Ordinanza cautelare 6 marzo 2023
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 19/06/2025, n. 4626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4626 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 04626/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Resitbn10 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Canonaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81;
Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Campania, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, alla via A. Diaz n. 11;
nei confronti
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ufficio Territoriale del Governo di NE, Ministero dell’Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di NE, Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, alla via A. Diaz n. 11;
Azienda Sanitaria Locale di NE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Mennitto, Mariangela Cianci e Angelo Pasquale Cogliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, alla via A. Diaz n. 11;
Ministero della Difesa - Comando Forze Operative Sud e Aereonautica Militare, non costituito in giudizio;
Comune di NE, Provincia di NE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Snam Retegas s.p.a., Anas s.p.a., E-distribuzione s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
- del verbale della seduta conclusiva della conferenza di servizi del 2 novembre 2022, relativa alla domanda di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 per il progetto di un “Impianto fotovoltaico per produzione energia da fonte solare (parco fotovoltaico) da 9 MWp denominato NE 10 da realizzarsi nel Comune di NE” - proponente Resitbn10 s.r.l.;
- segnatamente, dei pareri negativi espressi in sede di conferenza di servizi: dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Caserta e NE, ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; dallo Staff 501792 della Regione Campania (Autorità competente in materia di VIA Regionale); dal Dirigente UOD 500203 della Regione Campania (“Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia”); dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni Periferiche; dal Rappresentante Unico della Regione Campania;
- per quanto d’interesse: della comunicazione prot. PG/2022/0588338 del 28 novembre 2022 di pubblicazione del verbale della riunione conclusiva della conferenza di servizi, non sottoscritto da Resitbn10 s.r.l.; della nota prot. PG/2022/0578266 del 22 novembre 2022 della Regione Campania;
- dei verbali delle sedute della conferenza di servizi del 22 luglio 2022 (trasmesso con nota prot. PG/2022/0406686 dell’8 agosto 2022), del 18 ottobre 2022 (trasmesso con nota PG/2022/0516176 del 20 ottobre 2022), del 2 ottobre 2022 (trasmesso con nota PG/2022/0493265 del 10 ottobre 2022);
- della nota prot. MIC/MIC_SAPAB-CE_UO13/16/09/2022-0019790-P della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Caserta e NE;
- della nota prot. MIC/MIC_SAPAB-CE_UO2/08/11/2021/0019814-P della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Caserta e NE;
- di ogni altro atto connesso, conseguenziale e collegato con i provvedimenti impugnati, e richiamato a sostegno della conclusione non favorevole della conferenza di servizi;
quanto ai motivi aggiunti:
- del decreto dirigenziale n. 19 del 13 gennaio 2023, avente a oggetto “CUP 8988 - Istanza prot. reg. n. 260309 del 13.05.2021 per il rilascio del provvedimento unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 per l’Impianto fotovoltaico per produzione energia da fonte solare (parco fotovoltaico) da 9 MWp denominato NE 10 da realizzarsi nel Comune di NE - proponente Resitbn10 s.r.l. - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006. Diniego”;
- per quanto d’interesse, della nota prot. PG/2023/0024940 del 17 gennaio 2023 di comunicazione della pubblicazione del decreto dirigenziale n. 19 del 13 gennaio 2023;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Ministero della Cultura, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dell’Ufficio Territoriale del Governo di NE, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di NE, dell’Ente Nazionale Aviazione Civile, dell’Azienda Sanitaria Locale di NE, dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Risulta dalla documentazione e dagli scritti di causa che:
- in data 13/5/2021 la ricorrente ha inoltrato alla Regione Campania istanza per il rilascio di PAUR ex art. 27 bis d. lgs. n. 152/06 avente ad oggetto un impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonte solare (parco fotovoltaico) da 9 MWp denominato BENEVENTO 10 da realizzarsi nel Comune di NE;
