Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/04/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 6120/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in VIA GIACOMO MATTEOTTI, 46 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. CRESCENZO VINCENZO (C.F. ), che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione OPPONENTE E
(C.F. ), rappresentata e difesa da sé Controparte_1 C.F._3 stessa e dall'Avv. OTTAVIA LOCATELLI in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio in PIAZZA AMENDOLA, 1 NOCERA INFERIORE, è elettivamente domiciliata OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 12/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1812/2017 del 10/10/2017 e notificato il 16/10/2017, con cui gli veniva ingiunto il pagamento di € 9325,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la prestazione professionale svolta. Parte opponente fondava la propria opposizione sulla nullità dell'atto posto a base del decreto ingiuntivo consistente in un patto quota lite. Le ragioni della nullità risiedevano nella mancanza di aleatorietà del procedimento in cui era stato reso il patrocinio legale e la sproporzione della percentuale stabilita nel patto con la difficoltà del procedimento legale instaurato;
inoltre, rappresentava quale altro motivo di opposizione, il fatto che la percentuale della quota era stata, all'interno del documento di convenzione, chiaramente alterata a penna, disconoscendo la scrittura privata del 4/7/2007.
N.R.G. 6120/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
la proporzionalità e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono i parametri in base ai quali parametrare la legittimità del patto. In merito alla scrittura privata contenente il patto, l'opponente disconosceva la correzione a penna operata sulla percentuale e considerava il patto nullo in quanto prevedeva un compenso proporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato tenuto conto dei fattori rilevanti, quali “il valore e la complessità della lite e la natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio”. Pertanto, l'opponente assumeva come la convenzione così sottoscritta fosse nulla per assenza del requisito dell'aleatorietà del patto e per la sproporzione della quota richiesta rispetto all'attività in concreto profusa dall'avvocato in favore del proprio assistito;
faceva altresì presente come la Corte di Appello di Napoli aveva liquidato all'avvocato solo € 800,00. Ed ancora continuava l'opponente a sostegno delle proprie ragioni deduceva la sproporzione del compenso pattuito in relazione all'entità del giudizio dall'alea, peraltro, assai ridotta come quello in oggetto, rilevando l'abnorme percentuale del compenso rispetto al complessivo risarcimento in relazione ad una controversia dall'esito prevedibile e di non così rilevante difficoltà. Inoltre, assumeva di non aver mai conferito mandato per la fase esecutiva. Concludeva quindi l'opponente:
“Previo accertamento della nullità della convenzione stipulata in data 30.5.2007, revocare il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del diritto di credito vantato dall'avv. o, in Controparte_1 subordine, ridurlo nella somma che sarà determinata in corso di causa in considerazione delle sollevate eccezioni. In via istruttoria: chiede ordinarsi ex art. 210 c.p.c. all'opposta la esibizione della convenzione per incarico professionale
N.R.G. 6120/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 in originale;
chiede ordinarsi all'opposta l'esibizione degli atti del procedimento RG n. 2551/07 innanzi alla Corte di Appello di Napoli;
ove ritenuto necessario, chiede ammettersi CTU al fine di verificare e quantificare l'attività svolta dell'avv. nei confronti del D'ON e la congruità della parcella esibita”. CP_1
Si costituiva l'opposta, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'opposizione per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. In relazione al merito, l'opposta affermava la piena validità della convenzione per incarico professionale intervenuta fra le parti controfirmata contestualmente alla procura sull'atto di citazione in data 4.7.2007 che recitava testualmente come riportato:
