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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15199 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
Sezione tredicesima civile
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 39145 del registro generale affari contenziosi anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pamela Maietta (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Napoli, Via C.F._1
Via Ponte di Tappia n. 47
- appellante –
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Cannito (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata nel suo Studio in Roma, Via Tommaso Campanella n. 21
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa, giusta CP_2 P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. Valentina Rossi, ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21;
- appellate -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4337/2023 resa dal Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 17.02.2023 e non notificata – vizio della notifica di cartella di pagamento – prescrizione del credito.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato, ha proposto opposizione, CP_1 dinanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219037132034000, adducendo l'omessa notifica di 12 cartelle di pagamento, tutte relative a violazioni del Codice della
Strada e con ente creditore con conseguente prescrizione delle pretese impositive. CP_2
Si sono costituite in giudizio l' e contestando le Controparte_3 CP_2 avverse pretese e producendo documentazione.
Con sentenza n. 4337/2023, il Giudice di Pace di Roma ha accolto parzialmente la domanda attorea, annullando l'intimazione di pagamento opposta in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
1) 09720120244285156000;
2) 09720130170066485000;
3) 09720130270235371000;
4) 09720140128701482000;
5) 09720140225920450000;
6) 09720150151122452000;
7) 09720150175297301000;
8) 09720150213706907000;
e rigettando l'opposizione in relazione alle restanti cartelle di pagamento (nn.
09720160181003436000, 09720170227059039000 e 09720190074410118000), ritenendo per queste regolarmente notificati gli atti interruttivi, con compensazione delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello parziale , lamentando Parte_1
l'erroneità della decisione assunta per essa aver assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla correttezza delle notifiche delle otto cartelle di pagamento sopra indicate, con conseguente interruzione della prescrizione e legittimità della pretesa creditoria.
L'appellata si è costituita in giudizio, chiedendo dichiararsi, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità della nuova documentazione prodotta da e la Parte_1 manifesta infondatezza dell'appello e, comunque, nel merito, il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto, nonché la condanna alle spese di giudizio della controparte.
Anche l'appellata si è costituita in giudizio, chiedendo l'accoglimento dell'appello CP_2 proposto da , l'accertamento della esigibilità del credito, con Parte_1 vittoria delle spese di giudizio, ovvero, in caso di rigetto dell'appello, la compensazione delle spese per responsabilità alla stessa non imputabile.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.01.2025.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi. Preliminarmente, si deve accogliere l'eccezione formulata dalla appellata di CP_1 inammissibilità di nuova documentazione nel presente giudizio (i.e. certificato storico di residenza;
copia integrale dell'intimazione di pagamento n. 09720179020835068000; i documenti riportati da pagina 244 a 251 nel file denominato “fascicolo I grado”), atteso che la stessa appellante non ha dedotto né allegato di non aver potuto produrre tali documenti in primo grado per causa ad essa non imputabile, come prescritto dall'art. 345 c.p.c.
Nel merito, con il primo motivo di appello, l'appellante ha contestato la gravata sentenza per difetto di motivazione, non avendo il Giudice di prime cure esplicitato le ragioni sottese alla decisione, e per violazione delle norme in tema di onere della prova e di prescrizione del diritto a riscuotere, ritenendo di aver dato prova di avere interrotto i termini prescrizionali con la notifica delle cartelle di pagamento in contestazione e con la notifica di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica delle suddette cartelle di pagamento.
Ciò posto, si deve ritenere fondata la doglianza dell'appellante in ordine al vizio di motivazione della sentenza appellata, tenuto conto che il Giudice di prime cure non esplicita l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della decisione assunta.
Occorre, pertanto, esaminare il merito delle censure, valutando la correttezza delle notifiche degli atti interruttivi della prescrizione e delle cartelle di pagamento sopra compiutamente indicate, partendo dal più recente e procedendo a ritroso.
