Sentenza 3 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2001, n. 4892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4892 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' ES 4 892/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN LA CORTE SUPK DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS R.G.N. 11835/98 Dott. Guglielmo SCIARELLI Consigliere 13505/98 Cron.10473Consigliere Dott. Vincenzo MILEO - Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO GUGLIELMUCCI -Rel. Consigliere Ud. 21/12/00 Dott. Corrado ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CI BRUNERO, CI SIMONE;
intimati e sul 2° ricorso n° 13505/98 proposto da: 2000 CI SIMONE, CI BRUNERO, quali eredi di STAGGINI 5644 -1- VIA F. DE SANT'S SANTA, elettivamente domiciliati in ROMA PIZZA MAZZINI) N°15 presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO BORRI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali nonchè
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avverso la sentenza n. 146/98 del Tribunale di AREZZO, depositata il 23/03/98 R.G.N. 1404/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato PELLEGRINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Arezzo, in parziale riforma della sentenza del ET, adito con ricorso del 27.5.1997, dai sign.MO e BR UC, eredi di Santa Staggini, ha ritenuto che la maggiorazione per la pensione di inabilità, spettante alla stessa, andava effettuata tenendo conto del limite di pensionabilità per vecchiaia introdotto dall'art.1 d.l. 503/92: secondo il Tribunale la ragione che escludeva dall'innalzamento di tale limite gli assicurati con invalidità non inferiore all'80% non era estensibile agli inabili. In base alla tabella allegata al d.l. prima indicato il Tribunale ha fissato a 56 anni il predetto limite a fronte di quello di 60 anni stabilito dal ET. L'INPS chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo. I sign.UC resistono con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente i ricorsi, quello principale e l'incidentale, vanno riuniti attenendo alla stessa decisione. L'INPS con l'unico motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art.2, comma 3, della legge n. 222 del 1984, anche in relazione all'art.1 del decreto legislativo n.503 del 1992 e dell'art.1, comma 15, della legge n.335 del 1995, oltre che vizio di motivazione insufficiente su aspetti decisivi della lite e sostiene che la tesi del Tribunale, secondo cui l'espressione "data di compimento dell'eta' pensionabile", contenuta nell'art.2, comma 3, della legge n.222 del 1984., realizzerebbe una richiamo "aperto" anche alle successive modificazioni di tale eta', contrasta con la "ratio" del d.lg. n.502 del 1992 - che ha modificato in aumento l'eta' pensionabile nell'esplicito intento di contenere la spesa previdenziale e, principalmente, con il dato normativo dell'art.
1 - dello stesso decreto legislativo il quale, al comma 8, esclude espressamente dall'applicazione della "nuova" eta" pensionabile gli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento e, quindi e a maggior ragione, gli inabili. Aggiunge l'Istituto che l'interpretazione offerta dalla impugnata sentenza confligge con l'art.1, comma 15, della legge n.335 del 1995 il quale ha previsto che le maggiorazioni di cui all'art.2, comma 3, della legge n.222 del 1984, si computano tenendo conto del "..periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di eta' dell'interessato..", e non considera, in ogni caso, che il d.lg. n.503 del 1992 contempla un ampio regime transitorio nel passaggio tra la "vecchia" e la "nuova" eta' pensionabile, prevedendo incrementi biennali dell'eta' anagrafica, in modo tale che i 65 anni (sui quali l'assicurata pretende di modulare fin dal 1^ gennaio 1994 la maggiorazione per la 2 pensione di inabilita') saranno richiesti solo dal gennaio 2002. Il ricorso dell'INPS e' fondato. La legge 12 giugno 1984 n.222, di revisione della disciplina della invalidita' pensionabile, prevede due eventi diversi i quali, al loro verificarsi, danno luogo a prestazioni previdenziali diverse. Da un lato, la legge considera "invalido" il soggetto, protetto "la cui capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale a meno di un terzo" (art.1, comma 1); d'altro lato, considera "inabile" il soggetto protetto che "causa di infermita' o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente ✓ incapacita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa" (art.2, comma 1). La prestazione economica riconosciuta al soggetto inabile - vale a dire la pensione ordinaria di inabilita' - e' costituita, a norma dell'art. 2, comma 3, da una somma che e' pari all'importo dell'assegno di invalidita' (prestazione temporanea riconosciuta all'invalido) integrato da una maggiorazione tale da elevare - sia pure con differenze a seconda che si tratti di lavoratori subordinati o autonomi - l'ammontare dell'assegno stesso a quello che sarebbe spettato all'assicurato presumendo la prosecuzione ininterrotta dell'attivita' lavorativa fino al raggiungimento dell'eta' 3 pensionabile. Per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (come nel caso concreto la Staggini) precisa, in