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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2966/22 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Marsico Nuovo presso Parte_1 lo studio dell'avv. Massimo Macchia che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, contumace CP_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile. Conclusioni: Il ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 27.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 19.10.2022 - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile con il 15.12.2012 e CP_1 che con decreto n. cron. 8580/21 del 15.06.2021 questo Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio non sono nati figli ed ha chiesto che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il resistente alle medesime condizioni concordate in sede di separazione.
All'udienza presidenziale, non comparsa la resistente, sono state confermate le condizioni della separazione consensuale e la causa è stata rimessa in istruttoria, con la comunicazione degli atti al P.M.
Instaurato il contraddittorio, la resistente non si è costituita.
All'udienza del 27.11.2024 – sostituite con il deposito di note scritte
- il ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, la quale non si è costituita nonostante la regolare notifica dell'ordinanza presidenziale e della memoria integrativa, come eseguita a seguito di ordine di rinnovazione.
Nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi il ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale è stata omologata da questo Tribunale con decreto n. cron. 8580/21 del 15.06.2021, in produzione ricorrente. Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni di parte ricorrente ed il comportamento della resistente, la quale non costituendosi si è del tutto disinteressata della pendenza del procedimento, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
Quanto alle condizioni del divorzio, stante l'assenza di figli nessuna statuizione va adottata sul regime di affidamento e collocazione abitativa della prole.
Del pari non vi sono richieste economiche e pertanto nulla va disposto in merito.
La contumacia della resistente e la sola pronuncia sullo status giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso Parte_1 CP_1 del 19.10.2022, ogni diversa istanza, deduzione e eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Marsico Nuovo il Parte_1 CP_1
15.12.2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Marsico Nuovo dell'anno 2012, parte I, n. 1;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 06.02.2025
La Presidente est.