Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 02/03/2026, n. 3904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3904 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03904/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07804/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7804 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Stefania Terracciano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Difesa - Stato Maggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della comunicazione “M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-” del 2 maggio 2024, avente ad oggetto “Pubblicazione esito giudizio di avanzamento al grado superiore, dei Colonnelli dell’Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo, per il 2024”, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto – 4^ Divisione, a firma del Direttore della Divisione, Brig. Gen. C.C.r.n. -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 10 maggio 2024, con la quale veniva comunicato al ricorrente l’avvenuta pubblicazione dell’esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione di avanzamento (All. n. 1);
- della determina “M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-” del 5 ottobre 2023 del Direttore Generale per il Personale Militare, avente ad oggetto la formazione delle aliquote di ruolo degli Ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta, per il 2024 (All. n. 2);
- del verbale n. 6 del 5 febbraio 2024 della Commissione Superiore di Avanzamento (per l’anno 2024) dell’Aeronautica e dei relativi annessi, contenente la graduatoria di merito formata sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione medesima, approvato dal Ministro della Difesa in data 7 febbraio 2024(All. n. 3);
- dei verbali relativi alle sedute della Commissione superiore di Avanzamento del 18-23-29 dicembre 2023 e 31 gennaio non conosciuti dal ricorrente in quanto non rilasciati a seguito dell’istanza di accesso ai documenti;
- delle schede di valutazione, allegate al verbale n. 6 del 5 febbraio 2024, contenenti le ragioni poste al base del giudizio espresse da ciascun componente della Commissione Superiore di Avanzamento (per l’anno 2024) dell’Aeronautica con riguardo al ricorrente Col. -OMISSIS- e ai controinteressati Col. (ora Gen. Di Brigata), -OMISSIS- e Col. (ora Gen. di Brigata)-OMISSIS- (All. n. 4);
- della documentazione caratteristica del Gen. B. -OMISSIS- e del Gen. B. -OMISSIS- trasmessi a seguito di istanza di accesso ai documenti (all..5 e 6), nonché quella matricolare non ancora rilasciata dall’amministrazione;
- della nota di riscontro all’istanza di accesso del 15 maggio 2024, assunta al protocollo M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, V Reparto – 12^ Divisione Documentazione Aeronautica, notificata a mezzo pec alla scrivente difesa in data 10 giugno 2024 (All. n. 7);
- della nota di riscontro all’istanza di accesso del 18 giugno 2024, assunta al protocollo M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-in data 19 giugno 2024, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, V Reparto – 12^ Divisione Documentazione Aeronautica, notificata a mezzo pec alla scrivente difesa in data 21 giugno 2024 (All. n. 8);
- di ogni altro provvedimento, atto, verbale o documento inerente la procedura valutativa in oggetto, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti in considerazione del parziale riscontro all’istanza di accesso agli atti amministrativi;
nonché
- per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei provvedimenti impugnati in epigrafe, con riserva di quantificazione in corso di causa
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 7\8\2024 :
Annullamento ove occorra, della documentazione matricolare del Gen. Brig. -OMISSIS- trasmessa, tardivamente, al ricorrente in data 8 luglio 2024 e della relativa nota di accompagnamento prot. -OMISSIS-08-07-2024 ;
- ove occorra, della documentazione matricolare del Gen. Brig. -OMISSIS- trasmessa, tardivamente, al ricorrente in data 8 luglio 2024 e della relativa nota di accompagnamento prot. -OMISSIS-08-07-2024 ;
- di ogni altro provvedimento, atto, verbale o documento inerente la procedura valutativa in oggetto, presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti;
e, comunque, per l’annullamento
(provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo)
- della comunicazione “M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-” del 2 maggio 2024, avente ad oggetto “Pubblicazione esito giudizio di avanzamento al grado superiore, dei Colonnelli dell’Aeronautica Militare in servizio permanente effettivo, per il 2024”, del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto – 4^ Divisione, a firma del Direttore della Divisione, Brig. Gen. C.C.r.n. -OMISSIS-, notificata al ricorrente in data 10 maggio 2024, con la quale veniva comunicato al ricorrente l’avvenuta pubblicazione dell’esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione di avanzamento ;
- della determina “M_D -OMISSIS-REG2023 -OMISSIS-” del 5 ottobre 2023 del Direttore Generale per il Personale Militare, avente ad oggetto la formazione delle aliquote di ruolo degli Ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta, per il 2024 ;
- del verbale n. 6 del 5 febbraio 2024 della Commissione Superiore di Avanzamento (per l’anno 2024) dell’Aeronautica e dei relativi annessi, contenente la graduatoria di merito formata sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione medesima, approvato dal Ministro della Difesa in data 7 febbraio 2024;
- dei verbali relativi alle sedute della Commissione superiore di Avanzamento del 18-23-29 dicembre 2023 e 31 gennaio non conosciuti dal ricorrente in quanto non rilasciati a seguito dell’istanza di accesso ai documenti; - delle schede di valutazione, allegate al verbale n. 6 del 5 febbraio 2024, contenenti le ragioni poste al base del giudizio espresse da ciascun componente della Commissione Superiore di Avanzamento (per l’anno 2024) dell’Aeronautica con riguardo al ricorrente Col. -OMISSIS- e ai controinteressati Col. (ora Gen. di Brigata), -OMISSIS- e Col. (ora Gen. di Brigata)-OMISSIS-;
- della documentazione caratteristica del Gen. B. -OMISSIS- e del Gen. B. -OMISSIS- trasmessi a seguito di istanza di accesso ai documenti;
- della nota di riscontro all’istanza di accesso del 15 maggio 2024, assunta al protocollo M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, V Reparto – 12^ Divisione Documentazione Aeronautica, notificata a mezzo pec alla scrivente difesa in data 10 giugno 2024;
- della nota di riscontro all’istanza di accesso del 18 giugno 2024, assunta al protocollo M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-in data 19 giugno 2024, del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, V Reparto – 12^ Divisione Documentazione Aeronautica, notificata a mezzo pec alla scrivente difesa in data 21 giugno 2024;
nonché
- per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dei provvedimenti impugnati in epigrafe, con riserva di quantificazione in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Difesa - Stato Maggiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 il dott. UD NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo, notificato il primo luglio 2024 e depositato il 18 luglio successivo, il quale è stato successivamente integrato con motivi aggiunti (depositati il 7.8.2024), il Colonnello A.A.r.a.n. sig. -OMISSIS- ha impugnato l’esito del procedimento di avanzamento al grado superiore riguardante i colonnelli dell’Aeronautica Militare per l’anno 2024, chiedendone l’annullamento, nella parte in cui ha impedito l’iscrizione del medesimo Ufficiale nel quadro di avanzamento.
