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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/07/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4038/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4038/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GENTILE KRISTINA Pt_1
OPPONENTE contro con il patrocinio dell'avv. MANES SANTO CP_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-contratto d'opera
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato,
[...]
si Parte_2 opponeva al decreto ingiuntivo n. 695/2023 (r.g. 1377/2023) emesso dall'intestato Tribunale in accoglimento della domanda di pagamento avanzata dall'odierno opposto relativa al credito derivante dall'assunzione di un CP_ incarico professionale da parte dell'arch. per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un intervento edilizio previsto nel “Contratto di Quartiere II” finalizzato alla trasformazione urbana di alcuni manufatti ed aree insistenti su aree in proprietà in Via Tufolo di Crotone. L'opponente, eccependo la Pt_2 mancata notifica del decreto ingiuntivo n. 695/23 nel termine di sessanta giorni, chiedeva in via preliminare e pregiudiziale di rito di dichiararne l'inefficacia ex art. 644 cpc;
sempre in via preliminare, chiedeva in subordine di accertare la carenza di legittimazione passiva dell'attore-opponente ritenendo che le prestazioni professionali oggetto della vicenda che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo fossero in realtà quelle CP_ eseguite dall'arch. in favore di “Il Fungo Immobiliare S.r.l” e, per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo pagina 1 di 6 opposto n. 695/2023; nel merito, in via principale, revocare il decreto ingiuntivo suddetto in assenza di privo regolare contratto stipulato in forma scritta con l'Ente; in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di cui all'opposto decreto per decorrenza del termine triennale previsto dall'art. 2956 cc;
ancora in subordine e nel merito, nel caso in cui l'opposizione non venga accolta, condannare alla minor somma indicata dal Giudice con l'eventuale ausilio di un CTU che individui i lavori effettivamente eseguiti e i parametri dei relativi compensi professionali. Con vittoria di spese e competenze di lite in ogni più ampia accezione.
Con comparsa del 05.03.2024, si costituiva il Sig. facendo richiesta di concessione della CP_1 provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo;
contestando tutto quanto eccepito e dedotto da parte opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente alle spese di giudizio;
in via subordinata, in riconvenzionale, chiedeva, sulla base dell'art. 2041 cc, condannare l'ente opponente ad indennizzare l'arch. . Vinte le spese ed onorari. CP_1
All'udienza del 21.05.2024 il Giudice stante la fondatezza dell'eccezione di inefficacia sollevata da parte opponente non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 28.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 12.2.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per sentire le parti sulla dichiarazione di rinunzia allegata in atti con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cpc nei modi di legge.
All'udienza fissata del 1.7.2025, sentite le parti, la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda non può trovare accoglimento.
Orbene, va premesso che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03;
Cass. 6663/02).
Avuto riguardo alle eccezioni ed ai fatti portati all'esame l'opposizione, sulla scorta delle evidenze documentali, la domanda si profila infondata.
Nel caso di specie, il procedimento trae origine dall'ingiunzione di pagamento n. 695/2023 del 02.06.2023 RG
1377/2023 con la quale veniva ingiunto all' di pagare, la somma di € 289.586,75 Controparte_2 oltre spese quantificate.
Si tratta di incarico conferito con nota dirigenziale, prot. n. 1768/CF/St del 14 luglio 2004, a firma dell'Ing.
, dirigente del settore tecnico, la quale richiama la Delibera n. 93/C del 14.12.2000 ove si dà Persona_1 mandato di individuare le altre professionalità interne all'Agenzia da impegnare nella stessa opera di progettazione, nonché di definire le necessità di prestazioni tecniche di supporto esterne.
pagina 2 di 6 A tale nota faceva seguito la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 243/C del 16.12.2004 con la Pt_2 quale si stabiliva di individuare e selezionare le figure professionali esterne necessarie, cui seguiva la corrispondenza intercorsa tra e l'Ordine Provinciale degli Architetti versata in atti. Pt_2
Sui motivi di opposizione: -Inefficacia ex art. 644 cpc del Decreto Ingiuntivo n. 695/2023.
Parte opponente si duole che il D.I. non è stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia in quanto risulta emesso in data 02-06-2023, in data 09-11-2023 unitamente alle istanze di correzione ed ai provvedimenti emessi dal Giudice adito, emessi dal Tribunale rispettivamente in data 2.10.2023 di inammissibilità ed in data 31.10.2023 di accoglimento della correzione formulata.