L'appellante, in particolare, ha dedotto di avere correttamente eseguito la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720179020835068000 in data 22.01.2018, avente ad oggetto tutte le cartelle di pagamento per le quali il Giudice di prime cure ha dichiarato intervenuta la prescrizione.
Tuttavia, dalla documentazione presente nel fascicolo di primo grado di parte appellante, l'iter notificatorio dell'intimazione di pagamento n. 09720179020835068000 non risulta essere stato perfezionato.
A tale riguardo occorre osservare che la ricevuta di notifica recante l'identificativo
“09720179020835068000” (la quale riporta la data dell'11.05.2017 e non quella del 22.01.2018, peraltro non allegata sub 5 ma in un foglio privo di numerazione), indica che l'agente postale ha proceduto con il deposito del plico contenete l'intimazione di pagamento in questione presso la casa comunale, dopo aver accertato l'irreperibilità relativa del destinatario. Nel fascicolo è altresì presente l'attestazione della compiuta giacenza, ma non è stata rinvenuta la ricevuta di ritorno della c.d. CAD, che - come chiarito dalle Sezioni Unite - è il documento con il quale si dimostra il perfezionamento della notifica (Cass., SS.UU. sent. n. 10012/2021).
Né sono stati rinvenuti nel fascicolo di primo grado di parte appellante i seguenti atti interruttivi della prescrizione indicati dall'appellante: l'intimazione di pagamento n. 09720219037132034000, asseritamente notificata il 05.02.2022 ed erroneamente indicata come allegato sub 6 ove risulta, invece, la notifica della cartella di pagamento n. 09720140128701482000; il Preavviso di Fermo n.
09780201500017080000, asseritamente notificato il 21.01.2016 ed erroneamente indicato come allegato sub 7 ove risulta, invece, sempre la notifica della cartella di pagamento n.
09720140128701482000; il Preavviso di Fermo n.09780201500130893000, asseritamente notificato il 02.05.2016 ed erroneamente indicato come allegato sub 8 ove risulta, invece, la notifica della cartella di pagamento n. 09720140225920450000.
Stante l'inesistenza delle notifiche dei predetti atti, ritenuti dall'appellante interruttivi della prescrizione, occorre ora esaminare le notificazioni delle cartelle di pagamento precedenti all'intimazione di pagamento opposta in primo grado, per verificare se sia decorso il termine quinquennale di prescrizione della pretesa creditoria.
In particolare, dal fascicolo di primo grado dell'appellante risulta quanto segue:
1) la cartella di pagamento n. 09720120244285156000 è stata notificata alla appellata CP_1 in data 05.10.2012, con successivo deposito presso la casa comunale, ricevuta di consegna della c.d. CAD e attestazione della compiuta giacenza (cfr. doc. 3);
2) la cartella di pagamento n. 09720130170066485000 è stata notificata alla appellata CP_1 in data 24.07.2014 con consegna “personalmente al destinatario” (cfr. doc. 4);
3) la cartella di pagamento n. 09720130270235371000, risulta essere stata notificata alla appellata in data 14.02.2014, con successivo deposito presso la casa comunale per CP_1 irreperibilità relativa, senza prova dell'avviso di ricevimento della c.d. CAD (cfr. doc. 5);
4) la cartella di pagamento n. 09720140128701482000 risulta essere stata notificata alla appellata in data 21.10.2014, con successivo deposito nella casa comunale per CP_1 irreperibilità relativa, senza prova dell'avviso di ricevimento della c.d. CAD (cfr. doc. 6);
5) la cartella di pagamento n. 09720140225920450000 risulta essere stata notificata alla appellata in data 12.05.2015, con successivo deposito nella casa comunale per CP_1 irreperibilità relativa, senza prova dell'avviso di ricevimento della c.d. CAD (cfr. doc. 8);
6) la cartella di pagamento n. 09720150151122452000 risulta essere stata notificata alla appellata in data 05.04.2016, con successivo deposito nella casa comunale per CP_1 irreperibilità relativa, senza prova dell'avviso di ricevimento della c.d. CAD (cfr. doc. 9);
7) la cartella di pagamento n. 09720150175297301000 risulta essere stata notificata alla appellata in data 24.10.2015, con consegna in assenza del marito, senza prova CP_1 dell'invio della c.d. CAN (cfr. doc. 10); 8) la cartella di pagamento n. 09720150213706907000 risulta essere stata notificata il
01.03.2016 alla appellata con successivo deposito nella casa comunale per CP_1 irreperibilità relativa, senza prova dell'avviso di ricevimento della c.d. CAD (cfr. doc. 11).
