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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5176 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3895 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del giorno 12 maggio 2025 e vertente TRA (CF e PI ), con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1
Daniela Gambardella PARTE APPELLANTE E
C.F. E Controparte_1 P.IVA_2
C.F. , con Controparte_2 CodiceFiscale_1
l'avvocato Giorgio Marcelli PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma-sezione specializzata in materia di impresa n. 17809/2020. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta
gli attori e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 premesso di essere soci della convenuta in quanto titolari rispettivamente del 7% e del 10% del capitale sociale della stessa, allegavano che nel corso dell'assemblea dei soci, tenutasi in data 25/6/2014 ed alla quale essa attrice non aveva CP_1 partecipato, mentre esso attore si era astenuto, era stato CP_2 approvato il bilancio chiuso al 31/12/2013, che presentava una perdita di esercizio di € 54.328,00, ed era stato deliberato “… di coprire le perdite utilizzando gli utili riportati a nuovo nei
1 precedenti esercizi per € 20.102,00 e coprendo la differenza di € 34.226,00 mediante versamento diretto dei soci da effettuarsi entro 15 giorni proporzionalmente alla quota di ciascuno di essi posseduta. …”; che la predetta deliberazione era stata approvata con il voto positivo di tutti i soci ad eccezione appunto di essi attori, che, avendo ritenuto la deliberazione illegittima, avevano proceduto alla relativa impugnazione;
che all'esito del relativo giudizio il Tribunale di Roma - Terza Sezione Civile - Sezione Imprese con la sentenza n. 6037/2017 aveva precisato, per quanto di interesse, che “… tale delibera non abbia l'effetto di vincolare tutti i soci al versamento stabilito, atteso che la stessa non interviene sul capitale procedendo ad un ripianamento per erosione o ad un aumento di capitale. … Trattasi nel caso di specie di versamenti a fondo perduto per il ripianamento di perdite i quali integrano apporti spontaneamente erogati dai soci anche in misura non proporzionale alla partecipazione che restano definitivamente acquisiti al patrimonio della società ove versati dai soci stessi. …”; che poco dopo la pubblicazione della sentenza e, precisamente, in data 15/6/2017 si era tenuta l'assemblea dei soci chiamata a deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016 e delibere conseguenti;
2) Nomina organo amministrativo e determinazioni conseguenti;
3) Esame sentenza n. 6037/2017 del Tribunale di Roma e delibere conseguenti;
4) Esame sentenza n. 10776/2016 del Giudice di Pace di Roma e delibere conseguenti;
che, come risultava dal relativo verbale, alla predetta assemblea non aveva partecipato esso attore, mentre essa attrice era presente per il tramite del proprio delegato avv.to
il quale non aveva approvato le delibere prese Controparte_3 nel corso dalla predetta assemblea;
che in particolare, per quanto di interesse, era stato deliberato, nonostante appunto il voto contrario di essa attrice, “ … di revocare la delibera presa in data 25/6/14 che prevedeva la copertura delle perdite pari ad € 34.226 con versamento dei soci, rimborsando quanti hanno effettuato tale versamento e deliberando contemporaneamente di riportare a nuovo dette perdite. …”; che la predetta deliberazione di rimborso dei versamenti, a suo tempo eseguiti in esecuzione della deliberazione del precedente 25/6/2014, era invalida in quanto, premesso che i soci non potevano essere obbligati al versamento della quota parte della somma finalizzata al ripianamento delle perdite, il versamento, comunque effettuato al fine di ripianare le perdite, doveva ritenersi un versamento c.d. “a fondo perduto” e come tale vincolante solo nei confronti di quei soci che avevano
2 positivamente votato a favore dell'approvazione della relativa delibera;
che detta soluzione era stata accolta dal Tribunale di Roma nella su richiamata sentenza;
che pertanto non era legittimo, stante la natura dei versamenti comunque eseguiti dai soci, che costoro, soci di maggioranza della convenuta, avessero inteso procedere con la deliberazione 15/6/2017 (oggetto di impugnazione), dopo aver dato spontanea esecuzione alla precedente deliberazione del 25/6/2014, a revocare quest'ultima deliberazione e a decidere il rimborso, in favore di essi stessi, di quanto versato 'a fondo perduto' a favore della società; che invero detti versamenti, comunque liberamente effettuati dai predetti soci di maggioranza, erano, per loro natura, destinati a rafforzare la situazione patrimoniale della società e conseguentemente non era configurabile un diritto del socio di ottenerne la restituzione nel corso della normale vita operativa della società; che la richiamata giurisprudenza di merito e di legittimità confermava le conclusioni su indicate;
che inoltre la deliberazione del 15/6/2017 era invalida anche sotto il profilo del conflitto di interessi e/o dell'abuso di potere, in quanto la deliberazione del 15/6/2017 era stata votata da quegli stessi soci che avevano approvato la deliberazione del 25/6/2014 ed avevano effettuato i richiamati versamenti in favore della società e che, a seguito della nuova deliberazione, sarebbero stati beneficiati del rimborso. Tanto premesso, gli attori instavano per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e che sono corrispondenti a quelle rassegnate in citazione. Si costituiva in giudizio la convenuta la Parte_1 quale, contestata la domanda attrice, allegava che già si era proceduto al rimborso in favore dei soci, che avevano effettuato i versamenti, e concludeva per il rigetto dell'impugnazione e per l'accoglimento delle conclusioni come da ultimo precisate e riportate in epigrafe. Con memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. la parte attrice, avendo appreso che, nonostante la pendenza dell'impugnazione, si era proceduto a rimborsare i versamenti effettuati dai soci
CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e dichiarava di integrare le proprie
[...] Controparte_8 conclusioni, chiedendo che venisse “ … accertata e dichiarata … la illegittimità dei rimborsi effettuati dalla nei Parte_1 confronti dei soci dianzi detti e … accertato il diritto degli odierni attori a ricevere una quota, pari alla loro partecipazione al capitale sociale, del versamento a titolo gratuito eseguito per la
3 complessiva somma di € 27.921,22, e ciò al fine di equiparare la loro posizione con quella degli altri soci della …”. Parte_1
Con la successiva memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. la società convenuta, in relazione “… alle domande e deduzioni svolte da controparte con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., …” dichiarava “… di non accettare il contraddittorio e comunque che si tratta di questioni infondate …”. Nella comparsa conclusionale la società convenuta, sempre a margine di dette asserite nuove conclusioni, ha eccepito che “… con la precisazione delle conclusioni gli attori non hanno riproposto le domande integrative svolte con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, così rinunciandovi. …”, circostanza contestata dalla parte attrice nella memoria conclusionale di replica. La causa era istruita documentalmente. All'udienza dell'8/6/2020, a seguito di trattazione cartolare dell'udienza di p.c. ex art. 83, comma 7, lett. h, D.L. 18 del 2020, convertito con modificazione nella L. 27/2020, come da decreto del GI del 15/5/2020, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei richiesti termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di memorie di replica (ulteriori 20 giorni): i termini ex art. 190 c.p.c., il cui decorso era sospeso durante il periodo feriale, sono scaduti il 28/9/2020».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «accoglie la domanda proposta dagli attori Controparte_1
e nei confronti della convenuta
[...] Controparte_2 Pt_1
e, per l'effetto, annulla la deliberazione assembleare del
[...]
