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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1186/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1186/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Ferrario, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rho, Corso Garibaldi, 67
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Alessandro Cainelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, Via Verdi,
4
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Como, respinta ogni diversa domanda, così decidere: Nel merito ed in via riconvenzionale, accertato e dichiarato:
- l'infondatezza e non debenza delle somme ingiunte al pagamento per l'ammontare di euro
37.570,53= e per le ragioni di cui al primo motivo di opposizione;
- il minor spessore dei profili forniti, pari al 12,5% in meno rispetto a quello pattuito ed indicato nei disegni tecnici, quindi il minor perso dei prodotti forniti e la non debenza della somma complessiva di euro 15.551,69=, indebitamente esposta dalla società opposta in tutte le fatture inerenti il rapporto contrattuale, incluse quelle sottese alla qui opposta ingiunzione;
inoltre ridurre del 20% il prezzo di vendita dei profili in applicazione degli artt. 1490 e 1492 c.c. e per le ragioni espresse al secondo motivo di opposizione;
- la totale inidoneità di tutte le matrici fornite dalla società opposta, per i motivi di cui al terzo punto, risolvere le vendite di tutte le matrici quindi dichiarare non dovuto l'importo della relativa fattura ingiunta al pagamento;
- il danno subito da per l'inadempimento della società opposta ed i difetti narrati, Pt_1 dell'ammontare di euro 62.400,00= oltre i.v.a. per le ragioni di cui al quarto motivo di pagina 1 di 9 opposizione, condannare la società opposta al suo integrale risarcimento in favore di Pt_1 salvi ed applicati gli effetti della compensazione;
quindi revocare l'opposto decreto ingiuntivo siccome fondato su somme non dovute. Con vittoria di spese, da quantificarsi con l'applicazione del DM 55/2014 ai valori medi. In via istruttoria: Si chiede ammettersi CTU con l'incarico di accertare e confermare, in aderenza alle valutazioni espresse nella relazione tecnica di cui al doc. 8, il minor spessore dei Pt_1 materiali di tutti i profili forniti dalla società opposta rispetto ai disegni progettuali di Pt_1
(docc. 2 e 3), la loro minore resistenza strutturale rispetto al prodotto conforme al progetto nella misura dichiarata nella relazione tecnica integrativa di (doc. 11), quindi la loro Pt_1 inidoneità allo scopo ed il loro minor valore pari al 50% del prezzo concordato, sempre in aderenza alla relazione tecnica di (doc. 11). Accertare e confermare nella somma di Pt_1 euro 62.400,00 oltre iva i costi di consolidamento delle facciate continue e serramenti realizzati da presso l'edificio di Milano viale Sarca n. 336, evidenziati nella Pt_1 relazione-consuntivo di cui al doc. 10 (in precedenza indicato come doc. 8), accertando e confermando la necessità di tali consolidamenti stante la debolezza dei profili in alluminio forniti dalla società opposta causato dal loro minor spessore dei materiali rispetto ai progetti
Si chiede altresì ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: Pt_1
1. Vero è che la signora legale rappresentante di in data Testimone_1 Pt_1
22.06.2021 e tramite i suoi tecnici ing. e geom. scoprì che i Persona_1 CP_2 profili in alluminio per serramenti forniti ad da da febbraio a Pt_1 Controparte_1 giugno 2021 tramite il contratto del 20.02.2021, i disegni e la commessa del Pt_1
05.05.2021 che mi vengono esibiti (mostrare al teste docc. 1, 2 e 3 fascicolo Pt_1 avevano materiale di spessore inferiore rispetto ai disegni e commessa del Pt_1
05.05.2021 che mi vengono esibiti (docc. 1, 2 e 3 fascicolo ? Pt_1
2. Vero è che la signora di in data 23.06.2021 contestò alla Testimone_1 Pt_1 società sia tramite telefonata alla sede di quest'ultima, che tramite Controparte_1 la e-mail che mi viene esibita (mostrare al teste doc. 8), che i profili in alluminio forniti ad da febbraio a giugno 2021 avevano materiale di spessore inferiore rispetto ai progetti Pt_1
di cui ai documenti che mi vengono esibiti (mostrare al teste docc. 1, 2 e 3 fascicolo Pt_1
e la medesima contestazione venne effettuata il giorno stesso anche dal geom. Pt_1
dipendente tramite telefonata alla sede di ? CP_2 Pt_1 Controparte_1
3. Vero è che, relativamente alle forniture di profili in alluminio per serramenti intercorse fra le società e nell'anno 2021, fra le medesime due società Pt_1 Controparte_1 furono stabiliti solo gli accordi di cui al contratto del 20.02.2021, disegni e commessa del 05.05.2021 che mi vengono esibiti (mostrare al teste docc. 1, 2 e 3 fascicolo Pt_1
? Pt_1
Si indicano come testimoni: ing. , di Seveso via Piemonte 1; Geom. Persona_1 [...]
di Cantù via Roma 9; Geom. di Lentate sul Seveso via Diaz 18. CP_2 Testimone_2 Si chiede sin da ora l'ammissione a prova contraria, con i sopra indicati testi. Conclusioni di parte convenuta opposta
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare. In via principale
1. Previa la conferma del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare infondata e/o inammissibile e comunque rigettare l'opposizione avversaria e, in ogni caso, respingere tutte le domande svolte da nei confronti di in quanto infondate in fatto e in Parte_1 Controparte_1 diritto.
pagina 2 di 9 2. Condannare comunque ed in ogni caso l'opponente al pagamento, in favore Parte_1 dell'opposta della somma pari a euro 87.417,40, nonché delle Controparte_1 ulteriori somme ingiunte nel decreto ingiuntivo opposto, ovvero la diversa, maggiore o minore somma, che verrà riconosciuta come dovuta e accertata e/o ritenuta di giustizia, se del caso anche in via equitativa, oltre agli interessi per ritardato pagamento ex D.lgs. n.
