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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 840/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 840 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Barbara Straface (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Via De Nittis n. 7 a Foggia, giusta procura in atti
APPELLANTE contro c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Controparte_1 P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto (c.f. ), C.F._3
Marco Pesenti (c.f. ), Christian Romeo (c.f. ), C.F._4 C.F._5
Luciana Cipolla (c.f. ), Flora Lettenmayer (c.f. ) C.F._6 C.F._7
e Simona Daminelli (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._8
studio dell'Avv. Silvia Gorini in Piazza dei Martiri 1943-1945 n. 1/2 a BOLOGNA, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 375/2021 del 26.02.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 16.4.2024:
pagina 1 di 13 Appellante : Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE, nel merito accogliere integralmente lo spiegato appello per i motivi tutti argomentati in atti e per l'effetto accogliere le domande promosse con il giudizio di primo grado e le conclusioni ivi rassegnate dall'attore riformando integralmente la sentenza impugnata n. 375/2021 emessa dal Tribunale di Parma sezione seconda civile, giudice dottoressa Giovetti nel giudizio recante numero R.G. 5631/2017 pubblicata in data
26/02/2021 e notificata a mezzo pec dal difensore di , anche tramite CP_1
l'espletamento di adeguata istruttoria;
IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto introduttivo del giudizio e nello specifico disporre la rinnovazione della ctu.
Emettere ogni altra consequenziale pronuncia processuale e di merito.
Condannare l'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Appellata ( ): CP_1
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità̀ dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
In subordine, nel merito:
- confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Parma n. 375/2021, rigettando tutte le censure e le domande formulate dall'appellante perché infondate sia in fatto sia in diritto per tutte le ragioni spiegate nei precedenti atti difensivi;
In via istruttoria
- rigettare l'avversa istanza di rinnovazione della CTU già svolta in primo grado;
in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 1.12.2017, il sig. da qui Parte_1 Parte_1
o mutuatario) conveniva in giudizio la (da qui Controparte_1 Controparte_2
dinanzi al Tribunale di Parma, esponendo:
- il 28.03.2011 aveva stipulato con il contratto di finanziamento n. Controparte_1
2119620 della durata di 7 anni per un importo di € 32.268,00 con destinazione d'uso “a consolidamento del debito” verso la Banca;
- il finanziamento n. 2119620 era stato estinto anticipatamente mediante erogazione del finanziamento n. 3827241, concesso in data 23.04.2014, per un importo di € 31.933,59;
- a seguito di consulenza tecnica di parte affidata alla dott. , erano Persona_1
emerse irregolarità nei predetti rapporti;
- i contratti di mutuo in quanto destinati al “consolidamento del debito”, erano nulli per difetto di traditio del denaro, in quanto le somme non erano entrate mai nella effettiva pagina 2 di 13 disponibilità del mutuatario, ma erano state accreditate direttamente sul conto corrente al solo fine di rientrare dall'esposizione debitoria verso la CP_2
- l'oggetto dei contratti era indeterminato in quanto non era allegato il piano di ammortamento e non era chiaramente indicato il saggio di interesse, con discrasia fra quello indicato in contratto e quello effettivamente applicato;
- gli interessi erano usurari con conseguente gratuità dei mutui ex art. 1815 c.c. ed a seguito del ricalcolo delle somme dovute, l'attore vantava un credito verso la Banca;
- la Banca aveva illegittimamente segnalato il alla Centrale Rischi con Parte_1
conseguente diritto al risarcimento dei danni subiti.
L'attore concludeva chiedendo la declaratoria della nullità parziale dei contratti di mutuo e la condanna della alla restituzione delle somme ricevute in eccesso ex art. 1284 o 1815 CP_2
c.c., oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
2. si costituiva in giudizio, esponendo: Controparte_1
- la relazione peritale di parte presentava errori metodologici, avendo adottato criteri di calcolo diversi da quelli indicati da Banca d'Italia;
- solo il TEG costituiva il parametro di raffronto con le soglie di usura e doveva essere calcolato secondo le Istruzioni della Banca d'Italia e nella fattispecie il Tasso Soglia di
Usura (TSU) non era superato;
- i contratti erano legittimi in quanto rientranti nella categoria del mutuo solutorio, essendo destinati al “consolidamento del debito”;
- i tassi di interesse erano determinati nei contratti nella misura fissa del 8,50% ed al
9,50% ed erano stati applicati in tali misure entro il Tasso Soglia Usura (TSU);
- il piano di ammortamento c.d. “alla francese” era legittimo ed era allegato ai contratti stessi;
- il danno lamentato dall'attore era privo di prova.
La concludeva per il rigetto delle domande attoree. CP_2
3. Espletata la CTU econometrica, all'esito della trattazione, il Tribunale di Parma con sentenza n. 375/2021 rigettava le domande attoree.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. affidandosi a tre Parte_1
motivi di gravame.
5. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
6. All'udienza del 16.4.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in pagina 3 di 13 decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione laddove il
Tribunale ha escluso la nullità dei contratti di mutuo;
secondo l'appellante, i due contratti di mutuo rientrano nella categoria del c.d. mutuo solutorio in quanto conclusi per ripianare l'esposizione debitoria verso la (la somma finanziata era destinata al “consolidamento CP_2 del debito”) ed era stata versata direttamente sul conto corrente. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, tale categoria di mutuo, sarebbe illegittima per difetto di causa in quanto non prevede la effettiva erogazione delle somme al mutuatario (c.d. traditio rei), trattandosi di una mera operazione contabile destinata solo a costituire una garanzia reale a favore della CP_2
8. Il motivo è infondato.
9. La Corte rileva che la destinazione della somma finanziata a ripianare pregressi debiti del mutuatario nei confronti della stessa mutuante (c.d. consolidamento del debito pregresso) non determina la nullità del contratto di mutuo. La fattispecie in esame rientra nello schema negoziale del c.d. "mutuo solutorio", ovvero utilizzato per l'estinzione di una precedente esposizione debitoria, come nel caso in cui il correntista ricorra al finanziamento presso lo stesso istituto di credito al fine di ripianare lo scoperto di conto corrente.