15/6/2017, nella parte in cui è stata disposta la revoca della deliberazione assembleare del 25/6/2014 ed è stato disposto il rimborso dei versamenti eseguiti in forza di quest'ultima deliberazione;
ordina, come per legge, l'iscrizione del dispositivo della presente sentenza nel Registro delle Imprese di Roma, a cura dell'amministratore della società convenuta, autorizzando a provvedervi le stesse attrici in caso di inerzia dell'amministratore; dichiara inammissibile ogni altra domanda di parte attrice;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore di parte attrice, in € 2.768,00 per compensi professionali e in € 518,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
4 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma per quanto in motivazione della sentenza n. n. 17809 in data 14/12/2020 del Tribunale Civile di Roma, sez.ne III Imprese: a) rigettare l'impugnativa perché infondata in fatto e diritto, anche per difetto di legittimazione attiva quanto a b) con Controparte_1 vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali. In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo, si riporta la richiesta formulata in sede di precisazione delle conclusioni e si ribadisce di non accettare il contraddittorio sulle domande svolte da controparte con la memoria ex art. 183 II comma n. 6 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali”. e Controparte_1 Controparte_2 hanno resistito al gravame ed hanno così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE
A) gli appellati ripropongono, allo specifico fine di cui all'art.lo 346 cpc, tutte le deduzioni e conclusioni contenute negli atti di primo grado che debbono qui intendersi integralmente richiamati e trascritti;
B) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi e per gli effetti di cui agli artli 348 bis e ter, atteso che l'impugnazione non ha una ragionevole possibilità di essere accolta;
NEL MERITO
C) Rigettare integralmente l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 17809/20 in Pt_1 quanto l'impugnazione è infondata in fatto ed in diritto alla luce delle deduzioni tutte contenute nella presente comparsa di costituzione;
IN OGNI CASO
D) Condannare la al pagamento dei Pt_1 compensi e delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv. Giorgio Marcelli che, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., si dichiara antistatario;
E) Condannare la al risarcimento dei danni Pt_1 ex art.lo 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa ai sensi della norma dianzi richiamata per aver agito la stessa nella presente fase processuale con dolo e colpa grave e con evidente abuso del mezzo di impugnazione”.
5 L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 12 maggio 2025 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi. Sostiene l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe confuso i concetti di volontarietà e spontaneità dei finanziamenti erogati dai soci. Secondo l'appellante era pacifico che le somme fossero state versate sul presupposto della obbligatorietà; che solo con la sentenza n. 6037/2017 veniva qualificato come a fondo perduto il versamento dei soci adempienti (non essendo un finanziamento né un versamento in conto futuro aumento di capitale); che a tutti i soci, a quel punto, con la delibera successiva che qui si discute, veniva data la possibilità di confermare quel versamento che era stato spontaneamente effettuato sul presupposto fosse obbligatorio, e quindi dare la possibilità anche di rifiutarlo (visto anche che non tutti l'avevano a suo effettuato ed anzi avevano impugnato la delibera). Quindi ne deriva prima di tutto che il Tribunale non avrebbe potuto annullare la delibera perché in violazione della legge, posto che non esiste alcuna legge che descriva gli effetti dei versamenti dei soci cosiddetti a fondo perduto, ma solo una interpretazione giurisprudenziale che nega il diritto soggettivo del socio alla restituzione degli importi versati (anche, in ipotesi, la società non utilizzi le somme versate per gli scopi per i quali erano state richieste). In sostanza, secondo l'appellante, la possibilità del rimborso è fondata non già sull'esistenza di un diritto soggettivo del socio al rimborso, quanto su una potestà deliberativa che non può essere negata, non esistendo alcuna legge che vieti la spontanea restituzione. Si confonde così l'obbligo o meno della società di restituire al socio, con il diritto dell'assemblea dei soci di revocare una delibera e disporre la restituzione, diritto che esiste innanzi tutto perché non c'è alcuna norma che lo limiti. Il Tribunale avrebbe dovuto quindi prendere atto, perché pacifico ed indicato espressamente nella delibera al suo esame, che non si era trattato di versamenti volontari, perché i soci adempienti ed anche quelli dissenzienti ritenevano pacificamente si trattasse di versamenti obbligatori. Questa circostanza porta ad escludere la natura propria del versamento, che nel caso di specie è stato spontaneo perché effettuato senza alcun sollecito, ma senza la volontà propria della liberalità, cioè della cessione di un bene senza alcun corrispettivo
6 nemmeno indiretto. La circostanza non è di poco conto, perché la consapevolezza di essere obbligati ad una prestazione (quale il versamento della somma) esclude che tale prestazione possa essere stata effettuata a titolo di liberalità. Nel caso di specie, il socio pacificamente riteneva di essere obbligato a versare la somma proporzionale alla quota e quindi non ha, per ciò solo, posto in essere alcun atto di liberalità. Questa indagine avrebbe dovuto essere effettuata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare la peculiarità della situazione e non applicare meccanicamente un concetto giurisprudenziale, in una materia pacificamente non normata. Nel caso di specie, nella stessa delibera impugnata i soci venivano invitati a confermare la propria volontà o meno di versare, e tutti, compresa che non aveva effettuato CP_1 il versamento, ritiravano la propria intenzione: a questo punto il Presidente chiede agli intervenuti di esprimere la loro volontà circa la conferma o meno del versamento a suo tempo effettuato a copertura delle perdite del bilancio 2013 e tutti gli intervenuti si esprimono per il rimborso di quanto versato al fine di pareggiare la posizione dei soci e Ciò porta CP_1 Controparte_2 anche a ribadire il concetto che in caso di negozio a titolo gratuito pure se il socio versante non avesse il diritto soggettivo alla restituzione, non è certamente detto che la società, attraverso l'assemblea dei soci, non abbia, viceversa, diritto a deliberare la restituzione. Le due circostanze sono del tutto indipendenti tra loro: perché non avere l'obbligo di restituire le somme ai soci, non comporta automaticamente non avere il diritto di decidere di restituirle. L'appellante richiama poi la sentenza delle S.U. n. 6538/2010 e deduce che nel caso di specie, il socio ha versato una somma a copertura delle perdite per consentire l'operatività della società e di fatto il pagamento di debiti, con un riflesso anche nel proprio patrimonio attraverso il consolidamento anche futuro della propria quota. Si tratta quindi di una gratuità vantaggiosa, che secondo questa impostazione consente di qualificare l'atto come oneroso. L'appellante dichiara quindi di impugnare la sentenza rispettivamente a pag. 8 primo capoverso, nel punto in cui accerta che i versamenti dei soci siano stati spontanei e quindi a fondo perduto e non restituibili se non con lo scioglimento della società; al primo capoverso a pag. 9 nel punto in cui afferma che la delibera impugnata sia contraria alla legge;
a pag. 9 ultimo capoverso in cui ribadisce la natura volontaria dei versamenti;
a pag. 10 secondo
7 capoverso in cui afferma che la deliberazione assembleare impugnata è illegittima perché contrasta con la giurisprudenza dell'Ufficio e della Cassazione;
a pag. 10 ultimo capoverso in cui ripete che si tratta di apporti spontaneamente erogati ed a pag. 11 terzo capoverso in cui è ribadita la natura dei versamenti e quindi dichiarata l'illegittimità della delibera non potendo essere restituite le somme, in quanto a fondo perduto.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la legittimazione di ad impugnare la delibera del CP_1
15/6/2017 in quanto il voto contrario espresso era riferito alla relazione del presidente e non alla contestuale delibera di portare a nuovo le perdite con conseguente restituzione delle somme, e deduce che l'eccezione era già stata sollevata in primo grado ed era rimasta assorbita nella decisione del Tribunale.
