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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/05/2024, n. 5719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5719 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO 4°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice designato, Dott.ssa Francesca Vincenzi, all'udienza del 16.5.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3430 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_1 pro tempore sig. elettivamente domiciliata in Palermo, via Parte_2
Dante n. 56, presso lo studio dell'Avv. Gerlando Calandrino che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato in atti
OPPONENTE
E
, in persona del Presidente e legale Controparte_1 rappresentante elettivamente domiciliata in Roma, Via degli CP_2
Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell'Avv. Mauro Giorgi che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 31.1.2023 ed iscritto a ruolo il
1.2.2023 la società opponente in epigrafe nominata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7519/2022 emesso il 1.12.2022 in favore della dal Tribunale di Controparte_1
Roma sezione lavoro, dell'importo di € 45.291,41, di cui euro 45.291,41, di cui euro 25.864,80 per contributi Fondo di Previdenza, euro 15.452,52 per sanzioni ex art. 34 Reg., euro 2.974,29 per interessi di mora ex art. 37 Reg. ed euro
1.000,00 per sanzioni ex art. 40 Reg, notificato in data 23.12.2022 a mezzo pec unitamente al provvedimento di correzione del 16.12.2021 depositato il
21.12.2022. La parte opponente ha dedotto: che con verbale conclusivo dell'11 settembre
2020, consegnato in pari data, l'ispettore verbalizzante, dopo avere esaminato la documentazione consegnatagli, è pervenuto alla conclusione che i rapporti intrattenuti tra la e i signori , Parte_1 Parte_3 Parte_4
e dovessero essere qualificati come rapporti di Parte_5 CP_3 agenzia e, conseguentemente, ha accertato una esposizione debitoria della società nei confronti di per contributi previdenziali ritenuti evasi, per CP_1 le conseguenti sanzioni civili di cui all'art. 34 del Regolamento Attività Istituzionali nonché per sanzioni di cui all'art. 40 per l'omessa iscrizione dei rapporti riferiti ai suddetti collaboratori;
che avverso il suddetto verbale la società ha proposto ricorso al Comitato dei rapporti di lavoro, istituito presso l' di Roma, successivamente rigettato;
che Organizzazione_1 la figura del procacciatore d'affari, pur presentando alcune affinità con quella dell'agente di commercio in quanto caratterizzata da una collaborazione svolta nell'interesse esclusivo di una delle parti e con il fine di promuovere la conclusione dei contratti, se ne differenzia, principalmente, per la mancanza del requisito di stabilità; che i signori , Parte_3 Parte_4 [...]
e non hanno mai svolto attività di promozione alla CP_3 Parte_5 vendita di prodotti commercializzati da atteso che, in base a quanto Pt_1 concordato, l'attività svolta dai suddetti collaboratori è consistita esclusivamente nella mera segnalazione alla di eventuali potenziali Pt_1 clienti;
che manca il requisito della “doverosità dell'adempimento”, espressione di un obbligo giuridico di adempimento della prestazione, che deve soddisfare un'esigenza duratura delle parti e, in particolare, l'esigenza della preponente di potere contare, con certezza giuridica, sulla costante collaborazione per potere conseguire nel tempo i risultati economici connessi all'introduzione nel mercato dei propri prodotti;
che i collaboratori in argomento erano meri procacciatori d'affari non gravando sugli stessi alcun vincolo o obbligo contrattuale di promuovere affari per conto della preponente;
che non risponde al vero che il compenso provvigionale fosse determinato in base alle vendite andate a buon fine, essendo le provvigioni, invece, calcolate di volta in volta esclusivamente in base al numero di segnalazioni indipendentemente dal successivo e solo eventuale buon fine dell'affare; che i collaboratori in questione non hanno ricevuto alcuna limitazione territoriale allo svolgimento dell'attività; che è irrilevante la circostanza della registrazione dei collaboratori presso la come agenti ( e ) o Org_2 Pt_3 Pt_5 procacciatori ( e , come si evince, dalle visure camerali prodotte, Pt_4 CP_3 atteso che, ai fini della qualificazione del rapporto, occorre fare riferimento alle concrete modalità di svolgimento dell'attività; che non risponde al vero che dall'attività prestata dai procacciatori siano conseguiti risultati “significativi”, come dedotto dall'ispettore; che in subordine il calcolo delle sanzioni effettuato da ai sensi dell'art. 34 del proprio regolamento è errato atteso che non CP_1 si verte in tema di evasione contributiva bensì ricorre l'ipotesi di omesso versamento a seguito di una differente qualificazione del rapporto, con conseguente applicazione di quanto disposto dall'art. 36 del regolamento
; che anche a volere ritenere, in tesi, che si versi in una ipotesi di CP_1 evasione contributiva, dovrebbe, comunque, trovare applicazione l'art. 38 del regolamento Enasarco nella parte in cui stabilisce che “le sanzioni sono comminate in misura pari al tasso legale in ragione d'anno”; che ricorrono, infatti, i presupposti di cui alla lettera a) del predetto articolo poiché l'omesso pagamento dei contributi, ove mai dovuto, sarebbe, comunque, dipeso da
“oggettive incertezze connesse a sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali” in merito ai criteri in virtù dei quali procedere all'inquadramento dei rapporti in argomento nel novero dei rapporti di agenzia e non di procacciamento di affari;
che attesa l'infondatezza della pretesa di inquadrare i predetti collaboratori quali agenti di commercio non è dovuta anche la sanzione di euro 1.000,00 (250,00 x 4), di cui all'art. 40 del regolamento per non avere provveduto alla iscrizione presso degli CP_1 asseriti rapporti di agenzia.