231/2002 dalla data di scadenza delle fatture rimaste impagate azionate in via monitoria e comunque dal dovuto sino al saldo. In ogni caso
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
4. Emettere ogni altra statuizione, decisione e/o declaratoria del caso.
In via istruttoria
Per quanto occorrer possa, ritenendo la causa matura per la decisione:
- ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da , sia con riferimento alla prova Pt_1 testimoniale che con riferimento alla CTU, per i motivi già analiticamente espressi nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. depositata dagli scriventi e, in ogni caso, in quanto unicamente volte a tentare di colmare le evidenti e decisive lacune probatorie in relazione all'onere probatorio gravante su ai sensi dell'art. 2697 c.c.; Pt_1
- in subordine, in caso di denegato accoglimento delle istanze istruttorie formulate da controparte, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dagli scriventi, nonché l'ammissione a prova contraria sulle istanze istruttorie avanzate da . Pt_1
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 282/2023 del 26.01.2023, con il quale il Tribunale di Como l'ha condannata a pagare a la somma di € 87.417,40, oltre interessi e spese della Controparte_1
procedura monitoria, a titolo di prezzo per la fornitura di profili in alluminio e matrici, in esecuzione di un contratto quadro stipulato tra le parti.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
- in data 20.02.2021 aveva concluso con un Parte_1 Controparte_1
contratto quadro avente ad oggetto la fornitura di profilati di alluminio da destinarsi alla produzione di facciate e serramenti, oltre alla realizzazione delle matrici di fusione, che sarebbero state impiegate dalla medesima fornitrice per la realizzazione dei profilati;
- il contratto quadro già conteneva il primo ordinativo di materiale, che consisteva nella fornitura di diverse unità appartenenti a due tipologie di profili, al prezzo complessivo di euro 52.711,35, oltre IVA, e stabiliva il prezzo, a misura, da applicarsi alle matrici e ai profili successivamente ordinati;
- oltre all'ordine già contenuto nel contratto quadro, l'opponente aveva eseguito un solo altro ordinativo di materiale in data 05.05.2021, dell'importo di euro 49.266,99 oltre IVA;
pagina 3 di 9 - pertanto, aveva eseguito due soli ordinativi di materiali, per il valore Parte_1 complessivo di € 124.413,57, IVA inclusa, mentre l'opposta aveva emesso fatture per valore complessivo di € 161.984,10; risulterebbe quindi una differenza non dovuta, per merci mai ordinate, né fornite, di € 37.570,53;
- i profili forniti dall'opposta, peraltro, non sarebbero conformi ai disegni progettuali, avendo uno spessore inferiore, mediamente del 12,5%, a quello concordato e rispetto al quale era stato anche determinato il prezzo della merce;
pertanto, occorrerebbe operare una riduzione del prezzo di tutte le forniture, pari al minor peso dei profili, in applicazione degli artt. 1490 e 1492 c.c.;
- anche le matrici realizzate dall'opposta sarebbero inidonee all'uso perché realizzerebbero profili di spessore inferiore a quello di cui al progetto;
l'opponente non intenderebbe accettare tali merci, inidonee all'uso e, pertanto, il contratto dovrebbe essere risolto in parte qua ex artt. 1453 e 1492 c.c. e, conseguentemente, nulla sarebbe dovuto in relazione al prezzo di dette matrici;
- lo spessore inferiore dei profili consegnati all'opponente ha comportato che i relativi serramenti, dopo il montaggio, fossero soggetti a cedimenti, sicché era Parte_1
dovuta intervenire applicando, sui serramenti già realizzati e montati nei vari cantieri, delle staffe aggiuntive, sopportando i relativi costi, l'ammontare dei quali dovrebbe essere risarcito da parte opposta.