10. La questione della validità del mutuo solutorio è stata oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, soprattutto in merito alla possibilità di configurare una effettiva traditio delle somme date in mutuo, quando le stesse siano contestualmente destinate a ripianare debiti pregressi. Tale possibilità è stata negata dall'orientamento minoritario della giurisprudenza anche quando detta destinazione sia espressamente accettata dal mutuatario, con diversa qualificazione dell'accordo in termini di pactum de non petendo ad tempus.
11. La validità del mutuo solutorio ha trovato invece conferma la giurisprudenza di legittimità maggioritaria: "il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. Esso infatti non è contrario né a norme di legge (vanamente se ne cercherebbero in tal senso, a meno di assai fantasiose interpretazioni), né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì - principio di ordine pubblico. […] - il mutuo solutorio non è nullo, perché "il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato" (Sez. 3 -, Ordinanza n. 37654 del
30/11/2021, Rv. 663324 - 01)" (così in motivazione Cass. n. 23149/2022; v. anche n.
pagina 4 di 13 16377/2023).
12. La questione è approdata alle Sezioni Unite che con la recente sentenza n. 5841/2025 del
5.3.2025 ha definitivamente sanato il contrasto nel senso favorevole alla tesi maggioritaria, confermando la validità del mutuo solutorio ed enunciando il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo". Secondo le Sezioni
Unite, premesso che non si tratta di “mutuo di scopo” (1), “con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile […]. Non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente” (Cass. SS.UU. n. 5841/2025).
13. In sintesi, il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna (traditio) della cosa (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della "disponibilità giuridica" della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. Non è
(1) Con il mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita ad un'altra parte, che si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto, ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo.
pagina 5 di 13 dunque necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella
"disponibilità giuridica" del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione di restituire il tantundem. Ciò avviene senza dubbio con l'accredito delle somme erogate sul conto corrente del mutuatario per consentirne l'impiego al fine di estinguere il debito già esistente.
14. Nella fattispecie la natura solutoria del mutuo emerge per tabulas in entrambi i contratti del 28.3.2011 e del 23.4.2014, nei quali alla voce “DESTINAZIONE D'USO” risulta
“CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO”; pertanto, la censura della pretesa nullità dei contratti è destituita di fondamento, essendo pacifico che le somme finanziate sono state accreditate in conto corrente del Parte_1
15. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni della CTU, della quale richiede in via istruttoria la rinnovazione, evidenziando alcune criticità della stessa che determinerebbero una parziale difformità fra la motivazione ed il dispositivo.
16. Con riferimento al primo contratto (n. 2119620), il CTU - pur avendolo ritenuto completo e privo di elementi di indeterminatezza - ne ha rilevato la mancata applicazione, in quanto l'importo accreditato l'8.4.2011 sul conto corrente e le rate addebitate non corrispondono a quelle previste nel contratto e quindi non è stato possibile effettuare una verifica delle condizioni applicate. Secondo l'appellante, la sentenza sarebbe viziata per un contrasto fra la motivazione, che prende atto della impossibilità di verifica delle condizioni applicate come indicato dal CTU, ed il dispositivo di rigetto della domanda.
17. La Corte ritiene che la censura sia infondata.
18. Va premesso che il contrasto tra motivazione e dispositivo ricorre solo se esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale;
tuttavia, affinché tale contrasto emerga, è necessario che questo si traduca nell'impossibilità di individuare con certezza la portata della decisione (v. Cass. n.
26074/2018). Facendo applicazione di tale principio, la Corte ritiene che dalla complessiva lettura della decisione impugnata non sussista il lamentato contrasto fra dispositivo e motivazione. Difatti, il CTU, con riferimento al primo contratto, ha rilevato che “risulta completo e non presenta elementi di indeterminatezza. Tuttavia gli addebiti mensili sul c/c di appoggio non coincidono con le pattuizioni, risultando le rate significativamente inferiori (€.
pagina 6 di 13 409,42 contro €. 511,01 pattuiti). Allo stesso modo l'importo accreditato sul conto corrente di appoggio non coincide con quanto pattuito (€. 23.000,00 contro €. 32.268,00 pattuiti). Si può pertanto dedurre la non applicazione di detto contratto. Si precisa che risulta effettivamente essere stato concesso un finanziamento “n. 2119620”, ma che lo stesso risulta avere condizioni differenti per capitale finanziato, importo rata, tasso d'interesse etc. rispetto a quanto riportato nel documento versato in atti e non contestato da parte attrice. Manca tuttavia agli atti un documento dal quale possa essere verificata la corrispondenza tra pattuizioni e applicazione” (pag. 7). L'ausiliario del giudice ha quindi concluso che “con riferimento al contratto n. 2119620 non risulta possibile effettuare la verifica non avendo un documento (contratto) dal quale possano verificarsi le clausole contrattuali. L'unico dato ricavabile dagli estratti conto risulta essere l'importo della rata;
pertanto non conoscendo il tasso d'interesse, il capitale finanziato e il numero di rate non è possibile effettuare alcun tipo di verifica” (pag. 14).
19. Non è superfluo ricordare i principi in ordine alla ripartizione dell'onere della prova. Nei giudizi promossi dal cliente, sia esso correntista o mutuatario, per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti grava su di lui l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova secondo la disciplina generale.
20. Nella fattispecie la semplice annotazione di una somma accreditata (peraltro diversa da quella prevista dal contratto di mutuo) e delle singole rate sul conto corrente non consente di ricostruire il rapporto e le condizioni applicate, come correttamente evidenziato dal CTU, e quindi di effettuare la verifica di quanto sostenuto dall'attore in merito alle condizioni concretamente praticate. D'altra parte, è onere dell'attore allegare gli elementi fattuali relativi alla discrasia in merito sia all'entità della somma erogata, sia alle singole rate addebitate e consentire quindi di ricostruire l'intero rapporto controverso. Ne consegue che le omissioni probatorie, riferibili all'attuale appellante, comportano le conseguenze ex art. 2697 c.c..
21. Né le suddette carenze potrebbero essere colmate attraverso il rinvio alla consulenza di parte, come voluto dall'appellante, in quanto l'onere probatorio non può ritenersi sufficientemente soddisfatto con il richiamo al suddetto elaborato peritale. La consulenza di parte in atti non assolve al predetto onere di allegazione e prova, ricordando che questa
“…non ha alcun valore probatorio in quanto semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e, pertanto, non giustifica affatto una C.T.U. su di essa” (Cass. n. 16552/2015).
pagina 7 di 13 22. Con specifico riferimento alle censure rivolte alla CTU in merito al contratto di mutuo n.
3827241, la Corte non può esimersi dall'evidenziare che le contestazioni e i rilievi critici sollevati dall'appellante, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, costituiscono mere argomentazioni difensive. Nella fattispecie l'appellante reitera le osservazioni già svolte in primo grado dal proprio CTP, ampiamente esaminate dal CTU nella relazione finale (v. pag. 21 e sgg.). Va ricordato che il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (v. Cass. n. 10747/2019) e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei CTP, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (v. Cass. n.
1815/2015).
23. Ne consegue che, pur essendo ammissibile la contestazione della CTU anche in grado di appello, tuttavia la mera reiterazione delle argomentazioni critiche all'elaborato peritale che non si traducono, nell'ambito dell'impugnazione, in una critica specifica alla sentenza, risultano inammissibili. La reiterazione delle stesse argomentazioni già dedotte sia in sede di svolgimento delle operazioni peritali (v. osservazioni del CTP) sia negli scritti difensivi, non è sufficiente a superare il vaglio imposto dall'art. 342 c.p.c. specialmente laddove il Tribunale abbia ampiamente dato conto sia delle modalità di svolgimento della CTU, sia dei suoi risultati come avvenuto nel caso di specie (v. pag.
4-5 della sentenza). In presenza del corretto svolgimento della CTU nei suoi passaggi procedimentali, bozza-osservazioni-relazione finale, la mera reiterazione delle osservazioni alla CTU, già superate dalla stessa consulenza e condivise dal giudice di primo grado non integra specificità della contestazione (c.d. principio di simmetria ovvero raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame v. Cass. n. 97/2019) e quindi è inammissibile la mera reiterazione delle difese già valutate che non tenga conto della risposta alle stesse fornite dal
CTU in sede di stesura definitiva della consulenza tecnica. E ciò, perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico su cui si è fondata la decisione (cfr.
pagina 8 di 13 Cass. n. 3302/2013).
24. È ciò che appunto è avvenuto nella fattispecie, laddove la censura in esame non fa altro che ripetere le critiche mosse alla bozza preliminare alle quali il CTU ha dato pieno, analitico, puntuale e soprattutto condivisibile riscontro. Il CTU ha svolto le indagini nel rispetto del contraddittorio tra le parti, esaminando e replicando alle osservazioni dei CTP;
il Tribunale ha approfondito i quesiti posti al CTU, condividendone i risultati con ampia e dettagliata motivazione rispetto alla quale l'appellante non offre alcun elemento di novità rispetto a quanto già dedotto dal proprio CTP.
25. Ciò vale senza dubbio per la critica dell'appellante in punto di determinazione del TAEG, riproduttiva delle osservazioni del proprio CTP, già esaminate dal CTU (v. pag. 23-24). Così anche per quanto concerne il computo nel TAEG dei costi per servizi accessori al credito, come le polizze assicurative;
anche tale aspetto è stato esaminato dal CTU e dal Tribunale, dovendosi ricordare che il presupposto è che il costo assicurativo non solo deve essere collegato all'operazione di finanziamento, ma vi deve essere la contestualità fra stipula del contratto di mutuo e di assicurazione. Nella fattispecie la polizza non risulta essere obbligatoria e non vi è prova che sia stata stipulata;
quindi, la sua incidenza nel calcolo rimane relegata ad una eventualità e quindi irrilevante (v. pag. 11 CTU). La questione è comunque superata, posto che lo stesso CTU (v. nota a pag. 11) per il contratto n. 2119620
(ove è indicato il premio assicurativo di € 2.268,00), ha effettuato un calcolo tenendo presente tale costo, pervenendo alla conclusione che in ogni caso non si supera il TSU;
per il contratto n. 3827241 invece non è previsto alcun costo per il premio assicurativo.
26. Per quanto attiene alle censure relative al “c.d. ammortamento alla francese”, l'appellante ne sostiene l'illegittimità per violazione del divieto di anatocismo, in quanto il meccanismo celerebbe una trasformazione del tasso di capitalizzazione semplice in quello composto;
difatti il mutuatario finirebbe per pagare gli interessi sugli interessi con un tasso reale superiore a quello stipulato, in quanto l'eventuale imputazione dei pagamenti al rimborso degli interessi, prima che al capitale, non consentirebbe alla parte mutuataria di conoscere con certezza il costo dell'operazione, con conseguente nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza dell'oggetto.
27. Anche tale censura è infondata. Il sistema di “ammortamento alla francese" prevede il rimborso del capitale secondo rate costanti, costituite da una quota capitale e da una quota interessi, di cui la quota capitale è destinata ad aumentare progressivamente, mentre la quota pagina 9 di 13 interessi è destinata a diminuire progressivamente. Complessivamente tale forma di ammortamento risulta più onerosa per il mutuatario rispetto a quella del metodo c.d.