§ 5. — L'appello è infondato quanto al primo motivo. Va preliminarmente decisa la questione sollevata dalle parti appellate riguardante l'eccepito giudicato esterno della sentenza del tribunale di Roma n. 6037/2017 intervenuta tra le parti oggi in causa. L'appellante sostiene che il giudice di primo grado, pur a fronte dell'eccezione di giudicato, ha voluto motivare sulla base di autonome ragioni, che peraltro confermano la precedente decisione, e, quindi, gli appellati avrebbero dovuto proporre appello incidentale. L'assunto è infondato. Invero gli appellati risultano vincitori quanto alla domanda di annullamento della delibera del 15/06/2017. Pertanto, non avevano l'onere di proporre appello incidentale avverso la motivazione della sentenza, poiché il giudice di primo grado non ha rigettato l'eccezione di giudicato esterno, ma, semplicemente, ha motivato sulla base di autonome ragioni, peraltro pienamente conformi alla sentenza n. 6037/2017. Ne deriva che gli appellati avevano l'onere di riproporre l'eccezione di giudicato esterno ai sensi dell'articolo 346 c.p.c. L'eccezione è stata riproposta da entrambi gli appellati. L'eccezione, avente carattere di questione preliminare, va accolta. Ed in effetti la sentenza del Tribunale di Roma n. 6037/2017 ha statuito la mancanza di interesse da parte dei soci assenti o dissenzienti ad impugnare la delibera del 2014 sulla base delle seguenti ragioni:
8 - la delibera non ha l'effetto di vincolare tutti i soci al versamento stabilito, atteso che la stessa non interviene sul capitale procedendo ad un ripianamento per erosione o ad un aumento di capitale, ed ha l'effetto di richiedere, ai soci che lo vogliano, di ripianare le perdite con un versamento diretto in proporzione alla propria percentuale al capitale senza alcun vincolo giuridico per i soci medesimi;
- i versamenti in questione si qualificano come negozi gratuiti atipici diretti a ripianare perdite già contabilizzate o che si prevede matureranno nel corso dell'esercizio;
- si tratta nel caso di specie di versamenti a fondo perduto per il ripianamento di perdite, i quali integrano apporti spontaneamente erogati dai soci anche in misura non proporzionale alla partecipazione che restano definitivamente acquisiti al patrimonio della società ove versati dai soci stessi. Deve ritenersi che sulle predette questioni sia intervenuto il giudicato quanto alla qualificazione dei versamenti eseguiti dai soci in esecuzione della delibera del 25.6.2014; la questione è stata riproposta nel presente giudizio, è stata affrontata del Tribunale nella sentenza impugnata ed è oggetto anche del primo motivo di appello. Invero si applica il principio secondo il quale “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. ” (Cass. n. 32370 del 21/11/2023). Ciò premesso, l'appellante afferma che il finanziamento da parte dei soci deliberato dall'assemblea del 25.6.2014 e finalizzato a coprire le perdite risultanti dal bilancio di esercizio nella misura di euro 34.266 (previo utilizzo degli utili maturati nei precedenti esercizi nella restante misura di euro 20.102) in proporzione delle rispettive quote, fu spontaneo ma non volontario, in quanto effettuato sul presupposto che esso fosse obbligatorio. Già su questo punto occorre precisare: non era in discussione alla data della delibera del 25.6.2014 che non vi fossero i presupposti per i provvedimenti richiesti dal codice per il caso di riduzione del capitale per perdite;
pertanto la decisione di
9 coprire parte delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio mediante il finanziamento dei soci fu una libera scelta adottata dall'assemblea di cui la delibera del 25.6.2014 costituisce la manifestazione della volontà. Ciò che erroneamente credevano i soci è che tale delibera vincolasse tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. Di qui la precedente causa, conclusasi con la sentenza del Tribunale di Roma sentenza n. 6037/2017. In quel giudizio, a fronte della contestazione degli attori, odierni appellati, dell'invalidità della delibera in quanto vincolante al finanziamento a fondo perduto nei confronti di tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti, la società convenuta, oggi appellante, si era difesa osservando:
(sentenza n. 6037/2017, pag. 12). In tale contesto, la società appellante ha dunque ribadito la volontà espressa dall'assemblea di coprire le perdite mediante il finanziamento dei soci a fondo perduto, difendendosi dalla contestazione degli attori circa l'illegittimità di una delibera che obbligava i soci assenti o dissenzienti ad effettuare un finanziamento a fondo perduto in favore della società. Con la citata sentenza il Tribunale ha escluso che la delibera impugnata avesse “… l'effetto di vincolare tutti i soci al versamento stabilito, atteso che la stessa non interviene sul capitale procedendo ad un ripianamento per erosione o ad un aumento del capitale stesso. …” ed ha quindi ritenuto che “… La delibera in esame, pertanto, è finalizzata esclusivamente a richiedere ai soci che lo vogliano di ripianare le perdite con un versamento diretto in proporzione alla propria percentuale al capitale senza alcun vincolo giuridico per i soci medesimi. …”; quanto alla qualificazione giuridica dei suddetti versamenti, il Tribunale ha ritenuto che “… trattasi, nel caso di specie, di una richiesta di versamenti a fondo perduto per il ripianamento di perdite i quali integrano apporti spontaneamente erogati dai soci anche in misura non proporzionale alla partecipazione che restano definitivamente acquisiti al patrimonio della società ove versati dai soci stessi. …” e che “… I versamenti in questione si qualificano come negozi gratuiti atipici diretti a ripianare perdite
10 già contabilizzate o che si prevede matureranno nel corso dell'esercizio …”; il Tribunale ha quindi precisato che “... Tale forma di apporto si distingue dal versamento in conto capitale, svincolato da una futura delibera di aumento del capitale, che egualmente esonera la società dall'obbligo di restituzione ma non è strettamente collegato allo scopo esclusivo di ripianamento delle perdite. Conseguentemente, i versamenti previsti nella delibera non sono da considerarsi vincolanti per i soci, atteso che gli stessi, qualificabili come apporti spontanei a titolo gratuito, non hanno alcuna idoneità ad alterare le percentuali di partecipazione al capitale dei soci …”. Dall'atto di appello non risulta alcuna censura riguardante la ritenuta natura di versamenti a fondo perduto a copertura della perdita registrata nell'esercizio - non essendo previsto alcun diritto al rimborso ed essendo i versamenti espressamente destinati al ripianamento delle perdite maturate nell'esercizio 2013-, né che i versamenti risultassero svincolati da una futura delibera di aumento di capitale, e che fossero pertanto inidonei ad alterare le partecipazioni al capitale dei soci, e quindi destinati a rimanere definitivamente acquisiti al patrimonio sociale. Né d'altra parte è contestato che tale qualificazione dei versamenti eseguiti sia quella affermata nella sentenza del Tribunale di Roma sentenza n. 6037/2017 intervenuta tra le parti oggi in causa, e passata in giudicato. La delibera del 25.6.2014 è stata revocata con la successiva delibera del 15.6.2017 oggetto della presente impugnazione, come si legge dalla relazione del Presidente, perché “la stessa fu formulata non come una richiesta alla quale era facoltativo dar seguito, ma come una decisione che impegnasse tutti i soci ad eseguirla. Poiché tale, stando alla sentenza del tribunale, tale