Ha quindi chiesto - riconosciuta la non debenza delle somme per merci non ordinate, la riduzione del prezzo per i profili di spessore inferiore, la risoluzione del contratto nella parte concernente le matrici e la compensazione con il credito attoreo a titolo di risarcimento del danno - la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- nell'ambito del loro rapporto contrattuale, le parti avevano concordato il seguente iter per l'invio degli ordini, l'evasione degli stessi, la consegna dei prodotti ed il versamento dei pagamenti: a) avrebbe inviato a Parte_1 Controparte_1
gli ordini;
b) avrebbe emesso la conferma di vendita in Controparte_1 relazione all'ordine inviato da c) avrebbe Parte_1 Controparte_1
emesso una fattura di acconto, secondo quanto riportato nella tabella a pagina 8 del contratto;
d) sulla base della fattura inviata da Pt_2 Controparte_1 avrebbe versato l'acconto; e) avrebbe Parte_1 Controparte_1
consegnato i prodotti ordinati da ed avrebbe emesso fattura di storno Parte_1
pagina 4 di 9 parziale, dall'acconto fatturato e già pagato dall'opponente, di importo pari al valore dei prodotti consegnati;
- aveva inoltrato a ordini ulteriori rispetto a Parte_1 Controparte_1
quanto originariamente pattuito nel contratto;
- aveva consegnato ad tutti i prodotti ordinati nel Controparte_1 Parte_1
2021;
- la documentazione prodotta in giudizio dall'opposta dimostrerebbe la corrispondenza tra quanto ordinato dall'opponente e quanto consegnato, nonché tra il valore di quanto prodotto e consegnato e quanto preventivato nel “documento di conferma di vendita” emesso a seguito dell'ordine; anzi, Controparte_1
avrebbe consegnato ad merci per valore superiore a quello fatturato;
Parte_1
- sarebbe decaduta dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c. e dall'azione Parte_1 risarcitoria non avendo l'opponente denunciato i vizi delle cose vendute, tutte consegnate nel 2021, entro otto giorni dalla scoperta;
- in ogni caso, non avrebbe provato la sussistenza dei vizi dei beni venduti Parte_1
denunciati;
- la domanda riconvenzionale risarcitoria sarebbe infondata anche siccome generica e indeterminata.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza, con ordinanza in data 14.11.2023, è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'opposta e sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente.
All'udienza del 06.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** ha agito in via monitoria per sentir condannare al Controparte_1 Parte_1
pagamento del prezzo delle forniture di profili in alluminio e della realizzazione delle relative matrici, eseguite dall'opposta in esecuzione di un contratto quadro stipulato tra le parti in data 20.02.2021.
In tema di responsabilità contrattuale, va rammentato che il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di pagina 5 di 9 scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere
(Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'opposta abbia dimostrato il titolo del proprio credito, costituito dalla stipula con l'opponente di singoli contratti di vendita, nell'ambito dell'unico contratto quadro concluso tra le parti, e nella consegna dei beni oggetto dei contratti, di cui è stato richiesto il pagamento in via monitoria.
Difatti, risulta documentalmente (cfr., doc. n. 1 opponente) che, in data 20.02.2021,
[...]
e stipularono un “contratto quadro” avente ad oggetto la Pt_1 Controparte_1
realizzazione, da parte dell'opposta, di matrici e la fornitura di profilati in alluminio, per il prezzo “a misura” stabilito nel medesimo contratto (cfr., art. 3). Il contratto, alla p. 8, conteneva altresì una tabella denominata “allegato B oda 163/2021”, nella quale, secondo quanto allegato dall'opponente e rimasto incontestato, era indicata una stima delle prime forniture e i piani di pagamento mensili, con la previsione della corresponsione, da parte dell'opponente, anche di somme in acconto sulle forniture da ricevere. E', inoltre, da ritenersi provato, siccome non specificamente contestato dall'opponente che, nel concreto svolgimento dei rapporti contrattuali, l'inoltro degli ordini da parte di la Parte_1
fatturazione e la consegna delle merci, avvenisse con le modalità puntualmente descritte da nella comparsa di risposta, e cioè: a) inviava a Controparte_1 Parte_1 [...]
i singoli ordini;
b) emetteva la conferma di Controparte_1 Controparte_1 vendita in relazione all'ordine inviato da c) emetteva Parte_1 Controparte_1 una fattura dell'acconto, secondo quanto riportato nella tabella a pagina 8 del contratto
; d) sulla base della fattura inviata da versava Pt_2 Controparte_1 Parte_1
l'acconto; e) consegnava i prodotti ordinati da f) Controparte_1 Parte_1
man mano che i prodotti ordinati venivano consegnati, emetteva Controparte_1
fatture con le quali stornava il valore delle merci dall'acconto fatturato e già pagato dall'opponente.
L'opposta ha, inoltre, prodotto tutti gli ordini ricevuti da e le relative conferme Parte_1 di vendita e, in particolare: a) l'ordine n. 145/2021 e la conferma di vendita n. 334/2021 per euro 54.915,25, oltre IVA (cfr., docc. nn. 5 e 6 opposta); b) l'ordine trasmesso da
[...]
a mezzo e-mail in data 30.10.2021 e la conferma di vendita n. 1971/2021 per euro Pt_1
20.865,00, oltre IVA (cfr., doc. n. 30 opposta); c) l'ordine trasmesso da a mezzo Parte_1
e-mail in data 06.11.2021 e la conferma di vendita n. 2006/2021 per euro 6.713,50, oltre pagina 6 di 9 IVA (cfr., doc. n. 44a, prodotto con memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., e doc. n. 34 dell'opposta); d) l'ordine n. 167/2021, integrato con l'ordine n. 404/2021, e la conferma di vendita n. 507/2021 per euro 64.286,10, oltre IVA (cfr., docc. nn. 10 e 11 opposta); nella predetta conferma di vendita (cfr., pp. 6, 7 doc. n. 11) è altresì inserito il costo per la
“costruzione attrezzatura”.
