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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/11/2025, n. 5038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5038 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/11/2025 innanzi al Giudice Dott. IO NI, chiamato il procedimento iscritto al n. 1408/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. FAZIO ALESSANDRA per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:48, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
IO NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1408 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. FAZIO ALESSANDRA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: prestazioni a carico del Fondo di garanzia CP_1
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- condanna l' – Fondo di garanzia al pagamento in favore della parte CP_1
ricorrente di € 1.561,00 a titolo di TFR rimasto in azienda;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente che liquida in € 1.300,00 oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv.ta Alessandra Fazio, dichiaratasi antistataria.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/01/2025 la parte ricorrente in epigrafe
2 premettendo:
-di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal CP_2
23.3.2018 al 19.02.2020, non ricevendo al termine della sua attività lavorativa il TFR maturato pari ad euro 1.561,00;
-di aver proposto ricorso per decreto ingiuntivo n. 608/2021 e successivamente, rispettati i termini di legge, ha iniziato la procedura esecutiva culminata con il pignoramento mobiliare presso la sede della società datrice di lavoro;
-che data l'infruttuosità della procedura esecutiva faceva richiesta all' CP_1
di intervento del Fondo di garanzia, rigettata perché “Non è stata dimostrata
l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro. Mancanza del verbale di pignoramento negativo. Procedura esecutiva in corso
(vendita mobiliare dei beni pignorati)” ;
-che quindi inviava in data 1.10.2024 la documentazione mancante e presentava richiesta di riesame e, successivamente, inviava all'Istituto il decreto del Tribunale di Palermo, IV Sez. Civile – Procedure Concorsuali, dal quale si evinceva che sussistono in capo all'ex datore di lavoro soc. Pt_2
presupposti previsti dall'art. 209 comma 2 CCII, attesa l'inesistenza
[...]
di alcuna prospettiva di realizzare attivo nel corso della procedura e, in data
21.11.2024, ulteriore istanza di riesame rimasta inesitata,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “- CP_1
ritenere e dichiarare ammissibili, proponibili e procedibili tutte le domande avanzate con il presente ricorso e, nel merito, accogliere il presente atto con qualsivoglia statuizione, perché fondato in fatto e in diritto e assistito dai relativi presupposti e prove idonee;
- respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
- ritenere e dichiarare sussistente il diritto del ricorrente al pagamento, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall' del TFR CP_1
maturato fino alla cessazione del rapporto di lavoro con - CP_2
conseguentemente, condannare l' Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Roma e
[...]
l' , in persona del legale rapp.te Controparte_1
3 pro tempore, con sede provinciale in Palermo, al pagamento della somma di euro 1.561,00 a titolo di TFR”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che: ”Nelle more della trattazione della domanda di intervento del fondo di garanzia presentata in seguito alla azione di esecuzione individuale, la ditta è stata sottoposta a liquidazione giudiziale.
Parte ricorrente, però, non risulta avere presentato istanza di ammissione al passivo, sebbene la società ex datrice di lavoro, fosse una ditta a responsabilità limitata assoggettabile a procedure concorsuali.
Conseguentemente, il lavoratore avrebbe dovuto insinuarsi al passivo della procedura di liquidazione e, successivamente al deposito dello stato passivo, presentare domanda con codice A. Ad oggi, tenuto conto che la procedura di liquidazione giudiziale è stata chiusa ed il credito è stato accertato con decreto ingiuntivo del 2021, occorre che il lavoratore ripresenti la domanda al fondo, sempre con codice 5, allegando il decreto di chiusura del fallimento. In esito a tale ripresentazione, il competente reparto potrà avviare le procedure di liquidazione della prestazione”.
Domandando in vista dell'avvenire di tali accadimenti, la cessazione della materia del contendere.
Senza alcuna istruttoria, dopo reiterati rinvii a successiva udienza, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Appare infatti evidente il diritto del ricorrente all'intervento del Fondo di garanzia in relazione al TFR impagato dalla ditta datrice di lavoro.
Tentata l'esecuzione individuale risultata infruttosa, fallita la società, la cui procedura concorsuale si chiudeva col mancato accertamento del passivo per manifesta incapienza, proposta sia la prima che la seconda domanda di intervento del Fondo, alcun motivo osta all'accoglimento della domanda giudiziale.
4 Va osservato che la notazione della ripresentazione della domanda avvenuta in atti, ha comportato il rigetto della stessa perché duplicato della prima domanda.
Appare evidente come la mancata insinuazione al passivo del credito eccepita in memoria costituzione risulti “impedita” dall'assenza di alcuno stato passivo, data la chiusura anticipata della procedura.
Dacché il motivo di rigetto della domanda per la mancata prova dell'insufficienza della garanzia patrimoniale della società deve ritenersi definitivamente superato dalla certificata incapienza della società.
Non dovendosi ritenere necessaria la riproposizione di ulteriore domanda ammnistrativa, rivestendo ex post sufficiente valore la tentata esecuzione individuale.
