TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1941/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1941/2024 promossa da:
nato a [...]/RJ, Brasile il 25/04/1972, in proprio e in qualità di genitore Persona_1 esercente la responsabilità genitoriale congiuntamente alla madre Persona_2 nata a [...]/DF, il 13/07/1977 sui figli minori
[...] Persona_3 nato a [...]/DF, Brasile, il 19/04/2012 e nato a [...]/DF, Persona_4
Brasile, il 18/10/2014, tutti residenti a [...]nel Condomínio Solar de Brasília, Quadra 02, complesso 10, casa 2, Brasília/DF, CAP: 71680-349;
, nata a [...]/RJ, Brasile il 25/02/1965, residente a Controparte_1
São Paulo in Via José de Camargo, 185, Assis/SP, CAP: 19.816-235;
nato a [...]/RJ, Brasile il 20/02/1969, residente a [...]
Doutor Augusto de Miranda 1300, app.to 112, Vila Pompéia, São Paulo/SP, CAP: 05.026-001;
, nato da Assis/São Paulo/SP, Brasile il 30/03/1994, residente a Controparte_3
São Paulo in Via José de Camargo, 185, Assis/SP, CAP: 19816-235.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Isabel De Lima (CF:
), come da procure notarili in atti, autenticate e tradotte, nonché munite di C.F._1
1 apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato sito a Giugliano, in Campania,
Via Ripuaria 185;
ricorrenti contro
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_4 CP_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 25.07.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_4 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
(identificato anche come , ) nato a [...] il giorno Parte_1 Per_5 Per_6
20.05.1872 (cfr. doc. in atti n. 2), dai genitori e . CP_6 Controparte_7
Il Sig. emigrava in Brasile e si univa in matrimonio in data 07.02.1903 con Parte_1 CP_8
(identificata anche come ) (cfr. doc. in atti n. 3).
[...] Per_7
L'originario avo italiano era poi deceduto in Brasile senza aver ivi acquistato la cittadinanza per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 18).
Dall'unione tra e nasceva in data 07.05.1904, il loro figlio Parte_1 CP_8 Per_8
(cfr. doc. in atti n. 4), il quale si univa in matrimonio con il 22.04.1936 (cfr. doc.
[...] CP_9 in atti n. 5).
Da tale matrimonio nasceva nella città di San Paolo il 07.07.1937, (cfr. doc. Persona_9 in atti n. 6), il quale, in data 30.11.1962, si univa in matrimonio con Persona_10
(cfr. doc. in atti n.7). Dalla suddetta unione nascevano i figli in data Persona_11
25.02.1965, il 25.04.1972, e il 20.02.1969, attuali ricorrenti nel Persona_1 CP_2 presente giudizio (cfr. doc. in atti n. 8, 13 e 17).
In particolare, precisavano nel ricorso introduttivo:
2 con riferimento alla discendenza di Persona_11
in data 18.06.1993 la ricorrente si univa in matrimonio con Persona_11 10
, acquisendo il nome di (cfr. doc. in atti n. 9). Dalla loro
[...] Persona_12 unione nasceva in data 30.03.1994 il ricorrente (cfr. doc. in atti n.11). In Controparte_3 seguito al loro divorzio, la ricorrente tornò ad usare il nome da nubile ovvero Persona_11
(cfr. doc. in atti n. 10).
In data 27.10.2012 la Sig.ra passò in seconde nozze con il Sig. Persona_11 ON
, acquisendo il nome di (cfr. doc. in atti n. 12);
[...] Controparte_11
con riferimento alla discendenza di Persona_1
in data 30.11.2007 il ricorrente si univa in matrimonio con la Sig.ra Parte_2 Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 14) e dalla loro unione nascevano il 18.10.2014
[...] Persona_14
(cfr. doc. in atti n.15) e il 19.04.2012 (cfr. doc. in atti n. 16), attuali Persona_3 ricorrenti, minori rappresentati dai rispettivi genitori.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani per discendenza iure sanguinis dall'avo italiano , ordinando il Parte_1 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle dovute CP_4 annotazioni e trascrizioni.