La predetta documentazione non è stata in alcun modo tempestivamente contestata dall'opponente, né con riguardo alla provenienza, né con riguardo al significato attribuitole dall'opposta e, pertanto, è idonea a provare l'avvenuto raggiungimento dell'accordo tra le parti per la vendita dei beni richiesti da e dettagliati in ciascuna conferma di Parte_1
vendita, per il prezzo parimenti ivi esposto. Quanto, invece, al prezzo esposto nella conferma di vendita n. 507/2021 a titolo di “costruzione attrezzattura”, lo stesso trova titolo direttamente nel contratto quadro e, in particolare, nella seconda tabella a p. 6 del medesimo (cfr., doc. n. 1 opponente), nella quale è stabilito il prezzo delle matrici, anche denominate nello stesso contratto “attrezzature” (cfr., art. 4), e l'opponente non ha contestato la corrispondenza del prezzo agli accordi contrattuali, limitandosi ad eccepire
(con le note scritte per l'udienza depositate il 13.11.2023) che dette matrici non vennero mai consegnate all'opponente e, comunque, realizzerebbero profili di spessore non conforme a quello pattuito (v. infra).
L'opposta, inoltre, ha provato la consegna di tutti i profili ordinati da e oggetto Parte_1
della documentazione sopra illustrata, producendo i relativi documenti di trasporto (cfr., docc. nn 8, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 35). La circostanza della consegna dei profili ordinati, peraltro, è da ritenersi provata anche a norma dell'art. 115 c.p.c., non essendo stata specificamente e tempestivamente contestata dall'opponente, mentre, per quanto concerne la mancata consegna delle matrici, deve osservarsi che oggetto dell'obbligazione contrattuale assunta dall'opposta era la sola “realizzazione” delle matrici (cfr., art. 2), che sarebbero state utilizzate da al fine di produrre i singoli profili Controparte_1 richiesti da mentre non vi è prova che l'opposta si fosse anche obbligata a Parte_1
consegnarle all'opponente, né che comunque quest'ultima ne avesse mai fatto richiesta.
infine, ha prodotto in giudizio tutte le fatture emesse in relazione Parte_3 agli ordini ricevuti ed evasi di per complessivi € 144.653,60, oltre IVA, Parte_1
comprese quelle azionate in via monitoria in quanto rimaste insolute, per complessivi €
87.417,40 (cfr., docc. nn. 4, 5, 6 fascicolo monitorio).
pagina 7 di 9 Pertanto, come anticipato, deve ritenersi che l'opposta abbia dimostrato il titolo del proprio credito, mentre l'opponente non ha dimostrato di aver eseguito pagamenti atti ad estinguere il debito residuo e in relazione al quale ha agito in giudizio. Controparte_1
Quanto, poi, alle domande attoree di riduzione del prezzo, risoluzione del contratto e risarcimento del danno, fondate, ex art. 1492, sulla garanzia per vizi delle cose oggetto del contratto di vendita, asseritamente costituiti dallo spessore, inferiore a quello concordato, dei profili forniti e dalla inidoneità delle matrici a produrre profili dello spessore pattuito, è fondata l'eccezione di decadenza tempestivamente formulata dalla convenuta opposta.
Difatti, risulta documentalmente che i primi profili vennero consegnati dall'opposta all'opponente nel mese di marzo 2021 (cfr., doc. n. 8 convenuta), mentre la prima denuncia, nella tesi attorea – e ciò anche a voler prescindere dalle contestazioni mosse sul punto dall'opposta, che ha negato di aver ricevuto il messaggio email prodotto dall'opponente sub doc. n.
8 - risalirebbe al 23 giugno 2021. tuttavia, non ha tempestivamente Parte_1
dedotto, né, conseguentemente, ha dimostrato quanto tempo dopo la consegna avrebbe scoperto i dedotti vizi delle cose oggetto del contratto e, quindi, di aver rispettato il termine di otto giorni dalla scoperta per la denuncia, stabilito dall'art. 1495 c.c. (cfr., Cass. n. Cass. civ. n. 24348/2019 per cui, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.). Difatti, solo con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., parte opponente ha chiesto di provare per testi la circostanza, mai in precedenza allegata, per cui “la signora legale Testimone_1
rappresentante di , in data 22.06.2021 e tramite i suoi tecnici ing. e Pt_1 Persona_1
geom. scoprì che i profili in alluminio per serramenti forniti ad . CP_2 CP_3
avevano materiale di spessore inferiore rispetto ai disegni e commessa del Pt_1
05.05.2021”, con conseguente inammissibilità del relativo capitolo di prova (cfr., ordinanza del 13.02.2024).
Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione e tutte le domande attoree devono essere rigettate, siccome infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere condannata a Parte_1
rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che si Controparte_1
liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento -
pagina 8 di 9 in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. Parte_1
282/2023 del 26.01.2023 e, per l'effetto, lo dichiara esecutivo;
2) rigetta tutte le ulteriori domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
3) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
7 marzo 2025
Il giudice
Arianna Toppan
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Arianna Toppan, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1186/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Ferrario, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rho, Corso Garibaldi, 67
- parte attrice opponente - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Alessandro Cainelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, Via Verdi,
4
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Voglia l'ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Como, respinta ogni diversa domanda, così decidere: Nel merito ed in via riconvenzionale, accertato e dichiarato:
- l'infondatezza e non debenza delle somme ingiunte al pagamento per l'ammontare di euro
37.570,53= e per le ragioni di cui al primo motivo di opposizione;
- il minor spessore dei profili forniti, pari al 12,5% in meno rispetto a quello pattuito ed indicato nei disegni tecnici, quindi il minor perso dei prodotti forniti e la non debenza della somma complessiva di euro 15.551,69=, indebitamente esposta dalla società opposta in tutte le fatture inerenti il rapporto contrattuale, incluse quelle sottese alla qui opposta ingiunzione;
inoltre ridurre del 20% il prezzo di vendita dei profili in applicazione degli artt. 1490 e 1492 c.c. e per le ragioni espresse al secondo motivo di opposizione;
- la totale inidoneità di tutte le matrici fornite dalla società opposta, per i motivi di cui al terzo punto, risolvere le vendite di tutte le matrici quindi dichiarare non dovuto l'importo della relativa fattura ingiunta al pagamento;
- il danno subito da per l'inadempimento della società opposta ed i difetti narrati, Pt_1 dell'ammontare di euro 62.400,00= oltre i.v.a. per le ragioni di cui al quarto motivo di pagina 1 di 9 opposizione, condannare la società opposta al suo integrale risarcimento in favore di Pt_1 salvi ed applicati gli effetti della compensazione;
quindi revocare l'opposto decreto ingiuntivo siccome fondato su somme non dovute. Con vittoria di spese, da quantificarsi con l'applicazione del DM 55/2014 ai valori medi. In via istruttoria: Si chiede ammettersi CTU con l'incarico di accertare e confermare, in aderenza alle valutazioni espresse nella relazione tecnica di cui al doc. 8, il minor spessore dei Pt_1 materiali di tutti i profili forniti dalla società opposta rispetto ai disegni progettuali di Pt_1
(docc. 2 e 3), la loro minore resistenza strutturale rispetto al prodotto conforme al progetto nella misura dichiarata nella relazione tecnica integrativa di (doc. 11), quindi la loro Pt_1 inidoneità allo scopo ed il loro minor valore pari al 50% del prezzo concordato, sempre in aderenza alla relazione tecnica di (doc. 11). Accertare e confermare nella somma di Pt_1 euro 62.400,00 oltre iva i costi di consolidamento delle facciate continue e serramenti realizzati da presso l'edificio di Milano viale Sarca n. 336, evidenziati nella Pt_1 relazione-consuntivo di cui al doc. 10 (in precedenza indicato come doc. 8), accertando e confermando la necessità di tali consolidamenti stante la debolezza dei profili in alluminio forniti dalla società opposta causato dal loro minor spessore dei materiali rispetto ai progetti
Si chiede altresì ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: Pt_1
1. Vero è che la signora legale rappresentante di in data Testimone_1 Pt_1
22.06.2021 e tramite i suoi tecnici ing. e geom. scoprì che i Persona_1 CP_2 profili in alluminio per serramenti forniti ad da da febbraio a Pt_1 Controparte_1 giugno 2021 tramite il contratto del 20.02.2021, i disegni e la commessa del Pt_1
05.05.2021 che mi vengono esibiti (mostrare al teste docc. 1, 2 e 3 fascicolo Pt_1 avevano materiale di spessore inferiore rispetto ai disegni e commessa del Pt_1
05.05.2021 che mi vengono esibiti (docc. 1, 2 e 3 fascicolo ? Pt_1
2. Vero è che la signora di in data 23.06.2021 contestò alla Testimone_1 Pt_1 società sia tramite telefonata alla sede di quest'ultima, che tramite Controparte_1 la e-mail che mi viene esibita (mostrare al teste doc. 8), che i profili in alluminio forniti ad da febbraio a giugno 2021 avevano materiale di spessore inferiore rispetto ai progetti Pt_1
di cui ai documenti che mi vengono esibiti (mostrare al teste docc. 1, 2 e 3 fascicolo Pt_1
e la medesima contestazione venne effettuata il giorno stesso anche dal geom. Pt_1
dipendente tramite telefonata alla sede di ? CP_2 Pt_1 Controparte_1
3. Vero è che, relativamente alle forniture di profili in alluminio per serramenti intercorse fra le società e nell'anno 2021, fra le medesime due società Pt_1 Controparte_1 furono stabiliti solo gli accordi di cui al contratto del 20.02.2021, disegni e commessa del 05.05.2021 che mi vengono esibiti (mostrare al teste docc. 1, 2 e 3 fascicolo Pt_1
? Pt_1
Si indicano come testimoni: ing. , di Seveso via Piemonte 1; Geom. Persona_1 [...]
di Cantù via Roma 9; Geom. di Lentate sul Seveso via Diaz 18. CP_2 Testimone_2 Si chiede sin da ora l'ammissione a prova contraria, con i sopra indicati testi. Conclusioni di parte convenuta opposta
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare. In via principale
1. Previa la conferma del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare infondata e/o inammissibile e comunque rigettare l'opposizione avversaria e, in ogni caso, respingere tutte le domande svolte da nei confronti di in quanto infondate in fatto e in Parte_1 Controparte_1 diritto.
pagina 2 di 9 2. Condannare comunque ed in ogni caso l'opponente al pagamento, in favore Parte_1 dell'opposta della somma pari a euro 87.417,40, nonché delle Controparte_1 ulteriori somme ingiunte nel decreto ingiuntivo opposto, ovvero la diversa, maggiore o minore somma, che verrà riconosciuta come dovuta e accertata e/o ritenuta di giustizia, se del caso anche in via equitativa, oltre agli interessi per ritardato pagamento ex D.lgs. n.
