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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2024, n. 4243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4243 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Bonanni Roberto Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliera rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1321/2022, all'udienza del
03.12.2024 ha emesso la seguente
SENTENZA CONTESTUALE tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Elia e Daniela De Parte_1
SA
- Appellante -
e
rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Cignarelli CP_1
- Appellato –
-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Roma sez. lavoro n. 9870 del 2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Letto l'art. 111 Cost., nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce
1 segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n.4 c.p.c.; letto l'art. 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c.;
Premesso che il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso proposto da , volto ad ottenere il riconoscimento della Parte_1 malattia professionale (lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra) denunciata all' il 7/05/2019, con condanna all'Istituto – previo CP_1 accertamento del danno biologico subito in conseguenza della suddetta malattia professionale nella misura non inferiore al 6% – alla costituzione della conseguente rendita/indennizzo;
Che il Tribunale ha respinto il ricorso riportandosi alle conclusioni della
Consulenza Tecnica di Ufficio medico legale espletata in primo grado, che aveva concluso nel senso che “[…] dall'esame degli atti non emerge alcun elemento che possa consentire l'individuazione di un significativo impegno funzionale a carico dell'arto superiore destro né, tanto meno, la ricorrenza di un qualsivoglia documentato evento traumatico a livello della scapolo omerale tale da determinare quelle alterazioni, in parte a carattere degenerativo, accertate strumentalmente e clinicamente tra l'altro dopo la cessazione del servizio […] In conclusione nel caso del sig. NON SUSSISTONO i Parte_1 presupposti per affermare il nesso causale tra la attività lavorativa svolta e la patologia a carico della spalla destra”;
Che avverso la sentenza ha proposto appello lamentandone Parte_1
l'erroneità avendo il Tribunale recepito le risultanze della espletata consulenza, laddove il CTU aveva ingiustamente ritenuto non provato il nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta (autista di ambulanza con mansioni di barellamento e sbarellamento pazienti dal 1980 al 2011 e autista trasportatore di colli farmaceutici nel periodo successivo) e la patologia denunciata, né preso in considerazione la circostanza che il lavoratore era stato esposto al rischio di movimentazione carichi (come comprovato in primo grado con la certificazione rilasciata dal Direttore UOC del Parte_2
16.01.2015, nonché con la scheda mansioni dal 23.02.1993 al 15.04.2011, doc. n.2 ricorso di primo grado);
2 Che si è costituito l' chiedendo il rigetto del gravame;
CP_1
Che disposta ed espletata nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio ed espletata la prova per testi, alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono;
Osserva
L'appello merita accoglimento per le considerazioni che seguono;
Si premette che il certificato di servizio prodotto in atti del 16.1.2015 (doc. 1 fascicolo di primo grado di parte ricorrente) comprova che l'odierno appellante ha lavorato alle dipendenze della con mansioni di autista dal 1980 Parte_2
“a tutt'oggi” e, in particolare, di autista di ambulanza da 1.4.1992 al 1.6.1999
e dal 14.8.2006 al 1.7.2011; la cartella sanitaria redatta dal medico Parte competente della a seguito di visita periodica del 15.4.2011 (doc. 2 del medesimo fascicolo) attesta, altresì, che il sig. , con mansioni Parte_1 di autista, era esposto al seguente fattore di rischio: MMC (movimentazione manuale carichi);
Ciò posto il CTU dott. nominato dalla Corte ha accertato – Persona_1 previa visita del periziando ed esame della documentazione di causa – che lo stesso risulta affetto da “esiti di lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra in soggetto destrimane, con ipotonotrofia del cingolo scaporale e deficit funzionale dei movimenti della spalla” e che tale patologia deve essere considerata di origine professionale, in quanto ricollegabile alle mansioni lavorative svolte;
in particolare il dottor ha evidenziato, rispondendo Per_1 alle osservazioni critiche del dirigente medico che aveva rilevato che il CP_1 ruolo di barelliere del non emergeva dalla documentazione in atti Pt_1
Parte proveniente dalla che “… nello svolgimento delle sue funzioni l'autista di autoambulanza non si limita solamente ed esclusivamente alla guida dell'automezzo di soccorso, ma deve contemporaneamente collaborare alle azioni di salvataggio e ad aiutare i colleghi ad eseguire le manovre di soccorso preliminari, le operazioni preliminari di trasporto, tra cui il collocamento della persona infortunata nell'abitacolo sanitario dell'autoambulanza, oltre alla collaborazione nelle azioni di primo soccorso ed alle eventuali manovre di
3 stabilizzazione necessarie per rendere il paziente trasportabile.