“modus agendi” non appare corretto, al Presidente sembra coerente che tale possibilità di scelta venga data oggi a tutti i soci, anche a quelli che a suo tempo effettuarono il versamento, per ristabilire la “par conditio” (sic!) tra gli stessi”. Tale essendo la ragione della revoca della precedente delibera, adottata dall'assemblea del 15.6.2017 oggetto della presente impugnazione, ossia ristabilire la “par condicio” tra i soci, risulta evidente che l'impugnazione proposta non si misura affatto con l'assunto, invero non contestato ed anzi oggetto di accertamento passato in giudicato, che i finanziamenti erogati a seguito della delibera del 25.6.2014 risultano definitivamente acquisiti al patrimonio sociale, trattandosi di versamenti non obbligatori, non costituenti un debito della società verso i soci
11 stante la mancata previsione di rimborso degli stessi, in quanto destinati a ripianare la perdita di esercizio del 2013. In particolare, l'esigenza di ristabilire la “par condicio” attraverso una successiva delibera di revoca della precedente e di restituzione dei versamenti effettuati non può prescindere dalla natura di finanziamenti a fondo perduto dei suddetti versamenti e dal diverso regime che ne deriva, rispetto ai versamenti a titolo di prestito o mutuo, in tema di restituzione ai soci. Ancora: il dedotto “errore” sulla natura
“obbligatoria” dei versamenti non comporta certo che i suddetti versamenti si trasformino in “prestiti” alla società, ossia in mutui da rimborsare e da allocare in bilancio tra i “debiti” della società da restituire ai soci mutuatari secondo le regole civilistiche (in mancanza di termine, da restituire immediatamente). L'appellante contesta la regola secondo la quale detti finanziamenti debbano essere restituiti dopo lo scioglimento della società e solo nel caso in cui, terminata la liquidazione, permanga un residuo attivo, non essendo prevista dal codice civile, trattandosi invero di una regola di origine giurisprudenziale. La S.C. in proposito ha sostenuto: “L'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva «in conto capitale» (o altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale resídual claimant (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24861; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758). La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto é stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi (Cass. 8 giugno 2018, n. 15035; Cass. 23 marzo 2017, n. 7471; Cass. 3 dicembre 2014, n. 25585; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758 cit., ove i richiami a Cass. 30 marzo 2007, n. 7980 e a Cass. 6 luglio 2001 n. 9209). Solo ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la
12 qualificazione dell'erogazione può essere desunta dalla terminologia adottata nel bilancio (Cass. 8 giugno 2018, n. 15035 cit.; Cass. 23 marzo 2017, n. 7471 cit.; Cass. 13 agosto 2008, n. 21563)” (Cass. n. 7919 del 20/04/2020). In proposito rileva innanzitutto il Collegio come il richiamo, nella sentenza impugnata, al principio affermato da Cass. 16049/2015 non riguardi una pronuncia rimasta isolata, ma prenda le mosse da Cass. n. 2758 del 23/02/2012, citata nel testo sopra riportato, dovendosi pertanto ritenere che il principio affermato costituisca un orientamento della giurisprudenza della S.C. ormai consolidato. E' poi da ritenersi evidente che la delibera che disponga la restituzione ad alcuni dei soci di somme ormai definitivamente acquisite al patrimonio sociale, nel corso della vita della società e quindi prima dello scioglimento della medesima, pur in presenza di debiti ancora non soddisfatti, essendo, anzi, aumentata la perdita che si doveva ripianare, si ponga in contrasto con il principio elaborato dalla giurisprudenza della S.C., non trovando fondamento, detta restituzione in favore di alcuni soci, nell'adempimento di una obbligazione restitutoria, esclusa dal titolo per il quale furono effettuati i versamenti di cui è causa. In effetti, la distribuzione, sotto forma di rimborso, di somme costituenti il patrimonio sociale al di fuori della distribuzione degli utili, ed in violazione della regola fondamentale in materia societaria, della distribuzione in favore di tutti i soci in misura proporzionale alle quote di appartenenza delle somme a disposizione della società in quanto facenti parte del suo patrimonio, rende la delibera del tutto illegittima. L'appellante ha poi operato la distinzione tra il diritto del socio alla restituzione del versamento, sospeso fino allo scioglimento della società, e la piena facoltà di revoca della precedente delibera da parte della società e di restituzione dei versamenti eseguiti. L'argomento non appare persuasivo, atteso che, nel caso in questione, l'assemblea del 15.6.2017 ha deliberato, oltre alla suddetta revoca, anche la restituzione dei versamenti effettuati in forza della precedente delibera 25.6.2014, di talché i due aspetti che l'appellante vuole tenere distinti rappresentano, in realtà, le due facce della stessa medaglia. L'argomento riguardante l'asserita necessità dell'indagine, da parte del Tribunale, circa l'elemento soggettivo che ha sorretto i versamenti eseguiti in forza della delibera del 2014, (secondo l'appellante sarebbe escluso l'intento di liberalità per il solo fatto
13 che la delibera fosse ritenuta erroneamente obbligatoria per tutti i soci), nonché quello fondato sulla pronuncia delle S.U. n. 6538/2010, in tema di revocatoria fallimentare dell'adempimento da parte del terzo, ed il conseguente richiamo al concetto di
“gratuità vantaggiosa” che comporterebbe la natura onerosa del finanziamento, risultano finalizzati ad intaccare la qualificazione dei suddetti versamenti operata dal Tribunale con la precedente sentenza alla sentenza n. 6037/2017 intervenuta tra le parti e passata in giudicato. Essi pertanto risultano inammissibili, in quanto volti a contrastare quanto stabilito irrevocabilmente dal Tribunale di Roma nel precedente giudizio circa la natura dei versamenti eseguiti a seguito della delibera del 2014, ossia che:
- la delibera non ha l'effetto di vincolare tutti i soci al versamento stabilito, atteso che la stessa non interviene sul capitale procedendo ad un ripianamento per erosione o ad un aumento di capitale, ed ha l'effetto di richiedere ai soci che lo vogliano di ripianare le perdite con un versamento diretto in proporzione alla propria percentuale al capitale senza alcun vincolo giuridico per i soci medesimi;
- i versamenti in questione si qualificano come negozi gratuiti atipici diretti a ripianare perdite già contabilizzate o che si prevede matureranno nel corso dell'esercizio;
- si tratta di versamenti a fondo perduto per il ripianamento di perdite, i quali integrano apporti spontaneamente erogati dai soci anche in misura non proporzionale alla partecipazione che restano definitivamente acquisiti al patrimonio della società ove versati dai soci stessi. Il secondo motivo è infondato.