Tanto esposto la parte opponente ha concluso chiedendo di volere:” In accoglimento della presente opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che la non è tenuta Parte_1
a dovere corrispondere alla alcuna somma. In Controparte_1 subordine, ritenere e dichiarare che la è tenuta a corrispondere Parte_1 alla soltanto le somme che saranno determinate in corso Controparte_1 di causa nella espletanda CTU. Condannare la al Controparte_1 pagamento delle spese di lite”.
Si è costituita in giudizio la depositando memoria Controparte_1 difensiva telematica ed allegato fascicolo chiedendo di volere:" - rigettare
l'opposizione proposta dalla vverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
7519/2022 (r.g.n. 21485/2022), emesso in data 01.12.2022 dal Tribunale
Civile di Roma, Sezione Lavoro, come corretto in data 16.12.2022 e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare in ogni caso la in persona del suo legale rapp.te in carica pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore della , della somma di € 45.291,41, Controparte_1
o della diversa maggiore o minore somma dovuta di giustizia, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. - in ogni caso, con condanna della in persona del suo legale rapp.te in carica pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore della , delle spese, onorari, Controparte_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa del presente giudizio”.
In particolare la ha dedotto: che il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto dalla segue alla verifica ispettiva effettuata in data Pt_1
11.09.2020 dalla tramite l' Controparte_1 Organizzazione_3 nei confronti della Società opponente ed a seguito della quale l'Ispettore, alla luce della documentazione acquisita, accertava la sussistenza di un rapporto di natura agenziale ex art. 1742 c.c., nei periodi e per gli importi indicate nelle distinte allegate al Foglio n. 3, pagg. 1,2,3,4,5 e 6, del verbale conclusivo di accertamento ispettivo tra la ed i seguenti nominativi: Parte_1 Pt_3
(matricola enasarco n. 8915936), (matricola enasarco
[...] Parte_4
n. 30096830), (matricola enasarco n. 30416819) e CP_3 Parte_5
(matricola enasarco n. 8808962); che ha emesso in
[...] Parte_3 favore della , nel periodo tra il III trimestre dell'anno 2015 ed il II Pt_1 trimestre dell'anno 2018, n. 37 fatture per provvigioni;
che dall'esame delle predette fatture emerge: la emissione delle stesse con riferimento ad una molteplicità di affari e non ad un singolo affare;
che tutte le fatture recano la dicitura “Provvigioni di...” (seguiva il mese e l'anno di riferimento) che venivano corrisposte sugli affari promossi e andati a buon fine;
la periodicità, consecutività e progressività numerica delle stesse fatture;
la durata e la continuità del rapporto di collaborazione;
la rilevanza quantitativa delle provvigioni annue erogate, superiore a quella che l'art. 61 del Dlgs. n.
276/2003 riconduce al rapporto occasionale in qualsiasi modalità esercitato;
che il sig. ha percepito per l'anno 2015 compensi per € Parte_3
9.134,00, per l'anno 2016 compensi per € 11.659,97, per l'anno 2017 compensi per € 8.449,28, per l'anno 2018 compensi per € 3.630,27; che risulta presente in tutte le fatture la ritenuta del 23% sul 50% dell'importo liquidato, la espressa qualificazione dei compensi come “provvigioni” contenuta in tutte le fatture;
che il sig. è iscritto presso la fin Parte_3 Controparte_1 dall'anno 1996 come agente di commercio con relativi mandati iscritti ed è iscritto presso la di Palermo ed Enna con attività esercitata di agente di Org_2 commercio nel settore dell'editoria elettronica ed informatica e, dunque, svolge l'attività di agente di commercio nel medesimo settore e nel medesimo ambito territoriale in cui opera la , quest'ultima iscritta presso la CCIAA di Pt_1
Palermo e Enna con attività esercitata quella della produzione, sviluppo e commercializzazione di software, servizi informatici, servizi telematici e sistemi di banche date;
che il predetto nominativo, in riferimento al proprio periodo di collaborazione, risulta presente nei mastrini/partitari annuali della
Società; che ha emesso in favore della , nel periodo tra il Parte_4 Pt_1
III trimestre dell'anno 2015 ed il I trimestre dell'anno 2017, n. 21 fatture per provvigioni;
che dall'esame delle predette fatture emerge: la emissione delle stesse con riferimento ad una molteplicità di affari e non ad un singolo affare;
che tutte le fatture recano la dicitura d'affari” con corresponsione Org_4 dei compensi sugli affari promossi e andati a buon fine;
la periodicità, consecutività e progressività numerica delle stesse fatture;
la durata e la continuità del rapporto di collaborazione;
la rilevanza quantitativa delle provvigioni annue erogate, superiore a quella che l'art. 61 del Dlgs. n.
