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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11219 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(GENOVA (GE), 02/10/1964), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. D'ORSO FABIO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 30/01/1963), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MASSAFRA NICOLA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 7/1/2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
12/12/1994 contraeva matrimonio concordatario con Controparte_1
e che dall'unione nascevano i figli (1998), economicamente
[...] Per_1
autonomo, e (1999), affetto da grave disabilità, esponeva che con Per_2
decreto del 19/10/2015 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 7/1/2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un 3
accordo e rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni congiunte:
A. Il IG. verserà alla IG.ra entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese la somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di
contributo al mantenimento del figlio;
Parte_2
B. L'assegno unico ed universale spettante per il figlio Parte_2
verrà percepito interamente dalla IG.ra .
[...] Controparte_1
C. Il figlio , affidato ad entrambi i genitori, rimarrà Parte_2
collocato presso la residenza della madre nella casa di Via Simeto;
D. Il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con i
programmi terapeutici ed assistenziali seguiti dal figlio , potrà far Per_2
visita al figlio e lo terrà con sé almeno una volta alla settimana (in un
giorno che verrà comunicato anticipatamente) ed un fine settimana al mese
dal venerdì all'ora di pranzo alla domenica sera quando lo riporterà a casa
della madre alle ore 19. Durante le vacanze estive il padre terrà con sé il
figlio per almeno una settimana continuativa. Inoltre le parti Per_2
decidono, di comune accordo, che trascorrerà le vacanze natalizie Per_2
del 24 e 25 dicembre con la madre e con il padre il 31 dicembre ed il primo
gennaio, salvo diverso accordo delle parti;
E. Nulla a titolo di assegno divorzile e mantenimento per la moglie
ed a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Controparte_1
in quanto economicamente autosufficienti;
Persona_3
F. Riguardo le somme arretrate (alla data odierna) tutte spettanti alla
sig.ra in ordine al mantenimento del figlio ed Controparte_1 Per_2
ancora non corrisposte dal padre, le parti si accordano in via conciliativa
nel definirle nel seguente modo:
a. Il sig. offre alla IG.ra la Parte_1 Controparte_1 4
complessiva somma di € 25.000,00 (Venticinquemila/00) che verrà
corrisposta dal sig. alla sig.ra non appena anche uno Pt_1 CP_1
solo degli immobili riferibili alla AR Computer s.r.l. in liquidazione verrà
venduto e comunque entro e non oltre due anni dalla sottoscrizione del
presente atto;
b. Il IG. , re melius perpensa e nell'interesse del Parte_1
figlio, si impegna ad abbandonare il ricorso per la nomina di
amministratore di sostegno depositato;
c. La IG.ra accetta la proposta transattiva nei termini CP_1
essenziali sopra indicati;
d. Le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra
a nessun titolo e per nessuna ragione l'una dall'altra e ciò anche in
relazione anche alle spese legali dei giudizi intercorsi;
e. ll mancato puntuale adempimento di anche una sola delle
condizioni sopra indicate così come il mancato puntuale pagamento anche
di un solo rateo del contributo al mantenimento di cui al punto A o il
mancato pagamento dell'importo di € 25.000,00 nei termini indicati al
punto F.a comporterà il diritto della IG.ra di agire per Controparte_1
l'intero pregresso maturato alla data odierna.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
12/12/1994, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio 5
matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti,
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11219/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 12/12/1994 tra (GENOVA (GE), Parte_1
02/10/1964) e (ROMA (RM), 30/01/1963) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n.
1751, Parte II, Serie A02, Anno 1994, alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11219 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(GENOVA (GE), 02/10/1964), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. D'ORSO FABIO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 30/01/1963), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MASSAFRA NICOLA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 7/1/2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
12/12/1994 contraeva matrimonio concordatario con Controparte_1
e che dall'unione nascevano i figli (1998), economicamente
[...] Per_1
autonomo, e (1999), affetto da grave disabilità, esponeva che con Per_2
decreto del 19/10/2015 il Tribunale di Roma omologava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla Controparte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
All'udienza del 7/1/2025 le parti dichiaravano di avere raggiunto un 3
accordo e rassegnavano, quindi, le seguenti conclusioni congiunte:
A. Il IG. verserà alla IG.ra entro il Parte_1 CP_1
giorno 5 di ogni mese la somma di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di
contributo al mantenimento del figlio;
Parte_2
B. L'assegno unico ed universale spettante per il figlio Parte_2
verrà percepito interamente dalla IG.ra .
[...] Controparte_1
C. Il figlio , affidato ad entrambi i genitori, rimarrà Parte_2
collocato presso la residenza della madre nella casa di Via Simeto;
D. Il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con i
programmi terapeutici ed assistenziali seguiti dal figlio , potrà far Per_2
visita al figlio e lo terrà con sé almeno una volta alla settimana (in un
giorno che verrà comunicato anticipatamente) ed un fine settimana al mese
dal venerdì all'ora di pranzo alla domenica sera quando lo riporterà a casa
della madre alle ore 19. Durante le vacanze estive il padre terrà con sé il
figlio per almeno una settimana continuativa. Inoltre le parti Per_2
decidono, di comune accordo, che trascorrerà le vacanze natalizie Per_2
del 24 e 25 dicembre con la madre e con il padre il 31 dicembre ed il primo
gennaio, salvo diverso accordo delle parti;
E. Nulla a titolo di assegno divorzile e mantenimento per la moglie
ed a titolo di contributo al mantenimento per il figlio Controparte_1
in quanto economicamente autosufficienti;
Persona_3
F. Riguardo le somme arretrate (alla data odierna) tutte spettanti alla
sig.ra in ordine al mantenimento del figlio ed Controparte_1 Per_2
ancora non corrisposte dal padre, le parti si accordano in via conciliativa
nel definirle nel seguente modo:
a. Il sig. offre alla IG.ra la Parte_1 Controparte_1 4
complessiva somma di € 25.000,00 (Venticinquemila/00) che verrà
corrisposta dal sig. alla sig.ra non appena anche uno Pt_1 CP_1
solo degli immobili riferibili alla AR Computer s.r.l. in liquidazione verrà
venduto e comunque entro e non oltre due anni dalla sottoscrizione del
presente atto;
b. Il IG. , re melius perpensa e nell'interesse del Parte_1
figlio, si impegna ad abbandonare il ricorso per la nomina di
amministratore di sostegno depositato;
c. La IG.ra accetta la proposta transattiva nei termini CP_1
essenziali sopra indicati;
d. Le parti dichiarano di non aver nulla a pretendere l'una dall'altra
a nessun titolo e per nessuna ragione l'una dall'altra e ciò anche in
relazione anche alle spese legali dei giudizi intercorsi;
e. ll mancato puntuale adempimento di anche una sola delle
condizioni sopra indicate così come il mancato puntuale pagamento anche
di un solo rateo del contributo al mantenimento di cui al punto A o il
mancato pagamento dell'importo di € 25.000,00 nei termini indicati al
punto F.a comporterà il diritto della IG.ra di agire per Controparte_1
l'intero pregresso maturato alla data odierna.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
12/12/1994, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio 5
matrimoniale.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti,
per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11219/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 12/12/1994 tra (GENOVA (GE), Parte_1
02/10/1964) e (ROMA (RM), 30/01/1963) Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n.
1751, Parte II, Serie A02, Anno 1994, alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 7/1/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi