Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/10/2023, n. 29264
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Sentenza 20 ottobre 2023

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L'art. 14, lettera b) (i) del Protocollo aggiuntivo della Convenzione Italia-Francia sulle doppie imposizioni, trova applicazione, in base al tenore letterale, soltanto nei casi in cui venga richiesto un rimborso sulla base di esenzioni o riduzioni d'imposta; in tali casi, ai fini del rimborso, è necessario che il contribuente dimostri che egli abbia diritto, nello Stato di residenza, a tali esenzioni e/o riduzioni. Tale disposizione, viceversa, non trova applicazione in tema di riparto della potestà impositiva fra gli Stati, in cui viene in rilievo esclusivamente la residenza fiscale al fine di stabilire in quale Paese il contribuente debba effettuare il pagamento delle imposte. Pertanto, nella fattispecie in esame, le controricorrenti avevano documentato di avere depositato, in grado di appello, due certificati attestanti non solo la residenza fiscale in Francia, ma anche il rispetto e la sussistenza delle condizioni per usufruire di esoneri e riduzioni previste dalla Convenzione, ai sensi dell'art. 14, par. b) (i) del protocollo aggiuntivo suddetto. Le condizioni previste dalla Convenzione, nella fattispecie, apparivano soddisfatte, ragion per cui non sussisteva neanche la violazione dell'art. 2697 cod. civ., avendo le contribuenti assolto all'onere probatorio loro incombente, circa la sussistenza delle condizioni per ottenere il rimborso.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/10/2023, n. 29264
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29264
    Data del deposito : 20 ottobre 2023
    Fonte ufficiale :

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