276/2003 riconduce al rapporto occasionale in qualsiasi modalità esercitato;
che ha percepito per l'anno 2015 compensi per € 33.789,73; per Parte_4
l'anno 2016 compensi per € 10.296,78; che vi è la presenza in tutte le fatture della ritenuta del 23% sul 50% dell'importo liquidato;
che è Parte_4 iscritta presso la fin dall'anno 2004 come agente di Controparte_1 commercio con relativi mandati iscritti ed è iscritta presso la di Org_2
Palermo ed Enna con attività esercitata di procacciatore d'affari di prodotti e servizi banche dati e, dunque, svolge l'attività di “procacciatore” nel medesimo settore e nel medesimo ambito territoriale in cui opera la;
che anche il Pt_1 predetto nominativo, in riferimento al proprio periodo di collaborazione, risulta presente nei mastrini/partitari annuali della Società, a conferma della stabilità del rapporto;
che ha emesso in favore della , nel periodo CP_3 Pt_1 tra il III trimestre dell'anno 2015 ed il I trimestre dell'anno 2020, n. 63 fatture per provvigioni;
che dall'esame delle predette fatture emerge:la emissione delle stesse con riferimento ad una molteplicità di affari e non ad un singolo affare;
che tutte le fatture recano la dicitura “procacceria d'affari”; la corresponsione dei compensi avveniva, anche in tal caso, sugli affari promossi e andati a buon fine;
la periodicità, consecutività e progressività numerica delle stesse fatture;
la durata e la continuità del rapporto di collaborazione;
la rilevanza quantitativa delle provvigioni annue erogate, superiore a quella che l'art. 61 del Dlgs. n.
276/2003 riconduce al rapporto occasionale in qualsiasi modalità esercitato;
che ha percepito per l'anno 2015 compensi per € 28.785,51; per CP_3
l'anno 2016 compensi per € 21.289,49; per l'anno 2017 compensi per €
21.426,00, per l'anno 2018 compensi per € 23.574,20, per l'anno 2019 compensi per € 18.186,49, per il I trimestre dell'anno 2020 compensi per €
6.405,33; che vi è la presenza nelle fatture relative agli anni dal 2015 al 2018 della ritenuta del 23% sul 50% dell'importo liquidato;
che è CP_3 iscritto presso la dall'anno 2020 come agente di Controparte_1 commercio con relativi mandati iscritti ed è iscritto presso la di Org_2
Palermo ed Enna con attività esercitata di procacciatore d'affari nel settore informatico e, dunque, anche il soggetto in questione svolge l'attività di
“procacciatore” nel medesimo settore e nel medesimo ambito territoriale in cui opera la;
che anche il predetto nominativo, in riferimento al proprio Pt_1 periodo di collaborazione, risulta presente nei mastrini/partitari annuali della
Società; che ha emesso in favore della Società opponente, nel Parte_5 periodo tra il II trimestre dell'anno 2016 ed il VI trimestre dell'anno 2017, n. 8 fatture per provvigioni;
che dall'esame delle predette fatture emerge: la emissione delle stesse con riferimento ad una molteplicità di affari e non ad un singolo affare;
che tutte le fatture recano la dicitura “Provvigioni” (seguiva il mese e l'anno di riferimento) che venivano corrisposte sugli affari promossi e andati a buon fine;
la periodicità, consecutività e progressività numerica delle stesse fatture;
la durata e la continuità del rapporto di collaborazione la espressa qualificazione dei compensi come “provvigioni” contenuta in tutte le fatture;
che il sig. è iscritto presso la Parte_5 Controparte_1 fin dall'anno 1992 come agente di commercio con relativi mandati iscritti;
che anche il predetto nominativo, in riferimento al proprio periodo di collaborazione, risulta presente nei mastrini/partitari annuali della Società ricorrente;
che i rapporti di collaborazione tra i singoli nominativi in questione e la Società hanno avuto durata pluriennale continuativa;
che le fatture emesse dai signori , e Parte_3 Parte_4 CP_3 Parte_5 si riferiscono tutte ad una molteplicità di affari e/o ad un determinato periodo temporale e non ad un singolo affare, a conferma della concreta attività promozionale svolta dai soggetti nominati in favore della con stabilità Pt_1
e continuità temporale;
che le fatture hanno nella quasi totalità cadenza regolare, periodica e numerazione progressiva e sono state emesse per importi rilevanti;
che le fatture riportano (ad eccezione di quelle emesse dal sig.