- con nota MIC/MIC_SAPABCE_ UO2/08/11/2021/0019814-P del 08/11/2021, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Caserta e NE ha rappresentato al proponente che l’espressione del proprio parere era subordinato alla verifica archeologica preventiva (c.d. RC);
- la relazione conclusiva della verifica preventiva dell’interesse archeologico (svolta dalla ricorrente sulla letteratura scientifica locale, sulle fotografie aeree e sulle immagini satellitari, nonché sull’esplorazione autoptica dell’area) ha rivelato che il parco fotovoltaico si troverebbe dislocato su due aree (Area A e Area B) distanti tra loro in linea d’aria circa km 1,00, in ct al fg. n. 52 p.lla 1315 (area A) e fg. 34 p.lla n. 678 (Area B); le aree di progetto ricadrebbero entrambe nella zona B della carta archeologica del territorio comunale (“ zone indiziate dal punto di vista archeologico ma con evidenze non sempre ubicabili con certezza ”), in cui ogni intervento deve essere preceduto da comunicazione di inizio lavori alla competente Soprintendenza - come indicato nel CDU allegato all’istanza;
- all’esito dell’indagine, per l’Area A è stato ipotizzato un rischio medio n. 4 (“ Potenziale archeologico: non determinabile; esistono elementi per riconoscere un potenziale di tipo archeologico ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l’entità ”); per l’area di progetto B, un rischio medio n. 5 (“ Potenziale archeologico: indiziato da elementi documentari oggettivi, non riconducibili oltre ogni dubbio l'esatta collocazione in questione [ ad esempio dubbi sulla erraticità degli stessi] che lasciano intendere un potenziale di tipo archeologico [geomorfologia, topografia, toponomastica, notizie] senza la possibilità di intrecciare più fonti in modo definitivo ”) con eccezioni di tre settori per i quali si segnala un rischio medio alto n. 7 (“ Potenziale archeologico: indiziato da ritrovamenti materiali localizzati: le tracce possono essere di natura puntiforme o anche diffusa/discontinua ”). Nella parte interessata dal percorso del cavidotto interno è stata riscontrata una quantità e densità di frammenti che fa supporre la presenza di livelli archeologici nel sottosuolo, tale da ipotizzare in parte un grado di rischio alto n. 8 (“ Potenziale archeologico: indiziato dai trovamenti diffusi: numerosi rinvenimenti materiali dalla provenienza assolutamente certa l'estensione e la pluralità delle tracce coprono una vasta area tale da indicare la presenza di sottosuolo di contesti archeologici ”) ed in parte un rischio medio n. 4 “ non determinabile ”. Per l’area interessata dal percorso del cavidotto esterno il rischio archeologico è medio n. 5, tenuto conto che il cavidotto si snoda su una strada che in antico rappresentava un asse di collegamento che è stato identificato come uno dei possibili percorsi della via Appia;
- la RC è stata trasmessa il 30/5/22;
- il 22/7/22 si è tenuta la prima riunione della conferenza di servizi durante la quale il rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Caserta e NE, alla luce dei rinvenimenti archeologici in siti limitrofi, ha manifestato la necessità che prima dell’emissione del parere fossero eseguiti saggi archeologici, non risultanti dalla RC prodotta (richiesta che risulta poi formalizzata alla sola Regione Campania con nota prot. n. 19790 del 16/9/22, in dichiarata applicazione dell’art. 25 del d. lgs. n. 50/2016 “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e delle LG del 14/2/22 per la procedura di verifica dell’interesse archeologico);
- la posizione della Soprintendenza è stata ribadita nella successiva seduta della conferenza di servizi del 3/10/22, in cui il l.r. della Resit BN 10 s.r.l. ha confermato – per contro – la disponibilità all’esecuzione di saggi prima dell’inizio dei lavori. La seduta si è conclusa con la fissazione dei termini per la trasmissione alla Soprintendenza da parte del proponente del progetto dei saggi archeologici e per il loro avvio (fissato per il 18/10/22);
- in data 18/10/22 si è tenuta la seduta conclusiva della conferenza di servizi, con la presa d’atto del mancato inizio dei saggi e con l’espressione dei parere non favorevoli della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e NE, della dirigente dello Staff 501792 (Autorità competente in materia di VIA Regionale), del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Periferiche dello Stato, del Rappresentante Unico della Regione Campania nell’ambito della Conferenza di Servizi; ritenuta la prevalenza di tali pronunciamenti, il RUP ha infine decretato l’esito non favorevole della conferenza di servizi (conclusione ribadita all’esito della seduta del 2/11/2022, convocata per la discussione delle osservazioni della Resit Bn 10 s.r.l. alla bozza del rapporto finale).