La richiesta di correzione dell'errore materiale secondo l'assunto di parte opponente non sospende i termini di efficacia del decreto Ingiuntivo di cui all'art.644 cpc, di guisa, l'efficacia del decreto n. 695/2023
è spirata. L'eccezione non può trovare accoglimento.
Ai fini della statuizione ex art. 648 cpc, il rilievo dell'inefficacia del decreto ingiuntivo per la notifica oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione, non sospeso per la presentazione dell'istanza di correzione, ha assunto carattere decisivo.
Ne consegue che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (cfr. Cass. 3908/16, 14910/13, 287/92).
Pertanto, dichiarata, per le ragioni sopra esposte, l'inefficacia del decreto ingiuntivo, deve comunque procedersi all'esame della pretesa creditoria avanzata dall'odierna opposta.
Nel merito: -Sull'assenza di regolare contratto.
Parte opponente eccepisce che non è mai stato sottoscritto alcun contratto con l'ente e che la nota prot. N.
1768/CF/ST versata in atti (all. n. 7) sottoscritta dal Dirigente del Settore Tecnico , Persona_1
l' , posta a base del monitorio è un mero atto interno che aveva solo onerato, in virtù di precipua Pt_2 delibera di incarico n. 243/C, di “verificare la eventuale disponibilità di competenze professioni interne …. Di individuare e selezionare le figure professionali esterne necessarie…..”, e non costituisce quindi conferimento di incarico professionale, prerogativa esclusiva del Direttore Generale.
Non varrebbe neppure a sanare la mancanza della forma ad substantiam la delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 243/C del 16.12.2004 poiché con tale deliberazione il dirigente Pt_2 Per_2 sarebbe stato onerato di individuare e selezionare le figure professionali esterne necessari.
Parte opponente sul punto richiama la giurisprudenza della Suprema Corte la quale con orientamento costante, precisa che i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta in pagina 3 di 6 attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione. Da che ne discenderebbe che il contratto d'opera professionale con la Pubblica Amministrazione necessita della forma scritta ad substantiam per poter il professionista richiedere il pagamento delle prestazioni professionali.
Il Tribunale, in argomento, aderisce al granitico orientamento giurisprudenziale – citato dall'opponente – secondo cui tutti i contratti della Pubblica Amministrazione devono essere stipulati in forma scritta, a pena di nullità, salvo i casi di espressa deroga, ai sensi dell'art. 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440 in materia di contabilità generale dello Stato, in quanto solo tale forma assolve ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (Cass. Civ. 59/2001).
L'obbligo generale di forma scritta riguarda ogni contratto della P.A., tipico o atipico ed indipendentemente dalla forma di contrattazione, per cui anche quando la P.A. agisca iure privatorum, il contratto deve essere stipulato in forma scritta ad substantiam.
Tale principio comporta, altresì, che l'intervenuta stipulazione del contratto non può essere desunta da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, né il contratto potrà essere convertito in altro titolo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.03.2020, n. 7478; Cass. civ., Sez. II, 15.06.2020, n.
11465).
Il privato esecutore della prestazione ha, in difetto di valido contratto approvato con forma scritta ad substantiam e in difetto di regolarità dell'impegno di spesa, a sua disposizione i seguenti strumenti alternativi per conseguire il pagamento delle prestazioni rese nei confronti della P.A.: 1) l'azione diretta nei confronti del funzionario che ha commissionato l'incarico, ai sensi dell'art. 191 comma 4 T.U.E.L.; 2)
l'azione di adempimento nei confronti della Pubblica Amministrazione che ha conseguito l'utilitas dell'opera realizzata e l'ha espressamente riconosciuta, mediante inserimento delle relative voci di costo fra i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 1453 c.c.; 3) l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 2041 c.c., proponibile in via del tutto residuale (art. 2042 c.c.) in caso di omesso riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte della P.A. e infruttuoso esperimento dell'azione diretta nei confronti del funzionario.
Deve, quindi, affermarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, la volontà di obbligarsi della
P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti dovendo essere manifestata nelle forme necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta “ad substantiam”.
Sul punto, giova sottolineare che la Suprema Corte ha precisato che “Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta pagina 4 di 6 dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare "ad nutum” ( Cass.
Civ. sez. II, ordinanza n. 27910/2018).