[...] solo per gli anni 2019 e 2020 e di quelle emesse dal sig. CP_3 Parte_5
la ritenuta del 23% sul 50% dell'imponibile liquidato tipica
[...] dell'agente di commercio ed identificativa della natura “provvigionale” del compenso e, dunque, della natura promozionale svolta dai suddetti nominativi in favore della Società; che tutti i soggetti sono iscritti presso la CP_1
ed i signori e svolgono
[...] Parte_6 Parte_4 CP_3 la loro attività nel medesimo settore di quello della e nell'ambito della Pt_1 stessa zona territoriale (Palermo/Enna) di quest'ultima; che tutti i suddetti nominativi sono presenti nei mastrini/partitari della Società nei rispettivi anni di collaborazione e ciò a conferma della stabilità della collaborazione;
che dalle C.U. acquisite e relative ai predetti nominativi emerge la presenza della causale “U”, propria del rapporto di procacciamento, nonché la causale “Q”, per il nominativo , propria del rapporto monomandatario di agenzia;
Pt_5 che detti elementi comprovano che le prestazioni dei soggetti in questione erano rese in adempimento di un'obbligazione stabilmente assunta di promuovere la conclusione di un numero indeterminato di affari per conto della e che, pertanto, gli stessi operavano come agenti di tale Società; Parte_1 che gli elementi emergenti dalla documentazione esaminata dall'Ispettore e allegata alla memoria comprovano lo svolgimento da parte dei collaboratori in questione dell'attività promozionale per conto della Società opponente in adempimento di un'obbligazione stabilmente assunta di concludere un numero indeterminato di affari, resa in maniera continuativa, avente durata pluriennale, con l'emissione di fatture con cadenza regolare e progressiva dietro la corresponsione di importi provvigionali annui non irrilevanti;
che la circostanza che ai nominativi esaminati in sede ispettiva non fosse assegnata una zona territoriale non è ostativa ai fini della sussistenza di un contratto di agenzia;
che l'asserita esiguità dei compensi non vale ad escludere il rapporto di agenzia atteso che la stessa risulta compatibile con un rapporto di natura agenziale;
che nel caso di specie si tratta di evasione contributiva per la sussistenza della quale è irrilevante la differente qualificazione data al rapporto dalla società opponente;
che la sanzione civile applicabile, nel caso di non avvenuto pagamento dei contributi dovuti nel termine di 60 giorni dalla notifica del verbale ispettivo, è quella dettata dall'art. 34, comma 1, del
Regolamento della , approvato sulla base dei poteri Controparte_1 autonomi attributi agli Enti previdenziali privatizzati dal D.lgs. n. 509/1994 e che, ai fini della configurabilità della fattispecie dell'evasione non è richiesto l'intento specifico di non versare i contributi;
che l'art. 36 del Regolamento prevede la diversa fattispecie dell'omissione contributiva e, pertanto, non è applicabile alla fattispecie in esame;
che non trova applicazione l'art. 38 del
Regolamento atteso che non si trattava di incertezza interpretativa e giurisprudenziale in ordine alla qualificazione della figura dei nominativi in esame come procacciatori d'affari piuttosto che di agenti di commercio ma di individuare e valutare se, in concreto, gli elementi disciplinanti i rapporti oggetto di accertamento e il concreto manifestarsi degli stessi concretizzassero un rapporto di agenzia;
che la comprovata qualificazione dei rapporti oggetto di verifica ispettiva come di agenzia comporta la legittimità della sanzione di cui all'art. 40 del predetto Regolamento.
Istruita documentalmente la causa è stata rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'udienza odierna, dopo la discussione, il Giudice ha deciso la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Si osserva che la richiesta di cui al ricorso monitorio scaturisce dal verbale conclusivo di accertamento ispettivo dell'11.9.2020 versato in atti, concernente il periodo 1.7.2015- 30.6.2020, che ha accertato quanto segue:
“ “..In data odierna prosegue e si conclude la verifica contributiva nei confronti della la cui attività consiste nel “Commercio di Parte_1 prodotti e servizi informatici” in seguito al verbale propedeutico del
26/06/2020 e successiva trasmissione della documentazione fiscale e contabile richiesta avvenuta per posta elettronica da parte del Consulente Delegato
….relativa al periodo 01/07/2015 - 30/06/2020 acquisita dal sottoscritto agli atti (che come oggi dichiarato è conforme a quella conservata nell'archivio dell'azienda) e di seguito riportata: - Le CU riferite agli anni d'imposta dal
2015 al 2018; - Le schede contabili e le fatture dei collaboratori presenti nei
770 con causale “U” (provvigioni corrisposte al Procacciatore d'affari):
(codice fiscale: ), Parte_3 C.F._1 Pt_4
(codice fiscale: , (codice
[...] C.F._2 CP_3 fiscale: ) e (codice fiscale: C.F._3 Parte_5
). La ditta non documenta alcuna copia commissioni né C.F._4 estratti provvigionali né lettere di incarico. In ordine alla qualificazione giuridica del rapporto intrattenuto dai collaboratori , Parte_3
, E dalla disamina Parte_4 CP_3 Parte_5 della documentazione acquisita agli atti: Viste le fatture provvigionali emesse per competenza, che seguono: ^ CUSENZA ANTONINO: - per l'anno 2015
- le fatture n° 7,8,9,10, 11 e 12 (il cui imponibile totale ammonta ad €
9.134,00); - per l'anno 2016 - le fatture n° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12 (il cui imponibile totale ammonta ad € 11.659,97); - per l'anno 2017 - le fatture n°
1,2,3,4,5,7,8,10,12,13,14 e 15 (il cui imponibile totale ammonta ad €
