TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14057/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Andrea
Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14057/2019 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , quest'ultima in qualità
[...] Parte_5 Parte_6 di erede di tutti rappresentati e difesi dall'avv. COLELLA Persona_1
Nicola, giusta procura in atti;
-appellanti- contro
in persona del Controparte_1 suo amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
ARMENISE Domenico, giusta procura in atti;
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_2 difeso dall'Avv. MARCHESELLI Leonardo, giusta procura in atti;
, contumace;
Controparte_3
-appellati-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19/02/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.2.- Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, il Parte_7
) presentava opposizione avverso il decreto n. 4669/16 (R.G. n. CP_1
8414/16) emesso dal Giudice di Pace di Bari e depositato in data 28/10/2016 in favore della nella qualità di Società incorporante la CP_2 CP_4 con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 2.482,88, oltre interessi legali e spese di procedura come liquidate, a titolo di saldo dei corrispettivi pretesi per l'esecuzione di un contratto di manutenzione dell'impianto elevatore.
In particolare, il richiedeva la dichiarazione di inefficacia del CP_1 predetto decreto ingiuntivo opposto per omessa notifica nei termini di legge, nonché la revoca dello stesso per difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente (per essere il contratto di fornitura posto a fondamento della domanda monitoria stato sottoscritto da , sul presupposto di Controparte_3 ritenersi amministratore del ). Parte_7
I.3.- Si costituiva in giudizio la quale contestava gli assunti CP_2 attorei, instava affinché in via pregiudiziale fosse autorizzata ex art. 269 c.p.c. ad estendere il contraddittorio nei confronti di , al fine di sentir Controparte_3 condannare quest'ultimo, eventualmente anche in via solidale con il
, al pagamento della somma pari ad euro 2.482,88. CP_1
I.4.- Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 18/04/2017, si disponeva, su richiesta della la chiamata in causa di CP_2 [...]
, e, su richiesta del , la chiamata in causa dei condomini CP_3 CP_1
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_5
, e , nella loro qualità di Parte_4 Parte_5 Persona_1 obbligati in solido al pagamento nei confronti della CP_2
pagina 2 di 10 I.5.- All'udienza del 12/12/2017 comparivano i terzi chiamati, Pt_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e i quali, contestando tutto quanto ad Parte_5 Persona_1 avverso dedotto e argomentato, richiedevano in via preliminare il rigetto della richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 4669/16 per carenza dei presupposti di rito;
nel merito il rigetto di tutte le domande formulate in via diretta e indiretta avverso i medesimi.
I terzi chiamati e non si costituivano Controparte_3 Controparte_5 in giudizio.
I.6.- Rinviata per consentire alle parti di addivenire a una bonaria composizione della lite dapprima all'udienza del 06/02/2018 e poi a quella del
28/06/2018, la causa era infine riservata per la decisione all'udienza del
05/03/2019.
I.7.- Con sentenza n. 2028 pubblicata il 10/09/2019, il Giudice di Pace di
Bari, accogliendo l'opposizione proposta dal , Parte_8 dichiarava l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4669/2016 del 28/06/2016 con il quale la aveva richiesto il pagamento della somma di euro 2.482,88 CP_2
e condannava i terzi chiamati, (dichiarato contumace), Controparte_3
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e in solido tra loro, al
[...] Parte_5 Persona_1 pagamento della somma di euro 2.482,88, oltre spese di lite, in favore della e al rimborso spese di lite in favore di quest'ultima e del CP_2
. CP_1
I.8.- Avverso questa decisione sono insorti Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , quest'ultima in qualità di erede del de cuius
[...] Parte_6
i quali, con atto di citazione in appello ritualmente Persona_1 notificato, proponevano appello al fine di ottenere: in via pregiudiziale e cautelare la sospensione dell'esecutorietà della predetta sentenza;
in via principale la nullità della sentenza impugnata per omessa indicazione della parte processuale in via subordinata la dichiarazione d'intervenuta prescrizione Controparte_5
pagina 3 di 10 del credito azionato dalla il tutto con vittoria di spese e compensi CP_2 professionali di entrambi i gradi di giudizio.
