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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/10/2025, n. 13602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13602 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
- RI CA -
RICORSO EX ART. 281-DECIES C.P.C.
in persona della dott.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20049 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 - ricorso ex art. 281-decies c.p.c. - e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere della Vittoria n. Parte_1
11 presso e nello studio dell'avv. Patrizia Oliva, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parte attrice – ricorrente
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma alla via Monte Santo, n. 68, presso e nello studio dell'avv. Gianluca Fonsi, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parte convenuta – resistente
Oggetto: risarcimento lesioni personali
Conclusioni come da note autorizzate con provvedimento del 4 maggio 2025
Con provvedimento del 16 settembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies, co.3, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice chiamava in giudizio
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., chiedendo l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni: “…Accertare e dichiarare che l'attrice , a Parte_1 causa della caduta all'interno del Supermercato Elite di Santa IN (RM), sito in Via Aurelia 513, ha subito un grave infortunio per l'effetto condannare:
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento della somma di € 25.000 ( venticinquemila euro) oltre rivalutazione ed interessi fino alla data del soddisfo;
nonché alla somma di €1.961,30 per le spese mediche sostenute;
al risarcimento del danno morale ed esistenziale che verrà quantificato in corso di giudizio. Con ogni ulteriore condanna, con valutazione rimessa al Giudice, in via equitativa…”
Assumeva parte attrice che “…la Sig.ra il giorno 15/12/2022, Parte_1 verso le ore 19.00, entrava nel Supermercato Elite di Santa IN (RM), sito in Via Aurelia 513, giunta davanti al reparto ortofrutticolo, posto dopo l'entrata, scivolava in terra e cadendo, subiva un fortissimo trauma al volto ed al braccio, tanto che veniva trasportata, a mezzo ambulanza al P.S. dell'Ospedale di Civitavecchia, ove giungeva alle ore 20,18 del medesimo giorno;
la causa della caduta era da addebitarsi al pavimento bagnato, che nessuno aveva provveduto ad asciugare, in assenza peraltro di qualsivoglia segnalazione, nonostante che in un supermercato sia notorio l' afflusso di clienti;
giunta al P.S. dell'Ospedale di Civitavecchia…veniva riportato nelle note: “ 78 AA giunge con BLS per rif. Caduta per pavimento bagnato presso supermercato riportando trauma facciale con CP_1
FLC zona piramidale , contusione polso dx “ l''esame Rx Polso dx , in pari data, rilevava “ Frattura scomposta dell'epifisi distale del radio di destra” , veniva sottoposta anche a TC facciale, che rilevava “ Frattura sostanzialmente scomposta delle ossa nasali proprie e dell'osso zigomatico destro”…in data 29/12/2022 veniva inviata a mezzo pec, una descrizione della sig. in merito all'infortunio, Parte_1 alla sede legale di Roma, del Supermercato Elite, con allegata copia del P.S., documento e dichiarazione che subito dopo la caduta, era stata soccorsa dagli inservienti del supermercato…solo il 16 ottobre 2023, con lettera il cui oggetto era “ Comunicazione di Negazione Offerta”, chiariva che il Supermercato non aveva alcun responsabilità nella causazione del danno…”
Si costituiva in giudizio in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t, chiedendo di “…rigettare le domande dell'attore in quanto infondate, in fatto ed in diritto e non provate per i motivi meglio esposti in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, liquidare in favore della sig.ra i soli danni che la stessa dovesse riuscire a dimostrare, in corso di Parte_1 causa, come conseguenza immediata e diretta del sinistro in esame, tenendo in espressa considerazione il concorso di colpa, in misura non inferiore al 70%, della medesima danneggiata nella produzione del sinistro rigettare, comunque, le richieste di risarcimento del danno morale e/o della personalizzazione del danno biologico, nonché le richieste relative al rimborso delle spese mediche, e del pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, siccome infondate e non provate;
con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
Con provvedimento del 6 settembre 2024, la dott.ssa Mariaelena Francone,
“…ritenuta la sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del giudizio ex art. 281 decies cpc invita le parti ad argomentare sulle questioni pregiudiziali e sulla possibilità di prosecuzione del giudizio nelle forme del rito semplificato…”
La causa veniva istruita mediante prove documentali, interrogatorio formale di parte attrice ed escussione testi.
Conclusioni come da note autorizzate con provvedimento del 4 maggio 2025
Con provvedimento del 16 settembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies, co.3, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva,
o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895).
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057). Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatta cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, ad esempio, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Si tratta di valutare e di tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e - superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatti del presente giudizio.
