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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/04/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5472/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana PETRELLA ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, Viale XII Giugno n. 7; RICORRENTE contro
nata a [...], il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria SCANNAVINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, Via Remorsella n. 4; RESISTENTE con l'intervento del P.M.
*** Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
*** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27 marzo 2025. Il P.M. ha concluso: “Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio a Bologna il 30 Parte_1 CP_1 giugno 2007. Dall'unione sono nati , il 30 settembre 2008, e , il 14 luglio PE Per_2 Per_3
2015.
pagina 1 di 6 Con decreto del 9 maggio 2023, il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza dell'8 maggio 2023. In particolare, tra l'altro:
- ha affidato i minori ai due genitori in forma condivisa;
- ha collocato i bambini presso la madre;
- ha stabilito che: a) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dal venerdì dopo l'uscita da scuola o dall'eventuale attività extra-scolastica sino al lunedì mattina e che previo accordo con la moglie, possa comunque vederli tutti i giorni;
la madre, previo accordo con il marito, possa tenere i figli con sé durante il fine settimana per eventuali gite e attività; b) dalla fine dell'anno scolastico e sino alla ripresa delle lezioni, ossia durante l'estate, i bambini si trasferiranno a Ozzano, dove staranno con il padre;
fino al compimento della maggiore età dei figli, durante detto periodo, la madre potrà vederli e tenerli con sé un giorno alla settimana;
in estate i bambini staranno con la madre, a fine settimana alternati, dal venerdì sera a domenica sera e nelle ultime due settimane di agosto;
c) nel mese di giugno di ogni anno, fino al compimento della maggiore età dei figli, i coniugi si scambieranno per una settimana -da concordare- le abitazioni: quindi, la RA starà nell'ex casa coniugale ad Ozzano, mentre il signor i CP_1 Pt_1 trasferirà nell'abitazione della RA a Bologna, in via Dante n. 7; d) le CP_1 vacanze di Natale verranno equamente suddivise tra i genitori, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
e) le vacanze di Pasqua verranno equamente suddivise tra i genitori, con alternanza di domenica di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo;
- ha posto a carico del signor un contributo di 2.000,00 euro, con Pt_1 rivalutazione annuale Istat, per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al carico del 60% delle spese straordinarie;
- ha stabilito che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dal padre.
*** Con ricorso depositato in data 16 aprile 2024 il signor a chiesto che: Pt_1
- sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
- i minori siano affidati in forma condivisa ai genitori;
- egli possa tenere con sé i figli: a) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola o dall'eventuale attività extrascolastica sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola o a casa della madre;
b) un pomeriggio infrasettimanale con pernotto quando il weekend è di sua spettanza e due pomeriggi infrasettimanali con pernotto nelle altre settimane;
c) durante le vacanze di Natale, suddividendole equamente con la RA , alternando di anno in anno il giorno di Natale e CP_1 quello di Capodanno;
ugualmente per quelle pasquali, alternando la domenica di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo; d) in estate 15 giorni da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e, in caso di disaccordo, di poter decidere negli anni dispari;
- il contributo al mantenimento ordinario della prole sia quantificato in 1.200,00 euro mensili, con rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- si dia atto che le parti sono economicamente indipendenti e autosufficienti.
pagina 2 di 6 Si è costituita nel giudizio la RA , contestando integralmente le CP_1 allegazioni di controparte, nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e domandando per il resto di confermare integralmente le condizioni stabilite in sede di separazione relativamente all'affidamento, collocamento, frequentazione e contributo economico dovuto dal padre per i tre figli minori. Nell'udienza dell'11 luglio 2024 sono comparse le parti, che hanno confermato e specificato il contenuto dei rispettivi atti e la Giudice ha confermato le condizioni di separazione. All'esito dell'udienza del 7 novembre 2024, su richiesta delle parti, la Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione sul vincolo. Con sentenza n. 2980/2024 pubblicata il 19 novembre 2024 il Tribunale di Bologna ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti. Nelle more del processo le parti sono pervenute a un accordo e nell'udienza del 27 marzo 2025 hanno confermato le loro conclusioni congiunte depositate telematicamente il 26 febbraio 2025. La Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
*** Stante la già avvenuta pronuncia sul vincolo nulla deve decidersi sul punto. Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente
1) affida , e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune PE Per_2 Per_3 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca i minori presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a weekend alternati, tendenzialmente nelle settimane pari, andando a prendere i gemelli il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e riaccompagnandoli a scuola il lunedì mattina successivo;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna, li terrà il mercoledì ed il giovedì, andando a prendere i gemelli il mercoledì all'uscita da scuola e pagina 3 di 6 riaccompagnandoli a scuola il venerdì mattina, mentre provvederà andare da PE solo a casa del padre e a scuola;