I.9.- Costituendosi in giudizio, la contestava tutto quanto ex CP_2 adverso dedotto e argomentato e richiedeva: in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello spiegato;
in via ulteriormente preliminare il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
in via principale, la conferma della pronuncia impugnata;
in via subordinata, la condanna per gli appellanti in solido con i signori e (ed eventualmente anche con il Controparte_5 Controparte_3
al pagamento Controparte_6 CP_1 in favore della della somma di € 2.482,88, se del caso ex art. 2041 CP_2
c.c.; il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
I.10- Nel giudizio si costituiva, altresì, il Controparte_6
, il quale in chiedeva: in via principale, il rigetto dell'appello spiegato con
[...] conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in via gradata la declaratoria di estraneità dell'ente di gestione alla vicenda in esame e la condanna della parte ritenuta soccombente all'esito dell'appello al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
I.11.- Rimaneva contumace . Controparte_3
I.12.- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è infine giunta all'udienza del 19/02/2025, celebrata con le modalità del 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisone con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
II.- L'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato per i motivi che seguono.
II.1. - Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno eccepito la nullità della pronuncia impugnata per omessa indicazione della parte processuale
“ sia nell'epigrafe che nel dispositivo della sentenza di primo Controparte_5 grado, ove non si fa alcun riferimento a tale chiamato in causa.
pagina 4 di 10 Ora, dagli atti del fascicolo di primo grado si rileva che Controparte_5 ha ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione ad opera del CP_1 chiamante (cfr. fasc. di primo grado ), ma, sebbene nel verbale CP_1
d'udienza del 12/12/2017, compaia nell'elenco dei terzi Controparte_5 costituiti in giudizio (cfr. verbale d'udienza del 12/12/2017), tuttavia, la procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel corso del giudizio di primo grado non risulta sottoscritta dal medesimo. Da ciò se ne deduce che egli non abbia mai conferito alcun mandato al difensore costituito degli odierni appellanti, al fine di essere rappresentato nel giudizio di prime cure e che pertanto, il medesimo, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, non essendosi costituito in giudizio nei termini di legge, avrebbe dovuto essere dichiarato contumace;
nondimeno, di tale soggetto non è fatta alcuna menzione nella sentenza impugnata.
Ciò detto, rileva il Tribunale, in conformità con la costante e consolidata giurisprudenza, che in effetti – come denunciato dagli appellanti – l'omessa o inesatta indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di alcuna delle parti in tanto produce nullità della sentenza stessa in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 c.p.c., o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza della intestazione, o addirittura l'omessa menzione, in essa, del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti. In tal caso, infatti, la sentenza è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini a cui essa tende, e l'omissione va considerata come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli art. 287 e 288
c.p.c. (in argomento, cfr., per tutti, Cass., n. 22918 del 2013).
Pacifico quanto precede e non controverso che nel caso concreto non si è trattato di un mero errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 e ss. c.p.c.
(in effetti non solo nell'intestazione della sentenza gravata si omette qualsiasi riferimento alla parte rimasta contumace in primo grado, la Controparte_5 cui chiamata in causa era stata disposta dallo stesso Giudice di Pace ex art. 106 e pagina 5 di 10 269 c.p.c., ma si tace, nella parte “in punto di fatto”, come in quella “in punto di diritto” e nel dispositivo, che la sentenza gravata era stata resa oltre che nei confronti delle parti costituite e di , rimasto contumace, anche Controparte_3 di altro soggetto) deve – peraltro – escludersi che dalla descritta nullità segue, come si invoca, la riforma della pronuncia impugnata.
Anche in caso di inosservanza del precetto di cui all'art. 132 c.p.c., infatti, la nullità che ne segue è soggetta alla puntuale (e non derogabile) disciplina di cui gli articoli 156 e ss. c.p.c..