Dalla documentazione presente nel fascicolo di primo grado risulta, pertanto, che tutte le pretese creditorie relative alle cartelle di pagamento sopra elencate sono prescritte, in parte per inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento e in parte (i.e. le nn. 1 e 2) per decorso quinquennale, tenuto conto che l'unico atto interruttivo della prescrizione è risultato essere solo l'intimazione di pagamento opposta in primo grado e notificata in data 05.02.2022.
Peraltro, nel caso di specie non può ritenersi applicabile la sospensione dei termini per l'emergenza
COVID-19, iniziati a decorrere dal 08.03.2020, quando ormai era già maturata la prescrizione.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi ministeriali, disciplinati dal d.m. n. 55/2014, recante “determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, aggiornati al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (pari ad euro 19.053,50) e di tutte le fasi di giudizio che sono state svolte.
p.q.m.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Roma n. 4337/23, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
3. condanna , in solido, tra loro, alla refusione delle Controparte_4 competenze e spese di lite del presente giudizio a favore di che liquida Controparte_1 in euro 2.921,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valentina Zaccheo
(GOP in tirocinio).
Roma, 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
Sezione tredicesima civile
Il Giudice Unico, in persona della dott.ssa Fabiana Corbo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 39145 del registro generale affari contenziosi anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Pamela Maietta (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Napoli, Via C.F._1
Via Ponte di Tappia n. 47
- appellante –
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Cannito (C.F. ) ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata nel suo Studio in Roma, Via Tommaso Campanella n. 21
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa, giusta CP_2 P.IVA_2 procura in atti, dall'Avv. Valentina Rossi, ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura
Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21;
- appellate -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4337/2023 resa dal Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 17.02.2023 e non notificata – vizio della notifica di cartella di pagamento – prescrizione del credito.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato, ha proposto opposizione, CP_1 dinanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219037132034000, adducendo l'omessa notifica di 12 cartelle di pagamento, tutte relative a violazioni del Codice della
Strada e con ente creditore con conseguente prescrizione delle pretese impositive. CP_2
Si sono costituite in giudizio l' e contestando le Controparte_3 CP_2 avverse pretese e producendo documentazione.
Con sentenza n. 4337/2023, il Giudice di Pace di Roma ha accolto parzialmente la domanda attorea, annullando l'intimazione di pagamento opposta in relazione alle seguenti cartelle di pagamento:
1) 09720120244285156000;
2) 09720130170066485000;
3) 09720130270235371000;
4) 09720140128701482000;
5) 09720140225920450000;
6) 09720150151122452000;
7) 09720150175297301000;
8) 09720150213706907000;
e rigettando l'opposizione in relazione alle restanti cartelle di pagamento (nn.
09720160181003436000, 09720170227059039000 e 09720190074410118000), ritenendo per queste regolarmente notificati gli atti interruttivi, con compensazione delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto appello parziale , lamentando Parte_1
l'erroneità della decisione assunta per essa aver assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in ordine alla correttezza delle notifiche delle otto cartelle di pagamento sopra indicate, con conseguente interruzione della prescrizione e legittimità della pretesa creditoria.
L'appellata si è costituita in giudizio, chiedendo dichiararsi, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità della nuova documentazione prodotta da e la Parte_1 manifesta infondatezza dell'appello e, comunque, nel merito, il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto, nonché la condanna alle spese di giudizio della controparte.