8.449,28); - per l'anno 2018 - le fatture n° 1,3,4,5,6 e 7 (il cui imponibile totale ammonta ad € 3.630,27); ^ - per l'anno 2015 - le Parte_4 fatture n° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12 (il cui imponibile totale ammonta ad €
33.789,73); - per l'anno 2016 - le fatture n° 1,2,3,4,5,12 e 14 (il cui imponibile totale ammonta ad € 10.296,78); - per l'anno 2017 - le fatture n° 1
e 2 (il cui imponibile totale ammonta ad € 671,32); ^ - per CP_3 l'anno 2015 - le fatture n° 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13 e 14 (il cui imponibile totale ammonta ad € 28.785,51); - per l'anno 2016 - le fatture n°
1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,13 e 14 (il cui imponibile totale ammonta ad €
21.289,49); - per l'anno 2017 - le fatture n° 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 e 14 (il cui imponibile totale ammonta ad € 21.426,00); - per l'anno 2018 - le fatture
n° 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13 e 14 (il cui imponibile totale ammonta ad €
23.574,20); - per l'anno 2019 - le fatture n° 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 e 13 (il cui imponibile totale ammonta ad € 18.186,49); - per l'anno 2020 I
TRIMESTRE - le fatture n° 1,2,3 (il cui imponibile totale ammonta ad €
6.405,33); ^ - per l'anno 2016 - le fatture n° Parte_5
4,7,11,14 e 16 (il cui imponibile totale ammonta ad € 2.170,98); - per l'anno
2017 - le fatture n° 8,18 e n° 1 del 2018 (il cui imponibile totale ammonta ad €
936,24); Si rileva: sulla base della documentazione acquisita agli atti (si precisa che la ditta nella persona del suo Amministratore nonché del suo delegato non ha voluto presentare all'accertamento in sede di verifica alcuna dichiarazione né scritta né verbale sullo svolgimento dell'attività svolta tra le parti in assenza di una lettera di incarico) nella fattispecie l'accertatore riscontra degli elementi significativi quali: l'attività di collaborazione professionale di promozione (che è l'incentivo o stimolo che tende a far conoscere e apprezzare un servizio, un prodotto, un'idea) alla vendita dei prodotti commercializzati dalla preponente, svolto dai collaboratori
, e Parte_3 Parte_4 CP_3 Parte_5 senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia
[...] organizzativa, viste le fatture emesse sistematicamente e spesso progressivamente con la dicitura “provvigioni mese XX dell'anno o Pt_7
Procacceria d'affari” (oltre i limiti fissati dall'art. 61 del D.L.vo 276/2003 in materia di lavoro occasionale) - come emerge anche dai modelli forniti dall' (elementi che indicano un rapporto ben consolidato Organizzazione_5 in un arco temporale ben circoscritto non certamente di natura episodica, rapporto non circoscritto ad un singolo affare ma ad una pluralità di affari
(volume d'affari) procurati che ha prodotto dei risultati economicamente positivi e significativi per entrambe le parti), il compenso provvigionale corrisposto sulle vendite andate a buon fine (ossia al concreto risultato conseguito che è l'obbligazione tipica dell'agente), la zona prestabilita lato sensu rappresentata dal gruppo di potenziali clienti, la prestazione autonoma volta dai percipienti suddetti a proprio rischio e con lealtà e buona fede,
l'essere iscritto alla Camera di Commercio come agente (nel caso di Pt_3
e ) o procacciatore (nel caso di e del medesimo settore;
Pt_5 Pt_4 CP_3 tutti elementi distintivi tra il procacciamento di affari e quello di agenzia commerciale. Pertanto la corretta qualificazione giuridica del rapporto svolto dai collaboratori menzionati in maniera stabile e continuativa, appurato il carattere della continuità (legato ad elementi fattuali precisi ed oggettivi) e della stabilità (legato ad un vincolo perdurante anche se non formalizzato tra le parti) nonché l'assenza della episodicità; è inequivocabilmente quella di agente plurimandatario per la presenza dei requisiti sufficienti e necessari previsti dall'art. 1742 del c.c. e ss. Nell'ambito giuslavoristico infatti né l'inesistenza dell'accordo contrattuale scritto né la mancata iscrizione al
Ruolo Agenti - adempimento di carattere puramente amministrativo - stabiliscono la reale natura della collaborazione, che deve essere esaminata sotto il profilo della sua esecuzione così come documentalmente ricostruibile - indipendentemente dal “nomen juris” utilizzato, in grado di inficiare l'accordo contrattuale ancorché verbale escludendo ed eludendo gli obblighi contributivi
e le conseguenti guarentigie previdenziali legate al Fondo Previdenziale della
. Per le motivazioni sopra esposte, la ditta Controparte_1 Pt_1
è debitrice dei contributi previdenziali (anche nel rispetto della quota
[...] minimale prevista dall'art. 5 co. 4 e 5 del vigente Regolamento delle Attività Istituzionali dell'Ente) evasi (ad eccezione di quelli caduti in prescrizione)
…..anche delle sanzioni civili previste dall'art. 34 (evasione) alle quali si aggiungono quelle previste dall'art. 40 per l'omessa iscrizione del rapporto riferito ai collaboratori , Parte_3 Parte_4
e , …”. Parte_5 CP_3
In merito all'efficacia probatoria del verbale di accertamento ispettivo secondo consolidata giurisprudenza di legittimità tale verbale fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche (Cass. n.23800/2014).
Sulla scorta del verbale di accertamento dell'11.9.2020 è stato emesso dal
Tribunale di Roma sezione lavoro nei confronti della decreto Parte_1 ingiuntivo n. 7519/2022 del 1.12.2022 per il pagamento della somma di €
45.291,41, oltre interessi legali e spese di procedura, notificato alla società ricorrente a mezzo pec il 23.12.2022 unitamente a decreto di correzione di errore materiale del 16.12.2022 depositato il 21.12.2022.