“la parte committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di rappresentarla e difenderla nella causa …. Di cui all'atto di citazione già predisposto e sottoscritto in pari data. Il professionista … assume l'obbligazione di promuovere il giudizio e di agire fino al totale ed effettivo recupero del credito. Art. 2 In caso di mancato accoglimento della domanda proposta, il Committente non sarà tenuto al rimborso delle spese vive … in caso di vittoria, l'onorario per la prestazione commissionata è pari al 50% della somma che verrà concretamente riconosciuta con decreto della Corte d'Appello al netto dell'eventuale compenso determinato dal Giudice a favore della sottoscritta antistataria” Evidenziava che la convenzione era stata stipulata sotto la vigenza della legge Bersani e che le leggi successive non avevano mai vietato un tale tipo di contratto e che pertanto le doglianze proposte dall'opponente si appalesavano del tutto prive di pregio. Eccepiva ancora l'opposta – in merito alla sproporzione di cui si doleva l'opponente – che la somma di € 9325,00 pari alla metà di quanto riconosciuto al ricorrente, era ampiamente proporzionata all'attività svolta e che tale somma comprendeva anche tutta l'attività successiva tesa alla concreta liquidazione dell'importo riconosciuto dalla Corte di Appello di Napoli. Eccepiva inoltre che , benché invitato a ritirare presso lo studio Parte_1 legale il vaglia cambiario, non si era mai presentato riuscendo, senza alcuna apparente ragione, ad incassare l'intera somma direttamente, tanto che l'avv. era stata CP_2 costretta a rivolgersi al Tribunale per chiedere la emissione della ingiunzione di pagamento. Concludeva quindi affinché l'adito Tribunale volesse:
“In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione al D.I. n. 431/16; Nel merito rigettare l'opposizione infondata in fatto ed in diritto;
Confermare totalmente il decreto opposto;
con vittoria delle spese e competenze di giudizio e liquidazione del danno ex art. 96 c.p.c.”; chiedendo, altresì, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto. In data 8/3/2018 il giudice invitava le parti a aderire alla proposta conciliativa del pagamento del minor importo di € 5.000,00 e rinviava all'udienza dell'11/7/2018. Rifiutata la proposta da parte opponente il giudice concedeva allora i termini 183, VI co., c.p.c. richiesti da entrambe le parti e rinviava alla data del 10/4/2019. Parte opponente produceva prime memorie in cui ribadiva le sue ragioni e seconda memoria in cui chiedeva la esibizione ex art. 210 c.p.c. in originale della convenzione e degli atti del procedimento svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Napoli e chiedeva
N.R.G. 6120/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 disporsi CTU al fine di verificare e quantificare l'attività svolta dall'avv. a CP_2 seguito di incarico professionale. Parte opposta depositava seconde e terze memorie con richieste istruttorie di prove testimoniali All'udienza del 12/2/2020 l'opposta produceva l'originale della convenzione intervenuta fra le parti. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni. Il procedimento, dopo alcuni rinvii, veniva riservato in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare, va esaminata la domanda di inammissibilità per omessa mediazione, che va disattesa non rientrando il presente procedimento tra quelli per i quali la legge prevede l'obbligo di mediazione.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei
N.R.G. 6120/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). In primo luogo, deve ritenersi provato il conferimento l'incarico al difensore come risulta dalla convenzione del 4/7/2007. In relazione alla censura relativa al ricalco a penna con riguardo alla percentuale operata sull'originale della convenzione, va evidenziato come sia lo stesso opponente che, contraddicendosi in più punti, ammette di aver ritirato unicamente la somma di quanto liquidato quale danno da equa riparazione, dichiarando di aver richiesto all'avv.