14 Risulta dal verbale della delibera del 15.06.17:
E' dunque evidente, secondo quanto risulta dal “deliberato”, che ha votato contro la revoca della delibera del CP_1
25 giugno 2014 e contro il rimborso di versamenti effettuati. Va disattesa la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. formulata dagli appellati, non ravvisandosi colpa grave nell'impugnazione, stante la conferma della sentenza impugnata con diversa motivazione.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano avuto riguardo al valore della causa, (indeterminabile complessità media) e alla difesa comune dei due appellati per mezzo dello stesso difensore (art. 4 comma 2), ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 15.802,80 oltre a spese generali, IVA e CPA, da distarsi in favore dell'avvocato Giorgio Marcelli, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
15 contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_2 tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — respinge l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore delle parti appellate, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 15.802,80 oltre a spese generali, IVA e CPA, da distarsi in favore dell'avvocato Giorgio Marcelli, dichiaratosi antistatario.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Dispone la trasmissione del fascicolo al Ruolo Generale per la modifica del codice oggetto in Societario- impugnazione di delibera assembleare. Così deciso in Roma il giorno 9 settembre 2025. Il presidente estensore
16
Daniela Gambardella PARTE APPELLANTE E
C.F. E Controparte_1 P.IVA_2
C.F. , con Controparte_2 CodiceFiscale_1
l'avvocato Giorgio Marcelli PARTE APPELLATA OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma-sezione specializzata in materia di impresa n. 17809/2020. FATTO E DIRITTO
§ 1. — La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta
gli attori e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 premesso di essere soci della convenuta in quanto titolari rispettivamente del 7% e del 10% del capitale sociale della stessa, allegavano che nel corso dell'assemblea dei soci, tenutasi in data 25/6/2014 ed alla quale essa attrice non aveva CP_1 partecipato, mentre esso attore si era astenuto, era stato CP_2 approvato il bilancio chiuso al 31/12/2013, che presentava una perdita di esercizio di € 54.328,00, ed era stato deliberato “… di coprire le perdite utilizzando gli utili riportati a nuovo nei
1 precedenti esercizi per € 20.102,00 e coprendo la differenza di € 34.226,00 mediante versamento diretto dei soci da effettuarsi entro 15 giorni proporzionalmente alla quota di ciascuno di essi posseduta. …”; che la predetta deliberazione era stata approvata con il voto positivo di tutti i soci ad eccezione appunto di essi attori, che, avendo ritenuto la deliberazione illegittima, avevano proceduto alla relativa impugnazione;
che all'esito del relativo giudizio il Tribunale di Roma - Terza Sezione Civile - Sezione Imprese con la sentenza n. 6037/2017 aveva precisato, per quanto di interesse, che “… tale delibera non abbia l'effetto di vincolare tutti i soci al versamento stabilito, atteso che la stessa non interviene sul capitale procedendo ad un ripianamento per erosione o ad un aumento di capitale. … Trattasi nel caso di specie di versamenti a fondo perduto per il ripianamento di perdite i quali integrano apporti spontaneamente erogati dai soci anche in misura non proporzionale alla partecipazione che restano definitivamente acquisiti al patrimonio della società ove versati dai soci stessi. …”; che poco dopo la pubblicazione della sentenza e, precisamente, in data 15/6/2017 si era tenuta l'assemblea dei soci chiamata a deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016 e delibere conseguenti;
2) Nomina organo amministrativo e determinazioni conseguenti;
3) Esame sentenza n. 6037/2017 del Tribunale di Roma e delibere conseguenti;
4) Esame sentenza n. 10776/2016 del Giudice di Pace di Roma e delibere conseguenti;
che, come risultava dal relativo verbale, alla predetta assemblea non aveva partecipato esso attore, mentre essa attrice era presente per il tramite del proprio delegato avv.to
il quale non aveva approvato le delibere prese Controparte_3 nel corso dalla predetta assemblea;
che in particolare, per quanto di interesse, era stato deliberato, nonostante appunto il voto contrario di essa attrice, “ … di revocare la delibera presa in data 25/6/14 che prevedeva la copertura delle perdite pari ad € 34.226 con versamento dei soci, rimborsando quanti hanno effettuato tale versamento e deliberando contemporaneamente di riportare a nuovo dette perdite. …”; che la predetta deliberazione di rimborso dei versamenti, a suo tempo eseguiti in esecuzione della deliberazione del precedente 25/6/2014, era invalida in quanto, premesso che i soci non potevano essere obbligati al versamento della quota parte della somma finalizzata al ripianamento delle perdite, il versamento, comunque effettuato al fine di ripianare le perdite, doveva ritenersi un versamento c.d. “a fondo perduto” e come tale vincolante solo nei confronti di quei soci che avevano
2 positivamente votato a favore dell'approvazione della relativa delibera;
che detta soluzione era stata accolta dal Tribunale di Roma nella su richiamata sentenza;
che pertanto non era legittimo, stante la natura dei versamenti comunque eseguiti dai soci, che costoro, soci di maggioranza della convenuta, avessero inteso procedere con la deliberazione 15/6/2017 (oggetto di impugnazione), dopo aver dato spontanea esecuzione alla precedente deliberazione del 25/6/2014, a revocare quest'ultima deliberazione e a decidere il rimborso, in favore di essi stessi, di quanto versato 'a fondo perduto' a favore della società; che invero detti versamenti, comunque liberamente effettuati dai predetti soci di maggioranza, erano, per loro natura, destinati a rafforzare la situazione patrimoniale della società e conseguentemente non era configurabile un diritto del socio di ottenerne la restituzione nel corso della normale vita operativa della società; che la richiamata giurisprudenza di merito e di legittimità confermava le conclusioni su indicate;
che inoltre la deliberazione del 15/6/2017 era invalida anche sotto il profilo del conflitto di interessi e/o dell'abuso di potere, in quanto la deliberazione del 15/6/2017 era stata votata da quegli stessi soci che avevano approvato la deliberazione del 25/6/2014 ed avevano effettuato i richiamati versamenti in favore della società e che, a seguito della nuova deliberazione, sarebbero stati beneficiati del rimborso. Tanto premesso, gli attori instavano per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e che sono corrispondenti a quelle rassegnate in citazione. Si costituiva in giudizio la convenuta la Parte_1 quale, contestata la domanda attrice, allegava che già si era proceduto al rimborso in favore dei soci, che avevano effettuato i versamenti, e concludeva per il rigetto dell'impugnazione e per l'accoglimento delle conclusioni come da ultimo precisate e riportate in epigrafe. Con memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. la parte attrice, avendo appreso che, nonostante la pendenza dell'impugnazione, si era proceduto a rimborsare i versamenti effettuati dai soci
CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e dichiarava di integrare le proprie
[...] Controparte_8 conclusioni, chiedendo che venisse “ … accertata e dichiarata … la illegittimità dei rimborsi effettuati dalla nei Parte_1 confronti dei soci dianzi detti e … accertato il diritto degli odierni attori a ricevere una quota, pari alla loro partecipazione al capitale sociale, del versamento a titolo gratuito eseguito per la
3 complessiva somma di € 27.921,22, e ciò al fine di equiparare la loro posizione con quella degli altri soci della …”. Parte_1
Con la successiva memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. la società convenuta, in relazione “… alle domande e deduzioni svolte da controparte con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., …” dichiarava “… di non accettare il contraddittorio e comunque che si tratta di questioni infondate …”. Nella comparsa conclusionale la società convenuta, sempre a margine di dette asserite nuove conclusioni, ha eccepito che “… con la precisazione delle conclusioni gli attori non hanno riproposto le domande integrative svolte con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, così rinunciandovi. …”, circostanza contestata dalla parte attrice nella memoria conclusionale di replica. La causa era istruita documentalmente. All'udienza dell'8/6/2020, a seguito di trattazione cartolare dell'udienza di p.c. ex art. 83, comma 7, lett. h, D.L. 18 del 2020, convertito con modificazione nella L. 27/2020, come da decreto del GI del 15/5/2020, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei richiesti termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di memorie di replica (ulteriori 20 giorni): i termini ex art. 190 c.p.c., il cui decorso era sospeso durante il periodo feriale, sono scaduti il 28/9/2020».
§ 2. — All'esito del giudizio il tribunale ha così deciso: «accoglie la domanda proposta dagli attori Controparte_1
e nei confronti della convenuta
[...] Controparte_2 Pt_1
e, per l'effetto, annulla la deliberazione assembleare del
[...]
15/6/2017, nella parte in cui è stata disposta la revoca della deliberazione assembleare del 25/6/2014 ed è stato disposto il rimborso dei versamenti eseguiti in forza di quest'ultima deliberazione;
ordina, come per legge, l'iscrizione del dispositivo della presente sentenza nel Registro delle Imprese di Roma, a cura dell'amministratore della società convenuta, autorizzando a provvedervi le stesse attrici in caso di inerzia dell'amministratore; dichiara inammissibile ogni altra domanda di parte attrice;
condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore di parte attrice, in € 2.768,00 per compensi professionali e in € 518,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge».