Il si costituiva in giudizio in data 29.01.2025, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_4 dello Stato, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
All'udienza del 08.05.2025, in assenza della parte convenuta, la difesa segnalava il deposito di note difensive e altra documentazione, insisteva per l'accoglimento del ricorso e il rigetto delle contrarie istanze. Il giudice, dunque, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3 Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...], pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti
, ) non vi sono dubbi sul fatto che si tratta della medesima persona data la Per_5 Per_6 corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_12 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_12
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
4 Orbene, nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_4 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso
5 all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
Orbene, la difesa evidenzia che i Consolati italiani non rispettano i termini previsti per esaminare le domande di cittadinanza iure sanguinis. In molti casi i discendenti non riescono nemmeno a mettersi in lista d'attesa a causa di sistemi inefficienti (come “PrenotaMi” o videochiamate) e anche quando ci provano con diffide o istanze, spesso non ricevono risposta. Il ritardo prolungato equivale a un diniego implicito, danneggia il diritto dei ricorrenti e giustificherebbe, pertanto, il loro ricorso al giudice.
Dall'analisi della documentazione prodotta in atti (cfr. doc. 19 e successivi), emerge un quadro chiaro e articolato dell'impossibilità, per i ricorrenti, di accedere effettivamente al servizio consolare di prenotazione finalizzato all'avvio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
6 In particolare, si rileva la presenza di una comunicazione trasmessa via e-mail in data 18 dicembre
2023 dall'Ufficio Cittadinanza dell'Ambasciata d'Italia a Brasilia, indirizzata al sig. Persona_1 con la quale si informa che la sua richiesta di accesso alla lista di attesa per la riconferma della cittadinanza è stata accettata. Tale elemento documentale attesta la presa in carico formale della domanda da parte dell'ufficio diplomatico competente, sebbene non risulti che a tale accettazione sia seguita una concreta convocazione per la presentazione della documentazione.
Ulteriori allegati consistono in una serie di schermate acquisite dal sito prenotami.esteri.it, riferite al
Generale d'Italia a San Paolo, Brasile, dalle quali si evincono ripetuti tentativi di Parte_3 prenotazione effettuati dai ricorrenti , e Controparte_11 CP_2 Controparte_3
. Le schermate – prive di data ma comunque riconducibili agli stessi interessati –
[...] documentano come, selezionando sia la “lista di cittadinanza 2023” che quella “2024”, il sistema informatico restituisca sempre il medesimo messaggio automatico: “La lista ha raggiunto il limite massimo di registrazioni di questo mese. Si prega di riprovare in seguito.” Tali messaggi indicano chiaramente l'impossibilità, per gli utenti, di procedere all'inserimento in lista di attesa, a prescindere dall'anno selezionato, rendendo inaccessibile la procedura in modo sistematico.
Con nota di deposito del 19 febbraio 2025, la difesa ha inoltre prodotto ulteriore documentazione (cfr. doc. in atti n. 20, 21, 22), comprovante nuovi tentativi di registrazione effettuati dai medesimi ricorrenti, precisamente da , e , Controparte_11 CP_2 Controparte_3 in data 17 e 18 febbraio 2025. Anche in tali casi, l'accesso al sistema di prenotazione è risultato impossibile, ribadendo la persistente indisponibilità del servizio consolare.
È stata inoltre prodotta (cfr. doc. in atti n. 23) l'Agenda di Convocazione del Consolato di San Paolo relativa ai richiedenti degli anni 2008, 2009 e 2010, convocati solamente nell'anno 2020; a seguire
(cfr. doc. in atti n. 24), l'Agenda di Convocazione per i richiedenti dell'anno 2012, convocati nel
2023.
Tali evidenze dimostrano l'estremo ritardo con cui vengono processate le istanze di cittadinanza, con uno scarto temporale di oltre dieci anni tra la richiesta e la convocazione.