Si osserva che la Cassazione da tempo ha affermato che "E' noto che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa" (Cass. sez. lav. ordin. n.
16565/2020 del 31.7.2020, conforme Cass. sez. lav. sent. n.20322/2013 del
4.9.2013).
E ancora:“Occorre ribadire il principio, condiviso e consolidato, secondo il quale i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere
l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così
Cass. n. 19828 del 28/08/2013, Cass. n. 13629 del 24/06/2005). Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l' attività promozionale stabile di conclusione di contratti….” (Cass. sez. lav. sent. n. 1856 del 1.2.2016).
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito che “caratteri distintivi dell'agenzia rispetto al procacciamento di affari, che, in estrema sintesi, sono da individuare nella continuità e stabilità dell'attività dell'agente e nella mancanza di vincolo di stabilità e nell'episodicità o occasionalità dell'attività di procacciatore di affari (cfr. fra le più recenti Cass. n. 22524/2021; Cass. n.
801/2021; Cass. 16565/2020; Cass. n. 10055/2016)” (Cass. sez. lav. ordin. n.
35740 del 6.12.2022).
La Cassazione in materia ha, altresì, precisato che il contratto di agenzia non può essere escluso valorizzando l'assenza del vincolo previsto dall'art. 1743 cod. civ., perché il diritto di esclusiva integra un elemento naturale, non essenziale, del contratto, che può essere derogato dalle parti espressamente o per facta concludentia (cfr.Cass. n. 21203/2007; Cass. n. 17063/2011), e che la mancata espressa assegnazione di una specifica zona non è elemento determinante per escludere il contratto di agenzia (cfr. Cass. n. 10055/2016 che richiama Cass. n. 18303/2007).
Occorre, altresì, rilevare che la Cassazione ha stabilito, in materia di caratteri distintivi dell'agenzia rispetto al procacciamento di affari, che “le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice del merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento, purché «il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza» ed il procedimento logico sia articolato « nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi» ( Cass. n.
9054/2022);…”(Cass. sez. lav. ordin. n. 35740 del 6.12.2022).
Deve escludersi che nel caso di specie, con riferimento ai nominativi indicati nel verbale di accertamento, si sia trattato di un rapporto di procacciamento di affari del tutto episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo, trattandosi di rapporti di agenzia.
Alla luce della documentazione versata in atti ed esaminata dall'ispettore della risulta una pluralità di indizi, gravi, precisi ed Controparte_1 univoci, idonei a dimostrare nel caso di specie gli elementi della stabilità e della continuità, tipici dell'agenzia di cui all'art. 1742 e ss. c.c.,
POSIZIONE DI CUSENZA ANTONINO
Dalla documentazione in atti emerge che il sig. è iscritto Parte_3 presso la fin dall'anno 1996 come agente di commercio Controparte_1 con relativi mandati iscritti (doc. n. 2 fasc. ) e che è iscritto presso la CP_1
di Palermo ed Enna con attività esercitata di agente di commercio nel Org_2 settore dell'editoria elettronica ed informatica (doc. n. 3 fasc. ) e, CP_1 quindi, svolge l'attività di agente di commercio nel medesimo settore e nel medesimo ambito territoriale in cui opera la iscritta presso la Parte_1
CCIAA di Palermo e Enna con attività esercitata di produzione, sviluppo e commercializzazione di software, servizi informatici, servizi telematici e sistemi di banche date doc. n.
4. fasc. opposta). Inoltre il nominativo del sig.
risulta presente nei mastrini/partitari annuali della Società Parte_3
(doc. n. 5 fasc. ). CP_1
E', altresì, documentato che il sig. ha emesso in favore Parte_3 della nel periodo tra il III trimestre dell'anno 2015 ed il II Parte_1 trimestre dell'anno 2018, n. 37 fatture per provvigioni (n. 6 fatture nell'anno 2015; n. 12 fatture nell'anno 2016; n. 13 fatture nell'anno 2017; n. 6 fatture nell'anno 2018 (doc.1 fasc. opposta). Dall'esame delle predette fatture emerge: che le stesse sono state emesse con riferimento ad una molteplicità di affari e non ad un singolo affare;
infatti tutte le fatture recano la dicitura “Provvigioni di...” (con indicazione del mese ed anno di riferimento), corrisposte sugli affari promossi e andati a buon fine;
si tratta di fatture emesse con cadenza mensile, aventi numerazione consecutiva, che dimostrano la durata e la continuità del rapporto di collaborazione. Occorre inoltre evidenziare la rilevanza quantitativa delle provvigioni annue erogate, superiore a quello che l'art. 61 del Dlgs. n. 276/2003 riconduce al rapporto occasionale.
Infatti emerge documentalmente che il sig. ha percepito Parte_3 per l'anno 2015 compensi per € 9.134,00, per l'anno 2016 compensi per € 11.659,97, per l'anno 2017 compensi per € 8.449,28; per l'anno 2018 compensi per € 3.630,27.
Inoltre deve essere evidenziata la presenza in tutte le fatture della ritenuta del
23% sul 50% dell'importo liquidato.
POSIZIONE DI Parte_4
Dalla documentazione in atti emerge che la sig.ra è iscritta Parte_4 presso la fin dall'anno 2004 come agente di commercio Controparte_1 con relativi mandati iscritti (doc. n. 7 fasc. ) e che è iscritto presso la CP_1
di Palermo ed Enna con attività esercitata di procacciatore d'affari di Org_2 prodotti e servizi banche dati (doc. n. 8 fasc. ) e, quindi, svolge CP_1
l'attività di procacciatore nel medesimo settore e nel medesimo ambito territoriale in cui opera la (doc. n.
4. fasc. opposta). Inoltre il Parte_1 nominativo della sig.ra risulta presente nei mastrini/partitari Parte_4 annuali della Società (doc. n. 5 fasc. ). CP_1
E', altresì, documentato che la sig.ra ha emesso in favore della Parte_4
nel periodo tra il III trimestre dell'anno 2015 ed il I trimestre Parte_1 dell'anno 2017, n. 21 fatture per “provvigioni” (n. 7 fatture nell'anno 2015; n. 7 fatture nell'anno 2016; n. 2 fatture nell'anno 2017, cfr. doc. 6 fasc.
). CP_1
Dall'esame delle predette fatture emerge: che le stesse sono state emesse con riferimento ad una molteplicità di affari e non ad un singolo affare;
che infatti tutte le fatture recano la dicitura “Provvigioni” (con indicazione del mese ed anno di riferimento), corrisposte sugli affari promossi e andati a buon fine;
si tratta di fatture emesse con cadenza mensile, aventi numerazione consecutiva
(le prime 5), che dimostrano la durata e la continuità del rapporto di collaborazione.
Occorre inoltre evidenziare la rilevanza quantitativa delle provvigioni annue erogate, superiore a quello che l'art. 61 del Dlgs. n. 276/2003 riconduce al rapporto occasionale.
Infatti emerge documentalmente che la signora ha percepito Parte_4 per il periodo 1.7.2015-31.12.20215 compensi per € 14.459,09, per l'anno
2016 compensi per € 10.296,78.
Inoltre deve essere evidenziata la presenza in tutte le fatture della ritenuta del
23% sul 50% dell'importo liquidato, tipica dell'agente di commercio
POSIZIONE DI LUPO NI Dalla documentazione in atti emerge che il sig. è iscritto presso CP_3 la dall'anno 2020 come agente di commercio con relativi Controparte_1 mandati iscritti (doc. n. 10 fasc. ) e che è iscritto presso la di CP_1 Org_2
Palermo ed Enna con attività esercitata di “procacciatore d'affari nel settore informatico” (doc.11 fasc. opposta) e quindi nel medesimo settore e nel medesimo ambito territoriale in cui opera la . Inoltre il nominativo del Pt_1 sig. risulta presente nei mastrini/partitari annuali della Società CP_3
(doc. n. 5 fasc. ). CP_1
E', altresì, documentato che il sig. ha emesso in favore della CP_3 nel periodo tra il III trimestre dell'anno 2015 ed il I trimestre Parte_1 dell'anno 2020, n. 63 fatture per provvigioni (n. 12 fatture nell'anno 2015; n. 12 fatture nell'anno 2016; n. 12 fatture nell'anno 2017; n. 12 fatture nell'anno 2018; n. 12 fatture nell'anno 2019; n. 3 fatture nell'anno 2020, doc.n.9 fasc.
). CP_1
Dall'esame delle predette fatture emerge: che le stesse sono state emesse con riferimento ad una molteplicità di affari e non ad un singolo affare;
infatti tutte le fatture recano la dicitura ““procacceria d'affari”, corrisposte sugli affari promossi e andati a buon fine;
che si tratta di fatture emesse con cadenza mensile, aventi numerazione consecutiva, che dimostrano la durata e la continuità del rapporto di collaborazione.
Occorre inoltre evidenziare la rilevanza quantitativa delle provvigioni annue erogate, superiore a quello che l'art. 61 del Dlgs. n. 276/2003 riconduce al rapporto occasionale.
Infatti emerge documentalmente che il sig. ha percepito per il CP_3 periodo 1.7.2015-31.12.20215 compensi per € 13.240,16; per l'anno 2016 compensi per € 21.289,49; per l'anno 2017 compensi per € 21.426,00; per l'anno 2018 compensi per € 23.574,20; per l'anno 2019 compensi per € 18.186,49; per il I trimestre dell'anno 2020 compensi per € 6.405,33.