Al riguardo, in particolare, deve osservarsi:
- è certo, oltre ogni ragionevole dubbio (la circostanza emerge dagli atti di causa e non è seriamente messa in discussione dagli stessi appellanti, nonché dagli appellati) che, nella specie, in primo grado, nonostante le imprecisioni contenute nella intestazione della sentenza del Giudice di Pace (ove non si menziona il citato terzo chiamato contumace) nonché nella parte motivazionale della sentenza impugnata, non vi è stata alcuna violazione dell'art. 101, o dell'art. 102 c.p.c.;
- non si dubita, in particolare, che la pronuncia del primo giudice sia stata emessa
(a prescindere dalle irregolarità formali sopra descritte) nel contraddittorio di tutti gli interessati (dopo, cioè, che tutti gli interessati, legittimati al processo erano stati "citati" (cfr., art. 101 c.p.c.), si che può concludersi che nonostante le irregolarità denunciate, l'atto ha raggiunto lo scopo, a norma dell'art. 156, ultimo comma c.p.c.;
- anche a prescindere da quanto precedere deve evidenziarsi, ancora, che
"soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso" (art. 157, comma 2, c.p.c.) e nel caso di specie se, per ipotesi, la violazione dell'art. 132 c.p.c. nei termini sopra delineati è in grado di ledere gli interessi della (al fine CP_2 dell'identificazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata resa la pronuncia in questione) o del terzo chiamato rimasto contumace (la mancata indicazione, nell'intestazione della sentenza, del suo nome poteva rendere problematica l'impugnazione della pronuncia stessa, sotto il profilo della dimostrazione della sua legittimazione a proporre il gravame), nessun pregiudizio hanno subito gli pagina 6 di 10 attuali appellanti, dalla denunciata violazione dell'art. 132 c.p.c. (in termini, v.
Cass., n. 5723 del 1994).
Conclusivamente il primo motivo di appello deve rigettarsi, attesa la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. degli odierni appellanti a dedurre la sopra descritta violazione dell'art. 132 c.p.c., per tale non potendosi intendere la prospettata menomazione della possibilità di un eventuale, futuro regresso nei confronti di nell'ipotetico caso di pagamento dell'intero da Controparte_5 parte di uno dei condebitori solidali.
È infatti noto che requisiti per l'attribuzione alla parte del potere di agire in giudizio sono la concretezza e l'attualità dell'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., a presidio di un uso responsabile del processo (Cass. n. 16626 del 2016), necessaria presenza, dunque, della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante, non altrimenti ottenibile se non mediante il processo e l'intervento necessario di un giudice. E la concretezza dell'interesse all'agire processuale è misurata dall'idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove, e in tale aspetto l'interesse ad agire è manifestazione del principio di economia processuale: nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione dell'indispensabilità di un interesse attuale, coordinato ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato e tale che la sua effettiva esistenza escluda il carattere meramente potenziale della lesione, onde evitare che la tutela venga richiesta in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr., ex plurimis, Cass. n. 487 del 1980;
Cass. n. 6177 del 1985; Cass. n. 1897 del 1988; Cass. n. 10062 del 1998; Cass.
n. 13293 del 1999; Cass. n. 5635 del 2002; Cass. n. 24434 del 2007).
II.2.- Giova conclusivamente evidenziare che l'appellata non CP_2 ha proposto appello incidentale sul punto, avendo anzi richiesto, in prima battuta, la conferma, “in ogni sua parte”, della sentenza impugnata.
II.3.- Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno impugnato la parte della sentenza di primo grado con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato dalla
[...] in quanto tardivamente proposta. CP_2
pagina 7 di 10 Al riguardo, come chiarito dal giudice di legittimità, se da un lato è vero che nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti all'udienza ex art. 320 c.p.c. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande ed eccezioni , è tuttavia anche vero che il rito è caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento innanzi al
Tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in assenza di diversa disciplina;
ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti, non è più possibile proporre nuove domande ed eccezioni, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività ormai precluse e parimenti l'omissione da parte del giudice del predetto formale invito non impedisce la verificazione della preclusione (in questo senso, Cass. n. 12454 del 2008; Cass., n. 2830 del
2013).