Avendo il ricorrente versato in atti sufficiente documentazione per l'accoglimento della domanda, il ricorso va accolto, condannando l' CP_1
all'erogazione della prestazione,
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/11/2025
Il Giudice Onorario
IO NI
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 20/11/2025 innanzi al Giudice Dott. IO NI, chiamato il procedimento iscritto al n. 1408/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. FAZIO ALESSANDRA per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:48, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
IO NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1408 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. FAZIO ALESSANDRA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: prestazioni a carico del Fondo di garanzia CP_1
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- condanna l' – Fondo di garanzia al pagamento in favore della parte CP_1
ricorrente di € 1.561,00 a titolo di TFR rimasto in azienda;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente che liquida in € 1.300,00 oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv.ta Alessandra Fazio, dichiaratasi antistataria.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/01/2025 la parte ricorrente in epigrafe
2 premettendo:
-di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di dal CP_2
23.3.2018 al 19.02.2020, non ricevendo al termine della sua attività lavorativa il TFR maturato pari ad euro 1.561,00;
-di aver proposto ricorso per decreto ingiuntivo n. 608/2021 e successivamente, rispettati i termini di legge, ha iniziato la procedura esecutiva culminata con il pignoramento mobiliare presso la sede della società datrice di lavoro;
-che data l'infruttuosità della procedura esecutiva faceva richiesta all' CP_1
di intervento del Fondo di garanzia, rigettata perché “Non è stata dimostrata
l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro. Mancanza del verbale di pignoramento negativo. Procedura esecutiva in corso
(vendita mobiliare dei beni pignorati)” ;
-che quindi inviava in data 1.10.2024 la documentazione mancante e presentava richiesta di riesame e, successivamente, inviava all'Istituto il decreto del Tribunale di Palermo, IV Sez. Civile – Procedure Concorsuali, dal quale si evinceva che sussistono in capo all'ex datore di lavoro soc. Pt_2
presupposti previsti dall'art. 209 comma 2 CCII, attesa l'inesistenza
[...]
di alcuna prospettiva di realizzare attivo nel corso della procedura e, in data
21.11.2024, ulteriore istanza di riesame rimasta inesitata,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “- CP_1
ritenere e dichiarare ammissibili, proponibili e procedibili tutte le domande avanzate con il presente ricorso e, nel merito, accogliere il presente atto con qualsivoglia statuizione, perché fondato in fatto e in diritto e assistito dai relativi presupposti e prove idonee;
- respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
- ritenere e dichiarare sussistente il diritto del ricorrente al pagamento, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall' del TFR CP_1
maturato fino alla cessazione del rapporto di lavoro con - CP_2
conseguentemente, condannare l' Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Roma e
[...]
l' , in persona del legale rapp.te Controparte_1
3 pro tempore, con sede provinciale in Palermo, al pagamento della somma di euro 1.561,00 a titolo di TFR”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che: ”Nelle more della trattazione della domanda di intervento del fondo di garanzia presentata in seguito alla azione di esecuzione individuale, la ditta è stata sottoposta a liquidazione giudiziale.
Parte ricorrente, però, non risulta avere presentato istanza di ammissione al passivo, sebbene la società ex datrice di lavoro, fosse una ditta a responsabilità limitata assoggettabile a procedure concorsuali.
Conseguentemente, il lavoratore avrebbe dovuto insinuarsi al passivo della procedura di liquidazione e, successivamente al deposito dello stato passivo, presentare domanda con codice A. Ad oggi, tenuto conto che la procedura di liquidazione giudiziale è stata chiusa ed il credito è stato accertato con decreto ingiuntivo del 2021, occorre che il lavoratore ripresenti la domanda al fondo, sempre con codice 5, allegando il decreto di chiusura del fallimento. In esito a tale ripresentazione, il competente reparto potrà avviare le procedure di liquidazione della prestazione”.
Domandando in vista dell'avvenire di tali accadimenti, la cessazione della materia del contendere.
Senza alcuna istruttoria, dopo reiterati rinvii a successiva udienza, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Appare infatti evidente il diritto del ricorrente all'intervento del Fondo di garanzia in relazione al TFR impagato dalla ditta datrice di lavoro.
Tentata l'esecuzione individuale risultata infruttosa, fallita la società, la cui procedura concorsuale si chiudeva col mancato accertamento del passivo per manifesta incapienza, proposta sia la prima che la seconda domanda di intervento del Fondo, alcun motivo osta all'accoglimento della domanda giudiziale.
4 Va osservato che la notazione della ripresentazione della domanda avvenuta in atti, ha comportato il rigetto della stessa perché duplicato della prima domanda.
Appare evidente come la mancata insinuazione al passivo del credito eccepita in memoria costituzione risulti “impedita” dall'assenza di alcuno stato passivo, data la chiusura anticipata della procedura.
Dacché il motivo di rigetto della domanda per la mancata prova dell'insufficienza della garanzia patrimoniale della società deve ritenersi definitivamente superato dalla certificata incapienza della società.
Non dovendosi ritenere necessaria la riproposizione di ulteriore domanda ammnistrativa, rivestendo ex post sufficiente valore la tentata esecuzione individuale.
Avendo il ricorrente versato in atti sufficiente documentazione per l'accoglimento della domanda, il ricorso va accolto, condannando l' CP_1
all'erogazione della prestazione,
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 20/11/2025
Il Giudice Onorario
IO NI
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