- nelle festività natalizie sette giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- le intere vacanze pasquali ad anni alterni (le prossime vacanze pasquali i figli staranno con il padre);
- in estate per metà del tempo e salvo diversi accordi, da assumersi entro il mese di maggio, dal 15 al 30 giugno, dal 15 luglio al 15 agosto, dall'8 al 15 settembre (mentre negli altri periodi di pari durata i figli staranno con la madre);
3) prende atto che i genitori hanno concordato che nel caso in cui i figli non possano per qualsiasi ragione frequentare la scuola (malattia, altro impedimento e/o per ragioni imputabili all'istituto scolastico, per esempio scioperi o chiusure straordinarie), il genitore che avrebbe dovuto prendere il/i figlio/i da scuola se ne occuperà sin dalla mattina;
4) con decorrenza dalla domanda pone a carico del signor l'obbligo di Pt_1 versare alla RA , a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori, CP_1 la somma di 2.020,00 euro mensili complessivi, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dal marzo 2025; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a far data del deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie per , PE
e siano poste a carico del signor e della RA Per_2 Per_3 Pt_1 CP_1 rispettivamente nella misura del 60% e 40% ciascuno così come da protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 4 di 6 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie: Entro la fine di ogni mese, ciascun genitore consegnerà all'altro l'elenco delle spese straordinarie, con relativa documentazione attestante le stesse, sostenute per i figli minori e, salva eventuale compensazione, provvederà al rimborso della quota di sua competenza entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo;
la documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che, per intercorso accordo dei ricorrenti, l'assegno unico sarà percepito integralmente dal padre;
7) prende atto che, relativamente alle future spese per il proseguimento degli studi di
, il quale ha espresso la volontà di frequentare l'Università in Olanda, i genitori
PE hanno concordato che il padre si farà integralmente carico delle spese universitarie e di quelle per l'alloggio, qualunque sia il percorso formativo che verrà scelto e ovunque sceglierà di fare (Europa o Italia), nonché delle spese di viaggio per consentire a
PE di venire a trovare la famiglia e ai gemelli di andare a trovare il fratello, entro un limite di quattro viaggi annui per e due per e (da poter rinunciare in
PE Per_2 Per_3 favore di un numero maggiore di visite da parte di ). La madre sosterrà le spese
PE per il mantenimento ordinario;
8) prende atto che i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto di non aver sopportato alcun sacrificio professionale per l'accudimento della famiglia;
9) prende atto che il signor e la RA prestano il consenso al Pt_1 CP_1 rilascio e rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio per i figli;
10) prende atto che, dopo la pubblicazione della sentenza definitiva, il signor Pt_1 verserà alla RA un contributo a titolo di rimborso spese legali di 1.500,00 CP_1 euro oltre accessori (IVA e CPA);
pagina 5 di 6 11) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il
2 aprile 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Luciana PETRELLA ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, Viale XII Giugno n. 7; RICORRENTE contro
nata a [...], il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria SCANNAVINI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, Via Remorsella n. 4; RESISTENTE con l'intervento del P.M.
*** Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
*** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 27 marzo 2025. Il P.M. ha concluso: “Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio a Bologna il 30 Parte_1 CP_1 giugno 2007. Dall'unione sono nati , il 30 settembre 2008, e , il 14 luglio PE Per_2 Per_3
2015.
pagina 1 di 6 Con decreto del 9 maggio 2023, il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza dell'8 maggio 2023. In particolare, tra l'altro:
- ha affidato i minori ai due genitori in forma condivisa;
- ha collocato i bambini presso la madre;
- ha stabilito che: a) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dal venerdì dopo l'uscita da scuola o dall'eventuale attività extra-scolastica sino al lunedì mattina e che previo accordo con la moglie, possa comunque vederli tutti i giorni;
la madre, previo accordo con il marito, possa tenere i figli con sé durante il fine settimana per eventuali gite e attività; b) dalla fine dell'anno scolastico e sino alla ripresa delle lezioni, ossia durante l'estate, i bambini si trasferiranno a Ozzano, dove staranno con il padre;
fino al compimento della maggiore età dei figli, durante detto periodo, la madre potrà vederli e tenerli con sé un giorno alla settimana;
in estate i bambini staranno con la madre, a fine settimana alternati, dal venerdì sera a domenica sera e nelle ultime due settimane di agosto;
c) nel mese di giugno di ogni anno, fino al compimento della maggiore età dei figli, i coniugi si scambieranno per una settimana -da concordare- le abitazioni: quindi, la RA starà nell'ex casa coniugale ad Ozzano, mentre il signor i CP_1 Pt_1 trasferirà nell'abitazione della RA a Bologna, in via Dante n. 7; d) le CP_1 vacanze di Natale verranno equamente suddivise tra i genitori, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
e) le vacanze di Pasqua verranno equamente suddivise tra i genitori, con alternanza di domenica di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo;
- ha posto a carico del signor un contributo di 2.000,00 euro, con Pt_1 rivalutazione annuale Istat, per il mantenimento ordinario dei figli, oltre al carico del 60% delle spese straordinarie;
- ha stabilito che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dal padre.
