Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2002, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
3184/ 02 E S A E L O L L D REPUBBLICA ITALIANA D O E Ag IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA C Oggetto Cessazione affitto SEZIONE TERZA agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 12998/00 Dott. Angelo GIULIANO PERCONTE LICATESE Dott. Renato Cron.7258 Consigliere Rep. Dott. AN Battista PETTI Consigliere Ud. 24/10/01 DURANTE Consigliere Dott. Bruno CALABRESE Rel. Consigliere Dott. Donato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PE OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO ROMANELLI, che lo difende unitamente agli avvocati TOMMASO LO BUGLIO, BERNARDO MARINO, ADRIANA LO BUGLIO, ANTONIO ROBERTO LO BUGLIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EL FO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato 2001 MARIA TERESA LOIACONO ROMAGNOLI, che lo difende 1826 unitamente all'avvocato EMILIO ROMAGNOLI, con procura 1 speciale del dott. Notaio Mario Faotto VENEZIA- MESTRE 26/6/2000 rep.n.115.071; controricorrente avversO la sentenza n. 671/00 della Corte d'Appello di MILANO, sezione specializzata agraria emessa il 7/2/2000, depositata il 17/03/00; RG.2617/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
uditi gli Avvocati LO BUGLIO TOMMASO E ROMANELLI GUSTAVO;
udito l'Avvocato EMILIO ROMAGNOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 10.1.1997 LA FO esponeva: di essere proprietario di terreni e fabbricati facenti parte del fondo rustico "Cascina Castello" in Comune di Cavacurta in forza di successione alla madre ST CA RI;
che costei con contratto 1.1.1979 aveva concesso in affitto per otto anni a ED TO -a seguito della rinuncia del precedente affittuario ED GI la propria quota indivisa di 4/8 del detto podere, di cui risultavano comproprietari per 2/8 lo stesso ED TO e per 1/8 ciascuna le sorelle del medesimo;
che il contratto, da ritenersi prorogato ex art. 2 lett. e) 1. n. 203/1982 sino al 10.11.1997, era stato regolarmente disdettato;
ciò pre- messo, evocava ED TO dinanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Lodi allo scopo di far accertare e dichiarare 1) che il contratto di affitto sarebbe scaduto il 10.11.1997; 2) che alcuni immobili (casa padronale, relativo cortile antistante, giardino e scarpata retrostanti) non rientravano ab origine nell'oggetto dell'affittanza; 3) che all'affittuario non spettava alcunchè a titolo di mi- glioramenti, chiedendo, in subordine, la compensazione con i danni cagionati al fondo nella misura non infe- riore a lire 50 milioni. Costituitosi, il convenuto contestava la domanda eccependo in particolare l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza nel merito delle avverse pretese, nel senso che non erano esclusi dall'affitto gli immobili ricordati, che in ogni caso dovevano considerarsi per- tinenze, e che, quanto alla scadenza, non poteva farsi applicazione dell'art. 2 1. n. 203/82, poiché il con- tratto di affitto costituiva transazione ex art. 3 1.n. 11/1971. Da ultimo, in via riconvenzionale proponeva domanda per l'indennità per miglioramenti. 3 Con sentenza non definitiva del 19.3.1999 (n. 233/99) l'adita Sezione dichiarava: a) che i beni di- stinti al fl. 3, mapp. 19, 18 sub 3, 29 sub 2 e 18 sub 2 non rientravano nell'oggetto dell'affittanza e con- dannava il convenuto alla loro restituzione;
b) che i beni oggetto di affitto agrario al momento della doman- da erano quelli indicati nel predetto contratto, ad esclusione di quelli divenuti di proprietà esclusiva del ED in forza degli att. 23.5.1985 per notaio Bignami e 13.10.1995 per notaio Squintani;
c) che il contratto d'affitto agrario 1.1.1979 era scaduto il 10.11.1997. Disponeva, poi, con separata ordinanza cir- ca la prosecuzione del processo. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Milano -Sezione specializzata agraria con sentenza del 7.2.2000. Per la cassazione di tale sentenza lo stesso Pe- drazzini TO ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui resiste LA FO con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, impostato sulla erronea e man- cata applicazione dell'art. 23 ult. Comma 1. n. 11/1971 e dell'art. 45 1.n. 203/1982, il ricorrente deduce che il contratto di affitto de quo è un contratto in deroga 4 stipulato con l'assistenza delle associazioni sindacali nella vigenza della legge n. 11 del 1971, per cui è va- lido, efficace ed operante anche dopo l'entrata in vi- 203 del 1982, ai sensi dell'art. 45 gore della legge n. Conseguentemente, non essendo stato il della stessa. rapporto disdettato almeno un anno prima, i giudici di merito avrebbero dovuto pervenire alla conclusione che la pretesa dello LA di cessazione al 10.11.1997 andava rigettata e dichiararsi che il contratto in cor- So, per via di rinnovi automatici, andava a scadere al 10.11.2003 o al 10.11.2002. Il motivo è inammissibile, poiché introduce una prospettazione della questione relativa alla durata del contratto nuova rispetto a quanto dedotto in appello. In tale sede, invero, il problema della