È altresì allegata (cfr. doc. in atti n. 25) l'ultima Agenda di Convocazione del Consolato di Brasilia, dalla quale risulta che nel 2020 sono stati convocati richiedenti inseriti nella lista del 2015. Detta documentazione è rilevante ai fini della posizione del sig. e dei suoi figli minori, inseriti Persona_1 nella lista di attesa n. 2315/2023 (cfr. doc. 19), da cui si deduce che, con ogni probabilità, l'attesa per una eventuale convocazione potrebbe protrarsi ancora per diversi anni.
7 In aggiunta, è stata depositata (cfr. doc. in atti n. 26) copia della diffida inviata al di San Parte_3
Paolo, nella quale si rappresenta che i ricorrenti hanno tentato innumerevoli volte di accedere al sistema online per la prenotazione e presentazione della documentazione attestante la discendenza, senza tuttavia ottenere alcun risultato, a causa della mancata disponibilità di un calendario accessibile per la prenotazione.
Infine, sono stati versati in atti ulteriori tentativi, anch'essi vani, effettuati dai medesimi ricorrenti in data 19 febbraio 2025, nonché nei giorni successivi:
20.02.2025, 21.02.2025, 25.02.2025, 26.02.2025, 27.02.2025, 28.02.2025,
05.03.2025, 06.03.2025, 07.03.2025, 14.03.2025, 17.03.2025, 19.03.2025 e 20.03.2025.
Anche in tali occasioni, il sistema informatico ha restituito la medesima risposta automatica di inaccessibilità, impedendo di fatto l'inserimento in lista d'attesa.
La documentazione allegata, quindi, dimostra, in modo inequivocabile, che i ricorrenti hanno compiuto ogni sforzo ragionevolmente esigibile per esperire la via amministrativa. Tuttavia, la situazione di stallo e paralisi che caratterizza l'operato dei italiani all'estero ha reso vano CP_13 ogni tentativo, impedendo di fatto l'avvio e la conclusione del procedimento nei termini di legge.
Con specifico riferimento alla posizione del ricorrente il quale agisce anche Persona_1 nell'interesse dei figli minori congiuntamente all'altro genitore, si osserva che, sebbene risulti formalmente inserito nella lista d'attesa per l'anno 2023, tale circostanza non è idonea a garantire il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Infatti, dall'esame dell'agenda di convocazione allegata agli atti (cfr. doc. in atti n. 25), si evince che nel corso del 2020 il ha proceduto Parte_3 alla convocazione dei richiedenti inseriti nella lista dell'anno 2015, con un evidente scarto temporale di almeno otto anni. Tale dato consente di affermare, con ragionevole certezza, che anche la domanda presentata dal sig. e dai suoi figli subirà un ritardo irragionevole e ingiustificato nella Per_11 trattazione, con conseguente violazione dei termini procedimentali stabiliti dall'art. 3 del D.P.R. n.
362/1994.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve considerarsi pienamente provata la circostanza che il a San Paolo e in Brasilia non siano in grado di evadere tempestivamente le istanze Parte_4 relative al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, configurando così una grave e manifesta lesione del diritto dei ricorrenti ad accedere a un procedimento amministrativo regolare.
Conseguentemente, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti e, pertanto, del tutto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente. Tale interesse CP_4 si fonda, infatti, sull'assenza di un'alternativa praticabile per il riconoscimento del diritto in sede
8 amministrativa e sull'impossibilità di ottenere una risposta certa e tempestiva attraverso il canale consolare, rendendo indispensabile il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
9 Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né Parte_1 avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 11.07.2024, dal Ministero della Giustizia e
Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia –Dipartimento di Migrazioni nel quale è riportato: “NON RISULTA, fino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome di
[...]