*** Con ricorso depositato in data 16 aprile 2024 il signor a chiesto che: Pt_1
- sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
- i minori siano affidati in forma condivisa ai genitori;
- egli possa tenere con sé i figli: a) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola o dall'eventuale attività extrascolastica sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola o a casa della madre;
b) un pomeriggio infrasettimanale con pernotto quando il weekend è di sua spettanza e due pomeriggi infrasettimanali con pernotto nelle altre settimane;
c) durante le vacanze di Natale, suddividendole equamente con la RA , alternando di anno in anno il giorno di Natale e CP_1 quello di Capodanno;
ugualmente per quelle pasquali, alternando la domenica di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo; d) in estate 15 giorni da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno e, in caso di disaccordo, di poter decidere negli anni dispari;
- il contributo al mantenimento ordinario della prole sia quantificato in 1.200,00 euro mensili, con rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- si dia atto che le parti sono economicamente indipendenti e autosufficienti.
pagina 2 di 6 Si è costituita nel giudizio la RA , contestando integralmente le CP_1 allegazioni di controparte, nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e domandando per il resto di confermare integralmente le condizioni stabilite in sede di separazione relativamente all'affidamento, collocamento, frequentazione e contributo economico dovuto dal padre per i tre figli minori. Nell'udienza dell'11 luglio 2024 sono comparse le parti, che hanno confermato e specificato il contenuto dei rispettivi atti e la Giudice ha confermato le condizioni di separazione. All'esito dell'udienza del 7 novembre 2024, su richiesta delle parti, la Giudice ha rimesso al Collegio per la decisione sul vincolo. Con sentenza n. 2980/2024 pubblicata il 19 novembre 2024 il Tribunale di Bologna ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti. Nelle more del processo le parti sono pervenute a un accordo e nell'udienza del 27 marzo 2025 hanno confermato le loro conclusioni congiunte depositate telematicamente il 26 febbraio 2025. La Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
*** Stante la già avvenuta pronuncia sul vincolo nulla deve decidersi sul punto. Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente
1) affida , e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune PE Per_2 Per_3 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca i minori presso la madre;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- a weekend alternati, tendenzialmente nelle settimane pari, andando a prendere i gemelli il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e riaccompagnandoli a scuola il lunedì mattina successivo;
- nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna, li terrà il mercoledì ed il giovedì, andando a prendere i gemelli il mercoledì all'uscita da scuola e pagina 3 di 6 riaccompagnandoli a scuola il venerdì mattina, mentre provvederà andare da PE solo a casa del padre e a scuola;
- nelle festività natalizie sette giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- le intere vacanze pasquali ad anni alterni (le prossime vacanze pasquali i figli staranno con il padre);
- in estate per metà del tempo e salvo diversi accordi, da assumersi entro il mese di maggio, dal 15 al 30 giugno, dal 15 luglio al 15 agosto, dall'8 al 15 settembre (mentre negli altri periodi di pari durata i figli staranno con la madre);
3) prende atto che i genitori hanno concordato che nel caso in cui i figli non possano per qualsiasi ragione frequentare la scuola (malattia, altro impedimento e/o per ragioni imputabili all'istituto scolastico, per esempio scioperi o chiusure straordinarie), il genitore che avrebbe dovuto prendere il/i figlio/i da scuola se ne occuperà sin dalla mattina;
4) con decorrenza dalla domanda pone a carico del signor l'obbligo di Pt_1 versare alla RA , a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori, CP_1 la somma di 2.020,00 euro mensili complessivi, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dal marzo 2025; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a far data del deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie per , PE
e siano poste a carico del signor e della RA Per_2 Per_3 Pt_1 CP_1 rispettivamente nella misura del 60% e 40% ciascuno così come da protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
pagina 4 di 6 e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie: Entro la fine di ogni mese, ciascun genitore consegnerà all'altro l'elenco delle spese straordinarie, con relativa documentazione attestante le stesse, sostenute per i figli minori e, salva eventuale compensazione, provvederà al rimborso della quota di sua competenza entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo;
la documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che, per intercorso accordo dei ricorrenti, l'assegno unico sarà percepito integralmente dal padre;
7) prende atto che, relativamente alle future spese per il proseguimento degli studi di
, il quale ha espresso la volontà di frequentare l'Università in Olanda, i genitori
PE hanno concordato che il padre si farà integralmente carico delle spese universitarie e di quelle per l'alloggio, qualunque sia il percorso formativo che verrà scelto e ovunque sceglierà di fare (Europa o Italia), nonché delle spese di viaggio per consentire a
PE di venire a trovare la famiglia e ai gemelli di andare a trovare il fratello, entro un limite di quattro viaggi annui per e due per e (da poter rinunciare in
PE Per_2 Per_3 favore di un numero maggiore di visite da parte di ). La madre sosterrà le spese
PE per il mantenimento ordinario;
8) prende atto che i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno reciprocamente atto di non aver sopportato alcun sacrificio professionale per l'accudimento della famiglia;
9) prende atto che il signor e la RA prestano il consenso al Pt_1 CP_1 rilascio e rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio per i figli;
10) prende atto che, dopo la pubblicazione della sentenza definitiva, il signor Pt_1 verserà alla RA un contributo a titolo di rimborso spese legali di 1.500,00 CP_1 euro oltre accessori (IVA e CPA);
pagina 5 di 6 11) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il
2 aprile 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6