durata del con- tratto era connesso essenzialmente alla pretesa natura transattiva dello stesso -ed infatti, come si evince dalle deduzioni riportate nella sentenza impugnata (p. 3) il ED con riferimento alla scadenza con- trattuale lamentava che non poteva farsi applicazione dell'art. 2 legge 203/82 perché il contratto di affitto costituiva transazione ex art. 23 legge n. 11 del 1971» e non alla qualificazione del contratto come "in deroga" ed alla configurabilità di validi patti in de- roga stipulati anteriormente all'entrata in vigore del- 5 la legge n. 203/1982. Con il secondo motivo si denuncia erronea interpre- tazione delle leggi n. 11/71 e n. 203/82 in relazione alle norme sul contratto di transazione e al contratto 1.1.1979. Si duole il ricorrente che la Corte di merito abbia considerato il contratto 1.1.1979 [tra ST CA RI, madre dello LA, e ED Vitto- rio, a seguito della rinuncia del precedente affittua- rio, ED AN, padre di quest'ultimo] non un atto di transazione ma una normale convenzione e rite- nuto, quindi, l'applicabilità dell'art. 2 1. 203/82, con conseguente determinazione della scadenza al 10.11.1997. Assume che militavano per la transazione le varie clausole contrattuali contenenti quasi tutte le pattuizioni in deroga alle norme vigenti e che il ri- chiamo alla clausola arbitrale era da valutare come di- mostrazione dello spirito transattivo che ha permeato l'intero contratto 1.1.1979. Il motivo non può trovare accoglimento. L'interpretazione del contratto, traducendosi in una indagine di fatto, spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per il caso di inadeguatezza della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico argomentativo seguito per giungere alla decisione. 6 Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto che il contratto in esame non fosse configurabile, nel rap- porto ST/ED TO, come accordo tran- sattivo, non essendo "nulla dato rinvenire nel contrat- to circa la strumentalità di reciproche concessioni in funzione di una lite in atto da comporre ○ futura da prevenire". E ciò alla stregua delle considerazioni che la clausola arbitrale, da un lato, escludeva l'esistenza all'epoca di una lite, e, dall'altro, per il suo carattere neutro, non poteva interpretarsi come indice di una volontà di prevenire liti future (giac- chè, altrimenti, si avrebbe transazione per ogni con- tratto contenente la clausola compromissoria). L'interpretazione della Corte, così delineata, ri- sulta adeguata e immune da vizi logici e giuridici, sicchè la critica del risultato raggiunto dal giudice a quo e la contrapposizione di una diversa interpretazio- ne proposta da parte ricorrente si risolvono nella pre- tesa ad una diversa interpretazione del contratto, inammissibile in questa sede, investendo il merito del- le valutazioni del giudice stesso. Con il terzo motivo, denunciando erronea interpre- tazione dell'oggetto del contratto 1.1.1979, il ricor- rente lamenta una lettura e interpretazione di questo per singoli ed estrapolati periodi o frasi, in relazio- 7 ne in particolare all'avere la sentenza impugnata rite- nuto che alcuni mappali non facevano parte del contrat- to di affitto perché non espressamente menzionati, men- tre dal contratto emerge chiaro l'intento delle parti di concedere in affitto a ED TO tutta la quota di 8/16 di proprietà della ST, trattandosi di evidente dimenticanza l'omissione di qualche mappale nella descrizione depli immobilį. Il motivo va del pari disatteso. La Corte ha accertato l'oggetto del contratto alla stregua della precisa elencazione dei mappali oggetto dell'affitto contenuta nel contratto stesso, della man- cata contestazione da parte del ED TO dell'affermazione dello LA che la casa padronale [con giardino] non era mai stata abitata dall'attuale ricorrente (cioè lo stesso ED TO), della "ricognizione" avvenuta nel 1985 in occasione della di- visione dei beni comuni, con la quale erano stati at- tribuiti all'odierno resistente gli enti nel foglio 3 ai mapp. 29 sub 2 e 18 sub 2 (casa padronale), 18 sub 3 (fabbricato rurale facente parte della casa), 19 (giar- dino della casa). Al contempo, dal punto di vista sog- gettivo, ha evidenziato che l'esclusione dall'elenco dei beni concessi in affitto della casa padronale e del suo giardino fu manifestazione di "consapevole" volon- 8 tà, in considerazione dell'intenzione di acquisire la casa, con la conseguenza che una casa padronale accata- stata all'urbano non può considerarsi pertinenza di un fondo rustico. Trattasi di accertamento in fatto, congruo sotto ogni aspetto, come tale incensurabile in questa sede. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudi- zio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, sono a carico del soccombente. R
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te alle spese, liquidate in 1.220.000 € 113,57, oltre L.
4.000.000 per onorari-€ 2.065,83- Così deciso, il 24.10.2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Ара " Seat Catatan IL CANCELLIERE C Gina Casoli Depositata in Cancelleria A M oggi, n 57 E R E T IL CANCELLERE C1 Gina 9