231/2002 dalla data di scadenza delle fatture rimaste impagate azionate in via monitoria e comunque dal dovuto sino al saldo. In ogni caso
3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
4. Emettere ogni altra statuizione, decisione e/o declaratoria del caso.
In via istruttoria
Per quanto occorrer possa, ritenendo la causa matura per la decisione:
- ci si oppone alle istanze istruttorie formulate da , sia con riferimento alla prova Pt_1 testimoniale che con riferimento alla CTU, per i motivi già analiticamente espressi nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. depositata dagli scriventi e, in ogni caso, in quanto unicamente volte a tentare di colmare le evidenti e decisive lacune probatorie in relazione all'onere probatorio gravante su ai sensi dell'art. 2697 c.c.; Pt_1
- in subordine, in caso di denegato accoglimento delle istanze istruttorie formulate da controparte, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dagli scriventi, nonché l'ammissione a prova contraria sulle istanze istruttorie avanzate da . Pt_1
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1
ingiuntivo n. 282/2023 del 26.01.2023, con il quale il Tribunale di Como l'ha condannata a pagare a la somma di € 87.417,40, oltre interessi e spese della Controparte_1
procedura monitoria, a titolo di prezzo per la fornitura di profili in alluminio e matrici, in esecuzione di un contratto quadro stipulato tra le parti.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
- in data 20.02.2021 aveva concluso con un Parte_1 Controparte_1
contratto quadro avente ad oggetto la fornitura di profilati di alluminio da destinarsi alla produzione di facciate e serramenti, oltre alla realizzazione delle matrici di fusione, che sarebbero state impiegate dalla medesima fornitrice per la realizzazione dei profilati;
- il contratto quadro già conteneva il primo ordinativo di materiale, che consisteva nella fornitura di diverse unità appartenenti a due tipologie di profili, al prezzo complessivo di euro 52.711,35, oltre IVA, e stabiliva il prezzo, a misura, da applicarsi alle matrici e ai profili successivamente ordinati;
- oltre all'ordine già contenuto nel contratto quadro, l'opponente aveva eseguito un solo altro ordinativo di materiale in data 05.05.2021, dell'importo di euro 49.266,99 oltre IVA;
pagina 3 di 9 - pertanto, aveva eseguito due soli ordinativi di materiali, per il valore Parte_1 complessivo di € 124.413,57, IVA inclusa, mentre l'opposta aveva emesso fatture per valore complessivo di € 161.984,10; risulterebbe quindi una differenza non dovuta, per merci mai ordinate, né fornite, di € 37.570,53;
- i profili forniti dall'opposta, peraltro, non sarebbero conformi ai disegni progettuali, avendo uno spessore inferiore, mediamente del 12,5%, a quello concordato e rispetto al quale era stato anche determinato il prezzo della merce;
pertanto, occorrerebbe operare una riduzione del prezzo di tutte le forniture, pari al minor peso dei profili, in applicazione degli artt. 1490 e 1492 c.c.;
- anche le matrici realizzate dall'opposta sarebbero inidonee all'uso perché realizzerebbero profili di spessore inferiore a quello di cui al progetto;
l'opponente non intenderebbe accettare tali merci, inidonee all'uso e, pertanto, il contratto dovrebbe essere risolto in parte qua ex artt. 1453 e 1492 c.c. e, conseguentemente, nulla sarebbe dovuto in relazione al prezzo di dette matrici;
- lo spessore inferiore dei profili consegnati all'opponente ha comportato che i relativi serramenti, dopo il montaggio, fossero soggetti a cedimenti, sicché era Parte_1
dovuta intervenire applicando, sui serramenti già realizzati e montati nei vari cantieri, delle staffe aggiuntive, sopportando i relativi costi, l'ammontare dei quali dovrebbe essere risarcito da parte opposta.