Nella specie, l'eccezione di prescrizione – riproposta con il motivo di appello in esame – integra una vera e propria eccezione in senso stretto, che avrebbe dovuto essere sollevata entro la prima udienza, oltre la quale non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi (cfr. Cass., n. 1287 del 2003); essa era quindi preclusa, essendo stata introdotta in giudizio (come emerge dal fascicolo di primo grado) non alla prima né alla seconda udienza (la prima a seguito della costituzione dei terzi chiamati) bensì alla successiva udienza davanti al Giudice di pace (ud. 26/02/2018) dopo un rinvio per consentire un tentativo conciliativo.
In particolare, nel caso in specie, si rileva, in primo luogo, che il
, nel corso della prima udienza di comparizione parti tenutasi in CP_1 data 18/04/2017, chiedeva la sola autorizzazione a chiamare in causa i signori
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_5
, , e senza
[...] Parte_4 Parte_5 Persona_1 eccepire l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato nel provvedimento monitorio;
in secondo luogo, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dei odierni appellanti deve ritenersi tardiva atteso che i medesimi pagina 8 di 10 omettevano di eccepirla sia nell'atto di costituzione in giudizio, sia nel corso della prima udienza tenutasi in data 12/12/2017. Invero, nel corso della predetta udienza, come evincibile dal relativo verbale, gli odierni appellanti, costituendosi in giudizio, si opponevano alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e chiedevano il rinvio della causa ai sensi dell'art. 320 c.p.c.
(che, come noto, autorizza la fissazione, per una sola volta, di una nuova udienza, soltanto per consentire “ulteriori produzioni e richieste di prova”) senza tuttavia eccepire la prescrizione del diritto di credito azionato dalla CP_2
Né può rilevare l'eccezione di prescrizione sollevata alla successiva udienza del 06/02/2018, attesa la preclusione per il Giudice di Pace del rinvio della prima udienza per l'espletamento di tale attività assertiva.
Sul punto, non è superfluo ribadire che alla diversa conclusione patrocinata dagli appellanti osta la considerazione della struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista nell'art 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva, con conseguente esclusione della possibilità di scindere l'udienza di prima comparizione dall'udienza di trattazione. Ne deriva che nel procedimento dinanzi al giudice di Pace il regime delle preclusioni – indisponibile perché stabilito per realizzare l'interesse pubblico alla celerità del processo, accentuato dall'esser giustizia minore, e perciò rilevabile di ufficio – è rafforzato (Cass. 835/1999;
5626/1999 e 4376/2000).
Per quanto sin qui esposto, va dunque confermata la statuizione del Giudice di Pace sul punto della tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata nel corso del primo giudizio, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
II.3.- L'appello va dunque conclusivamente respinto, con la conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bari nr. 2028/2019.
III. - Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra gli odierni appellanti e l'appellata e sono liquidate come da dispositivo, tenuto CP_2 conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, con esclusione dell'istruttoria perché non svolta.
pagina 9 di 10 Non essendo state avanzate domande né pronunciate statuizioni nel presente grado di giudizio nei confronti dell'altro appellato costituito, il
(non è stata infatti censurata la pronunzia di primo grado nella CP_1 parte in cui ha affermata l'estraneità dell'ente condominiale al rapporto contrattuale azionato da , quest'ultimo deve intendersi evocato nel CP_2 presente procedimento per ragioni di litis denuntiatio, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore delle spese a norma dell'art. 91 c.p.c. (v. Cass. n. 5508 del 2016; Cass., n. 2208 del 2012; Cass., n.
9002 del 2007).
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'obbligo, a carico degli appellanti, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 2028/2019 emessa dal Giudice di Pace di Bari e pubblicata il 10/09/2019;
b) CONDANNA gli appellanti in solido alla rifusione, in favore dell'appellato
[...] delle spese processuali, che liquida in euro 1.701 per compensi difensivi, CP_2 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) NULLA per le spese con riguardo all'altra parte costituita;
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'obbligo, a carico degli appellanti, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002.
Bari, 10 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Andrea
Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 14057/2019 promossa da:
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , quest'ultima in qualità
[...] Parte_5 Parte_6 di erede di tutti rappresentati e difesi dall'avv. COLELLA Persona_1
Nicola, giusta procura in atti;
-appellanti- contro
in persona del Controparte_1 suo amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.
