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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/07/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Federica Abiuso Presidente rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 1997/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
C.F. Parte_1 C.F._1
E
, C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avv. ANESI RACHELE, elettivamente domiciliati come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
Per i ricorrenti: “ 1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Pt_2
e ad il 19.08.2002e trascritto nel registro degli atti
[...] Parte_1 Persona_1 di matrimonio del Comune di Calto al n. 7, Parte II, Serie C, anno 2024; 2) Confermarsi le condizioni di cui alla sentenza n. 238/2024 del Tribunale di Rovigo dell'11.10.2024 e pubblicata in data
15.10.2024: a) Affidare i figli e a entrambi i genitori con collocamento Persona_2 Per_3 prevalente presso la madre;
b) Assegnare la casa coniugale sita a Calto (RO) in piazza Quattro
Novembre 33/I alla sig.ra insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, Parte_1 affinchè la stessa possa viverci insieme ai figli;
c) Prevedersi in capo al sig. l'obbligo Parte_2
Per di concorrere al mantenimento dei figli e nella misura di euro 300,00 mensili (euro Per_2
150,00 per figlio), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extrascolastiche;
d) Disporre in favore della sig.ra un assegno di mantenimento della somma di euro Parte_1
150,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese;
Disciplinare il diritto di visita del padre ai figli nei seguenti termini: 2 pomeriggi la settimana dall'uscita di scuola alle ore 21,00, oltre a 2 sabati al mese dalle ore 10.00 alle ore 23.00. Quanto alle festività religiose islamiche, le stesse saranno trascorse in maniera alternata dai genitori;
I coniugi prestano reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 16/06/2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nati i figli il Per_2
Per 29.04.20208 e il 01.08.2015.
Inoltre hanno precisato che sentenza n. 238/2024 del Tribunale di Rovigo dell'11.10.2024 e pubblicata in data 15.10.2024, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, personalmente comparsi avanti il presidente del tribunale in data 9.10.2024.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di sei mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con decreto del 20.6.2025 il presidente ha designato il giudice relatore e disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Il giudice relatore, all'udienza del 2.7.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente lo scioglimento del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 9.10.2024 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale dell'11.10.2024.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni riportate in epigrafe.
In presenza di figli minori, il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge e agli interessi della prole.
Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare lo scioglimento del matrimonio.
Considerato che le parti sono assistite dal medesimo difensore, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 19.08.2002 ad Persona_1
(Marocco) tra e , trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di CALTO nell'anno 2024, al n. 7, Parte II, Serie C;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
NULLA sulle spese;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 15.07.2025
Il Presidente rel. dott. Federica Abiuso