Inoltre deve essere evidenziata la presenza nelle fatture relative agli anni dal
2015 al 2018 le fatture della ritenuta del 23% sul 50% dell'importo liquidato, tipica dell'agente di commercio
POSIZIONE DI PAOLILLO Pt_5
Dalla documentazione in atti emerge che il sig. è iscritto Parte_5 presso la dall'anno 1992 come agente di commercio con Controparte_1 relativi mandati iscritti (doc. n. 13 fasc. ). CP_1
Inoltre il nominativo del sig. risulta presente nei Parte_5 mastrini/partitari annuali della Società (doc. n. 5 fasc. ). CP_1
E', altresì, documentato che il sig. ha emesso in favore Parte_5 della nel periodo tra il II trimestre dell'anno 2016 ed il VI Parte_1 trimestre dell'anno 2017, n. 8 fatture per provvigioni (n. 5 fatture nell'anno 2016; n. 3 fatture nell'anno 2017, cfr. doc. n. 12 ). CP_1
Dall'esame delle predette fatture emerge: che le stesse sono state emesse con riferimento ad una molteplicità di affari e non ad un singolo affare;
che infatti tutte le fatture recano la dicitura ““provvigioni”(con indicazione del mese e dell'anno di riferimento), corrisposte sugli affari promossi e andati a buon fine;
che si tratta di fatture emesse con cadenza mensile, aventi numerazione consecutiva, che dimostrano la durata e la continuità del rapporto di collaborazione.
Nel caso di specie costituiscono indizi gravi e precisi della sussistenza di un rapporto di agenzia tra la società ricorrente e i soggetti suindicati: la durata pluriennale continuativa delle collaborazioni nel periodo oggetto di accertamento, incompatibile con il procacciamento di affari (che attiene a singoli affari determinati, ha durata limitata nel tempo, si traduce nella mera segnalazione di clienti o nella sporadica raccolta di ordini, senza assurgere ad un'attività promozionale stabile di conclusione di contratti); la emissione prevalentemente continuativa di fatture mensili;
la corresponsione di importi provvigionali sugli affari andati a buon fine e non stabiliti di volta in volta, come avviene nei rapporti occasionali;
l'entità rilevante nell'ammontare medio annuo dei compensi,che depongono per la stabilità e la continuità del rapporto di collaborazione.
L'apprezzabile consistenza dei compensi percepiti nel continuativo periodo di collaborazione considerato consente di ritenere che l'attività svolta dai signori , e Parte_3 Parte_4 CP_3 Parte_5 non era affatto occasionale bensì rappresentava un costante impegno in favore della opponente, elemento tipico del rapporto di agenzia.
In conseguenza, qualificato in termini di agenzia il rapporto intercorso tra la società opponente e , e Parte_3 Parte_4 CP_3 Parte_5
risultano dovuti i contributi e sanzioni richiesti dalla
[...] CP_1
per il periodo di cui al verbale di accertamento dell'11.9.2020.
[...]
Per ciò che concerne, infine, i conteggi e il quantum richiesto nel verbale conclusivo di accertamento ispettivo dell'11.9.2020 si osserva che nessuna specifica contestazione è stata sollevata al riguardo dalla parte ricorrente.
In ogni caso i contributi e le sanzioni ingiunte risultano correttamente determinate ai sensi del Regolamento delle Attività Istituzionali della
. Controparte_1
Si osserva che ai sensi dell'art. 34 del Regolamento Enasarco (“Evasione contributiva”) “ 1. I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito ovvero provvedano in misura inferiore a quella dovuta al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 sono tenuti, nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero ovvero nel caso di mancata denuncia alla di rapporti di agenzia o di CP_1 provvigioni erogate, nel caso di accertamento effettuato dalla CP_1 stessa, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% del contributo omesso. La sanzione non può essere superiore al 60% del contributo non corrisposto.
2. La sanzione civile di cui al comma precedente è ridotta mediante applicazione di un tasso pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 8 punti quando il pagamento integrale dei contributi e della sanzione pervenga alla entro 60 giorni dalla notifica del CP_1 provvedimento. La sanzione non può essere superiore al 50% del contributo non corrisposto.
3. Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla
mediante dichiarazione verbalizzata dall'incaricato del servizio CP_1 ispettivo, sono applicate le seguenti riduzioni: a) 5 punti percentuali nel caso di applicazione della sanzione prevista al comma 1; b) 1 punto nel caso di applicazione della sanzione di cui al comma 2”.
Ai sensi dell'art. 36 del medesimo Regolamento (“Omissione contributiva”)
“
1. I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi di cui agli articoli 4 e 6 ovvero vi provvedano in misura inferiore
a quella dovuta sono tenuti al pagamento di una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista”. Nel caso di specie si verte in tema di evasione contributiva di cui all'art. 34 del Regolamento Enasarco, per la sussistenza della quale è del tutto irrilevante la differente qualificazione data al rapporto dalla società opponente
Non trova applicazione nel caso di specie l'art. 38 del Regolamento della che prevede che “Fermo restando l'integrale pagamento dei CP_1 contributi dovuti alla nei casi disciplinati agli articoli 34, 35 e 36 CP_1 le sanzioni sono comminate in misura pari al tasso legale in ragione d'anno laddove si realizzino le seguenti ipotesi: a) mancato o ritardato pagamento di contributi derivanti da: oggettive incertezze connesse a sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali…”.
Nel caso di specie non si verte in tema di “ incertezze connesse a sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali” in ordine alla qualificazione dei nominativi in questione come procacciatori d'affari o di agenti di commercio, trattandosi piuttosto di valutare se i rapporti oggetto di accertamento debbano essere qualificati o meno quali rapporti di agenzia.
Per le considerazioni che precedono l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
1) respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto n. 7519/2022;
2) condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.784,00, di cui € 3.290,00 per compensi ed € 494,00 per spese, oltre iva e cpa.
Roma, 16.5.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi