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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 667/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 667/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PIETRUNTI MARIO
e nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. D'UVA GIANCARLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 02/06/2006 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in CAPPELLE SUL TAVO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
04/10/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
CAPPELLE SUL TAVO il 02/06/2006, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di CAPPELLE SUL TAVO, nell'anno 2006 atto numero 2 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 A. la casa di residenza familiare, limitatamente al corpo principale da sempre abitato dal nucleo familiare, resterà assegnata alla IG.ra (con tutti gli arredi, CP_1
corredi e masserizie e tutto quanto si trovi attualmente all'interno di tale unità abitativa compresi i regali nunziali e nulla escluso) la quale continuerà ivi ad abitare unitamente alla prole. I ricorrenti dovranno comunicare, nell'interesse della prole,
l'eventuale nuova residenza entro 30 giorni dalla modifica di quella attuale.
B. Tutte le utenze relative alla abitazione familiare sono a carico esclusivo del IG.
Pt_1
C. Resta esclusa dall'assegnazione di cui al punto precedente la seconda unità immobiliare costituita da un corpo di fabbrica a parte e pertanto distaccato e distinto dalla casa di residenza familiare.
D. I figli e ancora minorenni, sono affidati ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2
quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro salute, alla loro educazione ed istruzione, tenendo conto delle rispettive loro capacità ed inclinazioni naturali;
E. Ciascun figlio potrà liberamente trascorrere con il padre il tempo che vorrà in piena ed incondizionata libertà, pernottando anche con il medesimo sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche e personali. Solo qualora dovessero sorgere insanabili contrasti in merito alla libera frequentazione dei genitori con la prole, i ricorrenti concordano per l'applicazione delle seguenti disposizioni:
I. I minori e come sopra detto, vivranno a casa con la madre e Per_1 Per_2 rimarranno con il padre tre giorni alla settimana dall'uscita da scuola, trattenendosi anche per la cena;
II. a settimane alterne, trascorreranno con il padre il sabato e la domenica pernottando con lo stesso;
III. relativamente alle vacanze natalizie, i minori, sempre unicamente nella denegata ipotesi dell'insorgenza di contrasti tra i genitori, ad anni alterni, trascorreranno i pagina 3 di 5 giorni dal 23.12 al 30.12 con la madre ed i giorni dal 31.12 al 06.01 con il padre e viceversa. Altrettanto faranno per le vacanze pasquali che I minori provvederanno a trascorrere un anno con il padre e un anno con la madre;
IV. in ordine al periodo estivo, i minori trascorreranno in via esclusiva con ciascun genitore almeno 7 giorni di vacanza, da stabilirsi secondo le esigenze degli stessi e dei figli;
F. Il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma di €. 700,00 mensili, di Pt_1 CP_1 cui € 200,00 a titolo di mantenimento della IG.ra ed € 250,00 a titolo di CP_1
mantenimento di ciascuno dei figli oggi minori. Il predetto mantenimento sarà corrisposto entro il giorno 10 di ciascun mese sul c.c. bancario intestato a
[...]
il cui IBAN verrà fornito separatamente. CP_1
G. L'assegno unico universale per i figli verrà definitivamente percepito nella misura del 100% dalla signora CP_1
H. Sono a carico del IG. tutte le spese straordinarie relativi alla prole le quali Pt_1
dovranno essere preventivamente concordate salvo quelle indifferibili ed urgenti. Si
Contr richiamano, sul tema, le attuali linee guida del
I. Resta salvo ogni diverso accordo che le parti consensualmente vorranno prendere di volta in volta
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPPELLE SUL
TAVO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 28/05/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 5
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 667/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. PIETRUNTI MARIO
e nata a [...] il [...], CP_1
assistita e difesa dall'avv. D'UVA GIANCARLO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 02/06/2006 avevano contratto matrimonio con rito concordatario, in CAPPELLE SUL TAVO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
04/10/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
CAPPELLE SUL TAVO il 02/06/2006, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di CAPPELLE SUL TAVO, nell'anno 2006 atto numero 2 parte II, serie A, Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 5 A. la casa di residenza familiare, limitatamente al corpo principale da sempre abitato dal nucleo familiare, resterà assegnata alla IG.ra (con tutti gli arredi, CP_1
corredi e masserizie e tutto quanto si trovi attualmente all'interno di tale unità abitativa compresi i regali nunziali e nulla escluso) la quale continuerà ivi ad abitare unitamente alla prole. I ricorrenti dovranno comunicare, nell'interesse della prole,
l'eventuale nuova residenza entro 30 giorni dalla modifica di quella attuale.
B. Tutte le utenze relative alla abitazione familiare sono a carico esclusivo del IG.
Pt_1
C. Resta esclusa dall'assegnazione di cui al punto precedente la seconda unità immobiliare costituita da un corpo di fabbrica a parte e pertanto distaccato e distinto dalla casa di residenza familiare.
D. I figli e ancora minorenni, sono affidati ad entrambi i genitori, i Per_1 Per_2
quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro salute, alla loro educazione ed istruzione, tenendo conto delle rispettive loro capacità ed inclinazioni naturali;
E. Ciascun figlio potrà liberamente trascorrere con il padre il tempo che vorrà in piena ed incondizionata libertà, pernottando anche con il medesimo sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche e personali. Solo qualora dovessero sorgere insanabili contrasti in merito alla libera frequentazione dei genitori con la prole, i ricorrenti concordano per l'applicazione delle seguenti disposizioni:
I. I minori e come sopra detto, vivranno a casa con la madre e Per_1 Per_2 rimarranno con il padre tre giorni alla settimana dall'uscita da scuola, trattenendosi anche per la cena;
II. a settimane alterne, trascorreranno con il padre il sabato e la domenica pernottando con lo stesso;
III. relativamente alle vacanze natalizie, i minori, sempre unicamente nella denegata ipotesi dell'insorgenza di contrasti tra i genitori, ad anni alterni, trascorreranno i pagina 3 di 5 giorni dal 23.12 al 30.12 con la madre ed i giorni dal 31.12 al 06.01 con il padre e viceversa. Altrettanto faranno per le vacanze pasquali che I minori provvederanno a trascorrere un anno con il padre e un anno con la madre;
IV. in ordine al periodo estivo, i minori trascorreranno in via esclusiva con ciascun genitore almeno 7 giorni di vacanza, da stabilirsi secondo le esigenze degli stessi e dei figli;
F. Il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma di €. 700,00 mensili, di Pt_1 CP_1 cui € 200,00 a titolo di mantenimento della IG.ra ed € 250,00 a titolo di CP_1
mantenimento di ciascuno dei figli oggi minori. Il predetto mantenimento sarà corrisposto entro il giorno 10 di ciascun mese sul c.c. bancario intestato a
[...]
il cui IBAN verrà fornito separatamente. CP_1
G. L'assegno unico universale per i figli verrà definitivamente percepito nella misura del 100% dalla signora CP_1
H. Sono a carico del IG. tutte le spese straordinarie relativi alla prole le quali Pt_1
dovranno essere preventivamente concordate salvo quelle indifferibili ed urgenti. Si
Contr richiamano, sul tema, le attuali linee guida del
I. Resta salvo ogni diverso accordo che le parti consensualmente vorranno prendere di volta in volta
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPPELLE SUL
TAVO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 28/05/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 5
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