particolare, l'art.2, comma 3, lett.a) che la maggiorazione anzidetta "..e' pari alla differenza tra l'assegno di invalidita' e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con un'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilita' e la data di compimento della eta' pensionabile..", senza che in alcun caso - continua la disposizione in esame - possa essere computata un'anzianita' contributiva superiore ai 40 anni. La riportata articolazione esprime con sufficiente chiarezza il significato precettivo della disposizione e la "ratio" che la giustifica. La tutela previdenziale cui ha diritto l'assicurato per il caso di assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, e quindi di produrre un ordinario reddito da lavoro, a causa delle infermita' di cui e' portatore, vuole essere tale da garantirgli una prestazione economica sostitutiva della incapacita' di autosostentamento di ammontare pari a quanto gli sarebbe spettato ove la perdita della capacita' di lavoro si fosse verificata non a 4 ragione della inabilita' ma per effetto della maturazione della cosiddetta eta' pensionabile"; del compimento cioe' dell'eta' anagrafica alla quale la legge collega presuntivamente la perdita della capacita' lavorativa e il riconoscimento, in sostituzione di tale perdita, della capacita' giuridica pensionabile, la idoneita' cioe', per l'assicurato, a divenire titolare del diritto alla pensione "di vecchiaia", sostitutiva del reddito retributivo (pensione di vecchiaia che e'incompatibile con la pensione di inabilita': vedi, in motivazione, Corte cost. sent. n.436 del 1988, dichiarativa della illegittimita' costituzionale dell'art.3 della legge n.222 del 1984). Naturalmente, al fini del calcolo della maggiorazione di cui si discute, si deve tener conto soltanto di cio' che oggettivamente stabilisce il sistema in termini di "normale" eta' per il pensionamento di vecchiaia, non potendosi dare ingresso a scelte soggettive (tra l'altro presumibilmente non ancora intervenute all'atto della liquidazione della pensione di inabilita'), quali pure sono consentite nel regime generale attraverso gli strumenti dell'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro (art. 4 legge 19 dicembre 1977 n.903; art. 6 d.l. 22 dicembre 1981 n.791, quale risulta dalla legge di conversione 26 febbraio 1982 n.54; art.6, comma 1, legge 29 dicembre 1990 n.407; art.1, comma 2, d.lg. 30 dicembre 1992 n.503) e del prepensionamento facoltativo. Questione controversa tra le parti e' la individuazione della "eta' pensionabile" alla quale occorre fare riferimento come parametro temporale per la determinazione dell'ammontare di una pensione di inabilita' liquidata con decorrenza 1^ gennaio 1994. Tesi dell'assicurata e' che occorra applicare - in quanto disciplina vigente alla data del 1^ gennaio 1994 - la normativa del d.lg. 30 ottobre 1992 n.503, la quale ha elevato l'eta' pensionabile - precedentemente fissata (nel settore del lavoro subordinato privato in 60 anni per gli uomini e in 55 anni per le donne -portandola a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne (per le quali permane, tuttavia, il diritto di scegliere, ai sensi dell'art.4 della legge n.903 del 1977 cit., la stessa eta' pensionabile degli uomini). Secondo l'Istituto ricorrente, invece, gli incrementi dell'eta' pensionabile fissati dal d.lg. n.503 del 1992 non sono applicabili agli inabili, perche' esclusi, al pari degli invalidi in misura superiore all'80 per cento, dall'elevazione dei limiti di eta' introdotta da tale provvedimento normativo. La Corte ritiene che la tesi dell'INPS sia da condividere conformandosi anche nella presente alle decisioni 8459/99,14703/99 Come gia' accennato, l'art.1, comma 1, del d.lg. 30 dicembre 1992 n.503, recante "Norme per il riordinamento del sistema previdenziale 6 dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art.3 della legge 23 ottobre 1992 n. 421", subordina il diritto alla pensione di vecchiaia a carico del regime generale dei lavoratori dipendenti "...al compimento della eta' indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata" tabella secondo la quale l'eta' pensionabile e' portata rispettivamente a 65 anni per l'uomo e a 60 anni per la donna (salva l'opzione) ma non gia' con efficacia immediata, bensi' attraverso una fase transitoria di incremento progressivo, che inizia a decorrere dal 1^ gennaio 1994 e procede per scaglioni' biennali (diventati poi di un anno e mezzo ogni due anni in base alla modifica apportata dall'art.11 legge 23 dicembre 1994 n.724) per arrivare allo scaglione finale appunto di 65 e 60 anni - con effetto dal 1^ - gennaio dell'anno 2000. E', tuttavia, lo stesso art.1 ad affermare, nel comma 8, che "l'elevazione dei limiti di eta' di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento". La percentualizzazione puntuale della invalidita' in una misura finora estranea al regime pensionistico generale dei lavoratori dipendenti e' gia' da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi ai fini della conservazione della previgente eta' per il - pensionamento di vecchiaia - a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nell'art.1 della legge n.222 del 