ARMENISE Domenico, giusta procura in atti;
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_2 difeso dall'Avv. MARCHESELLI Leonardo, giusta procura in atti;
, contumace;
Controparte_3
-appellati-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19/02/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 10 I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione, giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., l'iter del processo e le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.2.- Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, il Parte_7
) presentava opposizione avverso il decreto n. 4669/16 (R.G. n. CP_1
8414/16) emesso dal Giudice di Pace di Bari e depositato in data 28/10/2016 in favore della nella qualità di Società incorporante la CP_2 CP_4 con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 2.482,88, oltre interessi legali e spese di procedura come liquidate, a titolo di saldo dei corrispettivi pretesi per l'esecuzione di un contratto di manutenzione dell'impianto elevatore.
In particolare, il richiedeva la dichiarazione di inefficacia del CP_1 predetto decreto ingiuntivo opposto per omessa notifica nei termini di legge, nonché la revoca dello stesso per difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente (per essere il contratto di fornitura posto a fondamento della domanda monitoria stato sottoscritto da , sul presupposto di Controparte_3 ritenersi amministratore del ). Parte_7
I.3.- Si costituiva in giudizio la quale contestava gli assunti CP_2 attorei, instava affinché in via pregiudiziale fosse autorizzata ex art. 269 c.p.c. ad estendere il contraddittorio nei confronti di , al fine di sentir Controparte_3 condannare quest'ultimo, eventualmente anche in via solidale con il
, al pagamento della somma pari ad euro 2.482,88. CP_1
I.4.- Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 18/04/2017, si disponeva, su richiesta della la chiamata in causa di CP_2 [...]
, e, su richiesta del , la chiamata in causa dei condomini CP_3 CP_1
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_5
, e , nella loro qualità di Parte_4 Parte_5 Persona_1 obbligati in solido al pagamento nei confronti della CP_2
pagina 2 di 10 I.5.- All'udienza del 12/12/2017 comparivano i terzi chiamati, Pt_1
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e i quali, contestando tutto quanto ad Parte_5 Persona_1 avverso dedotto e argomentato, richiedevano in via preliminare il rigetto della richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 4669/16 per carenza dei presupposti di rito;
nel merito il rigetto di tutte le domande formulate in via diretta e indiretta avverso i medesimi.
I terzi chiamati e non si costituivano Controparte_3 Controparte_5 in giudizio.
I.6.- Rinviata per consentire alle parti di addivenire a una bonaria composizione della lite dapprima all'udienza del 06/02/2018 e poi a quella del
28/06/2018, la causa era infine riservata per la decisione all'udienza del
05/03/2019.
I.7.- Con sentenza n. 2028 pubblicata il 10/09/2019, il Giudice di Pace di
Bari, accogliendo l'opposizione proposta dal , Parte_8 dichiarava l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4669/2016 del 28/06/2016 con il quale la aveva richiesto il pagamento della somma di euro 2.482,88 CP_2
e condannava i terzi chiamati, (dichiarato contumace), Controparte_3
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e in solido tra loro, al
[...] Parte_5 Persona_1 pagamento della somma di euro 2.482,88, oltre spese di lite, in favore della e al rimborso spese di lite in favore di quest'ultima e del CP_2
. CP_1
I.8.- Avverso questa decisione sono insorti Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , quest'ultima in qualità di erede del de cuius
[...] Parte_6
i quali, con atto di citazione in appello ritualmente Persona_1 notificato, proponevano appello al fine di ottenere: in via pregiudiziale e cautelare la sospensione dell'esecutorietà della predetta sentenza;
in via principale la nullità della sentenza impugnata per omessa indicazione della parte processuale in via subordinata la dichiarazione d'intervenuta prescrizione Controparte_5
pagina 3 di 10 del credito azionato dalla il tutto con vittoria di spese e compensi CP_2 professionali di entrambi i gradi di giudizio.
