TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/03/2026, n. 3904
TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione norme sull'avanzamento e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che vi sia stata una palese incoerenza e non omogeneità dei criteri applicati, in particolare per quanto riguarda le qualità morali, di carattere, fisiche, professionali, intellettuali e di cultura, con una valutazione non adeguatamente ponderata dei titoli e delle esperienze del ricorrente rispetto ai controinteressati.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione norme sull'avanzamento e eccesso di potere

    La determina è stata annullata in quanto presupposto di atti viziati dalla Commissione di Avanzamento, in particolare per quanto riguarda la valutazione del ricorrente.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione norme sull'avanzamento e eccesso di potere

    Il verbale è stato annullato in quanto la graduatoria di merito in esso contenuta è stata formata sulla base di una valutazione illegittima del ricorrente.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione norme sull'avanzamento e eccesso di potere

    Le schede di valutazione sono state annullate in quanto le motivazioni in esse contenute riflettono una valutazione illegittima del ricorrente.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione norme sull'avanzamento e eccesso di potere

    La documentazione caratteristica è stata considerata nel contesto della valutazione complessiva, che è risultata viziata.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione norme sull'avanzamento e eccesso di potere

    Le note di riscontro sono state considerate nel contesto del vizio di eccesso di potere che ha inficiato l'intero procedimento valutativo.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione norme sull'avanzamento e eccesso di potere

    La documentazione matricolare dei controinteressati è stata esaminata nel contesto del vizio di eccesso di potere, evidenziando disparità di trattamento.

  • Accolto
    Danni subiti e subendi

    La domanda di risarcimento è stata accolta in linea di principio, ma la quantificazione è rimessa a successiva valutazione o accordo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/03/2026, n. 3904
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3904
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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