§ 3. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso:
4 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma per quanto in motivazione della sentenza n. n. 17809 in data 14/12/2020 del Tribunale Civile di Roma, sez.ne III Imprese: a) rigettare l'impugnativa perché infondata in fatto e diritto, anche per difetto di legittimazione attiva quanto a b) con Controparte_1 vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali. In via istruttoria, per mero scrupolo difensivo, si riporta la richiesta formulata in sede di precisazione delle conclusioni e si ribadisce di non accettare il contraddittorio sulle domande svolte da controparte con la memoria ex art. 183 II comma n. 6 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali”. e Controparte_1 Controparte_2 hanno resistito al gravame ed hanno così concluso:
“IN VIA PRELIMINARE
A) gli appellati ripropongono, allo specifico fine di cui all'art.lo 346 cpc, tutte le deduzioni e conclusioni contenute negli atti di primo grado che debbono qui intendersi integralmente richiamati e trascritti;
B) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi e per gli effetti di cui agli artli 348 bis e ter, atteso che l'impugnazione non ha una ragionevole possibilità di essere accolta;
NEL MERITO
C) Rigettare integralmente l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Roma n 17809/20 in Pt_1 quanto l'impugnazione è infondata in fatto ed in diritto alla luce delle deduzioni tutte contenute nella presente comparsa di costituzione;
IN OGNI CASO
D) Condannare la al pagamento dei Pt_1 compensi e delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv. Giorgio Marcelli che, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., si dichiara antistatario;
E) Condannare la al risarcimento dei danni Pt_1 ex art.lo 96 cpc, da liquidarsi in via equitativa ai sensi della norma dianzi richiamata per aver agito la stessa nella presente fase processuale con dolo e colpa grave e con evidente abuso del mezzo di impugnazione”.
5 L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 12 maggio 2025 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 4. — L'appello contiene i seguenti motivi. Sostiene l'appellante che il giudice di primo grado avrebbe confuso i concetti di volontarietà e spontaneità dei finanziamenti erogati dai soci. Secondo l'appellante era pacifico che le somme fossero state versate sul presupposto della obbligatorietà; che solo con la sentenza n. 6037/2017 veniva qualificato come a fondo perduto il versamento dei soci adempienti (non essendo un finanziamento né un versamento in conto futuro aumento di capitale); che a tutti i soci, a quel punto, con la delibera successiva che qui si discute, veniva data la possibilità di confermare quel versamento che era stato spontaneamente effettuato sul presupposto fosse obbligatorio, e quindi dare la possibilità anche di rifiutarlo (visto anche che non tutti l'avevano a suo effettuato ed anzi avevano impugnato la delibera). Quindi ne deriva prima di tutto che il Tribunale non avrebbe potuto annullare la delibera perché in violazione della legge, posto che non esiste alcuna legge che descriva gli effetti dei versamenti dei soci cosiddetti a fondo perduto, ma solo una interpretazione giurisprudenziale che nega il diritto soggettivo del socio alla restituzione degli importi versati (anche, in ipotesi, la società non utilizzi le somme versate per gli scopi per i quali erano state richieste). In sostanza, secondo l'appellante, la possibilità del rimborso è fondata non già sull'esistenza di un diritto soggettivo del socio al rimborso, quanto su una potestà deliberativa che non può essere negata, non esistendo alcuna legge che vieti la spontanea restituzione. Si confonde così l'obbligo o meno della società di restituire al socio, con il diritto dell'assemblea dei soci di revocare una delibera e disporre la restituzione, diritto che esiste innanzi tutto perché non c'è alcuna norma che lo limiti. Il Tribunale avrebbe dovuto quindi prendere atto, perché pacifico ed indicato espressamente nella delibera al suo esame, che non si era trattato di versamenti volontari, perché i soci adempienti ed anche quelli dissenzienti ritenevano pacificamente si trattasse di versamenti obbligatori. Questa circostanza porta ad escludere la natura propria del versamento, che nel caso di specie è stato spontaneo perché effettuato senza alcun sollecito, ma senza la volontà propria della liberalità, cioè della cessione di un bene senza alcun corrispettivo
6 nemmeno indiretto. La circostanza non è di poco conto, perché la consapevolezza di essere obbligati ad una prestazione (quale il versamento della somma) esclude che tale prestazione possa essere stata effettuata a titolo di liberalità. Nel caso di specie, il socio pacificamente riteneva di essere obbligato a versare la somma proporzionale alla quota e quindi non ha, per ciò solo, posto in essere alcun atto di liberalità. Questa indagine avrebbe dovuto essere effettuata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare la peculiarità della situazione e non applicare meccanicamente un concetto giurisprudenziale, in una materia pacificamente non normata. Nel caso di specie, nella stessa delibera impugnata i soci venivano invitati a confermare la propria volontà o meno di versare, e tutti, compresa che non aveva effettuato CP_1 il versamento, ritiravano la propria intenzione: a questo punto il Presidente chiede agli intervenuti di esprimere la loro volontà circa la conferma o meno del versamento a suo tempo effettuato a copertura delle perdite del bilancio 2013 e tutti gli intervenuti si esprimono per il rimborso di quanto versato al fine di pareggiare la posizione dei soci e Ciò porta CP_1 Controparte_2 anche a ribadire il concetto che in caso di negozio a titolo gratuito pure se il socio versante non avesse il diritto soggettivo alla restituzione, non è certamente detto che la società, attraverso l'assemblea dei soci, non abbia, viceversa, diritto a deliberare la restituzione. Le due circostanze sono del tutto indipendenti tra loro: perché non avere l'obbligo di restituire le somme ai soci, non comporta automaticamente non avere il diritto di decidere di restituirle. L'appellante richiama poi la sentenza delle S.U. n. 6538/2010 e deduce che nel caso di specie, il socio ha versato una somma a copertura delle perdite per consentire l'operatività della società e di fatto il pagamento di debiti, con un riflesso anche nel proprio patrimonio attraverso il consolidamento anche futuro della propria quota. Si tratta quindi di una gratuità vantaggiosa, che secondo questa impostazione consente di qualificare l'atto come oneroso. L'appellante dichiara quindi di impugnare la sentenza rispettivamente a pag. 8 primo capoverso, nel punto in cui accerta che i versamenti dei soci siano stati spontanei e quindi a fondo perduto e non restituibili se non con lo scioglimento della società; al primo capoverso a pag. 9 nel punto in cui afferma che la delibera impugnata sia contraria alla legge;
a pag. 9 ultimo capoverso in cui ribadisce la natura volontaria dei versamenti;
a pag. 10 secondo
7 capoverso in cui afferma che la deliberazione assembleare impugnata è illegittima perché contrasta con la giurisprudenza dell'Ufficio e della Cassazione;
a pag. 10 ultimo capoverso in cui ripete che si tratta di apporti spontaneamente erogati ed a pag. 11 terzo capoverso in cui è ribadita la natura dei versamenti e quindi dichiarata l'illegittimità della delibera non potendo essere restituite le somme, in quanto a fondo perduto.
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la legittimazione di ad impugnare la delibera del CP_1
15/6/2017 in quanto il voto contrario espresso era riferito alla relazione del presidente e non alla contestuale delibera di portare a nuovo le perdite con conseguente restituzione delle somme, e deduce che l'eccezione era già stata sollevata in primo grado ed era rimasta assorbita nella decisione del Tribunale.