1.1 - Avverso tale ultimo verbale in data 2/11/22, nonché contro tutti gli atti prodromici in epigrafe indicati è insorta la ricorrente articolando le censure di seguito sintetizzate:
A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 25 COMMA 3 E COMMA 8 D.LGS. 50/2016, DELL’ART. 28, COMMA 4 DEL D.LGS. 42/2004, IN RELAZIONE AL MODELLO PROCEDURALE DI CUI ALL’ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/2006 – FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 23, COMMA 1, LETT. G-BIS DEL D.LGS. 152/2006, IN RELAZIONE ALL’ART. 10 E 57 DEL D.LGS. 50/2022; VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE ANCHE IN RELAZIONE AL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, BUON ANDAMENTO E LEALE COLLABORAZIONE;
B. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 25 COMMA 3 E COMMA 8 D.LGS. 50/2016, IN RELAZIONE AL MODELLO PROCEDURALE DI CUI ALL’ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/2006 – ECCESSO DI POTERE IN RELAZIONE AGLI ART. 3 E 97 COST.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ – IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO;
C. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 14 E SS. DELLA L. 241/1990, DELL’ART. 27-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 26 COMMA 2 DEL D.LGS. 42/2004 ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 – SUL CARATTERE OSTATIVO E VINCOLANTE DEL PARERE RESO DALLA SOPRINTENDENZA – ESCLUSIONE – VIZIO DI VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE;
D. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DERIVANTE DALLA RIQUALIFICAZIONE DEI PARERI NEGATIVI, QUALI ATTI DI ASSENSO – VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.LGS. N. 387/2003. VIOLAZIONE DEL D.M. 10.9.2010. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE. VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI AGGRAVIO PROCEDIMENTALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA DIFFUSIONE DELLE FONTI RINNOVABILI.
1.2 - Con ricorso per motivi aggiunti l’impugnativa è stata estesa al decreto dirigenziale regionale n. 19 del 13/01/2023 che, recependo il rapporto finale della conferenza di servizi del 2/11/2022, ha in via definitiva respinto l’istanza di provvedimento autorizzatorio unico.
2 – La Regione Campania si è costituita in resistenza, chiedendo di respingere il ricorso.
3 - La AS NE ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
4 - Il Ministero dell’Interno - COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BENEVENTO e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale hanno chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque respingersi il gravame.
5 - Il Ministero della Difesa ha chiesto dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva.
6 – Il MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY – DIP. PER LO SVILUPPO E COESIONE ECONOMICA, l’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di BENEVENTO e l’ARPAC hanno versato in atti mera costituzione di stile.
7 - Il Ministero della Cultura - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO si è costituito in resistenza allegando che fin dall’ 8/11/21 aveva rappresentato la necessità di attivare il procedimento ex art. 25 d. lgs. n. 50/2016; inoltre i preventivi saggi sono stati chiesti dopo l’esperienza relativa ad altro progetto nel quale, dopo l’inizio dei lavori, erano emersi resti che avevano comportato la necessità di varianti progettuali.
8 – Non hanno preso parte al giudizio il Comune di NE, la Provincia di NE, Snam Retegas s.p.a., Anas s.p.a., E- Distribuzione s.p.a.