"all'italiana" (caratterizzato dalla quota interessi decrescenti e dalla quota capitale costante), ma si deve escludere che essa produca i lamentati effetti anatocistici. L'ammortamento "alla francese" non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto). Quindi
l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi. La legittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese” è contenuta nella formula matematica che, per il prestito (x) – al tasso di interessi (y) – per il numero di rate (z), individua l'importo di quell'unica rata costante, idonea a rimborsare quello specifico e determinato prestito. La rata costante discende matematicamente quindi da elementi determinati al momento della stipula del contratto (importo del prestito, tasso d'interesse, numero dei pagamenti periodici costanti) e, individuato l'ammontare della rata costante, è possibile determinare il piano di ammortamento. Il suddetto piano di ammortamento non importa quindi né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo. Pertanto, la tesi secondo cui il piano di “ammortamento alla francese" comporti l'applicazione di interessi anatocistici è infondata nei suoi presupposti concettuali (v. C. App. Bologna sez. III n.
1591/2023, n. 2490/2020; anche Cass. n. 1168/2025, SS.UU, n. 15130/2024).
28. Quanto al preteso superamento del TSU, anche per tale questione le doglianze sono ripetitive delle osservazioni del CTP, compiutamente esaminate dal CTU che ha escluso sia l'usura originaria sia la sopravvenuta applicando i criteri ormai acquisiti dalla giurisprudenza.
Secondo l'appellante, il tasso di mora andrebbe cumulato con il tasso per gli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del TSU. È però ormai pacifico in giurisprudenza, che l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, rappresentando il costo del denaro il cui godimento è volontariamente attribuito ad altri, mentre quello di mora risponde alla funzione di risarcimento per il danno che il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore. Poiché il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora è il comportamento inadempiente del debitore e quindi la sua concreta pagina 10 di 13 applicazione è solo eventuale, i due tipi di tassi sono alternativi e non possono trovare applicazione cumulativa ai fini della verifica del superamento del TSU, in ragione dei diversi presupposti applicativi (v. Cass. n. 31615/2021). L'esclusione del cumulo fra interessi di mora ed interessi corrispettivi è stata recepita dall'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte:
”in termini generali va confermato che in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi (Cass. Sez.
6-1 n. 31615-21)” (Cass. n. 15007/2024; v. anche C.
App. Bologna sez. III n. 2490/2020, n. 105/2024). In breve, il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia non va risolto attraverso il loro cumulo. La sentenza va quindi confermata, non sussistendo neppure i presupposti per una rinnovazione della CTU.
29. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole del rigetto della domanda risarcitoria relativa alla segnalazione del debito a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia (CR), in quanto il Tribunale non avrebbe esaminato la documentazione versata in atti.
30. La doglianza va disattesa.
31. Il motivo di appello non soddisfa i requisiti minimi di specificità prescritti dall'art. 342
c.p.c. rispetto a quanto deciso dal Tribunale. L'atto di appello non si esaurisce solo nella parte volitiva, ma contiene anche una parte argomentativa;
difatti l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
Giudice (ex plurimis Cass. n. 7675/2019).
32. Nella fattispecie l'appellante si limita a lamentarsi genericamente della omessa valutazione dei documenti agli atti dai quali emergerebbe la prova dell'avvenuta segnalazione alla Centrale Rischi, ma senza neppure indicarli in maniera specifica e quindi idonea a superare la carenza probatoria rilevata dal giudice di primo grado.
33. In ogni caso il motivo è pure infondato. Il presupposto di una eventuale responsabilità della si fonda sul mancato rispetto dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175, CP_2
1375 c.c.), avendo l'onere di informare il cliente prima dell'inoltro della segnalazione alla
Centrale Rischi (v. Cass. n. 2033/2011). L'informativa può essere resa con l'invio di solleciti,
pagina 11 di 13 comunicazioni, o in via autonoma. La preventiva comunicazione consente al cliente di essere a conoscenza del rischio che la sua posizione possa esser associata ad una segnalazione negativa, incidente sul merito creditizio, e consentirgli di contestare lo stato d'insolvenza addebitatogli, adottando le azioni volte a neutralizzarlo.
34. Nella fattispecie l'onere informativo a carico della è stato assolto attraverso CP_2
l'invito a rientrare nel debito del 22.10.2013 (v. doc. 17 fasc. app.nte), ricordando che l'obbligo di segnalazione alla CR incombe su tutte le banche allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili.
35. Difetta in ogni caso la prova del danno. Come noto, la risarcibilità del danno non patrimoniale è subordinata all'assolvimento dell'onere della prova da parte del soggetto illegittimamente segnalato alla Centrale dei rischi, precisandosi che la lesione deve assumere il carattere della gravità. Ai fini della dimostrazione del concreto pregiudizio subìto dalla illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi non può essere invocata la tesi del danno in re ipsa (Cass. SS.UU. n. 26972/2008). Pertanto, chi invoca il risarcimento del danno ha l'onere di allegare e provare non solo la lesione del diritto, ma anche il pregiudizio che ne sia derivato
(v. Cass. n. 26438/2022; n. 6589/2023; n. 11732/2024). L'appellante non ha assolto a tale onere limitandosi ad affermazioni di principio, prive di allegazioni concrete e riscontri probatori.