In particolare, il ricorrente rappresenta di essere stato collocato nella 12^ posizione della graduatoria di merito, con il punteggio complessivo di merito di punti -OMISSIS- su 30,00 e, pertanto, al di fuori del novero dei promossi al grado superiore di Generale di Brigata, nel quale sono invece rientrati i due colleghi promossi (e odierni controinteressati), evocati nel presente giudizio, Gen. Brig. -OMISSIS- e Gen. Brig.-OMISSIS-, i quali sono stati entrambi iscritti nel quadro di avanzamento a scelta formato per il predetto anno, avendo conseguito, rispettivamente, le seguenti posizioni e punteggi:
- Gen. -OMISSIS-: 1^ posizione, con -OMISSIS- punti;
- Gen. -OMISSIS-: 2^ posizione, con -OMISSIS- punti.
1.2. Queste le censure dedotte con il primo motivo, originariamente articolato con il ricorso introduttivo così rubricato: I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1057, 1058, 1060 e 1064 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – violazione e falsa applicazione degli artt. 700 e ss. del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90 – eccesso di potere, in senso assoluto per illogicità, incongruenza, ingiustizia manifesta, incoerenza generale del metro di valutazione adottato – sviamento ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Dopo avere ripercorso la propria carriera, evidenziando i numerosi e rilevanti titoli conseguiti sotto le diverse categorie e “voci” di cui all’art. 1058 c.o.m., parte ricorrente deduce che l’atto espressivo del giudizio emanato dalla Commissione Superiore di Avanzamento (CSA), cioè l’attribuzione del punteggio ai singoli candidati, deve trovare sempre logica e coerente corrispondenza nelle risultanze documentate dal fascicolo personale, utili e necessarie a caratterizzare la personalità complessiva dell’Ufficiale. L’illegittimità dell’operato della C.S.A. appare quindi ravvisabile quando gli esiti dei giudizi di avanzamento si configurino come il risultato di una diversità del metro valutativo applicato ai diversi ufficiali scrutinati e ciò, in particolare, in tutti i casi in cui si rilevi che i punteggi assegnati siano stati attribuiti con criteri restrittivi nei confronti dell’ufficiale pretermesso e concessivi nei confronti degli ex parigrado promossi o meglio posizionati.
Al riguardo gli aspetti non adeguatamente valutati dalla CSA, ad avviso del ricorrente, in sintesi, sarebbero i seguenti:
(a) Qualità morali, di carattere e fisiche (art. 1058, lett. a), c.o.m.): con riguardo alle qualità morali l’Ufficiale ha sempre ricevuto i massimi apprezzamenti nelle schede valutative che lo hanno riguardato nel corso della carriera; non ha mai riportato abbassamenti della massima qualifica finale né risultano mende; ha ottenuto n. 7 encomi e n. 6 elogi nel corso della carriera, ricevuti con riferimento a missioni espletate fuori dei confini nazionali e in ambito NATO; poiché anche sul piano caratteriale e fisico le valutazioni ottenute sono sempre risultate di altissimo livello (in genere apicali), non è dato comprendere perché la Commissione sia pervenuta ad una valutazione pari a soli -OMISSIS- punti per questa specifica categoria di qualità; si anniderebbe in ciò un “macroscopico errore valutativo”;
(b) Benemerenze di guerra, qualità professionali dimostrate in carriera, nel comando e in specifiche attribuzioni (art. 1058, lett. b), c.o.m.): parte ricorrente elenca, al suo attivo, numerose medaglie NATO tributategli in relazione a specifiche missioni oltre che diverse croci commemorative; come risulta dalla documentazione caratteristica e matricolare del ricorrente, il Col. -OMISSIS-, allora Tenente Colonnello, ha espletato l’incarico di Comandante della FOB (Forward Operating Base) di Trapani - Birgi. Tale posizione è un Comando NATO alle dirette dipendenze del Generale Comandante (a rotazione americano e tedesco) della Component NATO di Geilenkirchen, venendo insignito, anche in relazione a tale incarico, di benemerenze e riconoscimenti formali da parte di Autorità NATO e nazionali. Dalla documentazione caratteristica e matricolare del Col. -OMISSIS-, risulta poi che lo stesso ha avuto incarichi e ruoli di grande responsabilità e delicatezza nell’arco dell’intera carriera e, in particolare, nell’ultimo grado ricoperto; il ricorrente ha ricoperto plurimi incarichi in vari settori rilevanti, dalla Difesa Aerea e missilistica integrata (DAMI) alle Telecomunicazioni e Telematica, oltre ad Organi di Staff quali Stato Maggiore, Comandi Intermedi e Reparti e Gruppi sia in contesti nazionali che internazionali, con particolare riguardo a operazioni fuori dai confini nazionali sotto egida ONU e NATO. Si consideri, inoltre, che il ricorrente, anche quando è stato incaricato in ambito internazionale, non solo ha ottenuto le qualifiche professionali richieste con il massimo delle valutazioni ma, anche se non richiesto dalla posizione rivestita, ha superato gli esami per la qualifica di Istruttore e, successivamente, di Valutatore nella posizione Passive Detection Controller sul velivolo NATO “AWACS” (elemento di pregio per la rappresentanza italiana in ambito NATO); ricopriva, al momento della valutazione impugnata, incarico spettante, a livello tabellare, al grado superiore (Generale di Brigata); di qui la censura di incongruità e inadeguatezza del punteggio di -OMISSIS-/30 che gli è stato attribuito per questa specifica categoria di valutazione;
