Sentenza 13 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di revisione, la manifesta infondatezza che giustifica la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di revisione deve essere tale da dar luogo alla sua rilevabilità immediata, in base a semplice e sommario esame delibativo, senza necessità di un approfondito e completo esame di merito, che va svolto soltanto nel vero e proprio giudizio di revisione. Ne consegue che, quando invece l'esame è fatto in sede di giudizio delibativo (rescindente), ciò vale di per se stesso ad escludere la manifesta infondatezza della richiesta di revisione e comporta perciò l'annullamento dell'ordinanza con la quale la richiesta di revisione è stata dichiarata inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/10/1999, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Paolo Fattori Presidente del 13/10/1999
1. Dott. Benito Romano De Grazia Consigliere SENTENZA
2. " Vito Savino " N. 3148
3. " Francesco Malagnino " REGISTRO GENERALE
4. " NI IC " N. 3536/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: Di BL EL nato a [...] il 12/9/'56.
avverso l'ordinanza della terza sezione penale della Corte di Appello di Catania del 13/2/'98 che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione presentata dal ricorrente, relativa a sentenza di condanna del Pretore di Caltagirone - sezione distaccata di Mineo del 13/11/'97, di condanna di Di BL alla pena di anni uno mesi sei di reclusione lire 400.000 di multa per il reato di furto continuato ed aggravato di energia elettrica (accertato in Palagonia il 24/2/'95).
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vito Savino la richiesta del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 13/11/'97 il Pretore di Caltagirone - sezione distaccata di Mineo condannava Di BL EL alla pena di anni uno mesi sei di reclusione lire 400.000 di multa, ritenendolo colpevole di furto continuato ed aggravato di energia elettrica in danno dell'ENEL (abusivo riallacciamento di utenza già intestata alla s.n.c. PRE.MO.TER. di Di BL, precedentemente disattivata;
fatto accertato in Palagonia il 24/2/'95).
Il 29/1/'98 Di BL presentava istanza di revisione alla Corte di Appello di Catania. Deduceva che la sentenza, per causa di forza maggiore, non era stata impugnata, ed era passata in giudicato il 28/12/'97 - 11/1/'98; che non aveva potuto impugnare la sentenza e in precedenza approntare idonea linea difensiva, per seguire una figlia gravemente ammalata di talassemia;
che aveva conosciuto fatti, costituenti prova della sua innocenza, soltanto agli inizi del '98, quando si era riconciliato con i fratelli MA e AT, titolari della s.n.c. PRE.MO.TER.; che il presunto riallacciamento abusivo aveva riguardato non una sua utenza, ma utenza della societa' dei fratelli;
che egli era stato presente a sopralluogo di verificatori ENEL sia perché risiedeva nelle vicinanze dell'edificio adibito a cantiere della PRE.MO.TER., sia in quanto all'epoca aiutava saltuariamente i congiunti e che ai dipendenti ENEL aveva riferito di nulla spere del presunto riallaccio abusivo e che comunque avrebbe riferito il rilievo ai fratelli;
che con questi, successivamente, aveva interrotto ogni rapporto per contrasti economici;
che, riconciliatosi con gli stessi agli inizi del '98, aveva appreso in base anche a documentazione, allegata alla istanza di revisione, che dopo la verifica del 24/2/'95 l'ENEL aveva avuto un lungo carteggio con i suoi fratelli, in particolare con AT;
che dal carteggio risulta che l'ENEL aveva riconosciuto la ditta PRE.MO.TER. titolare dell'utenza, quindi il legale rappresentante di questa, Di BL AT, eventuale responsabile dell'assunto riallaccio abusivo;
che la società aveva pagato all'ENEL, risolvendo la controversia, la somma di lire 3.673.057; che egli non era stato mai legale rappresentante della società, secondo attestazione di certificato della cancelleria commerciale del Tribunale di Caltagirone, esibito, nè socio, essendo stato dichiarato in precedenza fallito;
che la documentazione allegata, se conosciuta tempestivamente, quindi prodotta in dibattimento, sarebbe stata idonea a fornire la prova della estraneità dell'istante all'addebito; che tutto ciò e sufficiente a consentire la revisione del processo. La Corte di Appello di Catania con ordinanza del 13/2/'98 dichiarava la inammissibilità della richiesta.