36. L'appello in conclusione va rigettato.
37. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
38. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Parma n. 375/2021 del 26.2.2021;
- condanna , a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
pagina 12 di 13 presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 8 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 840 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Barbara Straface (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Via De Nittis n. 7 a Foggia, giusta procura in atti
APPELLANTE contro c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore in Controparte_1 P.IVA_1
carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Toffoletto (c.f. ), C.F._3
Marco Pesenti (c.f. ), Christian Romeo (c.f. ), C.F._4 C.F._5
Luciana Cipolla (c.f. ), Flora Lettenmayer (c.f. ) C.F._6 C.F._7
e Simona Daminelli (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._8
studio dell'Avv. Silvia Gorini in Piazza dei Martiri 1943-1945 n. 1/2 a BOLOGNA, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 375/2021 del 26.02.2021, pubblicata in pari data.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 16.4.2024:
pagina 1 di 13 Appellante : Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE, nel merito accogliere integralmente lo spiegato appello per i motivi tutti argomentati in atti e per l'effetto accogliere le domande promosse con il giudizio di primo grado e le conclusioni ivi rassegnate dall'attore riformando integralmente la sentenza impugnata n. 375/2021 emessa dal Tribunale di Parma sezione seconda civile, giudice dottoressa Giovetti nel giudizio recante numero R.G. 5631/2017 pubblicata in data
26/02/2021 e notificata a mezzo pec dal difensore di , anche tramite CP_1
l'espletamento di adeguata istruttoria;
IN VIA ISTRUTTORIA, ammettere le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto introduttivo del giudizio e nello specifico disporre la rinnovazione della ctu.
Emettere ogni altra consequenziale pronuncia processuale e di merito.
Condannare l'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Appellata ( ): CP_1
“In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità̀ dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.;
In subordine, nel merito:
- confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Parma n. 375/2021, rigettando tutte le censure e le domande formulate dall'appellante perché infondate sia in fatto sia in diritto per tutte le ragioni spiegate nei precedenti atti difensivi;
In via istruttoria
- rigettare l'avversa istanza di rinnovazione della CTU già svolta in primo grado;
in ogni caso
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 1.12.2017, il sig. da qui Parte_1 Parte_1
o mutuatario) conveniva in giudizio la (da qui Controparte_1 Controparte_2
dinanzi al Tribunale di Parma, esponendo:
- il 28.03.2011 aveva stipulato con il contratto di finanziamento n. Controparte_1
2119620 della durata di 7 anni per un importo di € 32.268,00 con destinazione d'uso “a consolidamento del debito” verso la Banca;
- il finanziamento n. 2119620 era stato estinto anticipatamente mediante erogazione del finanziamento n. 3827241, concesso in data 23.04.2014, per un importo di € 31.933,59;
- a seguito di consulenza tecnica di parte affidata alla dott. , erano Persona_1
emerse irregolarità nei predetti rapporti;
- i contratti di mutuo in quanto destinati al “consolidamento del debito”, erano nulli per difetto di traditio del denaro, in quanto le somme non erano entrate mai nella effettiva pagina 2 di 13 disponibilità del mutuatario, ma erano state accreditate direttamente sul conto corrente al solo fine di rientrare dall'esposizione debitoria verso la CP_2
- l'oggetto dei contratti era indeterminato in quanto non era allegato il piano di ammortamento e non era chiaramente indicato il saggio di interesse, con discrasia fra quello indicato in contratto e quello effettivamente applicato;
- gli interessi erano usurari con conseguente gratuità dei mutui ex art. 1815 c.c. ed a seguito del ricalcolo delle somme dovute, l'attore vantava un credito verso la Banca;
- la Banca aveva illegittimamente segnalato il alla Centrale Rischi con Parte_1
conseguente diritto al risarcimento dei danni subiti.
L'attore concludeva chiedendo la declaratoria della nullità parziale dei contratti di mutuo e la condanna della alla restituzione delle somme ricevute in eccesso ex art. 1284 o 1815 CP_2
c.c., oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
2. si costituiva in giudizio, esponendo: Controparte_1
- la relazione peritale di parte presentava errori metodologici, avendo adottato criteri di calcolo diversi da quelli indicati da Banca d'Italia;
- solo il TEG costituiva il parametro di raffronto con le soglie di usura e doveva essere calcolato secondo le Istruzioni della Banca d'Italia e nella fattispecie il Tasso Soglia di
Usura (TSU) non era superato;
- i contratti erano legittimi in quanto rientranti nella categoria del mutuo solutorio, essendo destinati al “consolidamento del debito”;
- i tassi di interesse erano determinati nei contratti nella misura fissa del 8,50% ed al
9,50% ed erano stati applicati in tali misure entro il Tasso Soglia Usura (TSU);
- il piano di ammortamento c.d. “alla francese” era legittimo ed era allegato ai contratti stessi;
- il danno lamentato dall'attore era privo di prova.
La concludeva per il rigetto delle domande attoree. CP_2
3. Espletata la CTU econometrica, all'esito della trattazione, il Tribunale di Parma con sentenza n. 375/2021 rigettava le domande attoree.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il sig. affidandosi a tre Parte_1
motivi di gravame.
5. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
6. All'udienza del 16.4.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in pagina 3 di 13 decisione con assegnazione dei termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione laddove il
Tribunale ha escluso la nullità dei contratti di mutuo;
secondo l'appellante, i due contratti di mutuo rientrano nella categoria del c.d. mutuo solutorio in quanto conclusi per ripianare l'esposizione debitoria verso la (la somma finanziata era destinata al “consolidamento CP_2 del debito”) ed era stata versata direttamente sul conto corrente. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, tale categoria di mutuo, sarebbe illegittima per difetto di causa in quanto non prevede la effettiva erogazione delle somme al mutuatario (c.d. traditio rei), trattandosi di una mera operazione contabile destinata solo a costituire una garanzia reale a favore della CP_2
8. Il motivo è infondato.
9. La Corte rileva che la destinazione della somma finanziata a ripianare pregressi debiti del mutuatario nei confronti della stessa mutuante (c.d. consolidamento del debito pregresso) non determina la nullità del contratto di mutuo. La fattispecie in esame rientra nello schema negoziale del c.d. "mutuo solutorio", ovvero utilizzato per l'estinzione di una precedente esposizione debitoria, come nel caso in cui il correntista ricorra al finanziamento presso lo stesso istituto di credito al fine di ripianare lo scoperto di conto corrente.