Ha quindi chiesto - riconosciuta la non debenza delle somme per merci non ordinate, la riduzione del prezzo per i profili di spessore inferiore, la risoluzione del contratto nella parte concernente le matrici e la compensazione con il credito attoreo a titolo di risarcimento del danno - la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio deducendo che: Controparte_1
- nell'ambito del loro rapporto contrattuale, le parti avevano concordato il seguente iter per l'invio degli ordini, l'evasione degli stessi, la consegna dei prodotti ed il versamento dei pagamenti: a) avrebbe inviato a Parte_1 Controparte_1
gli ordini;
b) avrebbe emesso la conferma di vendita in Controparte_1 relazione all'ordine inviato da c) avrebbe Parte_1 Controparte_1
emesso una fattura di acconto, secondo quanto riportato nella tabella a pagina 8 del contratto;
d) sulla base della fattura inviata da Pt_2 Controparte_1 avrebbe versato l'acconto; e) avrebbe Parte_1 Controparte_1
consegnato i prodotti ordinati da ed avrebbe emesso fattura di storno Parte_1
pagina 4 di 9 parziale, dall'acconto fatturato e già pagato dall'opponente, di importo pari al valore dei prodotti consegnati;
- aveva inoltrato a ordini ulteriori rispetto a Parte_1 Controparte_1
quanto originariamente pattuito nel contratto;
- aveva consegnato ad tutti i prodotti ordinati nel Controparte_1 Parte_1
2021;
- la documentazione prodotta in giudizio dall'opposta dimostrerebbe la corrispondenza tra quanto ordinato dall'opponente e quanto consegnato, nonché tra il valore di quanto prodotto e consegnato e quanto preventivato nel “documento di conferma di vendita” emesso a seguito dell'ordine; anzi, Controparte_1
avrebbe consegnato ad merci per valore superiore a quello fatturato;
Parte_1
- sarebbe decaduta dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c. e dall'azione Parte_1 risarcitoria non avendo l'opponente denunciato i vizi delle cose vendute, tutte consegnate nel 2021, entro otto giorni dalla scoperta;
- in ogni caso, non avrebbe provato la sussistenza dei vizi dei beni venduti Parte_1
denunciati;
- la domanda riconvenzionale risarcitoria sarebbe infondata anche siccome generica e indeterminata.
Ha quindi chiesto, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza, con ordinanza in data 14.11.2023, è stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c. dell'opposta e sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente.
All'udienza del 06.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** ha agito in via monitoria per sentir condannare al Controparte_1 Parte_1
pagamento del prezzo delle forniture di profili in alluminio e della realizzazione delle relative matrici, eseguite dall'opposta in esecuzione di un contratto quadro stipulato tra le parti in data 20.02.2021.
In tema di responsabilità contrattuale, va rammentato che il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di pagina 5 di 9 scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere
(Cass. Sez. Un. 13533/2001; Cass. 3373/2010).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che l'opposta abbia dimostrato il titolo del proprio credito, costituito dalla stipula con l'opponente di singoli contratti di vendita, nell'ambito dell'unico contratto quadro concluso tra le parti, e nella consegna dei beni oggetto dei contratti, di cui è stato richiesto il pagamento in via monitoria.
Difatti, risulta documentalmente (cfr., doc. n. 1 opponente) che, in data 20.02.2021,
[...]
e stipularono un “contratto quadro” avente ad oggetto la Pt_1 Controparte_1
realizzazione, da parte dell'opposta, di matrici e la fornitura di profilati in alluminio, per il prezzo “a misura” stabilito nel medesimo contratto (cfr., art. 3). Il contratto, alla p. 8, conteneva altresì una tabella denominata “allegato B oda 163/2021”, nella quale, secondo quanto allegato dall'opponente e rimasto incontestato, era indicata una stima delle prime forniture e i piani di pagamento mensili, con la previsione della corresponsione, da parte dell'opponente, anche di somme in acconto sulle forniture da ricevere. E', inoltre, da ritenersi provato, siccome non specificamente contestato dall'opponente che, nel concreto svolgimento dei rapporti contrattuali, l'inoltro degli ordini da parte di la Parte_1
fatturazione e la consegna delle merci, avvenisse con le modalità puntualmente descritte da nella comparsa di risposta, e cioè: a) inviava a Controparte_1 Parte_1 [...]
i singoli ordini;
b) emetteva la conferma di Controparte_1 Controparte_1 vendita in relazione all'ordine inviato da c) emetteva Parte_1 Controparte_1 una fattura dell'acconto, secondo quanto riportato nella tabella a pagina 8 del contratto
; d) sulla base della fattura inviata da versava Pt_2 Controparte_1 Parte_1
l'acconto; e) consegnava i prodotti ordinati da f) Controparte_1 Parte_1
man mano che i prodotti ordinati venivano consegnati, emetteva Controparte_1
fatture con le quali stornava il valore delle merci dall'acconto fatturato e già pagato dall'opponente.
L'opposta ha, inoltre, prodotto tutti gli ordini ricevuti da e le relative conferme Parte_1 di vendita e, in particolare: a) l'ordine n. 145/2021 e la conferma di vendita n. 334/2021 per euro 54.915,25, oltre IVA (cfr., docc. nn. 5 e 6 opposta); b) l'ordine trasmesso da
[...]
a mezzo e-mail in data 30.10.2021 e la conferma di vendita n. 1971/2021 per euro Pt_1
20.865,00, oltre IVA (cfr., doc. n. 30 opposta); c) l'ordine trasmesso da a mezzo Parte_1
e-mail in data 06.11.2021 e la conferma di vendita n. 2006/2021 per euro 6.713,50, oltre pagina 6 di 9 IVA (cfr., doc. n. 44a, prodotto con memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., e doc. n. 34 dell'opposta); d) l'ordine n. 167/2021, integrato con l'ordine n. 404/2021, e la conferma di vendita n. 507/2021 per euro 64.286,10, oltre IVA (cfr., docc. nn. 10 e 11 opposta); nella predetta conferma di vendita (cfr., pp. 6, 7 doc. n. 11) è altresì inserito il costo per la
“costruzione attrezzatura”.