Nel caso di specie, la fonte negoziale posta a base del monitorio è la nota prot.1768/CF/ST del 14 luglio
2004, contestualmente sottoscritta per accettazione dall'arch. , con la quale l in persona del CP_1 Parte_2 dirigente del Settore Tecnico ing. , ha conferito all'arch. . Persona_1 CP_1
Parte opposta rileva che in essa vi è' stato espresso richiamo alla deliberazione n. 93/c del 14.12.2000, con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa ivi specificamente indicato e dettagliato per l' . Pt_2
L'atto è stato sottoscritto quindi dal dirigente del Settore Tecnico e se è vero che a tale atto ne è seguita ratifica con la deliberazione n. 243/C del 16.12.2004 del Consiglio di Amministrazione dell , non Pt_2 mutano i termini del discorso.
I contratti conclusi dagli Enti locali richiedono la forma scritta ad substantiam, la cui mancanza “non è passibile di sanatoria neppure a fronte di un riconoscimento di debito da parte del – il quale Pt_3 potrebbe, al massimo, sanare l'assenza di una delibera di impegno della spesa – ma non anche la mancanza originaria del contratto in forma scritta (cfr. Cass., n. 9491/2021) e determinare obblighi in capo direttamente all'ente.
In via subordinata, il creditore opposto chiede, in via riconvenzionale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 cod. civ. l'indebito arricchimento da parte della P.A.
La prova della prestazione è stata offerta depositando gli elaborati progettuali (preliminare e definitivo allegata dal professionista nella richiesta di convalida delle parcelle), copia della comunicazione del 19 aprile
2007 prot. 467/Segr. Pres. ( ns. prod. n. 6) con cui il Presidente dell , prof. avv. Valerio Donato, Pt_2 aveva trasmesso al Comune di Crotone i progetti esecutivi di che trattasi;
copia della convenzione stipulata tra ed il Comune di Crotone(all. n. 7); copia dell'estratto del “Bando di Asta pubblica” di vendita, Pt_2 tra gli altri, della ex area dismessa nel Comune di Crotone e di cui alle particelle 177, 178, 179, 412, 413,
414, 415, 416, 417, 420, 421, 1134 (ex 764) del foglio 4 (all. n. 31).
Secondo il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità non è più necessario il riconoscimento dell'utilitas essendo sufficiente la circostanza dell'avvenuto arricchimento.
“Il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole."
Cassazione Sezioni Unite nr. 10798/2015).
In disparte ciò, i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti pagina 5 di 6 determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti.
Il privato esecutore della prestazione ha, quindi, in difetto di valido contratto approvato con forma scritta ad substantiam e/o in difetto di regolarità dell'impegno di spesa, a sua disposizione i seguenti strumenti alternativi per conseguire il pagamento delle prestazioni rese nei confronti della P. A. in difetto di conclusione di valido contratto scritto: 1) l'azione diretta nei confronti del funzionario che ha commissionato l'incarico, ai sensi dell'art. 191 comma 4 T.U.E.L.; 2) l'azione di adempimento nei confronti della Pubblica Amministrazione che ha conseguito l'utilitas dell'opera realizzata e l'ha espressamente riconosciuta, mediante inserimento delle relative voci di costo fra i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 1453 c.c., 3) l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 2041 c.c., proponibile in via del tutto residuale (art. 2042 c.c.) in caso di omesso riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte della P.A. e di infruttuoso esperimento dell'azione diretta nei confronti del funzionario (conf. Trib. Palermo, sent. n. 1274 del 10.3.2017, est. Spiga, nella giurisprudenza di legittimità, ex multis Cass. Civ. sez. I, n. 17550 del 29.7.2009; Cass. Civ. n. 15926/2007; Cass. Civ. n. 10640/2007).
In difetto di presupposti la domanda va rigettata.
Le spese di lite, in considerazione della complessità dei rapporti tra le parti e della vicenda contenziosa e della documentazione versata in atti, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda;
-revoca il D.I. n. opposto n. 695/2023;
-compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Cosenza, 7 luglio 2025
Il Giudice
Erminia Ceci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4038/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GENTILE KRISTINA Pt_1
OPPONENTE contro con il patrocinio dell'avv. MANES SANTO CP_1
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo-contratto d'opera
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato,
[...]