10. La questione della validità del mutuo solutorio è stata oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, soprattutto in merito alla possibilità di configurare una effettiva traditio delle somme date in mutuo, quando le stesse siano contestualmente destinate a ripianare debiti pregressi. Tale possibilità è stata negata dall'orientamento minoritario della giurisprudenza anche quando detta destinazione sia espressamente accettata dal mutuatario, con diversa qualificazione dell'accordo in termini di pactum de non petendo ad tempus.
11. La validità del mutuo solutorio ha trovato invece conferma la giurisprudenza di legittimità maggioritaria: "il mutuo stipulato per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante non è nullo. Esso infatti non è contrario né a norme di legge (vanamente se ne cercherebbero in tal senso, a meno di assai fantasiose interpretazioni), né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì - principio di ordine pubblico. […] - il mutuo solutorio non è nullo, perché "il ripianamento della passività costituisce in definitiva una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato" (Sez. 3 -, Ordinanza n. 37654 del
30/11/2021, Rv. 663324 - 01)" (così in motivazione Cass. n. 23149/2022; v. anche n.
pagina 4 di 13 16377/2023).
12. La questione è approdata alle Sezioni Unite che con la recente sentenza n. 5841/2025 del
5.3.2025 ha definitivamente sanato il contrasto nel senso favorevole alla tesi maggioritaria, confermando la validità del mutuo solutorio ed enunciando il seguente principio di diritto: “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo". Secondo le Sezioni
Unite, premesso che non si tratta di “mutuo di scopo” (1), “con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile […]. Non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente” (Cass. SS.UU. n. 5841/2025).
13. In sintesi, il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la consegna (traditio) della cosa (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della "disponibilità giuridica" della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. Non è
(1) Con il mutuo di scopo una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita ad un'altra parte, che si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto, ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo.
pagina 5 di 13 dunque necessaria la consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella
"disponibilità giuridica" del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione di restituire il tantundem. Ciò avviene senza dubbio con l'accredito delle somme erogate sul conto corrente del mutuatario per consentirne l'impiego al fine di estinguere il debito già esistente.
14. Nella fattispecie la natura solutoria del mutuo emerge per tabulas in entrambi i contratti del 28.3.2011 e del 23.4.2014, nei quali alla voce “DESTINAZIONE D'USO” risulta
“CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO”; pertanto, la censura della pretesa nullità dei contratti è destituita di fondamento, essendo pacifico che le somme finanziate sono state accreditate in conto corrente del Parte_1
15. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha fatto proprie le conclusioni della CTU, della quale richiede in via istruttoria la rinnovazione, evidenziando alcune criticità della stessa che determinerebbero una parziale difformità fra la motivazione ed il dispositivo.
16. Con riferimento al primo contratto (n. 2119620), il CTU - pur avendolo ritenuto completo e privo di elementi di indeterminatezza - ne ha rilevato la mancata applicazione, in quanto l'importo accreditato l'8.4.2011 sul conto corrente e le rate addebitate non corrispondono a quelle previste nel contratto e quindi non è stato possibile effettuare una verifica delle condizioni applicate. Secondo l'appellante, la sentenza sarebbe viziata per un contrasto fra la motivazione, che prende atto della impossibilità di verifica delle condizioni applicate come indicato dal CTU, ed il dispositivo di rigetto della domanda.
17. La Corte ritiene che la censura sia infondata.
18. Va premesso che il contrasto tra motivazione e dispositivo ricorre solo se esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale;
tuttavia, affinché tale contrasto emerga, è necessario che questo si traduca nell'impossibilità di individuare con certezza la portata della decisione (v. Cass. n.
26074/2018). Facendo applicazione di tale principio, la Corte ritiene che dalla complessiva lettura della decisione impugnata non sussista il lamentato contrasto fra dispositivo e motivazione. Difatti, il CTU, con riferimento al primo contratto, ha rilevato che “risulta completo e non presenta elementi di indeterminatezza. Tuttavia gli addebiti mensili sul c/c di appoggio non coincidono con le pattuizioni, risultando le rate significativamente inferiori (€.
pagina 6 di 13 409,42 contro €. 511,01 pattuiti). Allo stesso modo l'importo accreditato sul conto corrente di appoggio non coincide con quanto pattuito (€. 23.000,00 contro €. 32.268,00 pattuiti). Si può pertanto dedurre la non applicazione di detto contratto. Si precisa che risulta effettivamente essere stato concesso un finanziamento “n. 2119620”, ma che lo stesso risulta avere condizioni differenti per capitale finanziato, importo rata, tasso d'interesse etc. rispetto a quanto riportato nel documento versato in atti e non contestato da parte attrice. Manca tuttavia agli atti un documento dal quale possa essere verificata la corrispondenza tra pattuizioni e applicazione” (pag. 7). L'ausiliario del giudice ha quindi concluso che “con riferimento al contratto n. 2119620 non risulta possibile effettuare la verifica non avendo un documento (contratto) dal quale possano verificarsi le clausole contrattuali. L'unico dato ricavabile dagli estratti conto risulta essere l'importo della rata;
pertanto non conoscendo il tasso d'interesse, il capitale finanziato e il numero di rate non è possibile effettuare alcun tipo di verifica” (pag. 14).
19. Non è superfluo ricordare i principi in ordine alla ripartizione dell'onere della prova. Nei giudizi promossi dal cliente, sia esso correntista o mutuatario, per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti grava su di lui l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova secondo la disciplina generale.
20. Nella fattispecie la semplice annotazione di una somma accreditata (peraltro diversa da quella prevista dal contratto di mutuo) e delle singole rate sul conto corrente non consente di ricostruire il rapporto e le condizioni applicate, come correttamente evidenziato dal CTU, e quindi di effettuare la verifica di quanto sostenuto dall'attore in merito alle condizioni concretamente praticate. D'altra parte, è onere dell'attore allegare gli elementi fattuali relativi alla discrasia in merito sia all'entità della somma erogata, sia alle singole rate addebitate e consentire quindi di ricostruire l'intero rapporto controverso. Ne consegue che le omissioni probatorie, riferibili all'attuale appellante, comportano le conseguenze ex art. 2697 c.c..