9 - Con memoria in data 19/2/25, la ricorrente ha rimarcato l’illegittimità del parere negativo emesso dalla Soprintendenza sul solo presupposto della mancata esecuzione preliminare dei saggi, deducendo:
- che è intervenuto il d.l. n. 13/2023 a modificare l’art. 25 del D. Lgs. 152/2006, inserendo il comma 2 sexies: “In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- l’applicabilità dell’art. 23 co. 1 lett g-ter d. lgs n. 152/06 solo ai procedimenti introdotti dopo il luglio 22 (giusta d. lgs. n. 50/2022);
- l’applicabilità delle linee guida ex dpcm 14/2/22 solo ai progetti disciplinati dal codice appalti;
- la sufficienza della verifica preventiva dell’interesse archeologico (RC), autonoma rispetto al procedimento di VIA, nel procedimento per il rilascio dell’AUR ex art. 27 bis d. lgs n. 152/06;
- che anche nell’ambito della procedura disciplinata dall’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, ed ai sensi dell’art. 9.7 della circolare MIBAC 1/2016, in assenza di “elementi archeologicamente significativi”, attestata dagli esiti delle indagini di cui ai precedenti paragrafi e confermata dalla relazione interna del responsabile dell’istruttoria (alla quale è parificabile la RC nei procedimenti ad istanza privata) la Soprintendenza avrebbe dovuto esitare favorevolmente il procedimento di VIA e prescrivere saggi in fase esecutiva, nominando un responsabile della sorveglianza in corso d’opera;
- che in sede di conferenza di servizi non è emerso un interesse archeologico concreto, ma solo la possibile presenza del tracciato della via Appia; la Soprintendenza non ha riscontrato il piano degli scavi da effettuare dopo la conclusione della conferenza, né indicato il nominativo di un archeologo.
10 - Respinta l’istanza cautelare, alla pubblica udienza del 27/3/2025 il ricorso è stato assunto in decisione.
11 – In MI IS , va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di NE, dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, del Ministero della Difesa, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dip. per lo Sviluppo e Coesione Economica, dell’Ufficio Territoriale del Governo di NE, dell’ARPAC, di EN e della AS NE (come pure delle restanti Amministrazioni intimate e non costituitesi), stante la loro estraneità alle doglianze rassegnate dalla ricorrente nei confronti degli atti impugnati.
12 - Il ricorso introduttivo va respinto.
12.1 – Giova, preliminarmente, riportare il contenuto dell’avversato parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Caserta e NE: “ L’arch. Leva per la Soprintendenza, viste le osservazioni presentate dal proponente, richiamato quanto sopra rappresentato dal dott. Foresta e di quanto già rappresentato con nota prot. 19790 del 16.09.2022 e nel corso delle precedenti riunioni dei lavori della Conferenza di Servizi, considerato che dalla documentazione trasmessa dallo stesso proponente risulta che gli interventi di progetto ricadono nell’areale dove è stato ipotizzato che si trovi il tracciato dell'antica Via Appia, considerato che dalla prima richiesta del 22.07.2022 di esecuzione di saggi archeologici preventivi il proponente non si è adoperato come richiesto per l’esecuzione dei saggi, esprime parere negativo ai sensi dell’art. 28, comma 4, del D.lgs. 42/04 e dell’art. 25 del D.lgs. 50/2016 in quanto il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni archeologici sui quali esso è destinato ad incidere, pertanto il parere negativo della Soprintendenza rientra nella fattispecie dell’art. 26 co.2 del D.lgs. 42/2004 ”.
Orbene, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. g-ter) del D. Lgs. 152/2006 (in vigore dal 16/07/2022 al 24/02/2023) “il proponente presenta l’istanza di VIA trasmettendo all’autorità competente in formato elettronico, tra gli altri: l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
La verifica preventiva dell’interesse archeologico, quindi, in base a tale norma, deve essere effettuata per tutti i progetti assoggettati a VIA.
Come specificato dalla circolare del Ministero della Cultura n. 53 del 22/12/2022 prodotta dall’Amministrazione, anche le opere a iniziativa privata di pubblica utilità assoggettabili a VIA risultano automaticamente assoggettate alla procedura di VPIA, come fatto palese dalla lett. g-ter dell’art. 23 cit.
