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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RU Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. LV Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15005/2024 promossa da: nata a [...] il [...], , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Bologna (BO), viale Carducci n.9
e
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._2 residente in [...] entrambi con rappresentati e difesi dall' Avv. Giulia Macello, C.F. , con studio C.F._3 in Reggio Emilia (RE), Via Filippo Ferrari n. 2 ove eleggono domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
25/03/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 10/12/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2,
lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Giudice
designato alla trattazione della separazione consensuale conclusasi con sentenza del 02/05/2025 n.
1315/2024 e pubblicata il 06/05/2024;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] il Controparte_1
31.03.1985, e , nato a [...], il [...], celebrato a Bologna il Parte_1
22/07/2017 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 288 parte I anno 2017;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. dispone che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno libero di fissare la residenza ove vorrà, fatto salvo l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione della stessa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
eventuali trasferimenti comportanti un eccessivo allontanamento dei genitori dai figli minori, dovranno essere decisi di comune accordo tra i genitori stessi;
2. affida i minori in via condivisa e paritaria e con convivenza degli stessi ad entrambi i genitori con collocamento paritario alternato. Tale soluzione risulta essere per il caso di specie quella maggiormente rispondente all'interesse dei figli minori poiché permette agli stessi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore;
pagina 2 di 4 3. dispone che il collocamento dei figli avvenga in modalità alternata, così come pattuito dalle parti alla stregua del piano genitoriale allegato al ricorso dal quale si evince che:
- i minori trascorreranno il lunedì e il martedì con il padre, il mercoledì e giovedì con la madre, il venerdì,
sabato e domenica con il padre;
- la settimana successiva invece trascorreranno il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì e il giovedì
con il padre e il venerdì sabato e domenica con la madre, continuando a seguire queste alternanze di settimana in settimana;
- i giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari. Anche se i figli non vanno a scuola o seguono un programma scolastico a casa, si deve seguire il calendario della scuola pubblica, cioè le scuole
(elementari) e (scuola infanzia). Le pause scolastiche verranno ripartite equamente. I Per_1 Per_2
compleanni del figlio e della figlia saranno passati tutti insieme, ai compleanni dei genitori i bambini saranno rispettivamente presenti, mentre l'altro genitore può decidere se essere presente o meno, in accordo con l'altro;
- il periodo estivo inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola. Nel mese di agosto i bambini trascorreranno il tempo in maniera equa con entrambi i genitori, che se lo riterranno potranno anche proporre ai bambini vacanze separati (uno con la madre e uno con il padre, in contemporanea). Negli altri mesi saranno privilegiate attività presso campi estivi o vacanze programmate con le nonne. Le spese relative alle vacanze saranno sostenute in libertà e rispettivamente da ciascun genitore, mentre quelle dei campi estivi saranno ripartite equamente.
- entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé i figli. Ogni genitore può
avere giorni 7 consecutivi ogni anno per andare in vacanza con il minore. Tali periodi di vacanza non possono interferire con il calendario accademico del minore e i genitori non devono prendere il bambino da scuola per queste vacanze. Tutti i periodi estivi di vacanza devono essere calendarizzati entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Il viaggio fuori dal paese di residenza o all'estero è consentito quando all'altro genitore vengono fornite tutte le informazioni al riguardo con 30 giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono;
4. prende atto che entrambi i genitori espressamente si autorizzano vicendevolmente all'espatrio e al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
5. assegna la casa coniugale sita in Bologna (BO), via Vittorio Putti, 3 (di proprietà della madre del Sig.
al Sig. che già la detiene a titolo di comodato gratuito e che continuerà ad Parte_1 Pt_1
abitarla, insieme ai propri figli nei periodi già concordati di collocamento presso di lui, mentre la Sig.ra risiede poco distante, in appartamento condotto in locazione in Bologna Via Carducci, 9; Controparte_1
6. dispone che il mantenimento dei minori avvenga in maniera diretta e proporzionale in base al collocamento alternato settimanale, il padre e la madre s'impegnano quindi a sostenere personalmente le pagina 3 di 4 spese ordinarie afferenti ai figli nei periodi di rispettiva permanenza, non è pertanto richiesto alcun assegno di mantenimento per gli stessi;
6. dispone che i genitori si partecipino, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per la cura, la salute e l'educazione dei figli RU e LV al riguardo riportandosi interamente al protocollo oggi in essere presso il Tribunale di Bologna. I genitori continueranno a seguire RU e LV come sinora fatto in stretta collaborazione tra loro;
7. obbliga il Sig. a versare un assegno divorzile una tantum alla Sig.ra Parte_1 CP_1
(alle coordinate bancarie che la stessa si cura di comunicargli), di importo pari ad €100.000,00
[...]
(euro centomila,00) in tal modo estinguendo in toto l'obbligo assistenziale nei confronti della stessa. Con ciò i coniugi definitivamente regolano le rispettive pretese;
8. prende atto che i ricorrenti dichiarano di non essere proprietari di autovetture.
9. nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
23.4.2025____________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. RU Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RU Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. LV Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15005/2024 promossa da: nata a [...] il [...], , residente in Controparte_1 CodiceFiscale_1
Bologna (BO), viale Carducci n.9
e
, nato a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._2 residente in [...] entrambi con rappresentati e difesi dall' Avv. Giulia Macello, C.F. , con studio C.F._3 in Reggio Emilia (RE), Via Filippo Ferrari n. 2 ove eleggono domicilio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
25/03/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 26/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 10/12/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2,
lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Giudice
designato alla trattazione della separazione consensuale conclusasi con sentenza del 02/05/2025 n.
1315/2024 e pubblicata il 06/05/2024;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...] il Controparte_1
31.03.1985, e , nato a [...], il [...], celebrato a Bologna il Parte_1
22/07/2017 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna al n. 288 parte I anno 2017;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. dispone che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, ciascuno libero di fissare la residenza ove vorrà, fatto salvo l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione della stessa a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
eventuali trasferimenti comportanti un eccessivo allontanamento dei genitori dai figli minori, dovranno essere decisi di comune accordo tra i genitori stessi;
2. affida i minori in via condivisa e paritaria e con convivenza degli stessi ad entrambi i genitori con collocamento paritario alternato. Tale soluzione risulta essere per il caso di specie quella maggiormente rispondente all'interesse dei figli minori poiché permette agli stessi di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore;
pagina 2 di 4 3. dispone che il collocamento dei figli avvenga in modalità alternata, così come pattuito dalle parti alla stregua del piano genitoriale allegato al ricorso dal quale si evince che:
- i minori trascorreranno il lunedì e il martedì con il padre, il mercoledì e giovedì con la madre, il venerdì,
sabato e domenica con il padre;
- la settimana successiva invece trascorreranno il lunedì e il martedì con la madre, il mercoledì e il giovedì
con il padre e il venerdì sabato e domenica con la madre, continuando a seguire queste alternanze di settimana in settimana;
- i giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari. Anche se i figli non vanno a scuola o seguono un programma scolastico a casa, si deve seguire il calendario della scuola pubblica, cioè le scuole
(elementari) e (scuola infanzia). Le pause scolastiche verranno ripartite equamente. I Per_1 Per_2
compleanni del figlio e della figlia saranno passati tutti insieme, ai compleanni dei genitori i bambini saranno rispettivamente presenti, mentre l'altro genitore può decidere se essere presente o meno, in accordo con l'altro;
- il periodo estivo inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola. Nel mese di agosto i bambini trascorreranno il tempo in maniera equa con entrambi i genitori, che se lo riterranno potranno anche proporre ai bambini vacanze separati (uno con la madre e uno con il padre, in contemporanea). Negli altri mesi saranno privilegiate attività presso campi estivi o vacanze programmate con le nonne. Le spese relative alle vacanze saranno sostenute in libertà e rispettivamente da ciascun genitore, mentre quelle dei campi estivi saranno ripartite equamente.
- entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé i figli. Ogni genitore può
avere giorni 7 consecutivi ogni anno per andare in vacanza con il minore. Tali periodi di vacanza non possono interferire con il calendario accademico del minore e i genitori non devono prendere il bambino da scuola per queste vacanze. Tutti i periodi estivi di vacanza devono essere calendarizzati entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Il viaggio fuori dal paese di residenza o all'estero è consentito quando all'altro genitore vengono fornite tutte le informazioni al riguardo con 30 giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono;
4. prende atto che entrambi i genitori espressamente si autorizzano vicendevolmente all'espatrio e al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
5. assegna la casa coniugale sita in Bologna (BO), via Vittorio Putti, 3 (di proprietà della madre del Sig.
al Sig. che già la detiene a titolo di comodato gratuito e che continuerà ad Parte_1 Pt_1
abitarla, insieme ai propri figli nei periodi già concordati di collocamento presso di lui, mentre la Sig.ra risiede poco distante, in appartamento condotto in locazione in Bologna Via Carducci, 9; Controparte_1
6. dispone che il mantenimento dei minori avvenga in maniera diretta e proporzionale in base al collocamento alternato settimanale, il padre e la madre s'impegnano quindi a sostenere personalmente le pagina 3 di 4 spese ordinarie afferenti ai figli nei periodi di rispettiva permanenza, non è pertanto richiesto alcun assegno di mantenimento per gli stessi;
6. dispone che i genitori si partecipino, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per la cura, la salute e l'educazione dei figli RU e LV al riguardo riportandosi interamente al protocollo oggi in essere presso il Tribunale di Bologna. I genitori continueranno a seguire RU e LV come sinora fatto in stretta collaborazione tra loro;
7. obbliga il Sig. a versare un assegno divorzile una tantum alla Sig.ra Parte_1 CP_1
(alle coordinate bancarie che la stessa si cura di comunicargli), di importo pari ad €100.000,00
[...]
(euro centomila,00) in tal modo estinguendo in toto l'obbligo assistenziale nei confronti della stessa. Con ciò i coniugi definitivamente regolano le rispettive pretese;
8. prende atto che i ricorrenti dichiarano di non essere proprietari di autovetture.
9. nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
23.4.2025____________
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. RU Perla
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