21. Né le suddette carenze potrebbero essere colmate attraverso il rinvio alla consulenza di parte, come voluto dall'appellante, in quanto l'onere probatorio non può ritenersi sufficientemente soddisfatto con il richiamo al suddetto elaborato peritale. La consulenza di parte in atti non assolve al predetto onere di allegazione e prova, ricordando che questa
“…non ha alcun valore probatorio in quanto semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e, pertanto, non giustifica affatto una C.T.U. su di essa” (Cass. n. 16552/2015).
pagina 7 di 13 22. Con specifico riferimento alle censure rivolte alla CTU in merito al contratto di mutuo n.
3827241, la Corte non può esimersi dall'evidenziare che le contestazioni e i rilievi critici sollevati dall'appellante, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, costituiscono mere argomentazioni difensive. Nella fattispecie l'appellante reitera le osservazioni già svolte in primo grado dal proprio CTP, ampiamente esaminate dal CTU nella relazione finale (v. pag. 21 e sgg.). Va ricordato che il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento (v. Cass. n. 10747/2019) e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei CTP, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (v. Cass. n.
1815/2015).
23. Ne consegue che, pur essendo ammissibile la contestazione della CTU anche in grado di appello, tuttavia la mera reiterazione delle argomentazioni critiche all'elaborato peritale che non si traducono, nell'ambito dell'impugnazione, in una critica specifica alla sentenza, risultano inammissibili. La reiterazione delle stesse argomentazioni già dedotte sia in sede di svolgimento delle operazioni peritali (v. osservazioni del CTP) sia negli scritti difensivi, non è sufficiente a superare il vaglio imposto dall'art. 342 c.p.c. specialmente laddove il Tribunale abbia ampiamente dato conto sia delle modalità di svolgimento della CTU, sia dei suoi risultati come avvenuto nel caso di specie (v. pag.
4-5 della sentenza). In presenza del corretto svolgimento della CTU nei suoi passaggi procedimentali, bozza-osservazioni-relazione finale, la mera reiterazione delle osservazioni alla CTU, già superate dalla stessa consulenza e condivise dal giudice di primo grado non integra specificità della contestazione (c.d. principio di simmetria ovvero raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame v. Cass. n. 97/2019) e quindi è inammissibile la mera reiterazione delle difese già valutate che non tenga conto della risposta alle stesse fornite dal
CTU in sede di stesura definitiva della consulenza tecnica. E ciò, perché, in definitiva, l'atto di impugnazione non è diretto contro la relazione di perizia e contro le indagini espletate dal perito di ufficio bensì avverso la sentenza impugnata per cui le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrapporsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico su cui si è fondata la decisione (cfr.
pagina 8 di 13 Cass. n. 3302/2013).
24. È ciò che appunto è avvenuto nella fattispecie, laddove la censura in esame non fa altro che ripetere le critiche mosse alla bozza preliminare alle quali il CTU ha dato pieno, analitico, puntuale e soprattutto condivisibile riscontro. Il CTU ha svolto le indagini nel rispetto del contraddittorio tra le parti, esaminando e replicando alle osservazioni dei CTP;
il Tribunale ha approfondito i quesiti posti al CTU, condividendone i risultati con ampia e dettagliata motivazione rispetto alla quale l'appellante non offre alcun elemento di novità rispetto a quanto già dedotto dal proprio CTP.
25. Ciò vale senza dubbio per la critica dell'appellante in punto di determinazione del TAEG, riproduttiva delle osservazioni del proprio CTP, già esaminate dal CTU (v. pag. 23-24). Così anche per quanto concerne il computo nel TAEG dei costi per servizi accessori al credito, come le polizze assicurative;
anche tale aspetto è stato esaminato dal CTU e dal Tribunale, dovendosi ricordare che il presupposto è che il costo assicurativo non solo deve essere collegato all'operazione di finanziamento, ma vi deve essere la contestualità fra stipula del contratto di mutuo e di assicurazione. Nella fattispecie la polizza non risulta essere obbligatoria e non vi è prova che sia stata stipulata;
quindi, la sua incidenza nel calcolo rimane relegata ad una eventualità e quindi irrilevante (v. pag. 11 CTU). La questione è comunque superata, posto che lo stesso CTU (v. nota a pag. 11) per il contratto n. 2119620
(ove è indicato il premio assicurativo di € 2.268,00), ha effettuato un calcolo tenendo presente tale costo, pervenendo alla conclusione che in ogni caso non si supera il TSU;
per il contratto n. 3827241 invece non è previsto alcun costo per il premio assicurativo.
26. Per quanto attiene alle censure relative al “c.d. ammortamento alla francese”, l'appellante ne sostiene l'illegittimità per violazione del divieto di anatocismo, in quanto il meccanismo celerebbe una trasformazione del tasso di capitalizzazione semplice in quello composto;
difatti il mutuatario finirebbe per pagare gli interessi sugli interessi con un tasso reale superiore a quello stipulato, in quanto l'eventuale imputazione dei pagamenti al rimborso degli interessi, prima che al capitale, non consentirebbe alla parte mutuataria di conoscere con certezza il costo dell'operazione, con conseguente nullità della clausola sugli interessi per indeterminatezza dell'oggetto.
27. Anche tale censura è infondata. Il sistema di “ammortamento alla francese" prevede il rimborso del capitale secondo rate costanti, costituite da una quota capitale e da una quota interessi, di cui la quota capitale è destinata ad aumentare progressivamente, mentre la quota pagina 9 di 13 interessi è destinata a diminuire progressivamente. Complessivamente tale forma di ammortamento risulta più onerosa per il mutuatario rispetto a quella del metodo c.d.