si Parte_2 opponeva al decreto ingiuntivo n. 695/2023 (r.g. 1377/2023) emesso dall'intestato Tribunale in accoglimento della domanda di pagamento avanzata dall'odierno opposto relativa al credito derivante dall'assunzione di un CP_ incarico professionale da parte dell'arch. per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di un intervento edilizio previsto nel “Contratto di Quartiere II” finalizzato alla trasformazione urbana di alcuni manufatti ed aree insistenti su aree in proprietà in Via Tufolo di Crotone. L'opponente, eccependo la Pt_2 mancata notifica del decreto ingiuntivo n. 695/23 nel termine di sessanta giorni, chiedeva in via preliminare e pregiudiziale di rito di dichiararne l'inefficacia ex art. 644 cpc;
sempre in via preliminare, chiedeva in subordine di accertare la carenza di legittimazione passiva dell'attore-opponente ritenendo che le prestazioni professionali oggetto della vicenda che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo fossero in realtà quelle CP_ eseguite dall'arch. in favore di “Il Fungo Immobiliare S.r.l” e, per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo pagina 1 di 6 opposto n. 695/2023; nel merito, in via principale, revocare il decreto ingiuntivo suddetto in assenza di privo regolare contratto stipulato in forma scritta con l'Ente; in via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di cui all'opposto decreto per decorrenza del termine triennale previsto dall'art. 2956 cc;
ancora in subordine e nel merito, nel caso in cui l'opposizione non venga accolta, condannare alla minor somma indicata dal Giudice con l'eventuale ausilio di un CTU che individui i lavori effettivamente eseguiti e i parametri dei relativi compensi professionali. Con vittoria di spese e competenze di lite in ogni più ampia accezione.
Con comparsa del 05.03.2024, si costituiva il Sig. facendo richiesta di concessione della CP_1 provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo;
contestando tutto quanto eccepito e dedotto da parte opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente alle spese di giudizio;
in via subordinata, in riconvenzionale, chiedeva, sulla base dell'art. 2041 cc, condannare l'ente opponente ad indennizzare l'arch. . Vinte le spese ed onorari. CP_1
All'udienza del 21.05.2024 il Giudice stante la fondatezza dell'eccezione di inefficacia sollevata da parte opponente non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
All'udienza del 28.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 12.2.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per sentire le parti sulla dichiarazione di rinunzia allegata in atti con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 cpc nei modi di legge.
All'udienza fissata del 1.7.2025, sentite le parti, la causa veniva rimessa in decisione.
La domanda non può trovare accoglimento.
Orbene, va premesso che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2 comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03;
Cass. 6663/02).
Avuto riguardo alle eccezioni ed ai fatti portati all'esame l'opposizione, sulla scorta delle evidenze documentali, la domanda si profila infondata.
Nel caso di specie, il procedimento trae origine dall'ingiunzione di pagamento n. 695/2023 del 02.06.2023 RG
1377/2023 con la quale veniva ingiunto all' di pagare, la somma di € 289.586,75 Controparte_2 oltre spese quantificate.
Si tratta di incarico conferito con nota dirigenziale, prot. n. 1768/CF/St del 14 luglio 2004, a firma dell'Ing.
, dirigente del settore tecnico, la quale richiama la Delibera n. 93/C del 14.12.2000 ove si dà Persona_1 mandato di individuare le altre professionalità interne all'Agenzia da impegnare nella stessa opera di progettazione, nonché di definire le necessità di prestazioni tecniche di supporto esterne.
pagina 2 di 6 A tale nota faceva seguito la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 243/C del 16.12.2004 con la Pt_2 quale si stabiliva di individuare e selezionare le figure professionali esterne necessarie, cui seguiva la corrispondenza intercorsa tra e l'Ordine Provinciale degli Architetti versata in atti. Pt_2
Sui motivi di opposizione: -Inefficacia ex art. 644 cpc del Decreto Ingiuntivo n. 695/2023.
Parte opponente si duole che il D.I. non è stato notificato nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia in quanto risulta emesso in data 02-06-2023, in data 09-11-2023 unitamente alle istanze di correzione ed ai provvedimenti emessi dal Giudice adito, emessi dal Tribunale rispettivamente in data 2.10.2023 di inammissibilità ed in data 31.10.2023 di accoglimento della correzione formulata.
La richiesta di correzione dell'errore materiale secondo l'assunto di parte opponente non sospende i termini di efficacia del decreto Ingiuntivo di cui all'art.644 cpc, di guisa, l'efficacia del decreto n. 695/2023
è spirata. L'eccezione non può trovare accoglimento.