Non risulta particolarmente difficile rilevare che la collaborazione alle azioni di salvataggio ed alle manovre di soccorso preliminare richiede un impegno fisico rilevante, a carico principalmente degli arti superiori, al quale consegue una sollecitazione funzionale principalmente a carico degli arti superiori e delle articolazioni delle spalle.
Tali compiti aggiuntivi alla guida dell'autoambulanza risultano facilmente rilevabili sui relativi mansionari, e da tale premessa risulta facilmente rilevabile che il periziato, sia durante il periodo di conduzione di autoambulanza
(compreso tra il 1980 ed il 2011) che durante l'ultimo periodo lavorativo compreso tra il 2011 ed il 2018, quando era stato destinato al trasporto di materiale farmaceutico e di campioni di alimenti contenuti nei frigoriferi che raggiungevano un peso sino ai dieci chilogrammi, è stato anche in tale circostanza sottoposto ad una sollecitazione funzionale che comportava un rischio specifico a carico delle articolazioni delle spalle”.
Lo svolgimento da parte del signor di mansioni, oltre che di autista di Pt_1 ambulanza, anche di “barelliere” (barellamento e sbarellamento pazienti) e, successivamente, di mansioni consistenti nel trasporto di materiale farmaceutico, con l'esposizione ai rischi specifici supra descritti dal Consulente, sono state, in ogni caso, dimostrate attraverso l'escussione – disposta da questa Corte - dei testi e Testimone_1 Testimone_2
ha, infatti, dichiarato: “Preciso che dal 1990 al 1999 ho Testimone_1 lavorato presso il reparto di chirurgia generale dove il signor quale autista Pt_1 di ambulanza veniva a prelevare i pazienti per portarli a casa, o per trasferimenti o per altre indagini. Preciso che il signor veniva con Pt_1
l'infermiere con la barella e provvedeva a spostare il paziente utilizzando la barella. Dal 1999 al 2003 ho lavorato sull'ambulanza insieme al signor Il Pt_1 signor era autista ma aiutava anche a scaricare e a caricare i pazienti” e Pt_1 che: “Sono il fratello del ricorrente. Ero dipendente dell'Azienda Testimone_2
Ospedaliera San Filippo Neri dove mio fratello ha lavorato dal 2011 fino a quando è andato in pensione. Anche io facevo l'autista. Mio fratello svolgeva il lavoro che facevo io. Il lavoro consisteva nel prelevare la posta, caricavamo il
4 furgone con i medicinali da trasportare. Queste cose da trasportare pesavano circa 3 kg. Portavamo anche campioni relativi a servizio di veterinaria. Questi campioni messi nei frigoriferi con ghiaccioli pesavano circa 7 kg” (v. verbale di udienza del 12.11.2024).
Ciò posto il consulente nominato da questa Corte ha, altresì, accertato che dalla patologia riscontrata a carico dell'appellante “sono conseguiti postumi permanenti che risultano valutabili, sulla base delle tabelle di cui al D.M.
38/2000, nella misura del 6% (sei per cento) con riferimento alla capacità lavorativa generica e con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento di malattia professionale (21/05/2019)”.
In considerazione del contenuto delle conclusioni cui è pervenuto il Consulente di Ufficio nominato da questa Corte, correttamente motivate e del tutto condivisibili, poiché immuni da vizi logici, unitamente alle deposizioni dei testi escussi, ritenute precise e concordanti, l'appello deve trovare accoglimento, con riforma della sentenza impugnata e – previo accertamento della natura professionale della patologia di cui l'appellante è affetto (lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra in soggetto destrimane) – con condanna dell' al pagamento, in favore di , dell'indennizzo di cui all'art. CP_1 Parte_1
13 del D. Lgs 38 del 2000, rapportato al grado di minorazione dell'integrità psico-fisica del 6%, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo;
Le spese di lite del doppio grado di giudizio – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione;
Debbono, infine, essere poste a carico dell' le spese della espletata CTU, CP_1 liquidate con separato decreto;
P.Q.M.
- In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, previo accertamento della natura professionale della patologia di cui l'appellante è affetto (lesione della cuffia dei rotatori della spalla destra in soggetto destrimane), condanna l' al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
5 dell'indennizzo di cui all'art. 13 D.Lgs. 38 del 2000, rapportato al grado di minorazione dell'integrità psico-fisica del 6%, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo;
- Condanna l' alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, liquidate CP_1 in complessivi € 3.000,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.500,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- Pone le spese della espletata CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' CP_1
Roma 03/12/2024
La Consigliera est. Maria Vittoria Valente La Presidente Donatella Casablanca
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