(c) per quanto concerne le “qualità intellettuali e di cultura”, il ricorrente ha seguito l’iter formativo più appropriato, considerata la moltitudine dei corsi frequentati (in totale 47 corsi di cui 20 in ambito Forza Armata, 8 in ambito Interforze e ben 18 in contesti NATO ed internazionali) e accertati i pregevoli risultati ottenuti (v. quanto dettagliato sul punto in ricorso, pagg. 17-20); possiede doppia laurea e Master di I^ livello in Studi Internazionali Strategici Militari; conosce la lingua inglese; anche per queste voci, pertanto, il punteggio attribuito (di -OMISSIS-/30) non appare conforme alle capacità possedute e ai risultati ottenuti;
(d) per quanto riguarda invece la qualità di cui all’art. 1058, comma 5, lettera d), c.o.m. ovverosia l’ “ attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione”, per come puntualizzato dall’art. 708 del D.P.R. n. 90/2010, l’attribuzione, per questo aspetto, di -OMISSIS- punti su 30 sottostima, a dire del ricorrente, le qualità e le attitudini dimostrate dall’Ufficiale nell’intero arco della sua carriera. In tal senso, due elementi corroborano tale conclusione: (i) la ricognizione (che è stata evidentemente obliterata dalla Commissione) degli incarichi svolti e delle valutazioni ricevute dal Col. -OMISSIS-, che, da soli, dimostrerebbero l’erroneità del giudizio espresso dalla Commissione; (ii) la considerazione del fatto che attualmente (nonché al tempo dello svolgimento della procedura) il Col. -OMISSIS- svolge le funzioni proprie di un Generale di Brigata, in un prestigioso ambito Interforze; trattasi, con tutta evidenza di un ruolo di facente funzioni che corrisponde in toto al grado di Generale di Brigata, che, ingiustamente, non ha avuto il dovuto riconoscimento.
In definitiva, afferma il ricorrente, il descritto percorso del Col. -OMISSIS- manifesta una progressione di carriera che ha seguito un filo logico-evolutivo di assoluta rilevanza, non precostituito, bensì frutto dell’apprezzamento e del riconoscimento da parte dell’Amministrazione delle effettive doti professionali di piena maturazione e dell’affidabilità dimostrate dall’Ufficiale.
1.3. Con il secondo motivo impugnatorio, parte ricorrente ha dedotto: “II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1057, 1058, 1060 e 1064 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – violazione e falsa applicazione degli artt. 700 e ss. del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90 – eccesso di potere in senso relativo per contradditorieta’ e disparita’ di trattamento – sviamento ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie-eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.
Il vizio dedotto si evincerebbe da un confronto tra il curriculum del ricorrente e i titoli di carriera dei colleghi promossi, dal quale, pur senza svolgere una comparazione, si desume l’applicazione di un metro di valutazione non omogeneo, rivelatosi penalizzante per il ricorrente, che, nel ricorso, si è riservato la proposizione di motivi aggiunti da ricondurre al vizio di “eccesso di potere in senso relativo”, una volta ottenuti quei documenti matricolari dei concorrenti, per i quali aveva presentato apposita istanza di accesso.
2. Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa (con atto depositato in data 31.7.2024).
3. In data 7.8.2024 parte ricorrente, dopo avere ottenuto l’accesso ai documenti matricolari dei due controinteressati in epigrafe, ha depositato ricorso per motivi aggiunti nel quale articola il seguente motivo di gravame: V iolazione e falsa applicazione degli artt. 1032, 1057, 1058, 1060 e 1064 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – violazione e falsa applicazione degli artt. 700 e ss. del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241 – eccesso di potere. difetto di istruttoria. carenza di motivazione. travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere in senso relativo per illogicità, incongruenza, contraddittorietà e disparità di trattamento manifeste. ingiustizia grave e manifesta – sviamento di potere.