I.9.- Costituendosi in giudizio, la contestava tutto quanto ex CP_2 adverso dedotto e argomentato e richiedeva: in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello spiegato;
in via ulteriormente preliminare il rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
in via principale, la conferma della pronuncia impugnata;
in via subordinata, la condanna per gli appellanti in solido con i signori e (ed eventualmente anche con il Controparte_5 Controparte_3
al pagamento Controparte_6 CP_1 in favore della della somma di € 2.482,88, se del caso ex art. 2041 CP_2
c.c.; il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
I.10- Nel giudizio si costituiva, altresì, il Controparte_6
, il quale in chiedeva: in via principale, il rigetto dell'appello spiegato con
[...] conseguente conferma della sentenza di primo grado;
in via gradata la declaratoria di estraneità dell'ente di gestione alla vicenda in esame e la condanna della parte ritenuta soccombente all'esito dell'appello al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
I.11.- Rimaneva contumace . Controparte_3
I.12.- Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è infine giunta all'udienza del 19/02/2025, celebrata con le modalità del 127 ter c.p.c., all'esito della quale è stata trattenuta in decisone con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
II.- L'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato per i motivi che seguono.
II.1. - Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno eccepito la nullità della pronuncia impugnata per omessa indicazione della parte processuale
“ sia nell'epigrafe che nel dispositivo della sentenza di primo Controparte_5 grado, ove non si fa alcun riferimento a tale chiamato in causa.
pagina 4 di 10 Ora, dagli atti del fascicolo di primo grado si rileva che Controparte_5 ha ricevuto regolare notifica dell'atto di citazione ad opera del CP_1 chiamante (cfr. fasc. di primo grado ), ma, sebbene nel verbale CP_1
d'udienza del 12/12/2017, compaia nell'elenco dei terzi Controparte_5 costituiti in giudizio (cfr. verbale d'udienza del 12/12/2017), tuttavia, la procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel corso del giudizio di primo grado non risulta sottoscritta dal medesimo. Da ciò se ne deduce che egli non abbia mai conferito alcun mandato al difensore costituito degli odierni appellanti, al fine di essere rappresentato nel giudizio di prime cure e che pertanto, il medesimo, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, non essendosi costituito in giudizio nei termini di legge, avrebbe dovuto essere dichiarato contumace;
nondimeno, di tale soggetto non è fatta alcuna menzione nella sentenza impugnata.
Ciò detto, rileva il Tribunale, in conformità con la costante e consolidata giurisprudenza, che in effetti – come denunciato dagli appellanti – l'omessa o inesatta indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di alcuna delle parti in tanto produce nullità della sentenza stessa in quanto riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito a norma dell'art. 101 c.p.c., o generi incertezza circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza della intestazione, o addirittura l'omessa menzione, in essa, del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti. In tal caso, infatti, la sentenza è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini a cui essa tende, e l'omissione va considerata come un mero errore materiale, che può essere corretto con la procedura prevista dagli art. 287 e 288
c.p.c. (in argomento, cfr., per tutti, Cass., n. 22918 del 2013).
Pacifico quanto precede e non controverso che nel caso concreto non si è trattato di un mero errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 e ss. c.p.c.
(in effetti non solo nell'intestazione della sentenza gravata si omette qualsiasi riferimento alla parte rimasta contumace in primo grado, la Controparte_5 cui chiamata in causa era stata disposta dallo stesso Giudice di Pace ex art. 106 e pagina 5 di 10 269 c.p.c., ma si tace, nella parte “in punto di fatto”, come in quella “in punto di diritto” e nel dispositivo, che la sentenza gravata era stata resa oltre che nei confronti delle parti costituite e di , rimasto contumace, anche Controparte_3 di altro soggetto) deve – peraltro – escludersi che dalla descritta nullità segue, come si invoca, la riforma della pronuncia impugnata.
Anche in caso di inosservanza del precetto di cui all'art. 132 c.p.c., infatti, la nullità che ne segue è soggetta alla puntuale (e non derogabile) disciplina di cui gli articoli 156 e ss. c.p.c..
