Art. 6.
Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all' articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituiti dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e all' articolo 14-ter della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , inserito nella legge stessa con l' articolo 11 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , dovranno, a pena di decadenza, essere presentate ai competenti organi ed uffici entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all' articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , potranno essere corredate della prescritta documentazione entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine indicato nel precedente comma.
Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all' articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui agli articoli 12 e 13 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituiti dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e all' articolo 14-ter della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , inserito nella legge stessa con l' articolo 11 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , dovranno, a pena di decadenza, essere presentate ai competenti organi ed uffici entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le domande intese ad ottenere i contributi di cui all' articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , potranno essere corredate della prescritta documentazione entro i sei mesi successivi alla scadenza del termine indicato nel precedente comma.