L’eccesso di potere in senso relativo si manifesterebbe, in estrema sintesi, nei plurimi elementi sintomatici di seguito riassunti:
a) ai sensi dell’art. 1058, comma 5, lett. a), c.o.m., assume rilievo che: il Col. -OMISSIS- ha ottenuto in carriera 6 elogi e 7 encomi semplici, nel complesso molti di più di quelli vantati dal Gen. -OMISSIS- (che vanta 3 elogi e 3 encomi) e un numero complessivamente uguale a quelli ottenuti dal Gen. -OMISSIS- (che invero ha avuto anche un encomio solenne); con riguardo al parametro di cui alla lett. a) cit. il ricorrente aveva ottenuto, nelle precedenti tronate, un punteggio di ben -OMISSIS- punti nel 2021 e di -OMISSIS- nel 2022 e non è dato comprendere come sia stato possibile scendere, nel giudizio “de quo”, a soli -OMISSIS- punti e, quindi, al di sotto dei due promossi che hanno ottenuto entrambi -OMISSIS- punti; ciò appare contradittorio in quanto solo il ricorrente ha ottenuto i prestigiosi riconoscimenti sopracitati in ambito NATO e internazionale, dando un particolare lustro alla Forza Armata di appartenenza, mentre ai due ex parigrado non può certamente riconoscersi uguale prestigio in operazioni in campo internazionale;
b) ai sensi dell’art. 1058, comma 5, lett. a), c.o.m., assumono rilievo i seguenti profili: l’inferiore punteggio attribuito al ricorrente dalla C.S.A. per questa specifica voce, rispetto ai due controinteressati, appare incomprensibile stante il lungo elenco di medaglie e croci commemorative accumulate dal ricorrente stesso, in numero nettamente superiore ai colleghi promossi; peraltro le medaglie (tra cui la Medaglia NATO “Articolo 5” ) sono tutte attestazioni di merito per i servizi resi in difficili contesti internazionali come Jugoslavia (1998), Kosovo (1999-2000), Macedonia e Albania, Afghanistan, Libia, per citare le sole missioni più importanti; i due controinteressati non possiedono titoli e valutazioni caratteristiche dello stesso livello del ricorrente e non possono fregiarsi di una attività istituzionale tanto diversificata quale è stata quella del Col. -OMISSIS-. Giova, in tal senso, ribadire che quello della “diversificazione” della carriera è un elemento che deve essere tenuto in considerazione dalle Commissioni di Avanzamento, giacché esplicitamente contemplato dall’art. 705, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010 il quale menziona la “versatilità” e la capacità dimostrate nelle differenti situazioni d'impiego; al riguardo il ricorrente osserva che il Gen. Brig. -OMISSIS- ha prestato servizio presso l’Accademia Aeronautica per ben 12 anni consecutivi mentre il Gen. Brig. -OMISSIS- può vantare una sola missione internazionale a fronte di una carriera sempre impegnata presso varie sedi italiane (per lo più nel Lazio);
c) sulle qualità intellettuali (lett. c dell’art. 1058 c.o.m.) il ricorrente documenta di avere al proprio attivo un numero nettamente maggiore di corsi formativi frequentati (ben 47) tra i quali i massimamente prestigiosi Corsi ISMMI e IASD, nei quali ha riportato il massimo dei voti (mentre nessuno degli ex parigrado li ha frequentati entrembi); è l’unico dei tre ad avere conseguito due lauree magistrali (Scienze Aeronautiche e Scienze Politiche) e due Master (uno di I^ e l’altro di II^ livello); possiede una conoscenza della lingua inglese attualmente valida e certificata il 3 marzo 2021 dalla Scuola di Lingue Estere dell’Aeronautica Militare; ha al proprio attivo le seguente qualifiche/abilitazioni: Qualifica di Controllore Difesa Aerea con abilitazione di 1° grado di controllore alla Sorveglianza Aerea dal 17/05/1993; - Qualifica di Controllore Supervisore alla Sala Operativa con abilitazione di 2° grado dal 21/06/1994; - Qualifica di Controllore Intercettazione di 1^ classe con abilitazione 2° grado dal 04/06/1996; - Qualifica di Controllore Intercettazione di 2^ classe con abilitazione 3° grado dal 05/06/1997; non posseggono titoli paragonabili i due controinteressati; il distacco del ricorrente è di 0,10 dal primo classificato e di 0,11 dal secondo e appaiono entrambi privi di motivazione poiché in contrasto con i dati oggettivi di cui sopra (e, quindi, contraddittori);
d) per quanto concerne l’indicatore di cui all’art. 1058, comma 5, lett. d), D.lgs. 66/2010, la mera osservazione dei punteggi attribuiti al Col. -OMISSIS- ed ai controinteressati, se raffrontata con la analisi degli stati di servizio dei candidati, dovrebbe condurre ad una declaratoria di illegittimità dei giudizi espressi dalla Commissione di Avanzamento, espressione di un canone valutativo illogico e foriero di disparità di trattamento a danno del ricorrente. Il Col. -OMISSIS- al momento della valutazione era Vice Capo Reparto SMD VI “facente funzione”, un incarico ove non si manifesta solo la “attitudine” a ricoprire gradi superiori, ma direttamente se ne esercitano le funzioni, potendo, dunque, osservarsi la reale idoneità dell’Ufficiale all’espletamento di funzioni proprie del grado superiore. In altri termini, il Col. -OMISSIS- riveste sin dal 18 luglio 2022 il prestigioso incarico di Vice Capo Reparto per Area Digitalizzazione di SMD VI (alla cui posizione tabellare corrisponde il grado di Generale di Brigata) con eccezionali meriti, ciò, per di più , “nel prestigioso ambito Interforze e con l’attribuzione della responsabilità disciplinare nei confronti dei subalterni. Inoltre, giova ribadire che l’incarico del ricorrente non solo è considerato (da) Generale di Brigata dal punto di vista tabellare, ma è stato arricchito delle funzioni di Comandante di Corpo verso i Capi Ufficio che rivestono il grado di Colonnello”.
3.1. Parte ricorrente deduce inoltre come si debba valutare in termini critici il fatto che ogni candidato abbia ricevuto, in relazione a ciascun indicatore, lo stesso punteggio da ognuno dei sei commissari (i 5 membri e il presidente), semplificando (e appiattendo) in tal modo, il calcolo della media aritmetica per ogni indicatore Da ciò non può non emergere la manifesta superficialità del metro valutativo utilizzato dalla Commissione di avanzamento con evidenti vizi di illogicità ed irrazionalità del giudizio espresso dalla stessa, di per sé, sintomo di eccesso di potere.