§ 5. — L'appello è infondato quanto al primo motivo. Va preliminarmente decisa la questione sollevata dalle parti appellate riguardante l'eccepito giudicato esterno della sentenza del tribunale di Roma n. 6037/2017 intervenuta tra le parti oggi in causa. L'appellante sostiene che il giudice di primo grado, pur a fronte dell'eccezione di giudicato, ha voluto motivare sulla base di autonome ragioni, che peraltro confermano la precedente decisione, e, quindi, gli appellati avrebbero dovuto proporre appello incidentale. L'assunto è infondato. Invero gli appellati risultano vincitori quanto alla domanda di annullamento della delibera del 15/06/2017. Pertanto, non avevano l'onere di proporre appello incidentale avverso la motivazione della sentenza, poiché il giudice di primo grado non ha rigettato l'eccezione di giudicato esterno, ma, semplicemente, ha motivato sulla base di autonome ragioni, peraltro pienamente conformi alla sentenza n. 6037/2017. Ne deriva che gli appellati avevano l'onere di riproporre l'eccezione di giudicato esterno ai sensi dell'articolo 346 c.p.c. L'eccezione è stata riproposta da entrambi gli appellati. L'eccezione, avente carattere di questione preliminare, va accolta. Ed in effetti la sentenza del Tribunale di Roma n. 6037/2017 ha statuito la mancanza di interesse da parte dei soci assenti o dissenzienti ad impugnare la delibera del 2014 sulla base delle seguenti ragioni:
8 - la delibera non ha l'effetto di vincolare tutti i soci al versamento stabilito, atteso che la stessa non interviene sul capitale procedendo ad un ripianamento per erosione o ad un aumento di capitale, ed ha l'effetto di richiedere, ai soci che lo vogliano, di ripianare le perdite con un versamento diretto in proporzione alla propria percentuale al capitale senza alcun vincolo giuridico per i soci medesimi;
- i versamenti in questione si qualificano come negozi gratuiti atipici diretti a ripianare perdite già contabilizzate o che si prevede matureranno nel corso dell'esercizio;
- si tratta nel caso di specie di versamenti a fondo perduto per il ripianamento di perdite, i quali integrano apporti spontaneamente erogati dai soci anche in misura non proporzionale alla partecipazione che restano definitivamente acquisiti al patrimonio della società ove versati dai soci stessi. Deve ritenersi che sulle predette questioni sia intervenuto il giudicato quanto alla qualificazione dei versamenti eseguiti dai soci in esecuzione della delibera del 25.6.2014; la questione è stata riproposta nel presente giudizio, è stata affrontata del Tribunale nella sentenza impugnata ed è oggetto anche del primo motivo di appello. Invero si applica il principio secondo il quale “Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. ” (Cass. n. 32370 del 21/11/2023). Ciò premesso, l'appellante afferma che il finanziamento da parte dei soci deliberato dall'assemblea del 25.6.2014 e finalizzato a coprire le perdite risultanti dal bilancio di esercizio nella misura di euro 34.266 (previo utilizzo degli utili maturati nei precedenti esercizi nella restante misura di euro 20.102) in proporzione delle rispettive quote, fu spontaneo ma non volontario, in quanto effettuato sul presupposto che esso fosse obbligatorio. Già su questo punto occorre precisare: non era in discussione alla data della delibera del 25.6.2014 che non vi fossero i presupposti per i provvedimenti richiesti dal codice per il caso di riduzione del capitale per perdite;
pertanto la decisione di
9 coprire parte delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio mediante il finanziamento dei soci fu una libera scelta adottata dall'assemblea di cui la delibera del 25.6.2014 costituisce la manifestazione della volontà. Ciò che erroneamente credevano i soci è che tale delibera vincolasse tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. Di qui la precedente causa, conclusasi con la sentenza del Tribunale di Roma sentenza n. 6037/2017. In quel giudizio, a fronte della contestazione degli attori, odierni appellati, dell'invalidità della delibera in quanto vincolante al finanziamento a fondo perduto nei confronti di tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti, la società convenuta, oggi appellante, si era difesa osservando:
(sentenza n. 6037/2017, pag. 12). In tale contesto, la società appellante ha dunque ribadito la volontà espressa dall'assemblea di coprire le perdite mediante il finanziamento dei soci a fondo perduto, difendendosi dalla contestazione degli attori circa l'illegittimità di una delibera che obbligava i soci assenti o dissenzienti ad effettuare un finanziamento a fondo perduto in favore della società. Con la citata sentenza il Tribunale ha escluso che la delibera impugnata avesse “… l'effetto di vincolare tutti i soci al versamento stabilito, atteso che la stessa non interviene sul capitale procedendo ad un ripianamento per erosione o ad un aumento del capitale stesso. …” ed ha quindi ritenuto che “… La delibera in esame, pertanto, è finalizzata esclusivamente a richiedere ai soci che lo vogliano di ripianare le perdite con un versamento diretto in proporzione alla propria percentuale al capitale senza alcun vincolo giuridico per i soci medesimi. …”; quanto alla qualificazione giuridica dei suddetti versamenti, il Tribunale ha ritenuto che “… trattasi, nel caso di specie, di una richiesta di versamenti a fondo perduto per il ripianamento di perdite i quali integrano apporti spontaneamente erogati dai soci anche in misura non proporzionale alla partecipazione che restano definitivamente acquisiti al patrimonio della società ove versati dai soci stessi. …” e che “… I versamenti in questione si qualificano come negozi gratuiti atipici diretti a ripianare perdite
10 già contabilizzate o che si prevede matureranno nel corso dell'esercizio …”; il Tribunale ha quindi precisato che “... Tale forma di apporto si distingue dal versamento in conto capitale, svincolato da una futura delibera di aumento del capitale, che egualmente esonera la società dall'obbligo di restituzione ma non è strettamente collegato allo scopo esclusivo di ripianamento delle perdite. Conseguentemente, i versamenti previsti nella delibera non sono da considerarsi vincolanti per i soci, atteso che gli stessi, qualificabili come apporti spontanei a titolo gratuito, non hanno alcuna idoneità ad alterare le percentuali di partecipazione al capitale dei soci …”. Dall'atto di appello non risulta alcuna censura riguardante la ritenuta natura di versamenti a fondo perduto a copertura della perdita registrata nell'esercizio - non essendo previsto alcun diritto al rimborso ed essendo i versamenti espressamente destinati al ripianamento delle perdite maturate nell'esercizio 2013-, né che i versamenti risultassero svincolati da una futura delibera di aumento di capitale, e che fossero pertanto inidonei ad alterare le partecipazioni al capitale dei soci, e quindi destinati a rimanere definitivamente acquisiti al patrimonio sociale. Né d'altra parte è contestato che tale qualificazione dei versamenti eseguiti sia quella affermata nella sentenza del Tribunale di Roma sentenza n. 6037/2017 intervenuta tra le parti oggi in causa, e passata in giudicato. La delibera del 25.6.2014 è stata revocata con la successiva delibera del 15.6.2017 oggetto della presente impugnazione, come si legge dalla relazione del Presidente, perché “la stessa fu formulata non come una richiesta alla quale era facoltativo dar seguito, ma come una decisione che impegnasse tutti i soci ad eseguirla. Poiché tale, stando alla sentenza del tribunale, tale
“modus agendi” non appare corretto, al Presidente sembra coerente che tale possibilità di scelta venga data oggi a tutti i soci, anche a quelli che a suo tempo effettuarono il versamento, per ristabilire la “par conditio” (sic!) tra gli stessi”. Tale essendo la ragione della revoca della precedente delibera, adottata dall'assemblea del 15.6.2017 oggetto della presente impugnazione, ossia ristabilire la “par condicio” tra i soci, risulta evidente che l'impugnazione proposta non si misura affatto con l'assunto, invero non contestato ed anzi oggetto di accertamento passato in giudicato, che i finanziamenti erogati a seguito della delibera del 25.6.2014 risultano definitivamente acquisiti al patrimonio sociale, trattandosi di versamenti non obbligatori, non costituenti un debito della società verso i soci