1984, 7 il quale, come piu' sopra si e' detto, accoglie una nozione di invalidita' che fa consistere genericamente nella riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo. Ma e' lo stesso dato testuale della disposizione ad autorizzarne una interpretazione che include nel regime derogatorio della nuova disciplina della eta' pensionabile anche i soggetti che la legge n.222 del 1984 qualifica "inabili", i soggetti cioe' per i quali un infermita' o un difetto fisico o mentale abbiano determinato non gia' una riduzione ma la totale perdita della capacita' di lavoro. La circostanza, infatti, che la legge espressamente dia rilievo a una misura di invalidita" "non inferiore all'80 per cento comporta, "a fortiori" che siano incluse nella sua previsione (anche) le ' invalidita' di misura "superiore" a quella soglia percentuale, fino alle situazioni di invalidita' totale (100 per cento), le quali necessariamente coincidono con la inabilita', in quanto il soggetto che ne e' portatore diventa totalmente privo, in entrambi i casi, della capacita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa. La deroga al nuovo regime normativo dell'eta' pensionabile e la conservazione della disciplina previgente deve, dunque, intendersi stabilita per tutti gli assicurati per i quali sia accertata una riduzione della capacita' di lavoro di grado pari o superiore all'80 per cento, compresi i soggetti - dall'art. 2 della legge n.222 del 1984 definiti inabili che tale capacita' abbiano perduto interamente. E, del momento che, secondo la previgente disciplina, il diritto a pensione di vecchiaia (nel concorso dei prescritti requisiti assicurativi e contributivi) si consegue all'eta' di sessant'anni per l'uomo e di cinquantacinque anni per la donna, e' a questa eta' che occorre fare riferimento per il calcolo della maggiorazione che costituisce uno degli addendi della pensione di inabilita'. Con la conseguenza che, nel caso concreto, l'INPS ha correttamente liquidato la prestazione, presumendo come proseguita l'attivita' lavorativa dalla data di decorrenza della pensione (ottobre 1994) fino alla data di compimento del cinqunatacinquesimo anno di età. Questa ricostruzione della "voluntas legis" e' confortata dal testo dell'art. 3 della legge delega n. 421 del -1992, il quale espressamente indicava gli "inabili" come soggetti da escludere dall'innalzamento dell'eta' pensionabile, e dal contenuto del parere espresso dalla Commissione XI (lavoro pubblico e privato) sullo schema di decreto legislativo, significativamente sottolineandosi, in detto parere (seduta di giovedi' 3 dicembre 1992), la necessita' di sostituire la parola "inabili" con la parola "invalidi" "...per non precludere la deroga ai titolari di assegno di invalidita' INPS". Del resto, che l'intervento legislativo del 1992, attraverso l'innalzamento della eta' minima per il pensionamento di vecchiaia, abbia inteso differire il godimento della pensione di vecchiaia, irrigidendo le modalita' di accesso a questa specifica prestazione, e non gia' dare nuove regole a prestazioni previdenziali diverse, attribuite prima e indipendentemente dal raggiungimento di quella eta' minima, e' dato ricavabile anche dal contenuto della legge 8 agosto 1995 n.335 la quale, nel ridisciplinare i trattamenti pensionistici obbligatori e complementari con la introduzione di un nuovo sistema di calcolo (contributivo) e di diversi requisiti di accesso, ha significativamente riproposto, per la determinazione dell'ammontare delle pensioni di inabilita', una regola sostanzialmente identica a quella propria del regime precedente l'inizio della riforma del sistema pensionistico, stabilendo, in conformita' a tale regola, che le maggiorazioni di cui all'art.2, comma 3, della legge n. 222 del 1984 si' calcolano "....aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di eta' dell'interessato..." (art.1, comma 15). Il ricorso principale va, pertanto accolto. Per le medesime ragioni esclusione dell'innalzamento dell'età pensionabile per gli inabili- va rigettato il ricorso incidentale con il quale i ricorrenti lamentano che il 10 ET abbia stabilito a 56 anni, anzicchè a sessanta l'innalzamento utile alla loro dante causa ai fini del computo della maggiorazione della pensione di inabilità. Poiche' l'accoglimento del ricorso dell'INPS non comporta la necessita' di accertamenti di fatto ulteriori rispetto a quelli' gia' compiuti, la questione controversa, previa cassazione della impugnata sentenza, può essere direttamente decisa da questa Corte nel merito, a norma dell'art.384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della domanda dei sign.UC
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale;
rigetta l'incidentale; cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dai sign.UC; nulla per le spese dell'intero giudizio. Roma 21 dicembre 2000 Il Consigliere es. Lola do Gugkelim Il Presidente Require be Maris Palle I D , A S O 0 S L 1 L A 3 . T O IL CANCELLIERE , 3 T B 5 R A I S 'A Depositato in Cancelleria D . E L P N A S L T E I 3 S oggi, - 3 APR. 2001 D N 7 O - I G P S 8 O - IM N 1 A E CANCEDIL CANCELLIERE 1 D S A I E D E , A E O G T R O N T T E IS T S I G E E R L I D