"all'italiana" (caratterizzato dalla quota interessi decrescenti e dalla quota capitale costante), ma si deve escludere che essa produca i lamentati effetti anatocistici. L'ammortamento "alla francese" non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto). Quindi
l'interesse applicato è un interesse semplice in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi. La legittimità del piano di ammortamento c.d. “alla francese” è contenuta nella formula matematica che, per il prestito (x) – al tasso di interessi (y) – per il numero di rate (z), individua l'importo di quell'unica rata costante, idonea a rimborsare quello specifico e determinato prestito. La rata costante discende matematicamente quindi da elementi determinati al momento della stipula del contratto (importo del prestito, tasso d'interesse, numero dei pagamenti periodici costanti) e, individuato l'ammontare della rata costante, è possibile determinare il piano di ammortamento. Il suddetto piano di ammortamento non importa quindi né indeterminatezza del tasso né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo. Pertanto, la tesi secondo cui il piano di “ammortamento alla francese" comporti l'applicazione di interessi anatocistici è infondata nei suoi presupposti concettuali (v. C. App. Bologna sez. III n.
1591/2023, n. 2490/2020; anche Cass. n. 1168/2025, SS.UU, n. 15130/2024).
28. Quanto al preteso superamento del TSU, anche per tale questione le doglianze sono ripetitive delle osservazioni del CTP, compiutamente esaminate dal CTU che ha escluso sia l'usura originaria sia la sopravvenuta applicando i criteri ormai acquisiti dalla giurisprudenza.
Secondo l'appellante, il tasso di mora andrebbe cumulato con il tasso per gli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del TSU. È però ormai pacifico in giurisprudenza, che l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, rappresentando il costo del denaro il cui godimento è volontariamente attribuito ad altri, mentre quello di mora risponde alla funzione di risarcimento per il danno che il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore. Poiché il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora è il comportamento inadempiente del debitore e quindi la sua concreta pagina 10 di 13 applicazione è solo eventuale, i due tipi di tassi sono alternativi e non possono trovare applicazione cumulativa ai fini della verifica del superamento del TSU, in ragione dei diversi presupposti applicativi (v. Cass. n. 31615/2021). L'esclusione del cumulo fra interessi di mora ed interessi corrispettivi è stata recepita dall'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte:
”in termini generali va confermato che in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per
l'inadempimento dei secondi (Cass. Sez.
6-1 n. 31615-21)” (Cass. n. 15007/2024; v. anche C.
App. Bologna sez. III n. 2490/2020, n. 105/2024). In breve, il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia non va risolto attraverso il loro cumulo. La sentenza va quindi confermata, non sussistendo neppure i presupposti per una rinnovazione della CTU.
29. Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole del rigetto della domanda risarcitoria relativa alla segnalazione del debito a sofferenza alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia (CR), in quanto il Tribunale non avrebbe esaminato la documentazione versata in atti.
30. La doglianza va disattesa.
31. Il motivo di appello non soddisfa i requisiti minimi di specificità prescritti dall'art. 342
c.p.c. rispetto a quanto deciso dal Tribunale. L'atto di appello non si esaurisce solo nella parte volitiva, ma contiene anche una parte argomentativa;
difatti l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
Giudice (ex plurimis Cass. n. 7675/2019).
32. Nella fattispecie l'appellante si limita a lamentarsi genericamente della omessa valutazione dei documenti agli atti dai quali emergerebbe la prova dell'avvenuta segnalazione alla Centrale Rischi, ma senza neppure indicarli in maniera specifica e quindi idonea a superare la carenza probatoria rilevata dal giudice di primo grado.
33. In ogni caso il motivo è pure infondato. Il presupposto di una eventuale responsabilità della si fonda sul mancato rispetto dei principi di buona fede e correttezza (artt. 1175, CP_2
1375 c.c.), avendo l'onere di informare il cliente prima dell'inoltro della segnalazione alla
Centrale Rischi (v. Cass. n. 2033/2011). L'informativa può essere resa con l'invio di solleciti,
pagina 11 di 13 comunicazioni, o in via autonoma. La preventiva comunicazione consente al cliente di essere a conoscenza del rischio che la sua posizione possa esser associata ad una segnalazione negativa, incidente sul merito creditizio, e consentirgli di contestare lo stato d'insolvenza addebitatogli, adottando le azioni volte a neutralizzarlo.
34. Nella fattispecie l'onere informativo a carico della è stato assolto attraverso CP_2
l'invito a rientrare nel debito del 22.10.2013 (v. doc. 17 fasc. app.nte), ricordando che l'obbligo di segnalazione alla CR incombe su tutte le banche allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili.
35. Difetta in ogni caso la prova del danno. Come noto, la risarcibilità del danno non patrimoniale è subordinata all'assolvimento dell'onere della prova da parte del soggetto illegittimamente segnalato alla Centrale dei rischi, precisandosi che la lesione deve assumere il carattere della gravità. Ai fini della dimostrazione del concreto pregiudizio subìto dalla illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi non può essere invocata la tesi del danno in re ipsa (Cass. SS.UU. n. 26972/2008). Pertanto, chi invoca il risarcimento del danno ha l'onere di allegare e provare non solo la lesione del diritto, ma anche il pregiudizio che ne sia derivato
(v. Cass. n. 26438/2022; n. 6589/2023; n. 11732/2024). L'appellante non ha assolto a tale onere limitandosi ad affermazioni di principio, prive di allegazioni concrete e riscontri probatori.
36. L'appello in conclusione va rigettato.
37. Le spese di lite, in ragione del principio di causalità che le governa, seguono la soccombenza e sono liquidate per il presente grado di appello come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
38. Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228/2012, art. 1, co. 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31.1.2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, co. 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Parma n. 375/2021 del 26.2.2021;
- condanna , a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
pagina 12 di 13 presente grado di giudizio che liquida in € 3.966,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%,
IVA e CPA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002.
Bologna, 8 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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