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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/12/2025, n. 4552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4552 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Dora ES ON ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n.2233 del Ruolo Generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: “lesione personale” e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], CF. Parte_1 C.F._1 ivi residente a[...], rapp.ta e difesa, giusta procura posta in calce al presente atto, dall'Avv. Marco Giordano del Foro di Napoli, (C.F.
) e dall'Avv. Immacolata Pignardelli, (CF. C.F._2
, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Napoli C.F._3 alla Via A. Vespucci n. 9.
ATTRICE
E
, C.F. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Melito di Napoli (NA), alla Via Toscana n. 18, in persona dell'Amministratore
Unico e legale rapp.te p.t., sig.ra , C.F. Controparte_2 C.F._4 nata ad [...], il [...], rapp.ta e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Mazzella, C.F. , p.e.c.: C.F._5
e Michele Calise, C.F. Email_1
, e elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in C.F._6
Na-poli, alla Via S. Giacomo n. 30
CONVENUTO
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI come da note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale in persona del Controparte_1 rappresentante pro tempore onde ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro occorso in data 24.02.2020 ore 16.20 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “ 1. Accertare e dichiarare il nesso di causalità tra l'evento ed il danno occorso alla parte attrice sig.ra Parte_1
nelle circostanze di luogo e di tempo cosi come descritte in atto;
2.
[...]
Accertare, dichiarare e riconoscere la responsabilità della società
[...] in persona l.r.p.t., P.IVA , nella sua qualità di Controparte_1 P.IVA_2 proprietario dell'immobile, nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, come in premessa descritto ex art 2051 c.c. o in via subordinata ex art 2043 c.c.;
3. Per l'effetto, condannare la P.IVA in Controparte_1 P.IVA_2 persona del su l.r.p.t. al risarcimento delle lesioni subite dalla sig.ra
[...]
quantificata in euro 9.187,50, oltre euro 15,00 per spese mediche Pt_1 certificate ed euro 100,00 per spese mediche non certificate, nonché ad ogni ulteriore danno risarcibile, rivalutazione monetaria ed interessi, dal giorno del sinistro e sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa e comunque rientrante nella competenza dell'adito giudice;
4. Condannare parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio e dei compensi maturati ex lege, con attribuzione al difensore che si dichiara antistatario”.
Esponeva l'attrice che in data 24/02/2020 alle ore 16.20 circa, si trovava in qualità di accompagnatrice della figlia - presso il Centro Medico Radar S.r.l. sito in
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Melito di Napoli, alla via Toscana n. 40, posto al piano terra del fabbricato del
Condominio “Parco Quadrifoglio”; che, nelle suddette circostanze di luogo e tempo e, precisamente, alle ore 16.20 circa, l'istante, a causa della presenza di un gradino rotto, facente parte della gradinata di ingresso ai locali priva di corrimano e di altezza fuori norma, nel mentre si apprestava ad uscire dal Centro diagnostico, rovinava al suolo;
che in conseguenza della violenta caduta lamentava forti dolori alla spalla destra e al ginocchio, e venne condotta al Pronto Soccorso del vicino nosocomio “Ospedale dei Colli” CTO in Napoli ove veniva diagnosticata “(…) una frattura scomposta del collo chirurgico omerale della spalla destra (…) si immobilizza in Desault molle (…) con prognosi di 30 giorni”; ancora che attesa l'entità delle lesioni riportate, l'istante era costretta a sottoporsi a numerosi accertamenti presso la Clinica S. Patrizia in Napoli e presso il centro diagnostico
LU e veniva dichiarata clinicamente guarita in data 22.6.2020 dal Dott.
[...]
con “(…) postumi da frattura a 3 frammenti collo chirurgico omero Per_1 destro (…)”.
Deduceva l'attrice che l'immobile de quo - censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Melito di Napoli al foglio 4 particella 466 subalterno 248 - è di esclusiva proprietà della società P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Melito di Napoli alla via Toscana n. 48 e concesso in locazione alla società Centro Medico Radar S.r.l. con la conseguenza che per l'evento occorso andava riconosciuta la responsabilità del proprietario, custode delle strutture murarie e impianti, salvo rivalsa del conduttore.
Si costituiva tempestivamente in giudizio chiedendo Controparte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “1) accertata la nullità dell'atto introduttivo del presente giudizio, per la violazione del requisito di cui al n. 4) dell'art. 163
c.p.c., disporre l'integrazione dello stesso, con ogni provvedimento conseguenziale;
2) dichiarare il difetto di legittimazione passiva o, comunque, la carenza di titolarità e l'estraneità al rapporto controverso di essa “
[...]