All'esito dell'istruttoria svolta, affidata alle dichiarazioni rese da parte attrice durante l'interrogatorio formale e ai testi regolarmente escussi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, devono ritenersi adeguatamente provati i fatti come esposti da parte attrice. Non è invece risultato provato il nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento di danno lamentato. Come è noto, a norma dell'art. 2051 c.c., richiamato dall'attrice, a fondamento della propria pretesa risarcitoria e certamente applicabile nel caso di specie, il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito, che, per inciso, può consistere col fatto dello stesso danneggiato, che abbia concorso, in tutto o in parte, con la propria condotta, al verificarsi dell'evento lesivo, spezzando il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Anche nell'ipotesi di responsabilità del custode, non può pertanto prescindersi dalla prova che grava su colui che lamenta il danno.
Parte attrice dichiara che “…in data 15.12.2022, alle ore 19.00 circa, in Santa IN pioveva copiosamente…sono entrata con le scarpe bagnate. Non ricordo del tappeto…”
Il teste escusso, sig.ra dichiara: “…Preciso di aver sentito un trambusto e Parte_2 mi sono affacciata da dove proveniva. Ho visto una signora che mi sembrava di conoscere caduta e che veniva soccorsa. Ricordo che il pavimento era bagnato, anche perché lo avevo già notato entrando…”
Il teste sig. dichiara:”… io sono arrivato dopo l'accaduto…” Testimone_1
Il teste dichiara :”…io non ero presente…Posso solo dire che il Testimone_2 tappeto è presente all'ingresso (grande e fisso) e ogni sette giorni viene pulito e cambiato… nelle giornate di pioggia o quando laviamo i pavimenti di solito viene messo cartello di pericolo…”
Pertanto, tali essendo le risultanze acquisite agli atti, se da un lato è stata raggiunta la prova del fatto storico, deve però ritenersi raggiunta la prova del caso fortuito, coincidente col fatto dello stesso danneggiato. Parte attrice ha concorso in via esclusiva con la sua condotta al verificarsi dell'evento. Con la normale diligenza avrebbe potuto evitare la caduta.
Ritiene questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non abbia dato seguito alla richiesta. Ed ancora, la prospettazione iniziale di parte attrice non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda di parte attrice-ricorrente, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa
-) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t.;
[...]
-) compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente Giudizio;
Così deciso in Roma in data 4 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
- RI CA -
RICORSO EX ART. 281-DECIES C.P.C.
in persona della dott.ssa Rosa D'Urso, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20049 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 - ricorso ex art. 281-decies c.p.c. - e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere della Vittoria n. Parte_1
11 presso e nello studio dell'avv. Patrizia Oliva, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parte attrice – ricorrente
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Roma alla via Monte Santo, n. 68, presso e nello studio dell'avv. Gianluca Fonsi, che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parte convenuta – resistente
Oggetto: risarcimento lesioni personali
Conclusioni come da note autorizzate con provvedimento del 4 maggio 2025
Con provvedimento del 16 settembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies, co.3, c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice chiamava in giudizio
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., chiedendo l'accoglimento CP_1 delle seguenti conclusioni: “…Accertare e dichiarare che l'attrice , a Parte_1 causa della caduta all'interno del Supermercato Elite di Santa IN (RM), sito in Via Aurelia 513, ha subito un grave infortunio per l'effetto condannare:
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento della somma di € 25.000 ( venticinquemila euro) oltre rivalutazione ed interessi fino alla data del soddisfo;
nonché alla somma di €1.961,30 per le spese mediche sostenute;
al risarcimento del danno morale ed esistenziale che verrà quantificato in corso di giudizio. Con ogni ulteriore condanna, con valutazione rimessa al Giudice, in via equitativa…”
