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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/12/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 815/2025 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Chiara Giorgi ( ed elettivamente Email_1 domiciliato presso il suo studio sito a Cattolica (RN) in via Matteotti n. 34
OPPONENTE
CONTRO in Controparte_1 persona del Presidente legale rappresentante p.t. ; rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Romana Belli e Renato Vestini con domicilio eletto in Rimini, Via Macanno n.25, presso l'Avvocatura della Sede Prov dell' medesimo CP_1
E
(cod. fisc. in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in Roma Via Giuseppe Grezar n. 14 ; rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Maffia ( ed elettivamente domiciliata presso il Email_2 suo studio sito a Firenze in Via Alfredo Oriani n. 1
OPPOSTI
E
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2 tempore con sede a Roma in Viale Europa n. 190 TE DE NON COSTITUITO
Avente ad oggetto
OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE
MOTIVAZIONE
La presente vicenda processuale concerne l'opposizione avanzata da avverso l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. Parte_1 13784202500001910/001 emesso da Controparte_4
in data 29\05\2025 (notificato in data 11 giugno 2025) del
[...] valore complessivo di € 28.115,63 eseguito nei confronti di riferito CP_3 fra l'altro ad un credito portato dagli Avvisi di Addebito aventi le seguenti CP_1 numerazioni :
− n. 43720180000174361000 notificato il 14/07/2018 di importo pari a € 2.997,74 relativo all'omesso pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti nel periodo 01/2017-12/2017 ;
; n. 43720180001371738000 notificato il 13/12/2018 di importo pari a € 2.012,07 relativo all'omesso pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti nel periodo 01/2017-12/2018 ;
n. 43720190000326275000 notificato il 22/07/2019 di importo pari a € 2.049,68 relativo all'omesso pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti nel periodo 01/2018-12/2018 ;
n. 43720190001274067000 notificato il 06/12/2019 di importo pari a € 2.047,64 relativo all'omesso pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti nel periodo 01/2019-12/2019 ;
n. 43720210000309156000 notificato il 28/12/2021 di importo pari a € 2.309,36 relativo all'omesso pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti nel periodo 01/2018-12/2019 ;
n. 43720220000139820000 notificato il 02/08/2022 di importo pari a € 4.258,17 relativo all'omesso pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti nel periodo 01/2020-12/2020 .
Nell'atto introduttivo del giudizio ha dedotto in via Parte_1 principale come la società Controparte_5 di cui era legale rappresentante aveva cessato l'attività fin dal 2016 con le
[...] dimissioni di tutti i soci anche se la cancellazione era è stata formalizzata il 31/12/2017 (facendo fede sul punto la documentazione allegata all'atto introduttivo del giudizio) motivo per il quale non erano dovute le richieste contributive relative alle annualità successive e come fossero in ogni caso impignorabili le somme derivanti dalla sua pensione sociale n. Pt_2 3653864 erogata dall' nella misura di € 646,69 mensili ai sensi del comma CP_1
7 dell'art. 545 del c.p.c. come modificato dal D.L. 9 agosto 2022, n. 115 a norma del quale : “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Tali circostanze non sono state contestate né dall' (costituitasi tardivamente CP_1 in giudizio e per tale motivo decaduta dai mezzi istruttori ivi comprese le prove documentali oltre che dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 416, comma secondo, cod. proc. civ) e né da che CP_6 nei suoi atti ha ammesso a pag. 6 rigo 17 della memoria difensiva di costituzione
“…Pertanto, posto che il ricorrente afferma di percepire una pensione mensile di € 646,69 e che le somme depositate su c/c sarebbero relative alla riscossione del predetto rateo pensionistico, ove tale dato dovesse trovare riscontro nella dichiarazione resa dal terzo, non avrebbe dovuto operare alcuna CP_7 trattenuta sull'ultimo emolumento versato sul conto corrente a titolo di pensione ma solo sulle eventuali ulteriori somme giacenti sul conto medesimo, cosi come espressamente indicato anche nel pignoramento presso terzi de quo…”.
L'opposizione va dunque accolta con l'accertamento della natura indebita dei recuperi a contribuzione previdenziale di cui agli AVA opposti ed in questi limiti va dichiarata l'inefficacia parziale dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 13784202500001910/001 emesso da Controparte_4
in data 29\05\2025 (notificato in data 11 giugno 2025) e che
[...] sono impignorabili ai sensi del comma 7 dell'art. 545 del c.p.c. come modificato dal D.L. 9 agosto 2022 n. 115 le somme percepite dal ricorrente derivanti dalla pensione sociale VOCOM n. 3653864 erogata dall' . CP_1
Le spese di lite sono poste a carico di per il principio della soccombenza CP_1 mentre la natura delle questioni trattate ed il leale comportamento processuale di giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le altre parti . CP_6
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 11\07\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con e CP_1 [...]
ed in contumacia di : Controparte_2 CP_3
1) Accoglie l'opposizione proposta e , accertata la natura indebita dei recuperi a contribuzione previdenziale ,
DICHIARA
− che la parte ricorrente non è tenuta a pagare gli importi Parte_1 portati dagli Avvisi di Addebito formati dall' aventi le seguenti CP_1 numerazioni : n. 43720180000174361000 notificato il 14/07/2018 di importo pari a € 2.997,74 ; n. 43720180001371738000 notificato il 13/12/2018 di importo pari a € 2.012,07 ; n. 43720190000326275000 notificato il 22/07/2019 di importo pari a € 2.049,68 ; n. 43720190001274067000 notificato il 06/12/2019 di importo pari a € 2.047,64 ; n. 43720210000309156000 notificato il 28/12/2021 di importo pari a € 2.309,36 ; n. 43720220000139820000 notificato il 02/08/2022 di importo pari a € 4.258,17 ed in questi limiti dichiara l'inefficacia parziale dell'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 13784202500001910/001 emesso da Controparte_4
in data 29\05\2025 ( notificato in data 11 giugno 2025) ;
[...]
− che sono impignorabili ai sensi del comma 7 dell'art. 545 del c.p.c. come modificato dal D.L. 9 agosto 2022 n. 115 le somme percepite dal ricorrente derivanti dalla pensione sociale VOCOM n. 3653864 erogata dall' . CP_1
2) Condanna alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.588,00 ( di cui euro 388,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ) oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario .
3) Compensa per intero le spese di lite tra le altre parti .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 18\12\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'