4. Il Ministero resistente ha depositato in data 3 luglio 2025 articolata memoria difensiva, nella quale ha svolto puntuali deduzioni in merito ai profili di minor pregio che sarebbero, viceversa, evidenziati dal curriculum del ricorrente e al carattere non comparativo dei giudizi espressi nei confronti degli ufficiali scrutinati, che sono sottoposti ad una valutazione di merito assoluta; ha sottolineato, in ogni caso, l’elevato livello di discrezionalità della valutazione che, per giurisprudenza consolidata, compete alle Commissioni superiori di avanzamento.
5. In vista dell’udienza di merito parre ricorrente, dopo avere prodotto la documentazione attestante la regolare notifica del gravame eseguita nei confronti di entrambi i controinteressati, ha depositato ampia memoria conclusionale ove si insite per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
6. All’udienza del 7 gennaio 2026, uditi l’Avvocato di parte ricorrente e, per l'Amministrazione resistente, l'Avvocato dello Stato, la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il gravame è fondato limitatamente al vizio di eccesso di potere “in senso relativo” come principalmente esposto nel ricorso per motivi aggiunti e deve, pertanto, essere accolto sotto tale aspetto.
8. Prima di pervenire alla disamina delle singole censure mosse da parte ricorrente, il Collegio ritiene utile considerare che il giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell’avanzamento costituisce una valutazione di merito di regola non sindacabile dal giudice amministrativo, a meno che non siano dimostrati in modo evidente vizi macroscopici di illogicità manifesta, contraddittorietà, carenza di istruttoria, tali da rendere il giudizio sull’avanzamento non soltanto opinabile (evento del tutto fisiologico in valutazioni così ampie, afferenti ai precedenti di carriera di Ufficiali apicali e di altissimo livello) ma anche inattendibile poiché in contrasto con quanto oggettivamente emergente dalla documentazione caratteristica e di servizio relativa a ciascuno degli ufficiali scrutinati.
9.1. Come si trae dalla disciplina che regolamenta la materia e come più volte affermato in giurisprudenza, il sistema di promozione per gli Ufficiali superiori delle Forze Armate è a scelta ed è, dunque, caratterizzato da una valutazione in assoluto per ciascuno dei partecipanti e non dalla comparazione tra loro, ai sensi degli artt. 1057 e 1058 D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare). Pertanto, l'iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli in assoluto in ragione degli elementi da valutare, corrispondenti a quelli individuati “ex lege”, e non dall’esame comparativo dei singoli Ufficiali tra di loro (TAR Lazio, Sez. I bis, 5 febbraio 2018, n. 1427; Cons. Stato, IV Sez., 23 ottobre 2017, n. 4860).
Le varie “qualitates” da valutare, come noto, sono individuate dall’art. 1058, comma 5, c.o.m. che le ripartisce nei seguenti quattro macrogruppi:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, se richiesti dal presente codice ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;
d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione.
9.2. Le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono connotate da ampia discrezionalità tecnica ed hanno riguardo alla percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare. Pertanto, il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo è limitato, non potendo quest’ultimo scindere i singoli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione per poi assumere che uno solo di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo, in quanto i titoli vantati da ciascun ufficiale sono bilanciabili fra loro conducendo ad un giudizio indivisibile.
È previsto dall’art. 1058 c.o.m. che: ciascun componente della commissione (composta dal presidente e da cinque componenti) assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) e d); le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi sono quindi divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro; il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo.
Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione (vedi art. 1058 cit., commi 5 e 6).
Il sindacato del giudice amministrativo, senza invadere l’ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di avanzamento per gli Ufficiali, può investire, tuttavia, alla luce delle censure articolate dal ricorrente, la logicità e la razionalità dei criteri applicati in sede di scrutinio (TAR Lazio, Sez. I bis, 5 febbraio 2018, n. 1427; Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4860). Ciò comporta che la discrezionalità tecnica della Commissione, come detto, è sindacabile in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (ex multis, TAR Lazio, I-bis, 26 novembre 2024, n. 21139; Id. 3 ottobre 2022 n. 12521; TAR Lazio, Sez. I-bis, 26 luglio 2021, n. 8927; id. 8.2.2021, n. 1543; Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 2015, n. 3146; TAR Lazio, Sez. I bis, 5 gennaio 2012, n. 134).
Può dunque essere domandato al Giudice amministrativo l’accertamento di una palese incoerenza e non omogeneità dei requisiti di fatto determinati ovvero di un macroscopico errore nell'apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, anche con riferimento ai diversi candidati.
10. Tale vizio valutativo appare dimostrato nella specie con riguardo ai seguenti elementi evidenziati dal ricorrente nei motivi aggiunti e riconducibili, come detto, alla figura dell’eccesso di potere “in senso relativo”.
10.1. Con riguardo alle qualità personali (fisiche, morali e di carattere) va osservato che esse devono essere valutate alla luce dell’art. 704 DPR 90/2010 il quale stabilisce: “ Le qualità morali e di carattere, risultanti dalla documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito, sono da considerare in relazione a un modello ideale della figura dell'ufficiale, quale risulta dai valori indicati con normativa disciplinare e rapportato sempre alla realtà sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni ”.
Sul punto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il giudice amministrativo si deve limitare a verificare che la Commissione abbia tenuto conto degli elementi da valutare per stabilire le qualità morali e personali degli scrutinandi e che questi siano effettivamente desunti dalle risultanze dei libretti personali, valutando in particolar modo gli elogi e gli encomi, che devono essere apprezzati, non sotto il profilo meramente quantitativo ma con particolare riguardo alle motivazioni che ne sono alla base ed al servizio reso (TAR Lazio, Sez. I bis, 25 luglio 2019, n. 9975; id. 28 maggio 2018, n. 5942; id. 18 luglio 2016, n. 8230; id. 7 settembre 2015, n. 11084; id. 20 gennaio 2015, n. 962).