Al riguardo, in particolare, deve osservarsi:
- è certo, oltre ogni ragionevole dubbio (la circostanza emerge dagli atti di causa e non è seriamente messa in discussione dagli stessi appellanti, nonché dagli appellati) che, nella specie, in primo grado, nonostante le imprecisioni contenute nella intestazione della sentenza del Giudice di Pace (ove non si menziona il citato terzo chiamato contumace) nonché nella parte motivazionale della sentenza impugnata, non vi è stata alcuna violazione dell'art. 101, o dell'art. 102 c.p.c.;
- non si dubita, in particolare, che la pronuncia del primo giudice sia stata emessa
(a prescindere dalle irregolarità formali sopra descritte) nel contraddittorio di tutti gli interessati (dopo, cioè, che tutti gli interessati, legittimati al processo erano stati "citati" (cfr., art. 101 c.p.c.), si che può concludersi che nonostante le irregolarità denunciate, l'atto ha raggiunto lo scopo, a norma dell'art. 156, ultimo comma c.p.c.;
- anche a prescindere da quanto precedere deve evidenziarsi, ancora, che
"soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso" (art. 157, comma 2, c.p.c.) e nel caso di specie se, per ipotesi, la violazione dell'art. 132 c.p.c. nei termini sopra delineati è in grado di ledere gli interessi della (al fine CP_2 dell'identificazione di tutti i soggetti nei cui confronti è stata resa la pronuncia in questione) o del terzo chiamato rimasto contumace (la mancata indicazione, nell'intestazione della sentenza, del suo nome poteva rendere problematica l'impugnazione della pronuncia stessa, sotto il profilo della dimostrazione della sua legittimazione a proporre il gravame), nessun pregiudizio hanno subito gli pagina 6 di 10 attuali appellanti, dalla denunciata violazione dell'art. 132 c.p.c. (in termini, v.
Cass., n. 5723 del 1994).
Conclusivamente il primo motivo di appello deve rigettarsi, attesa la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. degli odierni appellanti a dedurre la sopra descritta violazione dell'art. 132 c.p.c., per tale non potendosi intendere la prospettata menomazione della possibilità di un eventuale, futuro regresso nei confronti di nell'ipotetico caso di pagamento dell'intero da Controparte_5 parte di uno dei condebitori solidali.
È infatti noto che requisiti per l'attribuzione alla parte del potere di agire in giudizio sono la concretezza e l'attualità dell'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., a presidio di un uso responsabile del processo (Cass. n. 16626 del 2016), necessaria presenza, dunque, della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante, non altrimenti ottenibile se non mediante il processo e l'intervento necessario di un giudice. E la concretezza dell'interesse all'agire processuale è misurata dall'idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove, e in tale aspetto l'interesse ad agire è manifestazione del principio di economia processuale: nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione dell'indispensabilità di un interesse attuale, coordinato ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato e tale che la sua effettiva esistenza escluda il carattere meramente potenziale della lesione, onde evitare che la tutela venga richiesta in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr., ex plurimis, Cass. n. 487 del 1980;
Cass. n. 6177 del 1985; Cass. n. 1897 del 1988; Cass. n. 10062 del 1998; Cass.
n. 13293 del 1999; Cass. n. 5635 del 2002; Cass. n. 24434 del 2007).
II.2.- Giova conclusivamente evidenziare che l'appellata non CP_2 ha proposto appello incidentale sul punto, avendo anzi richiesto, in prima battuta, la conferma, “in ogni sua parte”, della sentenza impugnata.
II.3.- Con il secondo motivo di appello, gli appellanti hanno impugnato la parte della sentenza di primo grado con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato dalla
[...] in quanto tardivamente proposta. CP_2
pagina 7 di 10 Al riguardo, come chiarito dal giudice di legittimità, se da un lato è vero che nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti all'udienza ex art. 320 c.p.c. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande ed eccezioni , è tuttavia anche vero che il rito è caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento innanzi al
Tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in assenza di diversa disciplina;
ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti, non è più possibile proporre nuove domande ed eccezioni, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività ormai precluse e parimenti l'omissione da parte del giudice del predetto formale invito non impedisce la verificazione della preclusione (in questo senso, Cass. n. 12454 del 2008; Cass., n. 2830 del
2013).