Anche l'appellata si è costituita in giudizio, chiedendo l'accoglimento dell'appello CP_2 proposto da , l'accertamento della esigibilità del credito, con Parte_1 vittoria delle spese di giudizio, ovvero, in caso di rigetto dell'appello, la compensazione delle spese per responsabilità alla stessa non imputabile.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.01.2025.
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi. Preliminarmente, si deve accogliere l'eccezione formulata dalla appellata di CP_1 inammissibilità di nuova documentazione nel presente giudizio (i.e. certificato storico di residenza;
copia integrale dell'intimazione di pagamento n. 09720179020835068000; i documenti riportati da pagina 244 a 251 nel file denominato “fascicolo I grado”), atteso che la stessa appellante non ha dedotto né allegato di non aver potuto produrre tali documenti in primo grado per causa ad essa non imputabile, come prescritto dall'art. 345 c.p.c.
Nel merito, con il primo motivo di appello, l'appellante ha contestato la gravata sentenza per difetto di motivazione, non avendo il Giudice di prime cure esplicitato le ragioni sottese alla decisione, e per violazione delle norme in tema di onere della prova e di prescrizione del diritto a riscuotere, ritenendo di aver dato prova di avere interrotto i termini prescrizionali con la notifica delle cartelle di pagamento in contestazione e con la notifica di atti interruttivi della prescrizione successivi alla notifica delle suddette cartelle di pagamento.
Ciò posto, si deve ritenere fondata la doglianza dell'appellante in ordine al vizio di motivazione della sentenza appellata, tenuto conto che il Giudice di prime cure non esplicita l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della decisione assunta.
Occorre, pertanto, esaminare il merito delle censure, valutando la correttezza delle notifiche degli atti interruttivi della prescrizione e delle cartelle di pagamento sopra compiutamente indicate, partendo dal più recente e procedendo a ritroso.
L'appellante, in particolare, ha dedotto di avere correttamente eseguito la notificazione dell'intimazione di pagamento n. 09720179020835068000 in data 22.01.2018, avente ad oggetto tutte le cartelle di pagamento per le quali il Giudice di prime cure ha dichiarato intervenuta la prescrizione.
Tuttavia, dalla documentazione presente nel fascicolo di primo grado di parte appellante, l'iter notificatorio dell'intimazione di pagamento n. 09720179020835068000 non risulta essere stato perfezionato.
A tale riguardo occorre osservare che la ricevuta di notifica recante l'identificativo
“09720179020835068000” (la quale riporta la data dell'11.05.2017 e non quella del 22.01.2018, peraltro non allegata sub 5 ma in un foglio privo di numerazione), indica che l'agente postale ha proceduto con il deposito del plico contenete l'intimazione di pagamento in questione presso la casa comunale, dopo aver accertato l'irreperibilità relativa del destinatario. Nel fascicolo è altresì presente l'attestazione della compiuta giacenza, ma non è stata rinvenuta la ricevuta di ritorno della c.d. CAD, che - come chiarito dalle Sezioni Unite - è il documento con il quale si dimostra il perfezionamento della notifica (Cass., SS.UU. sent. n. 10012/2021).
Né sono stati rinvenuti nel fascicolo di primo grado di parte appellante i seguenti atti interruttivi della prescrizione indicati dall'appellante: l'intimazione di pagamento n. 09720219037132034000, asseritamente notificata il 05.02.2022 ed erroneamente indicata come allegato sub 6 ove risulta, invece, la notifica della cartella di pagamento n. 09720140128701482000; il Preavviso di Fermo n.
09780201500017080000, asseritamente notificato il 21.01.2016 ed erroneamente indicato come allegato sub 7 ove risulta, invece, sempre la notifica della cartella di pagamento n.
