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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 04/06/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 367/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Giovanni Parte_1
Paolo II, presso lo studio dell'avv. Caterina Daffinoti (PEC: che Email_1 congiuntamente all'avv. Giuseppe Matteo Schiavello (PEC: lo Email_2 rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC:
t) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_3 generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/02/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920240000880251000, notificato il 16.01.2025, di importo pari a 31.127,25€, relativo a contributi IVS per il periodo intercorrente fra il 2016 e il 2024, discendente dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti. Il ricorrente deduceva la non debenza della somma pretesa, stante il passaggio in giudicato della sent. n. 1065/2022, emessa da questo Tribunale, con cui veniva dichiarata la nullità della sua iscrizione officiosa alla Gestione previdenziale dei Commercianti, con connessa illegittimità del provvedimento, in quella sede, impugnato.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) ACCERTARE E DICHIARARE che non sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente;
2) ACCERTARE E DICHIARARE la decadenza alla riscossione dei contributi previdenziali oggetto dell'avviso impugnato;
3) per effetto, ACCERTARE E DICHIARARE che il CP_ ricorrente non è tenuto al pagamento delle somme richieste dall per le ragioni esposte;
4)
ANNULLARE l'avviso di addebito n. 43920240000880251000 avente ad oggetto l'omesso pagamento dei contributi I.V.S. per un importo complessivo di € 31.127,25, nonché tutti gli atti successivi connessi e collegati, per tutti i motivi sopraesposti;
5) CONDANNARE l
[...]
in persona del Presidente pro-tempore, legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93
c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo la cessata CP_1 materia del contendere.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. Il ricorrente agisce per la non debenza dell'importo preteso dall'Ente previdenziale, mediante l'avviso di addebito contestato, anche in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza con cui questo tribunale dichiarava la nullità della pretesa medesima.
2 3. L' previdenziale ha dedotto e documentato di aver provveduto allo sgravio della pretesa in CP_2 contestazione, segnalando l'errore in cui sarebbe incorso l' nell'iscrizione a ruolo della CP_1 pretesa.
4. Stante il venir meno dell'affare contenzioso se ne dichiara la cessata materia.
5. In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite sono poste a carico dell'
[...]
. La condotta processuale delle parti, stante l'immediato annullamento delle pretese CP_3 creditorie, da parte di permette di compensare per metà le spese di lite, liquidando la CP_1 residua parte come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite fra le parti in causa;
- condanna per la residua parte delle spese di lite, al pagamento dell'importo CP_1 complessivo di 1.000,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Vibo Valentia, 04/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 04/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Giovanni Parte_1
Paolo II, presso lo studio dell'avv. Caterina Daffinoti (PEC: che Email_1 congiuntamente all'avv. Giuseppe Matteo Schiavello (PEC: lo Email_2 rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC:
t) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_3 generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/02/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920240000880251000, notificato il 16.01.2025, di importo pari a 31.127,25€, relativo a contributi IVS per il periodo intercorrente fra il 2016 e il 2024, discendente dall'iscrizione d'ufficio alla Gestione
Commercianti. Il ricorrente deduceva la non debenza della somma pretesa, stante il passaggio in giudicato della sent. n. 1065/2022, emessa da questo Tribunale, con cui veniva dichiarata la nullità della sua iscrizione officiosa alla Gestione previdenziale dei Commercianti, con connessa illegittimità del provvedimento, in quella sede, impugnato.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) ACCERTARE E DICHIARARE che non sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente;
2) ACCERTARE E DICHIARARE la decadenza alla riscossione dei contributi previdenziali oggetto dell'avviso impugnato;
3) per effetto, ACCERTARE E DICHIARARE che il CP_ ricorrente non è tenuto al pagamento delle somme richieste dall per le ragioni esposte;
4)
ANNULLARE l'avviso di addebito n. 43920240000880251000 avente ad oggetto l'omesso pagamento dei contributi I.V.S. per un importo complessivo di € 31.127,25, nonché tutti gli atti successivi connessi e collegati, per tutti i motivi sopraesposti;
5) CONDANNARE l
[...]
in persona del Presidente pro-tempore, legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93
c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio chiedendo la cessata CP_1 materia del contendere.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la cessata materia del contendere.
2. Il ricorrente agisce per la non debenza dell'importo preteso dall'Ente previdenziale, mediante l'avviso di addebito contestato, anche in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza con cui questo tribunale dichiarava la nullità della pretesa medesima.
2 3. L' previdenziale ha dedotto e documentato di aver provveduto allo sgravio della pretesa in CP_2 contestazione, segnalando l'errore in cui sarebbe incorso l' nell'iscrizione a ruolo della CP_1 pretesa.
4. Stante il venir meno dell'affare contenzioso se ne dichiara la cessata materia.
5. In base al principio della soccombenza virtuale, le spese di lite sono poste a carico dell'
[...]
. La condotta processuale delle parti, stante l'immediato annullamento delle pretese CP_3 creditorie, da parte di permette di compensare per metà le spese di lite, liquidando la CP_1 residua parte come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa per metà le spese di lite fra le parti in causa;
- condanna per la residua parte delle spese di lite, al pagamento dell'importo CP_1 complessivo di 1.000,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Vibo Valentia, 04/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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