Rilevava preliminarmente che dai documenti prodotti non risultava la definitività della sentenza di condanna. Osservava poi che Di BL era stato presente al dibattimento, assistito da difensore di fiducia, pertanto ha avuto piena possibilità di conferire al difensore il necessario mandato per la impugnazione. Osservava che non è stata offerta alcuna prova che all'epoca del reato (fino al 24/2/'95) l'istante non fosse il legale rappresentante della società PRE.MO.TER. (era stato esibito certificato della cancelleria commerciale del 30/11/'95, di oltre nove mesi successivo ai fatti oggetto della sentenza di condanna); che il riallaccio abusivo riguardò immobile in Palagonia, ove si trovava la residenza del ricorrente, il quale è stato riconosciuto responsabile perché trovato nella materiale disponibilità del fondo in cui era installato il contatore ENEL;
che Di BL EL è stato dichiarato colpevole in quanto utilizzatore materiale dell'energia elettrica abusivamente sottratta e che appare irrilevante accertare chi fosse, all'epoca del fatto, il legale rappresentante della società titolare del contratto, la cui responsabilità fu eventualmente concorrente, ma non esclude quella dell'istante; che il pagamento transattivo di lire 3.673.057 da parte di Di BL AT in data 1/9/'95 ha rilievo solo civilistico e non può avere rilievo di confessione di reato da parte di Di BL AT. 2) Avverso l'ordinanza della Corte di Appello Di BL EL ha proposto ricorso per cassazione.
Deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 630 lettera c) CPP. Sostiene che la Corte di Appello ha proceduto illegittimamente a valutazione nel merito delle prove indicate, valutazione non consentita nella fase rescindente del procedimento di revisione, fatta d'altronde in maniera erronea e contraddittoria, non tenendo presente in particolare che l'abitazione del ricorrente (munita di regolare e distinta utenza di energia elettrica) e i locali della PRE.MO.TER. erano adiacenti, ma distinti, e che l'addebito del riallaccio abusivo ha riguardato soltanto l'utenza PRE.MO.TER.. Aggiunge che l'esibito certificato della cancelleria commerciale attesta che fin dall'iscrizione nel registro delle imprese la s.n.c. PRE.MO.TER. è stata composta dai fratelli MA e AT Di BL, e che dal rituale penale allegato al fascicolo dibattimentale si evince che il ricorrente è stato dichiarato fallito il 2/1/'93, quindi non poteva ne' amministrare una qualsiasi società, ne' comunque farvi parte come socio.
Chiede poi la sospensione della esecuzione della pena;
fa presente che nei suoi confronti è stato emesso ordine di carcerazione in data 21/5/'98 e che sta espiando la pena con affidamento in prova ai servizi sociali (in seguito a provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Catania del 7/10/'98).
3) Esclusa, per l'affermata espiazione della pena, in corso, la causa di inammissibilità della non irrevocabilità della sentenza di condanna, occorre verificare la correttezza della valutazione della manifesta infondatezza della richiesta di revisione, operata dalla Corte di Appello di Catania.
La manifesta infondatezza che, ai sensi dell'art. 634 1^ comma CPP, giustifica la declaratoria di inammissibilità della istanza di revisione, deve essere tale da dare luogo alla sua rilevabilità immediata, in base a semplice e sommario esame delibativo, quindi senza necessità di un approfondito e completo esame di merito, sommario esame delibativo da effettuare mediante confronto con le risultanze della sentenza di cui si chiede la revisione. L'esame puntuale di merito va svolto soltanto nel vero e proprio giudizio di revisione. Ne consegue che, quando invece l'esame è fatto in sede di giudizio delibativo (rescindente), ciò vale di per sè stesso ad escludere la manifesta infondatezza della richiesta di revisione e comporta perciò l'annullamento dell'ordinanza con la quale la richiesta di revisione è stata dichiarata inammissibile. Trattasi proprio della situazione che si coglie nel caso in esame, nel quale i giudici di merito, anziché limitarsi a sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti, al fine di stabilire se essi, nei termini in cui sono stati prospettati, appaiono astrattamente idonei, da un canto ad incidere sostanzialmente ed in maniera favorevole sulla valutazione delle prove già raccolte e sul giudizio di colpevolezza del condannato, dall'altro a consentire di prevedere ragionevolmente che, soli o congiunti a quelli già esaminati nel corso del processo conclusosi con la sentenza della quale si chiede la revisione, possano condurre al proscioglimento di chi del delitto è stato dichiarato colpevole, hanno invece anticipato alla fase rescindente la valutazione approfondita delle prove, concludendo per la loro inidoneità a scagionare Di BL. I giudici catanesi in particolare non contestano, almeno espressamente, la scoperta, dopo la condanna, degli elementi diversi posti da Di BL EL a fondamento dell'istanza di revisione;
ma ne escludono l'incidenza ex art. 631 CPP. Ciò fanno però valutando diffusamente e argomentativamente, nel merito, gli elementi, in senso contrario a quello attribuitovi dall'impugnante, senza avere assicurato previamente le garanzie del contraddittorio, proprie della fase rescissoria della revisione.
Il dato si evince chiaramente dalle argomentazioni della Corte di Appello di Catania e dalle obiezioni del ricorrente, su riportate. L'ordinanza impugnata va perciò annulla senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Messina per l'ulteriore corso.
Sulla istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, secondo il disposto dell'art. 635 CPP, la Corte di Cassazione non è competente a decidere.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Messina per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 1999