09720140128701482000; il Preavviso di Fermo n.09780201500130893000, asseritamente notificato il 02.05.2016 ed erroneamente indicato come allegato sub 8 ove risulta, invece, la notifica della cartella di pagamento n. 09720140225920450000.
Stante l'inesistenza delle notifiche dei predetti atti, ritenuti dall'appellante interruttivi della prescrizione, occorre ora esaminare le notificazioni delle cartelle di pagamento precedenti all'intimazione di pagamento opposta in primo grado, per verificare se sia decorso il termine quinquennale di prescrizione della pretesa creditoria.
In particolare, dal fascicolo di primo grado dell'appellante risulta quanto segue:
1) la cartella di pagamento n. 09720120244285156000 è stata notificata alla appellata CP_1 in data 05.10.2012, con successivo deposito presso la casa comunale, ricevuta di consegna della c.d. CAD e attestazione della compiuta giacenza (cfr. doc. 3);
2) la cartella di pagamento n. 09720130170066485000 è stata notificata alla appellata CP_1 in data 24.07.2014 con consegna “personalmente al destinatario” (cfr. doc. 4);
3) la cartella di pagamento n. 09720130270235371000, risulta essere stata notificata alla appellata in data 14.02.2014, con successivo deposito presso la casa comunale per CP_1 irreperibilità relativa, senza prova dell'avviso di ricevimento della c.d. CAD (cfr. doc. 5);
4) la cartella di pagamento n. 09720140128701482000 risulta essere stata notificata alla appellata in data 21.10.2014, con successivo deposito nella casa comunale per CP_1 irreperibilità relativa, senza prova dell'avviso di ricevimento della c.d. CAD (cfr. doc. 6);
5) la cartella di pagamento n. 09720140225920450000 risulta essere stata notificata alla appellata in data 12.05.2015, con successivo deposito nella casa comunale per CP_1 irreperibilità relativa, senza prova dell'avviso di ricevimento della c.d. CAD (cfr. doc. 8);
6) la cartella di pagamento n. 09720150151122452000 risulta essere stata notificata alla appellata in data 05.04.2016, con successivo deposito nella casa comunale per CP_1 irreperibilità relativa, senza prova dell'avviso di ricevimento della c.d. CAD (cfr. doc. 9);
7) la cartella di pagamento n. 09720150175297301000 risulta essere stata notificata alla appellata in data 24.10.2015, con consegna in assenza del marito, senza prova CP_1 dell'invio della c.d. CAN (cfr. doc. 10); 8) la cartella di pagamento n. 09720150213706907000 risulta essere stata notificata il
01.03.2016 alla appellata con successivo deposito nella casa comunale per CP_1 irreperibilità relativa, senza prova dell'avviso di ricevimento della c.d. CAD (cfr. doc. 11).
Dalla documentazione presente nel fascicolo di primo grado risulta, pertanto, che tutte le pretese creditorie relative alle cartelle di pagamento sopra elencate sono prescritte, in parte per inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento e in parte (i.e. le nn. 1 e 2) per decorso quinquennale, tenuto conto che l'unico atto interruttivo della prescrizione è risultato essere solo l'intimazione di pagamento opposta in primo grado e notificata in data 05.02.2022.
Peraltro, nel caso di specie non può ritenersi applicabile la sospensione dei termini per l'emergenza
COVID-19, iniziati a decorrere dal 08.03.2020, quando ormai era già maturata la prescrizione.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo secondo i valori minimi ministeriali, disciplinati dal d.m. n. 55/2014, recante “determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247”, aggiornati al d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda (pari ad euro 19.053,50) e di tutte le fasi di giudizio che sono state svolte.
p.q.m.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Roma n. 4337/23, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
3. condanna , in solido, tra loro, alla refusione delle Controparte_4 competenze e spese di lite del presente giudizio a favore di che liquida Controparte_1 in euro 2.921,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valentina Zaccheo
(GOP in tirocinio).
Roma, 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Corbo