11 stante la mancata previsione di rimborso degli stessi, in quanto destinati a ripianare la perdita di esercizio del 2013. In particolare, l'esigenza di ristabilire la “par condicio” attraverso una successiva delibera di revoca della precedente e di restituzione dei versamenti effettuati non può prescindere dalla natura di finanziamenti a fondo perduto dei suddetti versamenti e dal diverso regime che ne deriva, rispetto ai versamenti a titolo di prestito o mutuo, in tema di restituzione ai soci. Ancora: il dedotto “errore” sulla natura
“obbligatoria” dei versamenti non comporta certo che i suddetti versamenti si trasformino in “prestiti” alla società, ossia in mutui da rimborsare e da allocare in bilancio tra i “debiti” della società da restituire ai soci mutuatari secondo le regole civilistiche (in mancanza di termine, da restituire immediatamente). L'appellante contesta la regola secondo la quale detti finanziamenti debbano essere restituiti dopo lo scioglimento della società e solo nel caso in cui, terminata la liquidazione, permanga un residuo attivo, non essendo prevista dal codice civile, trattandosi invero di una regola di origine giurisprudenziale. La S.C. in proposito ha sostenuto: “L'erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva «in conto capitale» (o altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale resídual claimant (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24861; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758). La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, dovendo trarsi la relativa prova, di cui è onerato il socio attore in restituzione, non tanto dalla denominazione dell'erogazione contenuta nelle scritture contabili della società, quanto dal modo in cui il rapporto é stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi (Cass. 8 giugno 2018, n. 15035; Cass. 23 marzo 2017, n. 7471; Cass. 3 dicembre 2014, n. 25585; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2758 cit., ove i richiami a Cass. 30 marzo 2007, n. 7980 e a Cass. 6 luglio 2001 n. 9209). Solo ove manchi una chiara manifestazione di volontà, la
12 qualificazione dell'erogazione può essere desunta dalla terminologia adottata nel bilancio (Cass. 8 giugno 2018, n. 15035 cit.; Cass. 23 marzo 2017, n. 7471 cit.; Cass. 13 agosto 2008, n. 21563)” (Cass. n. 7919 del 20/04/2020). In proposito rileva innanzitutto il Collegio come il richiamo, nella sentenza impugnata, al principio affermato da Cass. 16049/2015 non riguardi una pronuncia rimasta isolata, ma prenda le mosse da Cass. n. 2758 del 23/02/2012, citata nel testo sopra riportato, dovendosi pertanto ritenere che il principio affermato costituisca un orientamento della giurisprudenza della S.C. ormai consolidato. E' poi da ritenersi evidente che la delibera che disponga la restituzione ad alcuni dei soci di somme ormai definitivamente acquisite al patrimonio sociale, nel corso della vita della società e quindi prima dello scioglimento della medesima, pur in presenza di debiti ancora non soddisfatti, essendo, anzi, aumentata la perdita che si doveva ripianare, si ponga in contrasto con il principio elaborato dalla giurisprudenza della S.C., non trovando fondamento, detta restituzione in favore di alcuni soci, nell'adempimento di una obbligazione restitutoria, esclusa dal titolo per il quale furono effettuati i versamenti di cui è causa. In effetti, la distribuzione, sotto forma di rimborso, di somme costituenti il patrimonio sociale al di fuori della distribuzione degli utili, ed in violazione della regola fondamentale in materia societaria, della distribuzione in favore di tutti i soci in misura proporzionale alle quote di appartenenza delle somme a disposizione della società in quanto facenti parte del suo patrimonio, rende la delibera del tutto illegittima. L'appellante ha poi operato la distinzione tra il diritto del socio alla restituzione del versamento, sospeso fino allo scioglimento della società, e la piena facoltà di revoca della precedente delibera da parte della società e di restituzione dei versamenti eseguiti. L'argomento non appare persuasivo, atteso che, nel caso in questione, l'assemblea del 15.6.2017 ha deliberato, oltre alla suddetta revoca, anche la restituzione dei versamenti effettuati in forza della precedente delibera 25.6.2014, di talché i due aspetti che l'appellante vuole tenere distinti rappresentano, in realtà, le due facce della stessa medaglia. L'argomento riguardante l'asserita necessità dell'indagine, da parte del Tribunale, circa l'elemento soggettivo che ha sorretto i versamenti eseguiti in forza della delibera del 2014, (secondo l'appellante sarebbe escluso l'intento di liberalità per il solo fatto
13 che la delibera fosse ritenuta erroneamente obbligatoria per tutti i soci), nonché quello fondato sulla pronuncia delle S.U. n. 6538/2010, in tema di revocatoria fallimentare dell'adempimento da parte del terzo, ed il conseguente richiamo al concetto di
“gratuità vantaggiosa” che comporterebbe la natura onerosa del finanziamento, risultano finalizzati ad intaccare la qualificazione dei suddetti versamenti operata dal Tribunale con la precedente sentenza alla sentenza n. 6037/2017 intervenuta tra le parti e passata in giudicato. Essi pertanto risultano inammissibili, in quanto volti a contrastare quanto stabilito irrevocabilmente dal Tribunale di Roma nel precedente giudizio circa la natura dei versamenti eseguiti a seguito della delibera del 2014, ossia che:
- la delibera non ha l'effetto di vincolare tutti i soci al versamento stabilito, atteso che la stessa non interviene sul capitale procedendo ad un ripianamento per erosione o ad un aumento di capitale, ed ha l'effetto di richiedere ai soci che lo vogliano di ripianare le perdite con un versamento diretto in proporzione alla propria percentuale al capitale senza alcun vincolo giuridico per i soci medesimi;
- i versamenti in questione si qualificano come negozi gratuiti atipici diretti a ripianare perdite già contabilizzate o che si prevede matureranno nel corso dell'esercizio;
- si tratta di versamenti a fondo perduto per il ripianamento di perdite, i quali integrano apporti spontaneamente erogati dai soci anche in misura non proporzionale alla partecipazione che restano definitivamente acquisiti al patrimonio della società ove versati dai soci stessi. Il secondo motivo è infondato.
14 Risulta dal verbale della delibera del 15.06.17:
E' dunque evidente, secondo quanto risulta dal “deliberato”, che ha votato contro la revoca della delibera del CP_1
25 giugno 2014 e contro il rimborso di versamenti effettuati. Va disattesa la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. formulata dagli appellati, non ravvisandosi colpa grave nell'impugnazione, stante la conferma della sentenza impugnata con diversa motivazione.
§ 6. — Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano avuto riguardo al valore della causa, (indeterminabile complessità media) e alla difesa comune dei due appellati per mezzo dello stesso difensore (art. 4 comma 2), ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 15.802,80 oltre a spese generali, IVA e CPA, da distarsi in favore dell'avvocato Giorgio Marcelli, dichiaratosi antistatario.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ei confronti di Parte_1 Controparte_1
15 contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_2 tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — respinge l'appello;
2. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore delle parti appellate, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 15.802,80 oltre a spese generali, IVA e CPA, da distarsi in favore dell'avvocato Giorgio Marcelli, dichiaratosi antistatario.
-Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Dispone la trasmissione del fascicolo al Ruolo Generale per la modifica del codice oggetto in Societario- impugnazione di delibera assembleare. Così deciso in Roma il giorno 9 settembre 2025. Il presidente estensore
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