Sentenza 9 luglio 2010
Massime • 1
Integra il delitto di peculato l'esattore di una società privata incaricata dal Comune per il recupero dei crediti relativi al mancato pagamento delle sanzioni per le infrazioni del codice della strada, il quale si appropri delle somme riscosse, atteso che egli nell'espletamento di tale funzione è un pubblico ufficiale.
Commentario • 1
- 1. Art. 314 - Peculato (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elemento oggettivo In tema di peculato, la nozione di possesso, riferita al danaro, deve intendersi come comprensiva non solo della detenzione materiale, ma anche della disponibilità giuridica, con la conseguenza che l'appropriazione può avvenire anche attraverso il compimento di un atto - di competenza del pubblico agente o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - di carattere dispositivo, che consenta di conseguire l'oggetto della appropriazione (Sez. 6, 37076/2021). Per la consumazione del delitto di peculato è necessario che i beni siano caduti nella disponibilità giuridica dell'agente in senso penalistico, il quale, nella condotta di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2010, n. 41307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41307 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/07/2010
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 1469
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 11322/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA IO N. IL *28/02/1946*;
avverso la sentenza n. 488/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 29/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. Geraci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. non è comparso.
FATTO E DIRITTO
1 - La Corte d'Appello di Catania, con sentenza 29/10/2009, confermava la decisione 10/12/2008 del Gup dei locale Tribunale che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione IO @Cardi\, dichiarato colpevole dei seguenti reati, ritenuti in continuazione tra loro:
A) art. 81 cpv. c.p., art. 314 c.p., perché, quale gestore della società I.S.E. incaricata di procedere al recupero dei crediti vantati dal Comune di Aci Catena per il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarì e relative ad infrazioni al codice della strada, avendo la disponibilità delle somme riscosse, se ne appropriava per un ammontare complessivo di Euro 16.791,97 (sino al *dicembre 2007*);
B) art. 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., n. 2, artt. 482 e 476 c.p., perché, al fine di occultare il reato di cui al capo che precede o per assicurarsene il profitto o l'impunità, falsificava tre ricevute di versamento su conto corrente postale, intestato al Comando dei Vigili Urbani di Aci Catena, per Euro 1.089,70, Euro 1.053,22, Euro 685,60, che consegnava al Comune di Aci Catena a riprova dell'avvenuto versamento delle corrispondenti somme (tra il *29 gennaio e il 3 marzo 2008*).
Il Giudice distrettuale riteneva che le emergenze processuali e, in particolare, le verifiche contabili espletate e la documentazione acquisita, conclamavano la colpevolezza dell'imputato, che peraltro non aveva mosso alcuna contestazione specifica in ordine agli addebiti mossigli;
escludeva l'inquadramento della condotta sub A) nel paradigma della truffa, essendosi l'imputato appropriato di denaro dell'Ente pubblico di cui aveva la disponibilità; riteneva la misura della pena infima dal giudice di primo grado proporzionata alla gravità del fatto e non ravvisava particolari circostanze favorevoli per accordare all'imputato le circostanze attenuanti genetiche.
2 - Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo la violazione della legge penale sotto i seguenti profili: 1) difettavano i presupposti per la configurabilità del peculato, considerato che il suo rapporto con l'Ente territoriale era di natura meramente privatistica e l'incarico affidatogli non aveva connotazioni decisionali ma meramente esecutive, con l'effetto che si sarebbe dovuto eventualmente ravvisare nel suo comportamento la violazione dell'art. 640 c.p.; 2) non si era dato rilievo alla sua "vita anteatta" e al suo "comportamento processuale", che lo rendevano meritevole delle circostanze attenuanti generiche.
3 - Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
L'unica questione giuridica sollevata con l'impugnazione, che non contesta la materialità dei fatti di cui al capo A), concerne la qualificazione di tali fatti come peculato, con particolare riferimento alla qualità soggettiva rivestita dall'agente. Osserva la Corte che il privato esattore incaricato della riscossione di crediti dell'Ente comunale, rivenienti dal mancato pagamento di sanzioni pecuniarie per infrazioni al codice della strada, è, nell'espletamento di tale funzione, pubblico ufficiale. Deve sottolinearsi che il rapporto d'imposta, inteso in senso generale, ha natura pubblica sia nella fase d'imposizione che in quella della riscossione;
la natura pubblicistica di tale rapporto non viene meno quando l'esazione del dovuto viene dall'Ente impostore delegata al privato, considerato che il denaro che viene in possesso dell'esattore nell'assolvimento della funzione pubblica della riscossione costituisce, fin dal momento dell'esazione, denaro pubblico, che l'esattore è obbligato a versare all'Ente impostore. In sostanza, il contratto esattoriale trova la sua unica causa nell'interesse della Pubblica Amministrazione a conseguire la concreta disponibilità delle somme versate dai contravventori a titolo di sanzione, non attua il trasferimento all'esattore della titolarità del credito, ma gli conferisce solo l'esercizio del relativo diritto, come rappresentante dell'Ente creditore per fare valere il diritto di questo nei confronti dei cittadini-debitori (cfr. Cass. sez. 6^ 15.12.2004, Boccardelli;
sez. 6^ 5.12.1996, Gargagliano , sez. 6^ 17.1.1983, Colabella, sez. 6^ 14.12.1971, Lavezzano).
La condotta ascritta all'imputato non può essere ricondotta, come pure si sollecita, nel paradigma della truffa.
L'elemento distintivo tra i due illeciti va individuato nelle modalità del possesso del denaro o della cosa oggetto di appropriazione.
Sussisterà il peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si appropria il denaro o altra cosa mobile altrui, di cui abbia già il possesso per ragione del suo ufficio o del servizio, si avrà invece la truffa aggravata qualora il soggetto attivo, non avendo tale possesso, si sia procurato fraudolentemente la disponibilità dei beni oggetto della sua illecita condotta. Nel caso in esame, il \Cardì\ si è appropriato il denaro del quale aveva conseguito il possesso nell'espletamento delle sue funzioni esattoriali e non facendo ricorso a mezzi fraudolenti. La frode successiva, attuata attraverso la falsificazione delle ricevute di versamento su conto corrente postale, non ha inciso sul possesso del denaro, ma è servita piuttosto a tentare di occultare il peculato già commesso o a guadagnarsi l'impunità da questo. Sono ravvisabili, quindi, nell'esaminata condotta dell'imputato gli estremi del peculato.
La scelta sanzionatoria, anche con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto espressione del potere discrezionale del giudice di merito, che offre adeguata e logica motivazione sul punto, non è censurabile sotto il profilo della legittimità.
4 - Al rigetto del ricorso consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2010