[...] documentazione tesa a dimostrare la congruità della cifra richiesta, come CP_1 prevista dalla parcella e dal mandato professionale. Appare evidente, pertanto, come il D'ON non abbia mai disconosciuto il mandato professionale conferito, ma, unicamente, la somma dal procuratore richiesta, giacché eccessivamente sproporzionata (oltre che, a monte, nulla per violazione del patto di quota lite), precisando, altresì, di non aver mai conferito mandato per la successiva fase esecutiva. Il disconoscimento della scrittura privata, in realtà, attiene, più semplicemente, al disconoscimento dell'importo dovuto a titolo di prestazione professionale, prestata dall'Avv. CP_1
A riprova di tale conclusione, oltretutto, soccorre altresì l'ulteriore circostanza che parte opponente non abbia mai proposto prova costituenda diretta ad inficiare l'intera validità del contratto di mandato professionale, né, a ben vedere, del singolo patto asseritamente manomesso senza il consenso del cliente, limitandosi a rilevarne l'eccessiva sproporzione e, oltretutto, proponendo C.T.U. al solo fine di quantificare l'operato professionale dell'Avv. a conferma del fatto di come non sia mai CP_1 stato disconosciuto il rapporto professionale conferito. Pertanto, rimane, all'evidenza, da dirimere il nodo circa la stesura della convenzione e la verifica se la convenzione risponde ai canoni stabiliti dalla legge e ne diverge facendo ricadere nella nullità l'accordo sottoscritto tra le parti;
sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Il patto di quota lite in effetti è un accordo tra avvocato e cliente in cui l'avvocato riceve, come compenso per il suo operato professionale, una quota dei beni o diritti oggetto del contenzioso. Originariamente esso era vietato per la logica dell'art. 2233 del codice civile italiano che stabiliva originariamente un divieto per questo tipo di accordi, sottolineando che non è permesso all'avvocato di stipulare un accordo che preveda la partecipazione agli interessi economici finali e esterni alla prestazione professionale derivanti dalla lite. Il divieto del patto di quota lite era stato però abrogato dal D.L. n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2011, ma è stato successivamente ripristinato dall'articolo 13, comma 4, della legge n. 247 del 2012. La ragione di tale divieto risiede nella necessità di tutelare gli interessi del cliente e di mantenere la dignità e la moralità della professione forense, evitando che l'avvocato diventi parte interessata negli esiti economici del caso. Ci si chiede quindi che sorte hanno dunque i patti di quota lite stipulati nel periodo di
N.R.G. 6120/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 non vigenza del divieto, e cioè tra gli anni 2006 e 2012, tra i quali, per l'effetto, rientra altresì quello in oggetto. Non è da escludere infatti che alcuni incarichi conferiti in quel lasso di tempo si riferiscano a controversie che solo oggi arrivano a definizione. Bisogna quindi stabilire se la convenzione stipulata tra il 2006 ed il 2012 – che include il patto di quota lite – abbia comportato un compenso dell'avvocato sproporzionato e quindi in evidente eccesso rispetto alle previsioni tariffarie e se può essere ridotto dal giudice. Alla fine di una complessa disamina della normativa e della giurisprudenza in materia la Suprema Corte con la Sentenza Sez. II, sent. del 5 ottobre 2022, n. 28914 giunge ad affermare il principio di diritto per cui “il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione del terzo comma dell'art. 2233 c.c. operata dal D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13, comma 4, della legge n. 247 del 2012, che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'art. 1261 c.c., è valido se, valutato sotto il profilo causale della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dai contraenti, nonché sotto il profilo dell'equità alla stregua della regola integrativa di cui all'art. 45 del codice deontologico forense, la stima tra compenso e risultato effettuata dalle parti all'epoca della conclusione dell'accordo non risulta sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, rispondendo lo scopo di prevenire eventuali abusi a danno del cliente e di impedire la stipula di accordi iniqui alla tutela di interessi generali”. Invece la stessa Corte con un secondo orientamento giurisprudenziale che fa capo alla pronuncia 6 luglio 2018, n. 17726 ritiene al contrario che “il patto di quota lite, stipulato durante la vigenza dell'art. 2 D.L. 04/07/2006, n. 223, e prima dell'entrata in vigore dell'art. 13 L. 247/2012 può validamente prevedere compensi maggiori rispetto ai massimi tariffari, in primo luogo, perché la norma menzionata, contenendo una disposizione