La predetta documentazione non è stata in alcun modo tempestivamente contestata dall'opponente, né con riguardo alla provenienza, né con riguardo al significato attribuitole dall'opposta e, pertanto, è idonea a provare l'avvenuto raggiungimento dell'accordo tra le parti per la vendita dei beni richiesti da e dettagliati in ciascuna conferma di Parte_1
vendita, per il prezzo parimenti ivi esposto. Quanto, invece, al prezzo esposto nella conferma di vendita n. 507/2021 a titolo di “costruzione attrezzattura”, lo stesso trova titolo direttamente nel contratto quadro e, in particolare, nella seconda tabella a p. 6 del medesimo (cfr., doc. n. 1 opponente), nella quale è stabilito il prezzo delle matrici, anche denominate nello stesso contratto “attrezzature” (cfr., art. 4), e l'opponente non ha contestato la corrispondenza del prezzo agli accordi contrattuali, limitandosi ad eccepire
(con le note scritte per l'udienza depositate il 13.11.2023) che dette matrici non vennero mai consegnate all'opponente e, comunque, realizzerebbero profili di spessore non conforme a quello pattuito (v. infra).
L'opposta, inoltre, ha provato la consegna di tutti i profili ordinati da e oggetto Parte_1
della documentazione sopra illustrata, producendo i relativi documenti di trasporto (cfr., docc. nn 8, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 35). La circostanza della consegna dei profili ordinati, peraltro, è da ritenersi provata anche a norma dell'art. 115 c.p.c., non essendo stata specificamente e tempestivamente contestata dall'opponente, mentre, per quanto concerne la mancata consegna delle matrici, deve osservarsi che oggetto dell'obbligazione contrattuale assunta dall'opposta era la sola “realizzazione” delle matrici (cfr., art. 2), che sarebbero state utilizzate da al fine di produrre i singoli profili Controparte_1 richiesti da mentre non vi è prova che l'opposta si fosse anche obbligata a Parte_1
consegnarle all'opponente, né che comunque quest'ultima ne avesse mai fatto richiesta.
infine, ha prodotto in giudizio tutte le fatture emesse in relazione Parte_3 agli ordini ricevuti ed evasi di per complessivi € 144.653,60, oltre IVA, Parte_1
comprese quelle azionate in via monitoria in quanto rimaste insolute, per complessivi €
87.417,40 (cfr., docc. nn. 4, 5, 6 fascicolo monitorio).
pagina 7 di 9 Pertanto, come anticipato, deve ritenersi che l'opposta abbia dimostrato il titolo del proprio credito, mentre l'opponente non ha dimostrato di aver eseguito pagamenti atti ad estinguere il debito residuo e in relazione al quale ha agito in giudizio. Controparte_1
Quanto, poi, alle domande attoree di riduzione del prezzo, risoluzione del contratto e risarcimento del danno, fondate, ex art. 1492, sulla garanzia per vizi delle cose oggetto del contratto di vendita, asseritamente costituiti dallo spessore, inferiore a quello concordato, dei profili forniti e dalla inidoneità delle matrici a produrre profili dello spessore pattuito, è fondata l'eccezione di decadenza tempestivamente formulata dalla convenuta opposta.
Difatti, risulta documentalmente che i primi profili vennero consegnati dall'opposta all'opponente nel mese di marzo 2021 (cfr., doc. n. 8 convenuta), mentre la prima denuncia, nella tesi attorea – e ciò anche a voler prescindere dalle contestazioni mosse sul punto dall'opposta, che ha negato di aver ricevuto il messaggio email prodotto dall'opponente sub doc. n.
8 - risalirebbe al 23 giugno 2021. tuttavia, non ha tempestivamente Parte_1
dedotto, né, conseguentemente, ha dimostrato quanto tempo dopo la consegna avrebbe scoperto i dedotti vizi delle cose oggetto del contratto e, quindi, di aver rispettato il termine di otto giorni dalla scoperta per la denuncia, stabilito dall'art. 1495 c.c. (cfr., Cass. n. Cass. civ. n. 24348/2019 per cui, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.). Difatti, solo con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., parte opponente ha chiesto di provare per testi la circostanza, mai in precedenza allegata, per cui “la signora legale Testimone_1
rappresentante di , in data 22.06.2021 e tramite i suoi tecnici ing. e Pt_1 Persona_1
geom. scoprì che i profili in alluminio per serramenti forniti ad . CP_2 CP_3
avevano materiale di spessore inferiore rispetto ai disegni e commessa del Pt_1
05.05.2021”, con conseguente inammissibilità del relativo capitolo di prova (cfr., ordinanza del 13.02.2024).
Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione e tutte le domande attoree devono essere rigettate, siccome infondate.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui deve essere condannata a Parte_1
rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che si Controparte_1
liquidano - a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento -
pagina 8 di 9 in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del decreto ingiuntivo n. Parte_1
282/2023 del 26.01.2023 e, per l'effetto, lo dichiara esecutivo;
2) rigetta tutte le ulteriori domande svolte da nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
3) condanna a rifondere a le spese sostenute per il Parte_1 Controparte_1
presente giudizio che si liquidano in complessivi € 14.103,00 per compensi, oltre
15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
7 marzo 2025
Il giudice
Arianna Toppan
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