, con ogni provvedimento conseguenziale;
3) sempre rigettare, Controparte_1 per i motivi innanzi indicati, le domande giudiziarie proposte dalla sig.ra
, con l'atto introduttivo del presente giudizio, in quanto Parte_1 inammissibili, improponibili, improcedibili e, comunque, infondate, in fatto ed in
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diritto, con ogni pronuncia consequenziale;
- 4) nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente un'assunta ed, espressamente contestata responsabilità della “ , nel verificarsi dell'evento Controparte_1 dannoso in questione, considerato configurabile un concorso di colpa della sig.ra
, ridurre proporzionalmente qualsivoglia assunto risarcimento Parte_1 dei danni dovesse essere riconosciuto in favore della stessa e, comunque, escludere qualsivoglia risarcimento danni che la stessa avrebbe potuto evitare utilizzando l'ordinaria diligenza, con ogni pronuncia conseguenziale;
- 5) sempre condannare la sig.ra al pagamento delle spese legali del Parte_1 presente giudizio”.
Parte convenuta contestava in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva, poiché il sinistro si verificava sulle scale esterne di accesso al locale commerciale di cui contestava di essere proprietario e in ogni caso eccepiva che l'immobile era stato concesso in locazione al Centro Radar custode dei luoghi;
eccepiva ancora la lacunosità dell'atto introduttivo e la carenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la configurabilità delle responsabilità di cui agli artt.
2051 e 2043 c.c.; in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva applicarsi il concorso colposo ex art. 1227 c.c. a carico della parte istante per aver contribuito a determinare l'evento dannoso di cui è causa.
Concessi i termini di cui all' art 183 comma 6 c.p.c. ed esaurita l'istruttoria, la causa veniva rinviata per le conclusioni e introitata in decisione con i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va affermata la validità dell'atto introduttivo che complessivamente esaminato nella parte che raccoglie le conclusioni oltre che in quella espositiva (cfr. Cassazione civile, sez. III, 1° giugno 2001, n. 7448 Sez. 1,
Sentenza n. 20294 del 25/09/2014) consente di comprendere appieno l'oggetto della domanda e le circostanze di fatto poste a suo fondamento ponendo le altre parti nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese;
pertanto, non può dirsi violato il loro diritto di difesa, essendo queste senza dubbio state poste in grado – come hanno concretamente fatto – di esplicare tutte le proprie difese nel merito
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La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Giova, in via preliminare, osservare che la controversia in esame deve ricondursi alla previsione di cui all'art. 2051 c.c., avendo l'istante, nell'atto di citazione, allegato che la responsabilità del convenuto per i danni sofferti, discendeva dalla presenza di un gradino di marmo rotto sulla scalinata esterna al “Centro Radar” a causa del quale l'attrice sarebbe caduta.
A prescindere dall'accertamento in capo al convenuto della titolarità passiva, va rilevato che, in omaggio al principio della ragione più liquida, nel presente giudizio non sono assolutamente ravvisabili le condizioni per poter affermare la responsabilità della convenuta per l'evento dannoso descritto in citazione.
La responsabilità ex art 2051 c.c. presuppone innanzitutto che il soggetto al quale la si imputa sia in grado di esplicare riguardo alla cosa il potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche (cfr.
Cassazione n° 24529 del 20 novembre 2009).
La disciplina dell'art 2051 c.c. esclude che al custode possa addebitarsi l'evento nei casi in cui esso sia derivato dal caso fortuito nella sua accezione più ampia, ossia comprensiva anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, intesi quest'ultimi come fattori che, nell'intervenire nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, escludono la responsabilità del custode medesimo (cfr.
Cassazione Civile n° 88/6340; Cassazione Civile n° 90/4257; Cassazione Civile
n° 94/1332).La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (Sez. U -
, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022 ).
Sul piano probatorio, ai fini dell'accertamento della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, sussistente sia quando il nocumento venga causato dal
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dinamismo connaturato alla cosa e sia quando in quest'ultima è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno, spettando al custode, di contro, provare il caso fortuito nei termini sopra esplicitati;
su detta responsabilità può certamente influire la condotta della vittima, nel senso di elidere o attenuare la responsabilità del custode e secondo quanto di recente affermato dalla giurisprudenza l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023). È stato, ancora, da ultimo chiarito dalla Corte nomofilattica che la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025); nella responsabilità oggettiva ex art. 2051
c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res" (Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 8449 del 31/03/2025 ).
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Venendo al caso di specie, in rapporto alla disciplina dell'art. 2051 c.c. poc'anzi illustrata, non sono assolutamente ravvisabili le condizioni per poter affermare la responsabilità della convenuta per l'evento dannoso descritto in citazione.
