 547/2023. Nel dispositivo di sentenza si legge “accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti di percepire, per ciascun turno di guardia notturna e/o festiva svolta dal mese di gennaio 2020 in avanti, il compenso di
€ 120,00, secondo quanto previsto dall'art. 26, co. 5, del CCNL area sanità 2016- Part 2018;2) per l'effetto, condanna l' al pagamento, per i turni notturni e/o festivi svolti dai ricorrenti da gennaio 2020 in avanti, del compenso di € 120,00 per ciascun turno, secondo quanto previsto dall'art. 26, co. 5 del CCNL 2016-2018, detratto quanto già corrisposto a titolo di indennità notturna e di indennità di turno di guardia notturna, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e
22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
”
Nella motivazione viene chiarito che “rimane tuttora dovuta l'indennità per servizio festivo di cui all'art. 98, co. 2 del medesimo CCNL, che la chiara formulazione dell'art.
26, co. 5 non consente di ritenere assorbita.” La pronunzia risulta, quindi, di chiarissima interpretazione laddove prevede espressamente la condanna a pagare il compenso pari ad €120 per ciascun turno, detratto quanto già corrisposto a titolo di turno notturno, oltre indennità di servizio festivo che non può ritenersi assorbita.
Ed infatti recita l'art. 26, comma 5, CCNL Area Sanità, siglato il 19.12.2019, “La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda o Ente dopo aver detratto da quelle fuori dell'orario di lavoro il numero, non superiore al 12%, delle guardie complessive retribuibili ai sensi dell'art. 115, comma 2 bis (Tipologie di attività libero professionale intramuraria), è stabilita in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo in orario e fuori dell'orario di lavoro e in € 120,00 per i medesimi turni nei servizi di pronto soccorso. Tale compenso, che è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente CCNL, comprende ed assorbe l'indennità prevista dall'art. 98, comma 1 (Indennità per servizio notturno e festivo), che pertanto non compete per i soli turni di guardia.”. Parte Ciò nondimeno l' ha retribuito detta attività, da gennaio 2020 con il pagamento di
€ 2,74 all'ora dalle ore 22.00 alle ore 6.00, con €50,00 per ciascun turno di guardia notturna nonché con € 17,82 per ciascun turno di festività intero. Parte Con l'odierna opposizione l' contesta l'importo ingiunto producendo un proprio conteggio con una quantificazione del credito vantato in forza della sentenza pari alla minor somma di €4.411,94.
A motivo di detta decurtazione adduce esclusivamente la non computabilità anche dell'indennità per turno festivo quando la turnazione notturna coincide con quella festiva.
L'argomento appare totalmente sfornito di fondamento. Parte opposta agisce in forza di sentenza che ha escluso la fondatezza di tale argomentazione. Ne consegue che detto motivo non può essere riproposto in fase di opposizione al decreto ingiuntivo per la corresponsione delle somme conseguenti a sentenza di condanna generica passata in giudicato.
Quanto, poi, agli importi già corrisposti, dall'esame del conteggio prodotto emerge una sostanziale differenza nel numero complessivo di turni notturni e festivi per singola mensilità, che non coincidono tra il conteggio di parte opposta e quello redatto Parte dall' (v. buste paga in atti e conteggi parti).
Appare, dunque, verosimile quanto sostenuto da parte opposta in ordine al mancato computo dell'indennità turno festivo quando svolta in misura inferiore alle 12 ore.
Né in base a quanto statuito in sentenza è ammissibile un'interpretazione che escluda il compenso per il servizio festivo ove svolto con riferimento ad un turno parziale.
Da ciò consegue il rigetto dell'opposizione.
* Per il principio della soccombenza l' Parte_1
dev'essere condannata al pagamento in favore di
[...] CP_1
delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la
[...] minima attività processuale, ridotte del 30% stante la serialità.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Adriana Mari definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, Controparte_1 così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l al pagamento in Parte_1 favore di delle spese processuali che liquida in Controparte_1 complessivi €1.886 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Benevento , 30.5.2025
Il Giudice Dott.ssa Adriana Mari