speciale rispetto al successivo comma 2, elimina in modo "secco" ed univoco il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti senza alcun limite, ed inoltre, perché l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i criteri di determinazione dell'onorario del professionista, considerando prima di tutto l'accordo delle parti e, solo in sua mancanza, le tariffe professionali, gli usi e la decisione del giudice, con la conseguenza che, assumendo le tariffe massime un ruolo sussidiario e recessivo, esse continuano ad essere obbligatorie, in base all'art. 2, comma 2, d.l. cit., solo nel caso in cui non sia concluso alcun patto tra avvocato e cliente”. Ebbene, chiarendo che questo Giudice intende aderire alla prima massima enucleata, più restrittiva e prudenziale rispetto alla legittimità dei patti, per prima cosa si procede ad esaminare se la quota lite rappresenti un compenso dell'avvocato sproporzionato e/o vistosamente in eccesso rispetto alle previsioni tariffarie. Tanto chiarito, andando ad esaminare la parcella predisposta secondo le vecchie tariffe dall'avv. allegata alla produzione di parte e non contestata, non è affatto dato CP_2 rilevare sproporzione fra l'attività prestata e quanto richiesto quale patto di quota lite, anche guardando all'intero assetto sinallagmatico fra le parti;
ciò perché risulta sia anche stata svolta una intensa attività esecutiva dopo l'emissione del decreto della Corte d'Appello di Napoli che deve essere considerata nell'assetto globale fra le parti. A tale riguardo, oltretutto, la Corte di Cassazione ha stabilito come “la procura
N.R.G. 6120/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 rilasciata al difensore per il giudizio di cognizione deve essere intesa non solo come volta al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte vittoriosa dal bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte (Sez. 3, Sentenza n. 26296 del 14/12/2007, Rv. 601091 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 20827 del 29/09/2009, Rv. 609682 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3497 del 06/03/2012, Rv. 621314 - 01)” (ex plurimis, Cass. Civ. sent. n. 23753/2020). Pertanto, essendo l'accordo stato sottoscritto sotto la vigenza del “Decreto Bersani” ed avendo lo stesso rispettato le regole della proporzionalità deve considerarsi valido ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto. A nulla valgono, sotto il profilo processuale, le dettagliate eccezioni di parte opponente in quanto non suffragate da argomentazioni valide ai fini della prova di un'effettiva sproporzionalità della controprestazione, unica eccezione che avrebbe potuto giustificare la illegittimità del patto e/o la riduzione dell'importo entro i canoni consentiti, ciò, peraltro, anche tenuto conto dei parametri forensi all'epoca vigenti (DM n. 127/2004), sia in relazione alla fase esecutiva che, invero, in relazione alla successiva fase esecutiva, senz'altro da ricomprendervi, anche tenuto conto della richiamata pronuncia. D'altra parte, nemmeno può essere dichiarata l'illegittimità solo perché una legge successiva abbia nuovamente circoscritto la possibilità per gli avvocati di sottoscrivere patti quota lite in quanto essa non ha valore retroattivo, non trovando applicazione al caso di specie.
3.Sulle spese di lite. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporne la integrale compensazione e ciò tenuto conto:
- del susseguirsi di norme in relazione alla validità del patto di quota lite;
- della circostanza che, fermo restando la validità dell'importo come richiesto, la problematica abbia comunque riguardato la quantificazione di un compenso sulla base di un incarico professionale che, in relazione alla sola quantificazione del compenso, ha fatto emergere le criticità sopra esposte;
- del rigetto della condanna ex art. 96 c.p.c. che oltretutto, risulta altresì priva dei suoi presupposti costitutivi, né, peraltro, provata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6120/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, , ogni contraria istanza disattesa Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. rigetta la domanda di condanna, ex art. 96 c.p.c., proposta da parte opposta nei confronti di parte opponente, per le ragioni di cui in parte motiva;
2. rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1812/2017 del 10/10/2017 per le ragioni di cui in parte motiva, decreto che va dichiarato esecutivo;
N.R.G. 6120/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 3. compensa interamente le spese di giudizio fra le parti. Così deciso in Nocera Inferiore, il 01/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6120/2017 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8