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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
RG. 4038/2024
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice
all'esito dell'udienza del 05.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta,
vista l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata tempestivamente da parte resistente in favore del Tribunale di Napoli, in forza dell'art. 25 c.p.c.;
viste le difese di parte ricorrente nelle note di udienza;
considerato che il giudizio di opposizione avverso il provvedimento che contiene la constatazione dell'insussistenza dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida rientra nella competenza ordinaria del tribunale ai sensi dell'art. 9 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un.,
n. 10406/2014; Cass. n. 22491/2010);
ritenuto che, in punto di competenza territoriale, trovi piena applicazione nel caso in esame la disciplina del cd. foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 del
R.D. 1611/1933;
ritenuto infatti che, essendo parti del giudizio il ricorrente ed il Parte_1 [...]
la competenza per territorio spetti inderogabilmente al “giudice del Controparte_1 luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie” e dunque al Tribunale di Napoli;
considerato che la competenza del giudice del foro erariale ha carattere funzionale ed inderogabile, per cui, salve le eccezioni contemplate dall'art. 7 del R.D. n. 1611 del 1933, prevale sugli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale di cui agli artt. 19 e ss c.p.c.;
rilevato che nel caso in esame non vengono in rilievo né opposizioni ad ordinanze ingiunzioni, né opposizioni a verbali di accertamento per la violazione del Codice della Strata e, quindi, non viene in rilievo alcuno dei casi di cui agli artt. 6 e 7 del d. lgs. 150/2011, ipotesi esclusive in cui non trova applicazione l'inderogabilità del principio del foro erariale;
ritenuto, in conclusione, che il Tribunale di Nola sia incompetente per essere competente il
Tribunale di Napoli;
ritenuto che le spese di lite, stante la natura in rito della decisione e la limitata attività difensiva espletata, vadano integralmente compensate;
P.Q.M.
✓ Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Nola in favore del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 25 c.p.c.;
✓ Assegna termine di 60 giorni per la riassunzione presso il foro indicato;
✓ Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Nola, 27/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice
all'esito dell'udienza del 05.03.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta,
vista l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata tempestivamente da parte resistente in favore del Tribunale di Napoli, in forza dell'art. 25 c.p.c.;
viste le difese di parte ricorrente nelle note di udienza;
considerato che il giudizio di opposizione avverso il provvedimento che contiene la constatazione dell'insussistenza dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida rientra nella competenza ordinaria del tribunale ai sensi dell'art. 9 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un.,
n. 10406/2014; Cass. n. 22491/2010);
ritenuto che, in punto di competenza territoriale, trovi piena applicazione nel caso in esame la disciplina del cd. foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 6 e 7 del
R.D. 1611/1933;
ritenuto infatti che, essendo parti del giudizio il ricorrente ed il Parte_1 [...]
la competenza per territorio spetti inderogabilmente al “giudice del Controparte_1 luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie” e dunque al Tribunale di Napoli;
considerato che la competenza del giudice del foro erariale ha carattere funzionale ed inderogabile, per cui, salve le eccezioni contemplate dall'art. 7 del R.D. n. 1611 del 1933, prevale sugli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale di cui agli artt. 19 e ss c.p.c.;
rilevato che nel caso in esame non vengono in rilievo né opposizioni ad ordinanze ingiunzioni, né opposizioni a verbali di accertamento per la violazione del Codice della Strata e, quindi, non viene in rilievo alcuno dei casi di cui agli artt. 6 e 7 del d. lgs. 150/2011, ipotesi esclusive in cui non trova applicazione l'inderogabilità del principio del foro erariale;
ritenuto, in conclusione, che il Tribunale di Nola sia incompetente per essere competente il
Tribunale di Napoli;
ritenuto che le spese di lite, stante la natura in rito della decisione e la limitata attività difensiva espletata, vadano integralmente compensate;
P.Q.M.
✓ Dichiara l'incompetenza del Tribunale di Nola in favore del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 25 c.p.c.;
✓ Assegna termine di 60 giorni per la riassunzione presso il foro indicato;
✓ Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Nola, 27/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica Peluso