o o figlio di e di Parte_1 Persona_15 Persona_16 Controparte_7
, originario dell'Italia, nato il [...]” (cfr. doc. in atti n. 18). Orbene, in CP_6 quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e ai Parte_1 relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano sino a loro, senza interruzione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_4 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
10 - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_14 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolati competenti;
- spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
11
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1941/2024 promossa da:
nato a [...]/RJ, Brasile il 25/04/1972, in proprio e in qualità di genitore Persona_1 esercente la responsabilità genitoriale congiuntamente alla madre Persona_2 nata a [...]/DF, il 13/07/1977 sui figli minori
[...] Persona_3 nato a [...]/DF, Brasile, il 19/04/2012 e nato a [...]/DF, Persona_4
Brasile, il 18/10/2014, tutti residenti a [...]nel Condomínio Solar de Brasília, Quadra 02, complesso 10, casa 2, Brasília/DF, CAP: 71680-349;
, nata a [...]/RJ, Brasile il 25/02/1965, residente a Controparte_1
São Paulo in Via José de Camargo, 185, Assis/SP, CAP: 19.816-235;
nato a [...]/RJ, Brasile il 20/02/1969, residente a [...]
Doutor Augusto de Miranda 1300, app.to 112, Vila Pompéia, São Paulo/SP, CAP: 05.026-001;
, nato da Assis/São Paulo/SP, Brasile il 30/03/1994, residente a Controparte_3
São Paulo in Via José de Camargo, 185, Assis/SP, CAP: 19816-235.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Isabel De Lima (CF:
), come da procure notarili in atti, autenticate e tradotte, nonché munite di C.F._1
1 apostille, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avvocato sito a Giugliano, in Campania,
Via Ripuaria 185;
ricorrenti contro
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_4 CP_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 25.07.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_4 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
(identificato anche come , ) nato a [...] il giorno Parte_1 Per_5 Per_6
20.05.1872 (cfr. doc. in atti n. 2), dai genitori e . CP_6 Controparte_7
Il Sig. emigrava in Brasile e si univa in matrimonio in data 07.02.1903 con Parte_1 CP_8
(identificata anche come ) (cfr. doc. in atti n. 3).
[...] Per_7
L'originario avo italiano era poi deceduto in Brasile senza aver ivi acquistato la cittadinanza per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 18).
Dall'unione tra e nasceva in data 07.05.1904, il loro figlio Parte_1 CP_8 Per_8
(cfr. doc. in atti n. 4), il quale si univa in matrimonio con il 22.04.1936 (cfr. doc.
[...] CP_9 in atti n. 5).
Da tale matrimonio nasceva nella città di San Paolo il 07.07.1937, (cfr. doc. Persona_9 in atti n. 6), il quale, in data 30.11.1962, si univa in matrimonio con Persona_10
(cfr. doc. in atti n.7). Dalla suddetta unione nascevano i figli in data Persona_11
25.02.1965, il 25.04.1972, e il 20.02.1969, attuali ricorrenti nel Persona_1 CP_2 presente giudizio (cfr. doc. in atti n. 8, 13 e 17).
In particolare, precisavano nel ricorso introduttivo:
2 con riferimento alla discendenza di Persona_11
in data 18.06.1993 la ricorrente si univa in matrimonio con Persona_11 10
, acquisendo il nome di (cfr. doc. in atti n. 9). Dalla loro
[...] Persona_12 unione nasceva in data 30.03.1994 il ricorrente (cfr. doc. in atti n.11). In Controparte_3 seguito al loro divorzio, la ricorrente tornò ad usare il nome da nubile ovvero Persona_11
(cfr. doc. in atti n. 10).
In data 27.10.2012 la Sig.ra passò in seconde nozze con il Sig. Persona_11 ON
, acquisendo il nome di (cfr. doc. in atti n. 12);
[...] Controparte_11
con riferimento alla discendenza di Persona_1
in data 30.11.2007 il ricorrente si univa in matrimonio con la Sig.ra Parte_2 Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 14) e dalla loro unione nascevano il 18.10.2014
[...] Persona_14
(cfr. doc. in atti n.15) e il 19.04.2012 (cfr. doc. in atti n. 16), attuali Persona_3 ricorrenti, minori rappresentati dai rispettivi genitori.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani per discendenza iure sanguinis dall'avo italiano , ordinando il Parte_1 [...]
e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle dovute CP_4 annotazioni e trascrizioni.