Ai fini della statuizione ex art. 648 cpc, il rilievo dell'inefficacia del decreto ingiuntivo per la notifica oltre il termine di 60 giorni dalla sua emissione, non sospeso per la presentazione dell'istanza di correzione, ha assunto carattere decisivo.
Ne consegue che la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (cfr. Cass. 3908/16, 14910/13, 287/92).
Pertanto, dichiarata, per le ragioni sopra esposte, l'inefficacia del decreto ingiuntivo, deve comunque procedersi all'esame della pretesa creditoria avanzata dall'odierna opposta.
Nel merito: -Sull'assenza di regolare contratto.
Parte opponente eccepisce che non è mai stato sottoscritto alcun contratto con l'ente e che la nota prot. N.
1768/CF/ST versata in atti (all. n. 7) sottoscritta dal Dirigente del Settore Tecnico , Persona_1
l' , posta a base del monitorio è un mero atto interno che aveva solo onerato, in virtù di precipua Pt_2 delibera di incarico n. 243/C, di “verificare la eventuale disponibilità di competenze professioni interne …. Di individuare e selezionare le figure professionali esterne necessarie…..”, e non costituisce quindi conferimento di incarico professionale, prerogativa esclusiva del Direttore Generale.
Non varrebbe neppure a sanare la mancanza della forma ad substantiam la delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 243/C del 16.12.2004 poiché con tale deliberazione il dirigente Pt_2 Per_2 sarebbe stato onerato di individuare e selezionare le figure professionali esterne necessari.
Parte opponente sul punto richiama la giurisprudenza della Suprema Corte la quale con orientamento costante, precisa che i contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta in pagina 3 di 6 attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione. Da che ne discenderebbe che il contratto d'opera professionale con la Pubblica Amministrazione necessita della forma scritta ad substantiam per poter il professionista richiedere il pagamento delle prestazioni professionali.
Il Tribunale, in argomento, aderisce al granitico orientamento giurisprudenziale – citato dall'opponente – secondo cui tutti i contratti della Pubblica Amministrazione devono essere stipulati in forma scritta, a pena di nullità, salvo i casi di espressa deroga, ai sensi dell'art. 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440 in materia di contabilità generale dello Stato, in quanto solo tale forma assolve ad una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (Cass. Civ. 59/2001).
L'obbligo generale di forma scritta riguarda ogni contratto della P.A., tipico o atipico ed indipendentemente dalla forma di contrattazione, per cui anche quando la P.A. agisca iure privatorum, il contratto deve essere stipulato in forma scritta ad substantiam.
Tale principio comporta, altresì, che l'intervenuta stipulazione del contratto non può essere desunta da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, né il contratto potrà essere convertito in altro titolo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.03.2020, n. 7478; Cass. civ., Sez. II, 15.06.2020, n.
11465).
Il privato esecutore della prestazione ha, in difetto di valido contratto approvato con forma scritta ad substantiam e in difetto di regolarità dell'impegno di spesa, a sua disposizione i seguenti strumenti alternativi per conseguire il pagamento delle prestazioni rese nei confronti della P.A.: 1) l'azione diretta nei confronti del funzionario che ha commissionato l'incarico, ai sensi dell'art. 191 comma 4 T.U.E.L.; 2)
l'azione di adempimento nei confronti della Pubblica Amministrazione che ha conseguito l'utilitas dell'opera realizzata e l'ha espressamente riconosciuta, mediante inserimento delle relative voci di costo fra i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 1453 c.c.; 3) l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della
Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 2041 c.c., proponibile in via del tutto residuale (art. 2042 c.c.) in caso di omesso riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte della P.A. e infruttuoso esperimento dell'azione diretta nei confronti del funzionario.
Deve, quindi, affermarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opposta, la volontà di obbligarsi della
P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti dovendo essere manifestata nelle forme necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la forma scritta “ad substantiam”.
Sul punto, giova sottolineare che la Suprema Corte ha precisato che “Il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti, né, a tal fine, è sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, atteso che questa, benché sottoscritta pagina 4 di 6 dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno che l'ente può revocare "ad nutum” ( Cass.
Civ. sez. II, ordinanza n. 27910/2018).