12.1.1 - La circostanza che tale norma fosse in vigore al momento della adozione del provvedimento giustifica la decisione della Soprintendenza di non rilasciare un parere favorevole in assenza di preventivi saggi archeologici, considerato che dalla RC era già emersa la sussistenza di interesse archeologico rilevante sul sito.
Non può infatti essere accolta la tesi di parte ricorrente secondo cui la normativa in esame non potrebbe essere applicata in quanto la domanda era stata presentata prima dell’entrata in vigore dell’art. 23, comma 1, lett. g-ter) del D. Lgs. 152/2006: ed invero, “ nei procedimenti amministrativi la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio. Ne consegue che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale… dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato, in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici ” (cfr.: Consiglio di Stato, sez. VII, sent. 04/09/2024 n. 7422).
12 .2 - Si rivela, quindi, legittimo il parere soprintendentizio non favorevole emesso in ragione della mancata esecuzione di saggi archeologici che - alla luce delle suesposte coordinate normative – l’autorità tutoria aveva all’epoca il potere di imporre in questa fase procedimentale.
12.3 – Alla luce di quanto precede, inoltre, non può farsi questione di “dissenso non costruttivo”, avendo nella sostanza la Soprintendenza negato l’espressione del parere in ragione dell’omessa esecuzione dei richiesti saggi preventivi, ritenuti necessari alla luce del rischio medio/medio alto n. 7 e n. 8 riscontrato nell’area di progetto.
12.4 - Infondata è anche la censura sub B, concernente l’asserita contraddittorietà dell’azione amministrativa rispetto a precedenti procedimenti autorizzatori, tenuto conto che essi riguardano situazioni antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 23, comma 1, lett. g-ter) del D.Lgs. 152/2006.
12.5 – La “tenuta” del parere soprintendentizio si ripercuote (nel senso di escluderla) sulla prospettata illegittimità derivata delle determinazioni non favorevoli: del Dirigente dello Staff. 501792 della Regione Campania (Autorità competente in materia di VIA Regionale), del Dirigente della UOD 500203 (competente in materia Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Greeen Economy e Bioeconomia”), del Rappresentante Unico delle Amministrazioni Periferiche dello Stato e del Rappresentante Unico della Regione Campania.
La lettura del verbale della seduta della conferenza di servizi del 2/11/2022 rivela, inoltre, che tanto il Dirigente della UOD 500203, quanto il Dirigente dello Staff. 501792 della Regione Campania e il rappresentante Unico delle amministrazioni periferiche dello Stato hanno condiviso la necessità della preventiva esecuzione dei saggi sollecitata – fin dalla seduta del luglio 2022 – dalla Soprintendenza al fine di “ poter garantire la tutela di un’area tutelata archeologicamente ”, cosicché non è ravvisabile nelle rispettive determinazioni finali alcuna “subordinazione” rispetto al parere della Soprintendenza.
Anche la censura di invalidità propria di tali determinazioni va, pertanto, disattesa.
12.6 - Per ragioni analoghe a quelle già esplicitate sub 9.2.1 devono essere respinte anche le censure sub C e D, in quanto la verifica circa la assoluta incompatibilità del progetto rispetto alle esigenze di tutela e l’apertura a soluzioni alternative o a interventi di adeguamento progettuale presuppongono – logicamente – la cognizione circa l’effettivo impatto dell’opera sui depositi archeologici presenti nel sottosuolo, ipotizzati come facenti parte del tracciato della via Appia.
In conclusione, il ricorso introduttivo va respinto.
13- Stessa sorte segue il ricorso per motivi aggiunti con il quale parte ricorrente ha esteso le censure formulate nel ricorso introduttivo al Decreto Dirigenziale n. 19 del 13/01/2023 recante il diniego definitivo di PAUR.
14 - Tenuto conto della oggettiva complessità della vicenda in fatto e in diritto, va disposta la compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti:
dichiara il difetto di legittimazione passiva dei soggetti sub 11;
respinge la domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del giorno 27 marzo 2025 e 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO