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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/07/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel. Dott.Riccardo Baudinelli Consigliere Dott.Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 353 / 2025 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to PARODI SILVIA presso il cui studio è elett. dom. Parte_1 per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall' Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE 1) IN VIA CAUTELARE:
- Accertati i fatti così come esposti in narrativa e viste le gravi conseguenze giuridiche e fattuali derivanti dai provvedimenti in epigrafe indicati, sospendere l'efficacia della sentenza di primo grado;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Disporre la riforma integrale della sentenza di primo grado e, conseguentemente, in accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso in opposizione all'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 103/2024, all'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 102/2024; al provvedimento di assegnazione punti n. 19/2024 alla Licenza di Pesca;
al provvedimento di assegnazione punti n. 18/2024 al Comandante;
al provvedimento di assegnazione punti n. 17/2024 alla Licenza di Pesca;
al provvedimento di assegnazione punti n. 16/2024 al Comandante, emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Imperia, tutti notificati in data 11.12.2024, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace in ogni loro parte gli atti impugnati;
3) IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto che in
1 diritto, nonché l'annessa istanza cautelare in quanto carente dei requisiti di legge”. Con vittoria delle spese. Fatto e diritto L'odierna appellante , proponeva opposizione avverso alle ordinanze di Parte_1 pagamento n. 102 e n. 103 del 2024 nonché al provvedimento di assegnazioni punti n. 19/2024 alla Licenza di Pesca, n. 18/2024 al Comandante, n. 17/2024 alla Licenza di Pesca e n. 16/2024 alla Licenza di Pesca. Deduceva l'illegittimità dei due processi verbali per mancata indicazione dei motivi relativi alla mancata contestazione immediata e la mancanza dell'elemento soggettivo; nonché l'eccessività della sanzione. Il tribunale respingeva l'opposizione. Avverso la sentenza proponeva appello l'ingiunto proponendo gli stessi motivi di opposizione. Si costituiva la parte resistente. All'esito dell'udienza del 02 luglio 2025 , svoltasi con trattazione scritta, viene oggi depositata la presente sentenza ai sensi e per gli effetti sull'art. 127 ter ult. comma c.p.c. L'appello è infondato e deve essere respinto.
1. Sui motivi di appello 1.1. Sul primo motivo di appello : sulla contestazione immediata La parte non deduce quale sarebbe la conseguenza del vizio procedurale. In ogni caso per costante insegnamento della Suprema Corte “In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso
- ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione” ( Cass.
Ordinanza n. 19957 del 19/07/2024 ). Nel caso in esame non sussiste tale ultima ipotesi in quanto l'ingiunto ha sempre contestato di non essere consapevole di avere pescato “gamberi viola” invece che “rossi”.
1.2 Sull'elemento soggettivo
“Poiché, ai sensi dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non si tratti di errore determinato da colpa, con la conseguenza che la valenza esimente del suddetto errore deve essere valutata alla stregua dell'ordinaria diligenza e fondarsi su elementi positivi idonei a determinare un errore scusabile” ( Corte Cass. Sez. 1, 06/05/1998, n. 4549). Nel caso in esame attesa la professionalità dell'ingiunto ( pescatore da oltre 60 anni , come dallo stesso dichiarato) era suo onere conoscere i diversi tipi di pescato e soprattutto quelli di cui non aveva licenza per evitare le infrazioni. Tale considerazione è dirimente ed assorbente del terzo motivo di appello in quanto la responsabilità può essere affermata anche senza la consultazione del materiale fotografico ( peraltro non allegato agli atti della presente fase) e tenuto conto che i verbali degli accertatori fanno fede fino a querela di falso.
1.3 Sulle istanze cautelari Esse sono inammissibili in quanto solo le sentenze a contenuto condannatorio sono suscettibili di sospensiva.
2 2 . sulle spese Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo il D.M. 55/2014 (scaglione inferiore ad € a 5.201,00) con valori medi, ovvero: Fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 992,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.915,00
Si dà atto ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 che l'appello è stato integralmente rigettato
P.Q.M.