Pertanto, ciò che rileva non è tanto il dato numerico, quanto le motivazioni sottese a detti riconoscimenti.
Nel caso di specie, sembra al Collegio che la Commissione abbia omesso di considerare e, in ogni caso, non abbia adeguatamente valorizzato il numero e la qualità degli elogi (n. 6) e degli encomi (n. 7) accumulati in carriera dall’Ufficiale ricorrente per un numero totale di 13, quantità nettamente superiore all’ammontare all’attivo del Gen. -OMISSIS- (che ha avuto 3 elogi e 5 encomi) il quale, pertanto, si colloca sul punto ad un livello nettamente inferiore al Col. -OMISSIS-. Lo stesso non può dirsi, invero, nei confronti del Gen. -OMISSIS- cha ha avuto anch’egli un numero complessivo di ricompense pari a 13 ma con l’elemento di maggior valore costituito da un encomio solenne che il ricorrente non ha.
Tuttavia, nell’ottica dell’eccesso di potere in senso relativo e della mancata applicazione di un metro di giudizio omogeneo nella valutazione delle varie qualità oggetto del doveroso scrutinio della C.S.A., può ritenersi di per sé sintomatico ed indicativo anche il raffronto con uno solo dei colleghi promossi, dal quale, nella specie, non si riesce invero a spiegare, neanche alla luce di quanto allegato dalla difesa erariale nel corso del giudizio, il perché di un punteggio superiore dei controinteressati in presenza di indicatori che, almeno con riguardo ad elogi ed encomi, indurrebbero a negare il distacco in danno dell’odierno ricorrente.
Ciò vale anche ove si tenga conto del consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui (allargando il discorso anche alle onorificenze), nella valutazione di tali elementi:
a) nessun valore significativo può essere attribuito a quei riconoscimenti conseguiti per anzianità di servizio o meramente commemorativi della partecipazione a missioni internazionali o conferiti per specifiche attività meritorie (TAR Lazio, Sez. I bis, 18 giugno 2016, n. 7044; id. 29 gennaio 2026, n. 1745).
b) gli encomi e gli elogi devono essere apprezzati, non sotto il profilo meramente quantitativo, ma con particolare riguardo alle motivazioni ed al servizio reso (TAR Lazio, Sez. I bis, 16/01/2025, n. 736; nonché, in termini, id. sent. n. 5942/2018; sent. n. 7935/2018; sent. n. 8230/2016; sent. n. 11084/2015; sent. n. 962/2015).
Pur consapevole del fatto che non rileva il mero dato quantitativo delle ricompense ricevute (e al netto delle croci e medaglie a carattere soltanto commemorativo), il Collegio, tuttavia, osserva che elogi ed encomi sono stati conseguiti dal Col. -OMISSIS- nell’ambito di c.d. “Operazioni Fuori dai Confini Nazionali” (OFCN), di operazioni NATO, di operazioni internazionali o in ambito Interforze.
Trattasi, dunque, di riconoscimenti da riferire a condizioni operative presso “scenari di guerra” nei quali gli ufficiali sul terreno hanno dovuto affrontare condizioni di particolare disagio, rischio operativo e bellico le quali non possono non essere apprezzate anche sul piano della qualità della missione e dunque della motivazione della ricompensa.
Nella specie, l’elevato numero di ricompense così motivate costituisce titolo di prestigio anche per la Forza Armate di appartenenza e, su tale aspetto, non sono oggettivamente apprezzabili elementi di superiorità in capo agli ex parigrado promossi.
A ciò si viene a collegare anche il tema, dedotto da parte ricorrente, della diversificazione dei curricula dei candidati, tema che non sembra sia stato sufficientemente approfondito dalla C.S.A. neanche con riguardo alle “motivazioni” delle varie ricompense (elogi ed encomi) assegnate ai tre ufficiali qui in raffronto.
Al riguardo emerge dalla documentazione matricolare del Gen. Brig. -OMISSIS- (cfr. Stato di Servizio -OMISSIS-, doc. n. 11) che lo stesso ha svolto incarichi per lungo periodo presso basi e comandi della Regione Lazio, ad eccezione dell’incarico presso l’ACT di NO (ove non ha, però, ricevuto alcun riconoscimento) e di un incarico di tre mesi in Eritrea.
Sulla base di tali argomentazioni, stanti i maggiori punteggi attributi ai due controinteressati per il parametro sub a) (del più volte citato art. 1058 c.o.m.), il Collegio ritiene che vi siano elementi sintomatici di una incompleta istruttoria e, comunque, l’attribuzione numerica del punteggio non appare perspicua e coerente rispetto ai dati curriculari sopra evidenziati.
10.2. Quanto alle qualità professionali (art. 1058, lett. b) c.o.m.), si ricorda che l’art. 705 D.lgs. 90/2010 prevede che: “La valutazione delle qualità professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerenze di guerra e di pace; incarichi di comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso i reparti o in imbarco; incarichi di particolare responsabilità ivi compresi quelli a carattere interforze e internazionali; incarico attuale; specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza e alle differenti situazioni d'impiego; encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle relative motivazioni ”.
Dai documenti versati in atti si evince che il ricorrente vanta, al pari dei colleghi promossi, una carriera di spicco e, pertanto, anche sotto tale profilo, si ritiene non adeguatamente motivata la differenza di punteggio attribuita a vantaggio dei controinteressati.