Ebbene, dall'istruttoria espletata, è emerso che l'attrice – in uscita insieme alla figlia dal Centro Radar – nell'apprestarsi a scendere le scale, poneva il piede proprio in corrispondenza dello spigolo del primo gradino ove mancava un pezzo di marmo, rovinando al suolo (cfr. dichiarazioni rese da Testimone_1
“mia MM è caduta, poiché proprio all'angolo mancava un pezzo dello scalino;
ricordo che il gradino posto all'uscita è abbastanza alto e non vi è un corrimano al quale appoggiarsi per effettuare la discesa;
preciso anche che lei è caduta proprio nel punto in cui mancava il pezzo di marmo e, cadendo in avanti, si è fatta male alla spalla destra e al ginocchio sinistro;
l'abbiamo soccorsa io e mio padre e portata al c.t.o. di Napoli;
a.d.r.: posso dire che mia madre mi accompagnava sempre al centro per fare le terapie e non era la prima volta che veniva con me;
ricordo che lo scalino sul quale lei è caduta era già rotto in precedenza;
preciso che per uscire dal centro vi è soltanto quest'unico gradino che fa il giro davanti all'entrata e poi vi è la pedana per i disabili che noi non abbiamo utilizzato per uscire da lì; a.d.r.: ricordo che era ancora giorno quando mia MM è caduta;
a.d.r.: riconosco nelle foto che mi vengono mostrate
(allegato 2 alla memoria secondo termine dell'attore) il gradino con l'angolo rotto sul quale è caduta mia madre).
Dalle dichiarazioni rese dalla teste e dalle risposte fornite dalla stessa attrice in sede di interrogatorio formale, è comprovato che l'evento si è verificato in presenza di luce naturale e le scale su cui l'attrice è scivolata erano dotate di corrimano al lato sinistro in discesa in corrispondenza della rampa dei disabili, ugualmente fruibile per la discesa e dotata di corrimano su entrambi i lati. Inoltre, dalle dichiarazioni rese dalla teste, il pezzo di marmo era mancante già da tempo sullo spigolo del gradino per cui appare inverosimile che non ne sia stata notata già in precedenza la mancanza, atteso che l'attrice accompagnava sempre la figlia presso il centro medico.
In definitiva, la possibilità per il danneggiato di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo ed evitare il verificarsi del danni incide sulla concreta
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configurabilità di un nesso eziologico tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo della medesima che avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni delle scale che stava percorrendo e adottare misure idonee a garantire la propria stabilità nella discesa.
Ed invero, proprio la lamentata altezza fuori norma del primo gradino – ormai nota all'attrice che aveva frequentato diverse volte il centro medico unitamente alla figlia – avrebbero dovuto indurre la stessa ad appoggiarsi in discesa dal gradino al corrimano della rampa per i disabili o in alternativa ad adoperare proprio la suddetta rampa, fruibile anche per i pedoni, dotata di corrimano su entrambi i lati.
In ogni caso, va certamente sottolineato il comportamento imprudente tenuto dall'attrice di intraprendere la discesa della scalinata proprio sullo spigolo esterno del gradino, notoriamente più debole e in un punto non dotato di alcun ausilio per la discesa. L'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte dell'attrice, dunque, avrebbe certamente evitato il verificarsi dell'evento dannoso, ulteriormente evidenziandosi, al riguardo, che la mancanza del pezzo di marmo dal gradino risulta evidente anche dall'analisi dei rilievi fotografici prodotti in atti dall'attrice stessa, la quale, quindi, certamente avrebbe potuto agevolmente percepire l'insidia atteso che l'evento si è verificato quando vi era ancora la luce naturale.
In definitiva, sebbene possa ritenersi dimostrato l'effettivo verificarsi della caduta nelle circostanze di luogo e di tempo prospettate in citazione, va rilevato che risulta parimenti provata la sussistenza di una condotta della vittima, nonostante la presenza di elementi che obiettivamente le imponevano un dovere di diligenza, così incauta da interrompere il nesso causale tra evento e danno e, dunque, da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'evento
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento ai parametri minimi stabiliti dal d.m. n° 147/2022 per i giudizi celebratisi innanzi al Tribunale per lo scaglione di valore entro il quale rientra la controversia (quindi, nel caso di specie, in quello che va da € 5.200,01 fino a € 26.000,00) tenuto conto dell'attività concretamente esercitata dalle difese svolte e della non complessità della questione.
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P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione II civile, in persona del Giudice dott.ssa Dora
ES ON definitivamente pronunziando esclusivamente in rito, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compenso
[...] professionale, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del
15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa il 22.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Dora ES ON
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