Nella specie, l'eccezione di prescrizione – riproposta con il motivo di appello in esame – integra una vera e propria eccezione in senso stretto, che avrebbe dovuto essere sollevata entro la prima udienza, oltre la quale non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi (cfr. Cass., n. 1287 del 2003); essa era quindi preclusa, essendo stata introdotta in giudizio (come emerge dal fascicolo di primo grado) non alla prima né alla seconda udienza (la prima a seguito della costituzione dei terzi chiamati) bensì alla successiva udienza davanti al Giudice di pace (ud. 26/02/2018) dopo un rinvio per consentire un tentativo conciliativo.
In particolare, nel caso in specie, si rileva, in primo luogo, che il
, nel corso della prima udienza di comparizione parti tenutasi in CP_1 data 18/04/2017, chiedeva la sola autorizzazione a chiamare in causa i signori
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_5
, , e senza
[...] Parte_4 Parte_5 Persona_1 eccepire l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato nel provvedimento monitorio;
in secondo luogo, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dei odierni appellanti deve ritenersi tardiva atteso che i medesimi pagina 8 di 10 omettevano di eccepirla sia nell'atto di costituzione in giudizio, sia nel corso della prima udienza tenutasi in data 12/12/2017. Invero, nel corso della predetta udienza, come evincibile dal relativo verbale, gli odierni appellanti, costituendosi in giudizio, si opponevano alla richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e chiedevano il rinvio della causa ai sensi dell'art. 320 c.p.c.
(che, come noto, autorizza la fissazione, per una sola volta, di una nuova udienza, soltanto per consentire “ulteriori produzioni e richieste di prova”) senza tuttavia eccepire la prescrizione del diritto di credito azionato dalla CP_2
Né può rilevare l'eccezione di prescrizione sollevata alla successiva udienza del 06/02/2018, attesa la preclusione per il Giudice di Pace del rinvio della prima udienza per l'espletamento di tale attività assertiva.
Sul punto, non è superfluo ribadire che alla diversa conclusione patrocinata dagli appellanti osta la considerazione della struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista nell'art 320 c.p.c., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva, con conseguente esclusione della possibilità di scindere l'udienza di prima comparizione dall'udienza di trattazione. Ne deriva che nel procedimento dinanzi al giudice di Pace il regime delle preclusioni – indisponibile perché stabilito per realizzare l'interesse pubblico alla celerità del processo, accentuato dall'esser giustizia minore, e perciò rilevabile di ufficio – è rafforzato (Cass. 835/1999;
5626/1999 e 4376/2000).
Per quanto sin qui esposto, va dunque confermata la statuizione del Giudice di Pace sul punto della tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata nel corso del primo giudizio, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
II.3.- L'appello va dunque conclusivamente respinto, con la conferma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bari nr. 2028/2019.
III. - Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti tra gli odierni appellanti e l'appellata e sono liquidate come da dispositivo, tenuto CP_2 conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, con esclusione dell'istruttoria perché non svolta.
pagina 9 di 10 Non essendo state avanzate domande né pronunciate statuizioni nel presente grado di giudizio nei confronti dell'altro appellato costituito, il
(non è stata infatti censurata la pronunzia di primo grado nella CP_1 parte in cui ha affermata l'estraneità dell'ente condominiale al rapporto contrattuale azionato da , quest'ultimo deve intendersi evocato nel CP_2 presente procedimento per ragioni di litis denuntiatio, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore delle spese a norma dell'art. 91 c.p.c. (v. Cass. n. 5508 del 2016; Cass., n. 2208 del 2012; Cass., n.
9002 del 2007).
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'obbligo, a carico degli appellanti, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
a) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza n. 2028/2019 emessa dal Giudice di Pace di Bari e pubblicata il 10/09/2019;
b) CONDANNA gli appellanti in solido alla rifusione, in favore dell'appellato
[...] delle spese processuali, che liquida in euro 1.701 per compensi difensivi, CP_2 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) NULLA per le spese con riguardo all'altra parte costituita;
D) Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'obbligo, a carico degli appellanti, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co. 1-quater,
d.P.R. n. 115/2002.
Bari, 10 luglio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 10 di 10