Il si costituiva in giudizio in data 29.01.2025, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_4 dello Stato, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
All'udienza del 08.05.2025, in assenza della parte convenuta, la difesa segnalava il deposito di note difensive e altra documentazione, insisteva per l'accoglimento del ricorso e il rigetto delle contrarie istanze. Il giudice, dunque, riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
3 Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...], pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti
, ) non vi sono dubbi sul fatto che si tratta della medesima persona data la Per_5 Per_6 corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_12 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_12
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
4 Orbene, nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_4 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002):
“L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso
5 all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del
24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
Orbene, la difesa evidenzia che i Consolati italiani non rispettano i termini previsti per esaminare le domande di cittadinanza iure sanguinis. In molti casi i discendenti non riescono nemmeno a mettersi in lista d'attesa a causa di sistemi inefficienti (come “PrenotaMi” o videochiamate) e anche quando ci provano con diffide o istanze, spesso non ricevono risposta. Il ritardo prolungato equivale a un diniego implicito, danneggia il diritto dei ricorrenti e giustificherebbe, pertanto, il loro ricorso al giudice.
Dall'analisi della documentazione prodotta in atti (cfr. doc. 19 e successivi), emerge un quadro chiaro e articolato dell'impossibilità, per i ricorrenti, di accedere effettivamente al servizio consolare di prenotazione finalizzato all'avvio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
6 In particolare, si rileva la presenza di una comunicazione trasmessa via e-mail in data 18 dicembre
2023 dall'Ufficio Cittadinanza dell'Ambasciata d'Italia a Brasilia, indirizzata al sig. Persona_1 con la quale si informa che la sua richiesta di accesso alla lista di attesa per la riconferma della cittadinanza è stata accettata. Tale elemento documentale attesta la presa in carico formale della domanda da parte dell'ufficio diplomatico competente, sebbene non risulti che a tale accettazione sia seguita una concreta convocazione per la presentazione della documentazione.
Ulteriori allegati consistono in una serie di schermate acquisite dal sito prenotami.esteri.it, riferite al
Generale d'Italia a San Paolo, Brasile, dalle quali si evincono ripetuti tentativi di Parte_3 prenotazione effettuati dai ricorrenti , e Controparte_11 CP_2 Controparte_3
. Le schermate – prive di data ma comunque riconducibili agli stessi interessati –
[...] documentano come, selezionando sia la “lista di cittadinanza 2023” che quella “2024”, il sistema informatico restituisca sempre il medesimo messaggio automatico: “La lista ha raggiunto il limite massimo di registrazioni di questo mese. Si prega di riprovare in seguito.” Tali messaggi indicano chiaramente l'impossibilità, per gli utenti, di procedere all'inserimento in lista di attesa, a prescindere dall'anno selezionato, rendendo inaccessibile la procedura in modo sistematico.
Con nota di deposito del 19 febbraio 2025, la difesa ha inoltre prodotto ulteriore documentazione (cfr. doc. in atti n. 20, 21, 22), comprovante nuovi tentativi di registrazione effettuati dai medesimi ricorrenti, precisamente da , e , Controparte_11 CP_2 Controparte_3 in data 17 e 18 febbraio 2025. Anche in tali casi, l'accesso al sistema di prenotazione è risultato impossibile, ribadendo la persistente indisponibilità del servizio consolare.
È stata inoltre prodotta (cfr. doc. in atti n. 23) l'Agenda di Convocazione del Consolato di San Paolo relativa ai richiedenti degli anni 2008, 2009 e 2010, convocati solamente nell'anno 2020; a seguire
(cfr. doc. in atti n. 24), l'Agenda di Convocazione per i richiedenti dell'anno 2012, convocati nel
2023.
Tali evidenze dimostrano l'estremo ritardo con cui vengono processate le istanze di cittadinanza, con uno scarto temporale di oltre dieci anni tra la richiesta e la convocazione.