Nel caso di specie, la fonte negoziale posta a base del monitorio è la nota prot.1768/CF/ST del 14 luglio
2004, contestualmente sottoscritta per accettazione dall'arch. , con la quale l in persona del CP_1 Parte_2 dirigente del Settore Tecnico ing. , ha conferito all'arch. . Persona_1 CP_1
Parte opposta rileva che in essa vi è' stato espresso richiamo alla deliberazione n. 93/c del 14.12.2000, con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa ivi specificamente indicato e dettagliato per l' . Pt_2
L'atto è stato sottoscritto quindi dal dirigente del Settore Tecnico e se è vero che a tale atto ne è seguita ratifica con la deliberazione n. 243/C del 16.12.2004 del Consiglio di Amministrazione dell , non Pt_2 mutano i termini del discorso.
I contratti conclusi dagli Enti locali richiedono la forma scritta ad substantiam, la cui mancanza “non è passibile di sanatoria neppure a fronte di un riconoscimento di debito da parte del – il quale Pt_3 potrebbe, al massimo, sanare l'assenza di una delibera di impegno della spesa – ma non anche la mancanza originaria del contratto in forma scritta (cfr. Cass., n. 9491/2021) e determinare obblighi in capo direttamente all'ente.
In via subordinata, il creditore opposto chiede, in via riconvenzionale, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 cod. civ. l'indebito arricchimento da parte della P.A.
La prova della prestazione è stata offerta depositando gli elaborati progettuali (preliminare e definitivo allegata dal professionista nella richiesta di convalida delle parcelle), copia della comunicazione del 19 aprile
2007 prot. 467/Segr. Pres. ( ns. prod. n. 6) con cui il Presidente dell , prof. avv. Valerio Donato, Pt_2 aveva trasmesso al Comune di Crotone i progetti esecutivi di che trattasi;
copia della convenzione stipulata tra ed il Comune di Crotone(all. n. 7); copia dell'estratto del “Bando di Asta pubblica” di vendita, Pt_2 tra gli altri, della ex area dismessa nel Comune di Crotone e di cui alle particelle 177, 178, 179, 412, 413,
414, 415, 416, 417, 420, 421, 1134 (ex 764) del foglio 4 (all. n. 31).
Secondo il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità non è più necessario il riconoscimento dell'utilitas essendo sufficiente la circostanza dell'avvenuto arricchimento.
“Il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole."
Cassazione Sezioni Unite nr. 10798/2015).
In disparte ciò, i presupposti per la proposizione dell'azione generale di arricchimento senza causa vanno ravvisati: a) nell'arricchimento senza causa di un soggetto;
b) nell'ingiustificato depauperamento di un altro;
c) nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni, di modo che lo spostamento risulti pagina 5 di 6 determinato da un unico fatto costitutivo;
d) nella sussidiarietà dell'azione (art. 2042 c.c.), nel senso che essa può avere ingresso solo quando nessun'altra azione sussista ovvero se questa, pur esistente in astratto, non possa essere esperita per carenza ab origine di taluno dei suoi requisiti.
Il privato esecutore della prestazione ha, quindi, in difetto di valido contratto approvato con forma scritta ad substantiam e/o in difetto di regolarità dell'impegno di spesa, a sua disposizione i seguenti strumenti alternativi per conseguire il pagamento delle prestazioni rese nei confronti della P. A. in difetto di conclusione di valido contratto scritto: 1) l'azione diretta nei confronti del funzionario che ha commissionato l'incarico, ai sensi dell'art. 191 comma 4 T.U.E.L.; 2) l'azione di adempimento nei confronti della Pubblica Amministrazione che ha conseguito l'utilitas dell'opera realizzata e l'ha espressamente riconosciuta, mediante inserimento delle relative voci di costo fra i debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 1453 c.c., 3) l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 2041 c.c., proponibile in via del tutto residuale (art. 2042 c.c.) in caso di omesso riconoscimento dell'utilità dell'opera da parte della P.A. e di infruttuoso esperimento dell'azione diretta nei confronti del funzionario (conf. Trib. Palermo, sent. n. 1274 del 10.3.2017, est. Spiga, nella giurisprudenza di legittimità, ex multis Cass. Civ. sez. I, n. 17550 del 29.7.2009; Cass. Civ. n. 15926/2007; Cass. Civ. n. 10640/2007).
In difetto di presupposti la domanda va rigettata.
Le spese di lite, in considerazione della complessità dei rapporti tra le parti e della vicenda contenziosa e della documentazione versata in atti, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda;
-revoca il D.I. n. opposto n. 695/2023;
-compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Cosenza, 7 luglio 2025
Il Giudice
Erminia Ceci
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