Assumeva parte attrice che “…la Sig.ra il giorno 15/12/2022, Parte_1 verso le ore 19.00, entrava nel Supermercato Elite di Santa IN (RM), sito in Via Aurelia 513, giunta davanti al reparto ortofrutticolo, posto dopo l'entrata, scivolava in terra e cadendo, subiva un fortissimo trauma al volto ed al braccio, tanto che veniva trasportata, a mezzo ambulanza al P.S. dell'Ospedale di Civitavecchia, ove giungeva alle ore 20,18 del medesimo giorno;
la causa della caduta era da addebitarsi al pavimento bagnato, che nessuno aveva provveduto ad asciugare, in assenza peraltro di qualsivoglia segnalazione, nonostante che in un supermercato sia notorio l' afflusso di clienti;
giunta al P.S. dell'Ospedale di Civitavecchia…veniva riportato nelle note: “ 78 AA giunge con BLS per rif. Caduta per pavimento bagnato presso supermercato riportando trauma facciale con CP_1
FLC zona piramidale , contusione polso dx “ l''esame Rx Polso dx , in pari data, rilevava “ Frattura scomposta dell'epifisi distale del radio di destra” , veniva sottoposta anche a TC facciale, che rilevava “ Frattura sostanzialmente scomposta delle ossa nasali proprie e dell'osso zigomatico destro”…in data 29/12/2022 veniva inviata a mezzo pec, una descrizione della sig. in merito all'infortunio, Parte_1 alla sede legale di Roma, del Supermercato Elite, con allegata copia del P.S., documento e dichiarazione che subito dopo la caduta, era stata soccorsa dagli inservienti del supermercato…solo il 16 ottobre 2023, con lettera il cui oggetto era “ Comunicazione di Negazione Offerta”, chiariva che il Supermercato non aveva alcun responsabilità nella causazione del danno…”
Si costituiva in giudizio in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
p.t, chiedendo di “…rigettare le domande dell'attore in quanto infondate, in fatto ed in diritto e non provate per i motivi meglio esposti in narrativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, liquidare in favore della sig.ra i soli danni che la stessa dovesse riuscire a dimostrare, in corso di Parte_1 causa, come conseguenza immediata e diretta del sinistro in esame, tenendo in espressa considerazione il concorso di colpa, in misura non inferiore al 70%, della medesima danneggiata nella produzione del sinistro rigettare, comunque, le richieste di risarcimento del danno morale e/o della personalizzazione del danno biologico, nonché le richieste relative al rimborso delle spese mediche, e del pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria, siccome infondate e non provate;
con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
Con provvedimento del 6 settembre 2024, la dott.ssa Mariaelena Francone,
“…ritenuta la sussistenza dei presupposti per la prosecuzione del giudizio ex art. 281 decies cpc invita le parti ad argomentare sulle questioni pregiudiziali e sulla possibilità di prosecuzione del giudizio nelle forme del rito semplificato…”
La causa veniva istruita mediante prove documentali, interrogatorio formale di parte attrice ed escussione testi.
Conclusioni come da note autorizzate con provvedimento del 4 maggio 2025
Con provvedimento del 16 settembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies, co.3, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve procedere a verificare se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie riferibile all'art. 2051 cc e se parte convenuta abbia fornito la prova liberatoria consistente nella verificazione di un fatto eccezionale o nel fatto dell'attore, tenuto conto che in materia di responsabilità da cose in custodia, la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale, forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto, sicché la relativa deduzione non incorre nella preclusione fissata, per il primo grado, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. III, 23 giugno 2016, n. 13005), o se nei fatti possa ritenersi integrata la fattispecie prevista dall'art. 2043 ed in particolare se sussistano i requisiti richiesti per la configurabilità della responsabilità da insidia.
Sotto questo aspetto occorre osservare che la norma di cui all'art. 2051 cc trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivano dalla natura intrinseca delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva,
o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento. Detta norma pertanto, non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per il suo intrinseco potere, in quanto sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, sollecitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento, dal momento che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (Cass. Sez. III, 22 giugno 2016, n..12895).
La norma di cui all'art. 2051 cc, però, pur postulando una presunzione di responsabilità in capo al custode, presunzione, comunque, da intendere sussistente, senza ulteriori , accertamenti di fatto sulla effettiva possibilità di vigilanza quando la estensione dei beni affidati alla responsabilità della società siano tali da far ritenere possibile un efficace e costante servizio di vigilanza tale da poter impedire l'insorgere la causa di pericolo per gli utenti (cfr. ad es. Cass. Sez. III 26 settembre 2006, n. 20827), impone, comunque a chi agisce di provare il fatto ed il nesso di causalità tra le lesioni ed il fatto. Se, poi, il danno sia determinato non da cause intrinseche al bene (quale il vizio costruttivo o manutentivo) bensì da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, è configurabile il caso fortuito solo quando si sia in presenza di alterazioni repentine e non specificamente prevedibili dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata per garantire un intervento tempestivo, non possono essere rimosse e segnalate per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (cfr Cass. Sez. III, 21 settembre 2012, n. 16057). Nel caso di specie parte attrice in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 cc deve provare sia la circostanza della presenza di una insidia che la ha fatta cadere o, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della cosa in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e il bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso (Cass, Sez. VI-III, ord. 20 ottobre 2015, n. 21212), sia il nesso di causalità nel duplice aspetto del fatto che la sua caduta è avvenuta per effetto della presenza di tale insidia, e di quello che i danni di cui viene chiesto il risarcimento si sono verificati per effetto di tale caduta (cfr Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. Il, 29 novembre 2006, n. 25243). Per quanto riguarda l'insidia devono essere provati gli ulteriori due requisiti richiesti per la configurabilità dell'insidia: la non visibilità dell'ostacolo e la non prevedibilità della sua presenza (cfr da ultimo Cass. sez. III, 13 maggio 2010, n. 11593). Infatti, ad esempio, in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito deve considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest'ultimo (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375). Inoltre, l'insidia non è un concetto giuridico, ma un mero stato, di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto. Tale situazione, pur assumendo grande importanza probatoria, in quanto può essere considerata dal giudice idonea a integrare una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, non esime il giudice dall'accertare in concreto la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale altresì , ad escludere la configurabilità dell'insidia è della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica (Cass. Sez. III, 13 luglio 2011, n. 15375), tenuto conto che la stessa Corte Costituzionale nel 2005 ha ritenuto che la collettività abbia diritto all'uso dei beni comuni, senza che però esista un corrispondente diritto alla tenuta degli stessi in condizione di perfetta manutenzione, dovendo l'utente utilizzare i beni stessi sulla base del principio di autoresponsabilità. Si tratta di valutare e di tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr Cass. Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 23919; Cass. Sez. III, 26 maggio 2014, n. 11664; Cass. Sez. III, 18 febbraio 2014, n. 3793) e allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (cfr Cass. Sez. III, 17 ottobre 2013, n. 23584).
Inoltre, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e - superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Sez. III, ord. 1 febbraio 2018, n. 2480), orientamento già espresso in precedenza dalla Corte di Cassazione che ha ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva (cfr ad es. Cass. Sez. VI-111, ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30775).
Fatte queste premesse si può passare ad esaminare il fatti del presente giudizio.
All'esito dell'istruttoria svolta, affidata alle dichiarazioni rese da parte attrice durante l'interrogatorio formale e ai testi regolarmente escussi, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, devono ritenersi adeguatamente provati i fatti come esposti da parte attrice. Non è invece risultato provato il nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento di danno lamentato. Come è noto, a norma dell'art. 2051 c.c., richiamato dall'attrice, a fondamento della propria pretesa risarcitoria e certamente applicabile nel caso di specie, il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito, che, per inciso, può consistere col fatto dello stesso danneggiato, che abbia concorso, in tutto o in parte, con la propria condotta, al verificarsi dell'evento lesivo, spezzando il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Anche nell'ipotesi di responsabilità del custode, non può pertanto prescindersi dalla prova che grava su colui che lamenta il danno.
Parte attrice dichiara che “…in data 15.12.2022, alle ore 19.00 circa, in Santa IN pioveva copiosamente…sono entrata con le scarpe bagnate. Non ricordo del tappeto…”
Il teste escusso, sig.ra dichiara: “…Preciso di aver sentito un trambusto e Parte_2 mi sono affacciata da dove proveniva. Ho visto una signora che mi sembrava di conoscere caduta e che veniva soccorsa. Ricordo che il pavimento era bagnato, anche perché lo avevo già notato entrando…”
Il teste sig. dichiara:”… io sono arrivato dopo l'accaduto…” Testimone_1
Il teste dichiara :”…io non ero presente…Posso solo dire che il Testimone_2 tappeto è presente all'ingresso (grande e fisso) e ogni sette giorni viene pulito e cambiato… nelle giornate di pioggia o quando laviamo i pavimenti di solito viene messo cartello di pericolo…”
Pertanto, tali essendo le risultanze acquisite agli atti, se da un lato è stata raggiunta la prova del fatto storico, deve però ritenersi raggiunta la prova del caso fortuito, coincidente col fatto dello stesso danneggiato. Parte attrice ha concorso in via esclusiva con la sua condotta al verificarsi dell'evento. Con la normale diligenza avrebbe potuto evitare la caduta.
Ritiene questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non abbia dato seguito alla richiesta. Ed ancora, la prospettazione iniziale di parte attrice non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
PQM
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda di parte attrice-ricorrente, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa
-) rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t.;
[...]
-) compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente Giudizio;
Così deciso in Roma in data 4 ottobre 2025
Il Giudice Dott.ssa Rosa D'Urso