È altresì allegata (cfr. doc. in atti n. 25) l'ultima Agenda di Convocazione del Consolato di Brasilia, dalla quale risulta che nel 2020 sono stati convocati richiedenti inseriti nella lista del 2015. Detta documentazione è rilevante ai fini della posizione del sig. e dei suoi figli minori, inseriti Persona_1 nella lista di attesa n. 2315/2023 (cfr. doc. 19), da cui si deduce che, con ogni probabilità, l'attesa per una eventuale convocazione potrebbe protrarsi ancora per diversi anni.
7 In aggiunta, è stata depositata (cfr. doc. in atti n. 26) copia della diffida inviata al di San Parte_3
Paolo, nella quale si rappresenta che i ricorrenti hanno tentato innumerevoli volte di accedere al sistema online per la prenotazione e presentazione della documentazione attestante la discendenza, senza tuttavia ottenere alcun risultato, a causa della mancata disponibilità di un calendario accessibile per la prenotazione.
Infine, sono stati versati in atti ulteriori tentativi, anch'essi vani, effettuati dai medesimi ricorrenti in data 19 febbraio 2025, nonché nei giorni successivi:
20.02.2025, 21.02.2025, 25.02.2025, 26.02.2025, 27.02.2025, 28.02.2025,
05.03.2025, 06.03.2025, 07.03.2025, 14.03.2025, 17.03.2025, 19.03.2025 e 20.03.2025.
Anche in tali occasioni, il sistema informatico ha restituito la medesima risposta automatica di inaccessibilità, impedendo di fatto l'inserimento in lista d'attesa.
La documentazione allegata, quindi, dimostra, in modo inequivocabile, che i ricorrenti hanno compiuto ogni sforzo ragionevolmente esigibile per esperire la via amministrativa. Tuttavia, la situazione di stallo e paralisi che caratterizza l'operato dei italiani all'estero ha reso vano CP_13 ogni tentativo, impedendo di fatto l'avvio e la conclusione del procedimento nei termini di legge.
Con specifico riferimento alla posizione del ricorrente il quale agisce anche Persona_1 nell'interesse dei figli minori congiuntamente all'altro genitore, si osserva che, sebbene risulti formalmente inserito nella lista d'attesa per l'anno 2023, tale circostanza non è idonea a garantire il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente. Infatti, dall'esame dell'agenda di convocazione allegata agli atti (cfr. doc. in atti n. 25), si evince che nel corso del 2020 il ha proceduto Parte_3 alla convocazione dei richiedenti inseriti nella lista dell'anno 2015, con un evidente scarto temporale di almeno otto anni. Tale dato consente di affermare, con ragionevole certezza, che anche la domanda presentata dal sig. e dai suoi figli subirà un ritardo irragionevole e ingiustificato nella Per_11 trattazione, con conseguente violazione dei termini procedimentali stabiliti dall'art. 3 del D.P.R. n.
362/1994.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve considerarsi pienamente provata la circostanza che il a San Paolo e in Brasilia non siano in grado di evadere tempestivamente le istanze Parte_4 relative al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, configurando così una grave e manifesta lesione del diritto dei ricorrenti ad accedere a un procedimento amministrativo regolare.
Conseguentemente, deve ritenersi sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti e, pertanto, del tutto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente. Tale interesse CP_4 si fonda, infatti, sull'assenza di un'alternativa praticabile per il riconoscimento del diritto in sede
8 amministrativa e sull'impossibilità di ottenere una risposta certa e tempestiva attraverso il canale consolare, rendendo indispensabile il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
9 Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né Parte_1 avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 11.07.2024, dal Ministero della Giustizia e
Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia –Dipartimento di Migrazioni nel quale è riportato: “NON RISULTA, fino alla presente data, registro di naturalizzazione in nome di
[...]
o o figlio di e di Parte_1 Persona_15 Persona_16 Controparte_7
, originario dell'Italia, nato il [...]” (cfr. doc. in atti n. 18). Orbene, in CP_6 quanto italiano, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e ai Parte_1 relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano sino a loro, senza interruzione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_4
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del
[...]
né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi CP_4 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
10 - Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_14 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolati competenti;
- spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 03.06.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
11