In particolare, le schede valutative redatte nel corso di tutta la carriera mostrano che l’odierno esponente ha riportato quasi sempre qualifiche apicali, voci di livello pregevole nella stragrande maggioranza dei rapporti informativi e altrettanti compiacimenti.
La diversa attribuzione non apicale di “ superiore alla media ”, richiamata dall’Amministrazione, è stata del tutto episodica e risale alla fase iniziale della carriera del Col. -OMISSIS- (anno 1992/1993), simile valutazione è stata data, peraltro, anche al gen. -OMISSIS-, in alcune delle prime schede valutative di inizio carriera (vedi schede valutative nn. 4, 5 e 6 della documentazione caratteristica del predetto controinteressato) quando è normale non giungere immediatamente alla qualifica apicale (TAR Lazio, Sez. I bis, 1 febbraio 2018, n. 1202).
Militano a favore del ricorrente anche gli incarichi ricoperti, avendo egli maturato non comuni esperienze di servizio in missioni internazionali ed in ambito interforze.
Allega, in particolare, encomi formali ed elogi (rispettivamente nel numero di tre e quattro) ricevuti in relazione ai periodi di svolgimento di incarichi all’estero e per missioni internazionali “ad alta valenza operativa” (ovverosia missioni di particolare complessità e responsabilità), oltre alla circostanza di potersi fregiare di più di mille ore di volo sul velivolo E-3A NATO AWACS, nella funzione di Passive Detection Controller e Tactical Director , con all’attivo anche partecipazioni a missioni di volo nell’ambito di azioni belliche.
Inoltre, per il ricorrente, le “qualità professionali dimostrate in carriera” (ulteriore elemento che integra l’indicatore di cui alla lett. b citata) sono da porre in relazione alla varietà ed eterogeneità delle posizioni ricoperte, le quali dimostrano una positiva differenziazione delle proprie esperienze professionali che non appaiono altrettanto eterogenee e diversificate per i due Ufficiali promossi.
Di tale aspetto la C.S.A. era tenuta a tenere conto giacché il ricordato art. 705, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010, menziona, non a caso , “le specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza e alle differenti situazioni d'impiego (…)”.
Ne consegue che la “versatilità” costituiva un elemento da valutare e valorizzare e rispetto al quale era il Col. -OMISSIS- a poter vantare un posizione di preminenza, visto che, come evidenziato negli scritti difensivi di parte ricorrente, il Gen. Brig. -OMISSIS- ha prestato servizio per ben dodici anni consecutivi presso l’Accademia Aeronautica, mentre il Gen. Brig. -OMISSIS- può vantare una sola missione internazionale a fronte di una carriera sempre impegnata nel territorio nazionale.
11.5. Quanto alla valutazione delle qualità culturali e intellettuali, l’esame deve essere svolto alla luce di quanto afferma l’art. 707 del D.P.R. 90/2010 che così dispone: “ La personalità intellettuale e culturale dell'ufficiale deve essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui egli appartiene e all'affidamento che può derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione. Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini, non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione. Sulla base di tali presupposti, costituiscono elementi essenziali da valutare quelli desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: l'iter formativo; i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell’avanzamento e per l'aggiornamento e il perfezionamento della formazione professionale; gli altri corsi in Italia e all'estero; i titoli culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata; le pubblicazioni ”.
Ci si riporta alla superiore esposizione in fatto (v. supra) per evidenziare come parte ricorrente abbia effettivamente dimostrato, nel raffronto con i due Ufficiali promossi: un numero di gran lunga maggiore (47) di corsi frequentati e superati con successo; un maggior numero di abilitazioni/qualifiche; la conoscenza della lingue inglese (quest’ultima posseduta, invero, anche dai due ufficiali controinteressati); un numero complessivamente maggiore di titoli universitari.
Sotto quest’ultimo profilo, infatti, egli ha al proprio attivo:
- la Laurea in Scienze Aeronautiche – Classe DS/1 delle lauree nelle scienze della difesa e della sicurezza in data 15/06/2004, a seguito Convenzione stipulata tra l’A.M., l’Università di Napoli e l’Università di Firenze,
- la Laurea in Scienze Politiche in data 20/05/2005 presso l’Università degli Studi di Trieste;
- il Master di 1° livello in "Studi Internazionali Strategico - Militari" istituito fra il Centro Alti Studi per la Difesa, l’Università Statale di Milano e la LUISS;
- Master di 2° livello in Strategia Globale e Sicurezza presso l’Università degli Studi di Torino in data 08/06/2021 con 110 e Lode.
Come si evince dal confronto, l’unico a possedere, cumulativamente, due Lauree magistrali, un Master di 1° livello e un Master di 2° livello è il Col. -OMISSIS-.
Tra i corsi frequentati spiccano: il 12° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze ISSMI (com’è noto si tratta di corso interforze fondamentale ai fini dell'avanzamento, l'aggiornamento e il perfezionamento professionale); il Corso Comando presso l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze (dove il ricorrente ha conseguito una valutazione di Ottimo, classificandosi 1° su 35 frequentatori); il Corso IASD Sessione di studio dell’Istituto Alti Studi per la Difesa presso il Centro Alti Studi per la Difesa (tale corso si configura come iter formativo professionale apicale per i futuri generali delle Forze Armate).
Dunque, anche per questa specifica voce, la notevole differenza di punteggio relativamente all’elemento di valutazione in questione, non appare giustificata logicamente e denota una disparità di trattamento: i giudizi espressi dalla Commissione confliggono con le risultanze documentali da cui si ricava che il ricorrente ha frequentato un numero di corsi internazionali superiore rispetto a quelli dei controinteressati.