La Corte di Appello di Genova definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione:
1) respinge l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna la parte appellante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio sostenute dalla parte appellata che liquida in € 2.915,00; per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
3) Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 - che l'appello è stato integralmente respinto;
Genova, 03/07/2025 La Presidente Dott.ssa Rosella Silvestri
3
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel. Dott.Riccardo Baudinelli Consigliere Dott.Stefano Tarantola Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 353 / 2025 R.G. promossa da rapp. e difeso dall'Avv.to PARODI SILVIA presso il cui studio è elett. dom. Parte_1 per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLANTE nei confronti di rapp. e difesa dall' Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA e con domiciliazione telematica
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE APPELLANTE 1) IN VIA CAUTELARE:
- Accertati i fatti così come esposti in narrativa e viste le gravi conseguenze giuridiche e fattuali derivanti dai provvedimenti in epigrafe indicati, sospendere l'efficacia della sentenza di primo grado;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Disporre la riforma integrale della sentenza di primo grado e, conseguentemente, in accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso in opposizione all'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 103/2024, all'ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 102/2024; al provvedimento di assegnazione punti n. 19/2024 alla Licenza di Pesca;
al provvedimento di assegnazione punti n. 18/2024 al Comandante;
al provvedimento di assegnazione punti n. 17/2024 alla Licenza di Pesca;
al provvedimento di assegnazione punti n. 16/2024 al Comandante, emessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Imperia, tutti notificati in data 11.12.2024, revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace in ogni loro parte gli atti impugnati;
3) IN OGNI CASO con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi di giudizio
PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato sia in fatto che in
1 diritto, nonché l'annessa istanza cautelare in quanto carente dei requisiti di legge”. Con vittoria delle spese. Fatto e diritto L'odierna appellante , proponeva opposizione avverso alle ordinanze di Parte_1 pagamento n. 102 e n. 103 del 2024 nonché al provvedimento di assegnazioni punti n. 19/2024 alla Licenza di Pesca, n. 18/2024 al Comandante, n. 17/2024 alla Licenza di Pesca e n. 16/2024 alla Licenza di Pesca. Deduceva l'illegittimità dei due processi verbali per mancata indicazione dei motivi relativi alla mancata contestazione immediata e la mancanza dell'elemento soggettivo; nonché l'eccessività della sanzione. Il tribunale respingeva l'opposizione. Avverso la sentenza proponeva appello l'ingiunto proponendo gli stessi motivi di opposizione. Si costituiva la parte resistente. All'esito dell'udienza del 02 luglio 2025 , svoltasi con trattazione scritta, viene oggi depositata la presente sentenza ai sensi e per gli effetti sull'art. 127 ter ult. comma c.p.c. L'appello è infondato e deve essere respinto.
1. Sui motivi di appello 1.1. Sul primo motivo di appello : sulla contestazione immediata La parte non deduce quale sarebbe la conseguenza del vizio procedurale. In ogni caso per costante insegnamento della Suprema Corte “In tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa né di estinzione dell'obbligazione di pagamento, né di nullità del procedimento sanzionatorio, purché la notificazione del verbale di accertamento della violazione sia comunque compiuta entro il termine prescritto, determinandosi, tuttavia, una attenuazione del valore probatorio dell'atto di accertamento in sede di opposizione giudiziale, potendo le sue risultanze probatorie essere sottoposte - se del caso
- ad un sindacato più approfondito, stante l'impossibilità per l'interessato di far valere ragioni efficacemente deducibili solo al momento della constatazione dell'infrazione” ( Cass.
Ordinanza n. 19957 del 19/07/2024 ). Nel caso in esame non sussiste tale ultima ipotesi in quanto l'ingiunto ha sempre contestato di non essere consapevole di avere pescato “gamberi viola” invece che “rossi”.
1.2 Sull'elemento soggettivo
“Poiché, ai sensi dell'art. 3 legge n. 689 del 1981, per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non si tratti di errore determinato da colpa, con la conseguenza che la valenza esimente del suddetto errore deve essere valutata alla stregua dell'ordinaria diligenza e fondarsi su elementi positivi idonei a determinare un errore scusabile” ( Corte Cass. Sez. 1, 06/05/1998, n. 4549). Nel caso in esame attesa la professionalità dell'ingiunto ( pescatore da oltre 60 anni , come dallo stesso dichiarato) era suo onere conoscere i diversi tipi di pescato e soprattutto quelli di cui non aveva licenza per evitare le infrazioni. Tale considerazione è dirimente ed assorbente del terzo motivo di appello in quanto la responsabilità può essere affermata anche senza la consultazione del materiale fotografico ( peraltro non allegato agli atti della presente fase) e tenuto conto che i verbali degli accertatori fanno fede fino a querela di falso.
1.3 Sulle istanze cautelari Esse sono inammissibili in quanto solo le sentenze a contenuto condannatorio sono suscettibili di sospensiva.
2 2 . sulle spese Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo il D.M. 55/2014 (scaglione inferiore ad € a 5.201,00) con valori medi, ovvero: Fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 992,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.915,00
Si dà atto ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 che l'appello è stato integralmente rigettato
P.Q.M.
La Corte di Appello di Genova definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda ed eccezione:
1) respinge l'appello;
2) dichiara tenuta e condanna la parte appellante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio sostenute dalla parte appellata che liquida in € 2.915,00; per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
3) Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 - che l'appello è stato integralmente respinto;
Genova, 03/07/2025 La Presidente Dott.ssa Rosella Silvestri
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