Infatti, anche se deve condividersi la deduzione della difesa erariale secondo cui, per quanto riguarda i corsi di formazione, il numero di essi dipende dalle inevitabili e non neutralizzabili peculiarità della singola carriera e della specialità ricoperta (discorso che può estendersi anche alle “abilitazioni”), resta il fatto che soltanto il ricorrente ha al suo attivo due lauree e due master, elemento che, di per sé, non rende comprensibile il punteggio inferiore riportato rispetto ai colleghi.
11.4 Per quanto concerne l’attitudine a ricoprire incarichi del grado superiore, l’art. 708 D.lgs. 90/2010, in merito, prevede: “ La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita e i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego”.
Su tale specifico aspetto gli argomenti spesi dal ricorrente (v. “supra”) non appaiono convincenti.
Si deve infatti considerare come la valutazione di questa importante “attitudine” comporti un giudizio di tipo prognostico, prettamente discrezionale, tanto più a fronte di tre figure di ufficiale (il ricorrente, il Gen. -OMISSIS- e il Gen. -OMISSIS-) tutte e tre di alto livello ed eguagliabili dal punto di vista professionale.
Si tratta, invero, di una valutazione di sintesi che coinvolge le qualità ed il rendimento dimostrati dall’Ufficiale nell’arco dell’intera carriera, con particolare riguardo a quanto palesato nell’ultimo grado, sicché la particolare enfasi posta dal ricorrente sull’ultimo incarico ricoperto, in quanto afferente al grado superiore, non appare di per sé concludente né indicativa di alcuna superiorità.
Infatti “l’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore non risulta sindacabile in questa sede in quanto valutazione di merito riservata ai competenti organi collegiali della PA. Questa, infatti, costituisce un giudizio prognostico che ha natura di giudizio complessivo di sintesi, che ha ad oggetto non un mero accertamento dei fatti nella loro sussistenza attuale (es. tratti del carattere, capacità professionali dimostrate), bensì la formulazione - in base agli stessi fatti, mediante un processo logico di tipo interferenziale probabilistico- delle ipotesi di avveramento in futuro di altri, diversi fatti (cioè di prefigurarsi come un Ufficiale possa espletare le funzioni del grado superiore) che scaturiscono ma non si risolvono, nella sintesi degli elementi di valutazione (da considerare, non sotto il profilo statico - cioè del loro valore in sé- ma sotto il profilo dinamico del possibile risultato, la cui realizzazione si intende predire, nel senso di come questi fatti possano influenzare il rendimento futuro del soggetto considerato)” (Consiglio di Stato, Sez. II, 13 giugno 2023, n. 10801).
Inoltre, “la valutazione di tale elemento è autonoma rispetto agli altri parametri e non può costituire una sorta di sintesi matematica di questi ultimi, traducendosi in una prognosi - altamente discrezionale e non sindacabile da parte del giudice amministrativo - sulle potenzialità del singolo ufficiale ad operare in un contesto diverso da quello precedente” (Consiglio di Stato, Sez. II, sent. 27 marzo 2023, n. 3113).
Pertanto non sono da accogliere le censure svolte nei motivi aggiunti (e, parzialmente, nel ricorso) con riguardo alla valutazione del “parametro” di cui alla lett. d) dell’art. 1058 c.o.m.).
12. Sono viceversa da accogliere i motivi proposti, nei limiti sopra evidenziati, in relazione ai restanti elementi rientranti nelle categorie di cui alla lettere a), b) e c) dello stesso articolo di legge, rispetto ai quali appare evidente l’incoerenza della valutazione espressa dalla Commissione Superiore di Avanzamento in rapporto alle risultanze matricolari esibite dal ricorrente, il quale ha mostrato doti ed impegno meritevoli di apprezzamento (come confermano i numerosi elogi ed encomi accumulati nel corso della carriera), ha dato prova di avere avuto un’esperienza ed una formazione professionale variegata, di non essere da meno degli ufficiali promossi sul piano delle qualità culturali e personali.
Pertanto, alla luce degli elementi raccolti, il punteggio finale a fronte del punteggio dei due controinteressati in epigrafe non appare giustificato ed è tale da rivelare la illogicità del giudizio espresso dalla Commissione.
Il Collegio ritiene, pertanto, che il ricorrente sia stato penalizzato dall’utilizzo di un metro valutativo particolarmente severo – rispetto a quello utilizzato per giudicare i controinteressati – nella valutazione delle sopradette qualità (lett. a), b) e c) dell’art. 1058 c.o.m.); dal libretto personale degli interessati risulta, difatti, evidente come la Commissione Superiore di Avanzamento non sembra aver tenuto conto del percorso di carriera del ricorrente, soprattutto in relazione ai numerosi incarichi ricoperti in ambito internazionale e ai titoli formativi e di studio posseduti, che dovevano costituire un momento di valutazione essenziale.
13. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare nella parte in cui dichiara il Col. -OMISSIS- idoneo all’avanzamento, ma non iscritto in quadro.
Il Ministero della Difesa procederà ad affidare nuovamente alla Commissione di Avanzamento la posizione del ricorrente per effettuare una nuova valutazione di avanzamento al grado superiore che dovrà tenere conto del contenuto della presente pronuncia.
14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti come in epigrafe proposti, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, il Ministero della Difesa procederà ad affidare nuovamente alla Commissione di Avanzamento la posizione del ricorrente per effettuare una nuova valutazione che dovrà tenere conto del contenuto della presente pronuncia.
Condanna il Ministero della Difesa a pagare al ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in euro 3.305,00 (euro tremilatrecentocinque/00), oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso del contributo unificato anticipato e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO NI, Presidente
UD NI, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD NI | IO NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.